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| Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 9 maggio 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo   denominato  Istituto  Nord  Est  Qualita -  INEQ,  ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Prosciutto di San Daniele». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti i decreti 15 febbraio 2005, 13 giugno 2005, 1° settembre 2005 e  4  gennaio  2006,  con  i  quali  la validita' dell'autorizzazione triennale  rilasciata  all'organismo di controllo denominato Istituto Nord Est Qualita' - INEQ con decreto 11 marzo 2002 e' stata prorogata fino al 4 giugno 2006;
 Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di   origine   «Prosciutto   di   San  Daniele»,  allo  schema  tipo, trasmessogli  con  nota ministeriale del 25 marzo 2005, protocollo n. 62124;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 11 marzo 2002;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   Istituto  Nord  Est Qualita'  -  INEQ,  con  sede  in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano  n.  71, con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla  denominazione  di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» registrata  con Regolamento della (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia'  prorogata  con  decreti  15  febbraio  2005, 13 giugno 2005, 1° settembre  2005  e  4  gennaio  2006,  e'  ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 giugno 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito  del periodo di validita' della proroga di cui all'art. precedente  l'organismo  di  controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 11 marzo 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 9 maggio 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
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