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| Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 9 maggio 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  denominato  O.C.P.A.  -  Organismo  consortile  per il controllo  sui  formaggi  sardi  a  D.O.P., ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti i decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 3  maggio  2005,  1° settembre 2005 e 18 gennaio 2006, con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui  formaggi sardi a D.O.P., con decreto del 3 luglio 2001, e' stata prorogata fino al 2 giugno 2006;
 Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di  origine  protetta  «Fiore  Sardo», allo schema tipo di controllo, trasmessogli  con  nota  ministeriale  del  5 maggio 2005, protocollo numero 62146;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 3 luglio 2001;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  O.C.P.A.  -  Organismo consortile  per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con sede in Olmedo  (Sassari),  localita' Bonassai, con decreto 3 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»  registrata  con  il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996,  gia'  prorogata con decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20  gennaio 2005, 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 18 gennaio 2006, e'  ulteriormente  prorogata  di  centoventi  giorni a far data dal 2 giugno 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto  delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto decreto 3 luglio 2001.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 9 maggio 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
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