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| Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE DI FIRENZE |  | DECRETO RETTORALE 2 maggio 2006 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVVISORIO 
 Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli articoli 6 e 16;
 Visto  lo  statuto dell'Istituto italiano di scienze umane, emanato con  decreto  ministeriale  18 novembre  2005,  ed in particolare gli articoli 47,  commi  1  e  2,  14, comma 2, lettera e) e 16, comma 1, lettera b);
 Vista  la deliberazione del consiglio provvisorio n. 4 del 27 marzo 2006,  con  la  quale sono state approvate le seguenti modifiche agli articoli 12,  19  e  20 dello statuto, nonche' la rinumerazione degli articoli successivi al 10:
 art.  12  -  comma  1:  i  punti  1),  2) e 3) vengono denominati rispettivamente a), b)  e  c),  il punto 4) viene denominato d) ed e' sostituito  come  segue:  «cinque  rappresentanti  dei docenti di cui all'art.  7,  comma 1;» viene inserito il seguente punto e): «quattro rappresentanti  delle  scuole  della  rete designati uno per ciascuna scuola  ad  esclusione  di  quella istituita presso l'universita' che esprime  il  rettore  di  cui al punto c). Qualora le scuole siano in numero superiore a cinque, i rappresentanti saranno eletti in base al regolamento  di  cui  al  successivo  comma 2»;  il  punto  5)  viene denominato f)  ed  e' sostituito come segue: «un rappresentante degli allievi  dei corsi di dottorato di cui all'art. 4, comma 1»; il punto 6)  viene  denominato g)  dopo  il comma 1 viene inserito il seguente comma 2:  «Le  rappresentanze di cui ai precedenti punti d), e) ed f) saranno individuate in base ad apposito regolamento, emanato ai sensi dell'art. 45»; il comma 2 viene denominato comma 3;
 art.  19  -  comma  1:  il  punto a) viene sostituito come segue: «esprime   pareri   circa  gli  indirizzi  generali  e  le  attivita' dell'istituto  e  in  ordine  alla  programmazione  didattica»; viene inserito  il  seguente  punto b):  «approva  il  piano  dei dottorati afferenti alle singole scuole»; il punto b) viene denominato c) viene inserito  il  seguente  punto d):  «assume  le  deliberazioni  di cui all'art.  2,  comma 4;  i  punti c), d), e)  ed f) vengono denominati rispettivamente e), f), g) e h);
 art. 20 - viene riformulato come segue:
 1.  L'Istituto  adotta  un  sistema  di  valutazione  interna della gestione  amministrativa,  delle  attivita'  didattiche e di ricerca, degli  interventi  di  sostegno  al diritto allo studio, verificando, anche  mediante  analisi  comparative  dei costi e dei rendimenti, il corretto  utilizzo  delle  risorse  pubbliche, la produttivita' della ricerca   e  della  didattica,  nonche'  l'imparzialita'  e  il  buon andamento dell'azione amministrativa.
 2.  Il  sistema  di  valutazione  si estende altresi' alla qualita' intrinseca   della   didattica  e  dell'attivita'  scientifica,  agli indirizzi e alle metodologie didattiche, alla articolazione dei corsi e alle attivita' di ricerca, curando, in particolare, l'analisi della qualita'  dell'opera  svolta,  anche in relazione ai piani adottati e alle risorse disponibili.
 3. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione di ateneo, composto da:
 a) un membro con funzioni di presidente;
 b) quattro  membri,  di  cui  almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico;
 c) quattro membri prescelti tra alte personalita' del mondo della cultura internazionale.
 4. Ferma  l'unita' dell'organo, il nucleo opera in due comitati che ne  costituiscono  articolazioni  operative,  la  prima  delle  quali (comitato tecnico) cura, in particolare, l'analisi istruttoria per le valutazioni  di  cui  al  comma 1 del presente articolo, e la seconda (comitato  scientifico)  quella  relativa  alle valutazioni di cui al comma 2.
 5.  Il nucleo delibera a maggioranza dei presinti, riuniti anche in teleconferenza,  ai sensi dell'art. 22 del presente statuto, purche', oltre al presidente, sia presente, per le valutazioni di cui al comma 1,  almeno  la  meta'  dei  componenti del comitato tecnico e, per le valutazioni  di  cui  al  comma 2, almeno la meta' dei componenti del comitato scientifico.
 6.  Un  apposito  regolamento  adottato  ai  sensi dell'art. 45 del presente  statuto  detta le norme che si riferiscono al funzionamento dell'organo;
 Vista  la  deliberazione  del consiglio provvisorio n. 4-bis del 27 marzo  2006  relativa  all'entrata  in  vigore  delle  modifiche allo statuto  sin  dal  giorno  successivo  dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
 Vista  la  nota del 28 marzo 2006, prot. n. 01/2006 di trasmissione al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca della deliberazione   del   consiglio  provvisorio  del  27 marzo  2006  di approvazione delle modifiche stesse;
 Preso  atto  che  il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca, con nota in data 10 marzo 2006, prot. n. 1359, non ha espresso alcun rilievo in merito alle succitate modifiche;
 Visto l'art. 8, lettera h) dello statuto;
 Decreta:
 A)  Sono  approvate  le  modifiche di cui agli articoli 12, 19 e 20 dello  statuto  dell'Istituto italiano di scienze umane, riportate in narrativa.   E'   altresi'   approvata  la  nuova  numerazione  degli articoli successivi al 10.
 B) E' emanato nel testo che segue lo statuto dell'Istituto italiano di scienze umane che riporta le modifiche anzidette:
 ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE STATUTO
 Art. 1.
 Carattere e finalita' dell'Istituto italiano di scienze umane
 1.  L'Istituto  italiano  di  scienze  umane, di seguito denominato Istituto,  e' istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale inserito nel sistema universitario italiano,  dotato  di  personalita'  giuridica e autonomia didattica, scientifica,  organizzativa,  finanziaria  e  contabile;  ha  sede  a Firenze e svolge la propria attivita' anche nella sede di Napoli.
 2.  L'Istituto  svolge  la propria attivita' didattica e di ricerca nell'ambito  delle scienze umane. Di tali discipline, nella reciproca integrazione   e   nel   rispetto   della   varieta'   degli  statuti epistemologici,  promuove  l'elaborazione critica e lo studio di piu' alto livello scientifico.
 |  |  |  | Art. 2. Struttura a rete
 1.  L'Istituto  svolge la propria attivita' didattica e scientifica mediante  un  sistema  a rete, sia assumendo e realizzando iniziative autonome,  sia  promuovendo stabili collaborazioni con le universita' italiane  e  straniere,  al  fine  di  contribuire  a valorizzarne le attivita',  di  creare  opportune  sinergie e di favorire, attraverso forme di mutuo sostegno, l'innalzamento del livello qualitativo della didattica e della ricerca nel sistema universitario italiano.
 2.   A  tal  fine,  la  struttura  dell'Istituto  assume  carattere reticolare.  Ne  sono  articolazioni essenziali le seguenti scuole di dottorato  di  ricerca  operanti  presso  le  universita'  di seguito elencate,   aderenti   al   consorzio  interuniversitario  (ai  sensi dell'art.  91  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,  come  modificato dall'art. 12 della legge 9 dicembre 1985,  n.  705),  denominato  Istituto  italiano  di  scienze  umane, riconosciuto  dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con decreto ministeriale 30 gennaio 2003:
 a) Universita' di Bologna - Scuola superiore di studi umanistici;
 b) Universita' di Firenze - Istituto di studi umanistici;
 c) Universita' «Federico II» di Napoli - Scuola superiore di alta formazione;
 d) Universita'  di Napoli «L'Orientale» - Scuola europea di studi avanzati;
 e) Universita' «Suor Orsola Benincasa» di Napoli - Scuola europea di studi avanzati;
 f) Universita' di Siena - Scuola superiore di studi umanistici.
 3. Le universita' assicurano il coordinamento delle attivita' delle scuole  di  cui  al  comma 2  con  l'Istituto, mediante la stipula di apposite convenzioni.
 4.   L'Istituto   puo'   stipulare   convenzioni  anche  con  altre universita'  per  il  coordinamento di ulteriori scuole di dottorato, che  entrano  a  far  parte  della  rete,  previa  deliberazione  del consiglio  direttivo  e  del consiglio di garanzia, a maggioranza dei due terzi dei loro membri.
 |  |  |  | Art. 3. Carattere nazionale e internazionale delle attivita'
 1.  L'Istituto  promuove la cooperazione nazionale e internazionale negli studi e nella ricerca. A tale fine, tra l'altro:
 a) favorisce la mobilita' di studenti, docenti e ricercatori, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea;
 b) assicura la possibilita' per gli studenti di fruire di periodi di apprendimento e studio presso universita' italiane e straniere;
 c) si  avvale, nei percorsi formativi, del contributo di studiosi stranieri di riconosciuto prestigio;
 d) sottopone  le  proprie  attivita'  a  processi  di valutazione costanti   secondo   i   piu'  accreditati  standard  internazionali, avvalendosi  del  contributo  di  esperti  ed esponenti della cultura anche stranieri;
 e) progetta   percorsi   formativi  nel  costante  confronto  con analoghe esperienze internazionali;
 f) assicura  la  circolazione  delle  produzioni  scientifiche di docenti e allievi anche all'estero;
 g) ospita e favorisce il dialogo multiculturale.
 |  |  |  | Art. 4. Attivita' formative e titoli
 1.  Per l'assolvimento delle proprie finalita', l'Istituto promuove l'istituzione  di  corsi  di  dottorato  di  ricerca  e  attivita' di formazione post-dottorale.
 2.  I titoli conseguiti al termine dei corsi di cui al comma 1 sono rilasciati  dall'Istituto anche congiuntamente con altre universita', ai  sensi  dell'art.  3, comma 10 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
 3.  L'Istituto  potra' anche in cooperazione con altre universita', realizzare altri percorsi di formazione dotati di specifici caratteri distintivi e elevati livelli qualitativi.
 |  |  |  | Art. 5. R i c e r c a
 1.  E'  parte  integrante della attivita' dell'Istituto la ricerca, che costituisce dovere specifico per i docenti e per gli allievi.
 2.  I  risultati  della  ricerca  sono pubblici, salvi i diritti di proprieta' intellettuale, e ne viene assicurata la diffusione.
 |  |  |  | Art. 6. O r g a n i
 Sono organi di governo dell'Istituto:
 a) il direttore;
 b) il consiglio direttivo;
 c) il consiglio dei docenti;
 d) il consiglio di garanzia;
 e) il presidente del consiglio di garanzia;
 f) il nucleo di valutazione;
 g) il collegio dei revisori dei conti.
 |  |  |  | Art. 7. D o c e n t i
 1.  Il  corpo  docente  dell'Istituto  si  compone  dei  professori universitari di prima fascia di cui all'art. 15, comma 2, lettera b).
 2.  Cooperano  all'attivita'  didattica  e  scientifica nell'ambito delle attivita' dell'Istituto:
 a) professori  universitari  che,  secondo  quanto previsto dalle convenzioni  di  cui all'art. 2, svolgono tutta la loro attivita' con riferimento  ad iniziative promosse dall'Istituto in cooperazione con le  universita'  nelle quali continuano ad essere incardinati, ovvero da consorzi od enti di ricerca convenzionati con l'Istituto;
 b) professori  universitari  che,  secondo  quanto previsto dalle convenzioni  di  cui  all'art. 2, in conformita' con il proprio stato giuridico, svolgono una parte della loro attivita' con riferimento ad iniziative  promosse dall'Istituto in cooperazione con le universita' nelle  quali  continuano ad essere incardinati, ovvero da consorzi od enti di ricerca convenzionati con l'Istituto;
 c) docenti  ed  esperti  delle singole discipline di riconosciuta competenza  che  sono  chiamati  a  prestare  la  propria  opera  per specifiche   attivita',   secondo  quanto  previsto  dalla  normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 8. Il direttore
 1. Il direttore:
 a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
 b) conferisce    i   titoli   rilasciati   dall'Istituto,   anche congiuntamente ad altre universita';
 c) convoca  e  presiede il consiglio direttivo e il consiglio dei docenti;
 d) stipula  le  convenzioni  e  i  contratti  attribuiti alla sua competenza secondo le disposizioni del presente statuto;
 e) adotta,  nei  casi di necessita' e di urgenza, i provvedimenti di  competenza  del  consiglio direttivo e del consiglio dei docenti, riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
 f) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori;
 g) esercita   le   funzioni  relative  allo  stato  giuridico  ed economico   dei   professori,   dei   ricercatori   e  del  direttore amministrativo, nei limiti delle leggi vigenti;
 h) emana lo statuto, i regolamenti e i bandi del-l'Istituto;
 i) attua  le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attivita';
 j) predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
 k) assicura  l'informazione,  interna ed esterna, sulle attivita' della Istituto, attraverso gli strumenti piu' idonei;
 l) cura  l'esecuzione  delle  deliberazioni assunte dal consiglio direttivo e dal consiglio dei docenti;
 m) esercita   tutte   le   attribuzioni  di  ordine  scientifico, didattico  e disciplinare che gli sono conferite dal presente statuto e   dai   regolamenti,   nonche'  dalle  norme  generali  e  speciali concernenti l'ordinamento universitario;
 n) cura  le relazioni con istituzioni accademiche, culturali e di ricerca  nazionali  od  estere, nonche' con enti, pubblici o privati, che  possano  sostenere  le  attivita'  dell'Istituto  e  la relativa offerta formativa.
 2.  Il  direttore,  sentito  il  consiglio direttivo, puo' altresi' delegare  proprie  funzioni  a  uno  o  piu'  professori scelti tra i docenti di ruolo dell'Istituto.
 E' facolta' del direttore, sentito il consiglio direttivo, nominare comitati, composti da professori o studiosi di riconosciuto prestigio anche  non  appartenenti  all'Istituto,  per  collaborazioni connesse all'attivita' scientifica dell'Istituto.
 |  |  |  | Art. 9. Elezione del direttore
 1.  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio  dei  docenti  tra  i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Istituto.
 2.  L'elezione  ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due  terzi  dei  componenti  il consiglio. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta.
 3.  L'elezione  ha effetto dal gradimento espresso dal consiglio di garanzia,  ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera f), entro quindici giorni dall'elezione.
 4.  In  caso di mancato gradimento si procede ad una nuova elezione da  parte del consiglio dei docenti entro un mese dalla comunicazione della  notizia  del  voto  sfavorevole  da  parte  del  consiglio  di garanzia.
 5.   Il   direttore   e'  nominato  dal  Ministro  dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca con proprio decreto; dura in carica un quadriennio accademico e puo' essere rieletto.
 6.  In  caso  di  cessazione  anticipata  del mandato per qualunque causa,  si  procede  entro  due mesi a nuove elezioni. In tal caso la durata   del   mandato  deve  intendersi  per  lo  scorcio  dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio accademico successivo.
 7.  Nel  periodo  intercorrente  tra la cessazione del mandato e la nomina  del direttore da parte del Ministro le relative funzioni sono esercitate  dal  professore  di  prima  fascia,  membro del consiglio direttivo, piu' anziano nel ruolo.
 |  |  |  | Art. 10. I vicedirettori
 1.  Il direttore, sentito il parere del consiglio direttivo, nomina il  vicedirettore  vicario  che  lo  coadiuva nelle sue funzioni e lo sostituisce  in  caso  di  assenza o impedimento. Inoltre, al fine di coordinare  le  attivita' di ciascuna sede, puo' nominare, uno o piu' vicedirettori.
 2. Ciascun vicedirettore:
 a) coadiuva,   per   le   materie   delegategli,   il   direttore nell'esercizio  delle  sue  funzioni  con  riferimento alle attivita' svolte presso la sede presso la quale svolge le proprie funzioni;
 b) se  non  ne  e'  membro,  puo'  essere  invitato a riferire al consiglio direttivo circa le situazioni locali;
 c) svolge le attivita' delegategli dal direttore, riferendo circa l'esecuzione delle direttive impartite;
 d) promuove  l'integrazione  delle attivita' della sede presso la quale svolge le proprie funzioni con quelle svolte presso altre sedi.
 3.  Il  vicedirettore vicario e i vicedirettori durano in carica un biennio  e  possono  essere riconfermati; cessano dalla carica con la nomina del nuovo direttore.
 |  |  |  | Art. 11. Composizione del consiglio direttivo
 1. Il consiglio direttivo e' composto da:
 a) il direttore dell'Istituto;
 b) il vicedirettore vicario;
 c) il  rettore  designato  dal  consiglio  di  garanzia  ai sensi dell'art. 18;
 d) cinque rappresentanti dei docenti di cui al-l'art. 7, comma 1;
 e) quattro  rappresentanti  delle scuole della rete designati uno per   ciascuna  scuola  ad  esclusione  di  quella  istituita  presso l'universita'  che  esprime il rettore di cui al punto c). Qualora le scuole  siano  in numero superiore a cinque, i rappresentanti saranno eletti in base al regolamento di cui al successivo comma 2;
 f) un  rappresentante degli allievi dei corsi di dottorato di cui all'art. 4, comma 1;
 g) un  rappresentante  nominato  dal  Ministro  del-l'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 2.  Le  rappresentanze  di  cui  ai  precedenti  punti d), e) ed f) saranno individuate in base ad apposito regolamento, emanato ai sensi dell'art. 44.
 3.  A  far  parte  del consiglio direttivo possono essere chiamati, fino  a un massimo di tre, rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni  e  fondazioni, che si siano impegnati a versare, per le attivita'  dell'Istituto,  un  contributo  la cui misura sia ritenuta congrua dal consiglio direttivo stesso.
 |  |  |  | Art. 12. Attivita' del consiglio direttivo
 1. Il consiglio direttivo e' costituito con decreto del direttore e dura in carica un triennio; della sua composizione viene informato il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 2.  I  rappresentanti  degli  allievi sono eletti ogni anno, con le modalita' stabilite da apposito regolamento elettorale.
 3.  I  consiglieri  che,  per qualunque motivo, vengano a cessare o perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono sostituiti da altro  componente  prescelto  con  le  stesse modalita', e restano in carica per il restante periodo residuo del mandato.
 4.   Tutti   i   consiglieri  elettivi  rimangono  in  carica  fino all'avvenuta costituzione del nuovo consiglio.
 5.  Possono  essere  eletti nel consiglio direttivo i professori di ruolo in regime di impegno a tempo pieno ovvero coloro che optino per tale regime in caso di elezione.
 6.  Il  consiglio e' presieduto dal direttore dell'Istituto, che lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo degli aventi diritto.
 7.  Il  consiglio  e' validamente costituito con l'intervento della maggioranza  dei  componenti  e  delibera, salvo che sia diversamente disposto, a maggioranza assoluta dei presenti.
 8. Alle riunioni del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore amministrativo.
 |  |  |  | Art. 13. Funzioni del consiglio direttivo
 1. Il Consiglio direttivo sovrintende alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.
 2. Il consiglio, in particolare:
 a) sovrintende   all'organizzazione   didattica   e   scientifica dell'Istituto;
 b) delibera  sui programmi pluriennali di sviluppo dell'Istituto, sentito il consiglio dei docenti;
 c) delibera sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo;
 d) definisce periodicamente, ai fini dell'azione amministrativa e della  relativa  gestione,  gli  obiettivi  e i programmi da attuare; indica  le  priorita'  ed  emana  le  conseguenti direttive generali; verifica  la  rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
 e) delibera,   a   maggioranza  assoluta  dei  componenti,  sulle proposte di modifica dello statuto e sui regolamenti;
 f) approva  la  programmazione  didattica  e  del  fabbisogno del personale docente su proposta formulata dal direttore ed autorizza la copertura  dei posti vacanti del personale docente nei limiti fissati dalle norme vigenti indicandone la modalita';
 g) definisce,  su  proposta  del  direttore  amministrativo,  gli uffici  e  i  servizi delle sedi dell'Istituto di cui all'art. 1 e la pianta  organica  del  personale tecnico e amministrativo e di quello dirigenziale;
 h) delibera   sui   contratti   di   propria   competenza,  sulla partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzione;
 i) delibera sul conferimento delle attivita' didattiche a docenti esterni  e sulla determinazione del relativo compenso, ai sensi della vigente normativa;
 j) attribuisce  alle varie strutture didattiche e scientifiche le relative risorse finanziarie e di personale;
 k) determina  i  compensi  da attribuire ai componenti gli organi previsti dal presente statuto;
 l) esercita,  nell'ambito  dell'autonomia dell'Istituto, tutte le altre  attribuzioni  che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti  nonche'  dalle  norme generali e speciali concernenti le universita'.
 |  |  |  | Art. 14. Composizione del consiglio dei docenti
 1.  Il  consiglio  dei  docenti  e'  composto  da  tutti  i docenti universitari  che  compongono  il corpo docente ai sensi dell'art. 7, comma 1.
 2.  Su  materie  determinate  dall'art.  15,  la  composizione  del consiglio  dei  docenti e' integrata da coloro che coordinano i corsi di  dottorato,  da  coloro  che dirigono le scuole di cui all'art. 2, commi 2,  3  e  4,  nonche'  dai  docenti di cui all'art. 7, comma 2, lettera a).
 |  |  |  | Art. 15. Funzioni del consiglio dei docenti
 1. Il consiglio dei docenti:
 a) elegge, a scrutinio segreto, il direttore dell'Istituto;
 b) approva  le  proposte  di modifica dello statuto formulate dal consiglio direttivo.
 2. Il  consiglio  dei  docenti  inoltre  delibera  in  ordine  alle seguenti materie:
 a) istituzione,   soppressione  e  revisione  dell'organizzazione scientifica e didattica dei corsi di cui all'art. 4;
 b) procedure   di   reclutamento   e   mobilita'  dei  professori universitari   e   chiamate   degli   stessi,   nonche'   ogni  altro provvedimento  ad  essi relativo, previa autorizzazione del consiglio direttivo in ordine alla compatibilita' finanziaria.
 3. Il  consiglio  dei  docenti esprime altresi' il parere sui piani pluriennali di sviluppo, proposti dal direttore.
 4. Le   deliberazioni   di   cui   al   primo   comma del  presente articolo sono assunte con l'intervento dei due terzi dei componenti e a  maggioranza  assoluta  dei  presenti,  per i primi tre scrutini; a maggioranza assoluta dei presenti, nei successivi.
 5.  Le  delibere  di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sono  assunte  in  composizione  allargata del Consiglio dei docenti, ai sensi dell'art. 14, comma 2.
 |  |  |  | Art. 16. Composizione e finalita' del consiglio di garanzia
 1.  Al  fine di mantenere il raccordo strutturale dell'Istituto con le  universita'  della rete di cui al precedente art. 2 e' costituito il  consiglio  di  garanzia,  composto  dai rettori delle universita' della rete stessa.
 2.  Partecipa  al  consiglio,  con  diritto  di  voto, il direttore dell'Istituto.
 |  |  |  | Art. 17. Presidente del consiglio di garanzia
 1.  Il  consiglio  e'  presieduto di un professore universitario di prima  fascia,  anche  fuori  ruolo  o  in  pensione, di riconosciuto prestigio   scientifico,   nazionale  ed  internazionale,  che  abbia contribuito in modo significativo allo sviluppo delle scienze umane e alla loro diffusione.
 2. Il presidente e' nominato, su proposta del direttore, sentito il consiglio  direttivo,  dal  consiglio  di garanzia. Dura in carica un quadriennio e puo' essere riconfermato.
 3.  Il  presidente  convoca  il  consiglio  di  garanzia, e adotta, d'intesa  con  il direttore, i provvedimenti necessari per assicurare il   raccordo   delle  attivita'  dell'Istituto  con  le  universita' convenzionate.
 4.  In  caso di assenza o d'impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal direttore dell'Istituto.
 |  |  |  | Art. 18. Funzioni del consiglio di garanzia
 1. Il consiglio di garanzia:
 a) esprime  pareri  circa  gli  indirizzi generali e le attivita' dell'Istituto e in ordine alla programmazione didattica;
 b) approva il piano dei dottorati afferenti alle singole scuole;
 c) formula   proposte   per   il   potenziamento   dell'attivita' dell'Istituto, assumendo le opportune iniziative per lo sviluppo e il miglioramento delle collaborazioni con le altre universita';
 d) assume le deliberazioni di cui all'art. 2, comma 4;
 e) nomina il presidente ai sensi dell'art. 17;
 f) esprime  il  gradimento sul direttore dell'Istituto, eletto ai sensi dell'art. 9;
 g) nomina il presidente e i componenti del nucleo di valutazione;
 h) designa il rappresentante delle universita' della rete in seno al consiglio direttivo.
 |  |  |  | Art. 19. Nucleo di valutazione di ateneo
 1.  L'Istituto  adotta  un  sistema  di  valutazione  interna della gestione  amministrativa,  delle  attivita'  didattiche e di ricerca, degli  interventi  di  sostegno  al diritto allo studio, verificando, anche  mediante  analisi  comparative  dei costi e dei rendimenti, il corretto  utilizzo  delle  risorse  pubbliche, la produttivita' della ricerca   e  della  didattica,  nonche'  l'imparzialita'  e  il  buon andamento dell'azione amministrativa.
 2.  Il  sistema  di  valutazione  si estende altresi' alla qualita' intrinseca   della   didattica  e  dell'attivita'  scientifica,  agli indirizzi e alle metodologie didattiche, alla articolazione dei corsi e alle attivita' di ricerca, curando, in particolare, l'analisi della qualita'  dell'opera  svolta,  anche in relazione ai piani adottati e alle risorse disponibili.
 3. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione di ateneo, composto da:
 a) un membro con funzioni di presidente;
 b) quattro  membri,  di  cui  almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico;
 c) quattro membri prescelti tra alte personalita' del mondo della cultura internazionale.
 4. Ferma  l'unita' dell'organo, il nucleo opera in due comitati che ne  costituiscono  articolazioni  operative,  la  prima  delle  quali (comitato tecnico) cura, in particolare, l'analisi istruttoria per le valutazioni  di  cui  al  comma 1 del presente articolo, e la seconda (comitato  scientifico)  quella  relativa  alle valutazioni di cui al comma 2.
 5.  Il nucleo delibera a maggioranza dei presenti, riuniti anche in teleconferenza,  ai sensi dell'art. 21 del presente statuto, purche', oltre  al  presidente,  sia  presente,  per  le valutazioni di cui al comma 1,  almeno  la meta' dei componenti del comitato tecnico e, per le  valutazioni di cui al comma 2, almeno la meta' dei componenti del comitato scientifico.
 6.  Un  apposito  regolamento  adottato  ai  sensi dell'art. 44 del presente  statuto  detta le norme che si riferiscono al funzionamento dell'organo.
 |  |  |  | Art. 20. Disposizioni generali sulla funzionalita' organi collegiali
 1. Fatte salve disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente,  il funzionamento degli organi collegiali dell'Istituto deve conformarsi ai seguenti principi:
 a) tutti  i  mandati  elettivi  decorrono  dall'inizio  dell'anno accademico dell'Istituto;
 b) la  mancata  designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale   non  impedisce  la  costituzione  del  collegio  la  cui composizione,  fino  al  verificarsi  della  designazione  o elezione mancante,  corrisponde  a  tutti  gli  effetti al numero di membri di diritto  o  eletti  all'atto  della costituzione dell'organo; in ogni caso  l'organo  collegiale  non e' costituito se almeno due terzi dei suoi componenti elettivi non sono stati designati;
 c) il  procedimento  di  rinnovo  deve  essere  completato almeno trenta  giorni  prima  della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo gia' in carica esercita le proprie attribuzioni in   regime   di   proroga,   limitatamente   agli   atti  urgenti  e indifferibili,  per  un  periodo  di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;
 d) le  dimissioni  di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione  del  competente  organo;  da  tale data ai fini della validita'  delle  adunanze  trova  applicazione  quanto previsto alla lettera c);
 e) in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio   e'   presieduto   dal  vice  se  nominato;  qualora  anche quest'ultimo  sia impedito e non sia diversamente stabilito, esercita le funzioni il professore piu' anziano nel ruolo;
 f) l'ordine del giorno e' stabilito dal presidente ed e' indicato nella  convocazione;  la  presenza  di  deliberazioni da assumere con maggioranze    qualificate   deve   essere   espressamente   indicata nell'ordine  del  giorno;  la  richiesta di inserire uno o piu' punti all'ordine  del  giorno  e'  accolta  se approvata dai componenti del collegio presenti nella seduta;
 g) le  sedute  sono  valide con la presenza della maggioranza dei componenti,  le  deliberazioni  sono valide con il voto favorevole di almeno  la  maggioranza  dei  partecipanti alla votazione; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente;
 h) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese;
 i) alle  sedute  degli  organi  collegiali  partecipano  solo gli aventi diritto;
 j) le  sedute,  esclusi  tuttavia  i  punti all'ordine del giorno riguardanti  persone,  possono  essere  pubbliche  solo per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti.
 2. Gli  ordini  del  giorno e i verbali delle adunanze degli organi collegiali sono pubblici, salvo diversa disposizione regolamentare.
 |  |  |  | Art. 21. Modalita' di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali
 1.  Tutte  le  riunioni  di organi collegiali dell'Istituto possono avere luogo attraverso strumenti di comunicazione telematica, secondo la  scelta  di colui che ne assume la presidenza. In tal caso occorre che sia fornita previamente la documentazione rilevante e che i mezzi utilizzati  consentano  una  integrale  discussione  tra i membri del collegio stesso.
 |  |  |  | Art. 22. Personale
 1.  L'Istituto,  con  delibera  del  consiglio direttivo, fissa gli organici  dei  professori,  dei  ricercatori,  dei  dirigenti  e  del personale amministrativo e tecnico.
 2.  Per  il  perseguimento  dei  propri  fini, l'Istituto si avvale inoltre  di  professori  a contratto, italiani e stranieri secondo le disposizioni della vigente normativa in materia.
 |  |  |  | Art. 23. Attivita' amministrativa e tecnica
 1.   I   servizi   necessari   al   perseguimento  delle  finalita' istituzionali  sono assicurati dal personale tecnico e amministrativo dell'Istituto.
 2.  Ai  fini  del  migliore  svolgimento  dell'attivita'  tecnica e amministrativa  e  per l'attribuzione degli incarichi di funzione, la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilita', merito,  attitudine e capacita' professionale, ai sensi delle vigenti disposizioni normative concernenti l'ordinamento universitario.
 |  |  |  | Art. 24. Strutture
 1.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie  attivita' l'Istituto puo' avvalersi  sia  di  strutture proprie sia di quelle delle universita' della rete.
 |  |  |  | Art. 25. Corsi di dottorato
 1.  I  corsi  di  dottorato  dell'Istituto hanno durata di tre anni accademici.
 2.  Ferme  restando  le  vigenti  disposizioni in materia, apposito regolamento disciplina le modalita' per lo svolgimento dei corsi, per il  passaggio  degli  allievi  agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della dissertazione.
 |  |  |  | Art. 26. Corsi di specializzazione e post-dottorali
 1.  L'Istituto puo' istituire, nell'ambito delle altre attivita' di formazione  post-dottorale,  corsi post-dottorali con possibilita' di assegnare  borse  di  studio  per  tali  attivita', nonche' master di secondo livello.
 |  |  |  | Art. 27. Disposizioni comuni ai corsi
 1.  Ferme  restando le competenze stabilite dalla legge per singoli organi,  le  attivita'  didattiche  vengono  stabilite  dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze dell'Istituto.
 |  |  |  | Art. 28. Accesso ai corsi
 1.  Ferma  restando  l'osservanza  delle  disposizioni  di legge in materia  di  corsi di dottorato, ai corsi si accede mediante concorso per titoli e per esami.
 2.   I  titoli,  corredati  da  un  programma  di  ricerca,  devono comprovare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
 3.  I  concorsi  sono  aperti  ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti prescritti dai rispettivi regolamenti.
 4. Il direttore con proprio provvedimento, previa deliberazione del consiglio  direttivo,  emana  i  bandi,  che  sono  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale.
 5. Le prove di concorso sono scritte e orali.
 6. Il consiglio direttivo, sentito il parere dei consigli di corso, nell'approvare il bando di concorso, stabilisce i criteri da adottare nelle  prove  di  concorso  assicurandone  la  coerenza  con  i  fini statutari dell'Istituto.
 7.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  non  puo' essere presentata per piu' di due volte per lo stesso livello di corso.
 8.  Studenti e laureati di universita' italiane e straniere possono frequentare,  previa  autorizzazione  del  consiglio  di dottorato, i corsi dell'Istituto, pur non essendone allievi.
 |  |  |  | Art. 29. Commissioni giudicatrici
 1.  Ferma restando la disciplina sulla organizzazione dei dottorati di   ricerca,   le   commissioni   giudicatrici   sono  nominate  con provvedimento del direttore, previa delibera del consiglio direttivo.
 2.  Ciascuna  commissione  e'  composta,  di norma, da un numero di membri  non  inferiore a cinque, la maggioranza dei quali sono scelti tra  professori  di  ruolo  di  prima fascia dell'Istituto o di altre universita', anche straniere.
 |  |  |  | Art. 30. Graduatorie
 1.  La  commissione,  al  termine  delle  prove  orali e in base al risultato delle prove scritte e alla valutazione dei titoli, forma la graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.
 |  |  |  | Art. 31. Ammissione
 1.  Il  direttore  con proprio provvedimento approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.
 2.  Essi  devono presentare entro il termine prescritto i documenti richiesti  nel  bando  di concorso. In caso di rinuncia di uno o piu' dei  candidati  vincitori,  se questa si verifica entro trenta giorni dalla   pubblicazione   dei  risultati  del  concorso,  il  posto  e' attribuito in base alla graduatoria degli idonei.
 |  |  |  | Art. 32. Allievi stranieri
 1.  Alle  attivita'  formative dell'Istituto possono essere ammessi anche   studenti  cittadini  di  Stati  non  appartenenti  all'Unione europea.
 2.  Possono essere ammessi all'Istituto anche studenti stranieri in regime  di reciprocita', sulla base di apposite convenzioni ovvero di programmi di cooperazione interuniversitaria.
 |  |  |  | Art. 33. Borse di studio e ospitalita'
 1.  L'Istituto  determina  con  proprio  regolamento  i criteri per l'assegnazione   delle   borse   di   studio   e   per  la  fruizione dell'ospitalita'  presso  le  residenze  eventualmente  disponibili o convenzionate.
 |  |  |  | Art. 34. Amministrazione
 1.  L'amministrazione  dell'Istituto  e'  organizzata  in  uffici e servizi  determinati  ai  sensi dell'art. 13. Ad essi e' assegnato il personale  tecnico  e  amministrativo nei limiti fissati dalla pianta organica.
 |  |  |  | Art. 35. Direttore amministrativo
 1.  Il  direttore  amministrativo  e'  responsabile  della gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa, anche riguardo all'adozione degli  atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, mediante poteri di  spesa,  di  organizzazione  delle risorse umane, strumentali e di controllo.
 2. In particolare, il direttore amministrativo:
 a) cura  l'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo per quanto attiene gli aspetti amministrativi;
 b) e'  responsabile del buon andamento degli uffici e dei servizi dell'Istituto  ed  esplica  un'attivita'  di  indirizzo,  gestione  e controllo del personale tecnico e amministrativo;
 c) propone   al   consiglio  direttivo  l'organizzazione  interna dell'amministrazione  dell'Istituto  e  la  dotazione  del  personale tecnico e amministrativo;
 d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, e dai regolamenti;
 e) assicura   l'osservanza   delle   norme  relative  allo  stato giuridico   ed  economico  dei  professori,  dei  ricercatori  e  dei dirigenti.
 3.   L'incarico  di  direttore  amministrativo  e'  attribuito  dal consiglio   direttivo  su  proposta  del  direttore  a  un  dirigente dell'Istituto  o  di  altra  universita',  nonche'  di altra pubblica amministrazione,    previo   nulla   osta   dell'amministrazione   di appartenenza,   ovvero  a  esterni  all'amministrazione  pubblica  di provata  esperienza  e  capacita'.  L'incarico, previo accordo con le parti  interessate, puo' essere altresi' temporaneamente conferito al direttore amministrativo di altra universita'.
 4.  Il  trattamento  economico  del  direttore amministrativo viene determinato dal consiglio direttivo.
 5.  Il  direttore amministrativo, in caso di assenza o impedimento, e'  sostituito  da  un  dirigente nominato dal consiglio direttivo su proposta del direttore amministrativo.
 6.  Il  rapporto  di  lavoro di direttore amministrativo e' di tipo subordinato  a  tempo  determinato,  ha  una  durata  non superiore a quattro anni ed e' rinnovabile.
 |  |  |  | Art. 36. Dirigenti
 1.  I dirigenti organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro  affidate  per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, di cui rimangono responsabili.
 2.  Gli  incarichi per le funzioni dirigenziali sono attribuiti dal consiglio  direttivo,  su  proposta  del  direttore amministrativo, a dirigenti  di  ruolo  presso  l'Istituto  o,  con  contratto  a tempo determinato,  a  personale  dell'Istituto o a soggetti, anche esterni all'Istituto,    di    particolare    e   comprovata   qualificazione professionale secondo la normativa vigente.
 3.  Gli  incarichi hanno durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
 4.  Il  consiglio  direttivo definisce il trattamento economico dei dirigenti nel rispetto della normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 37. Uffici dirigenziali
 1.  Gli  uffici  che comportano, oltre la direzione amministrativa, l'esercizio   di   poteri   e   responsabilita'   dirigenziali,  sono individuati   dal  consiglio  direttivo  su  proposta  del  direttore amministrativo.
 |  |  |  | Art. 38. Formazione e aggiornamento
 1.  L'Istituto  promuove  ed  assicura  il  periodico aggiornamento professionale del proprio personale.
 |  |  |  | Art. 39. Funzioni disciplinari
 1.  Le funzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente sono  esercitate  in  conformita'  alle  norme di stato giuridico del personale stesso.
 |  |  |  | Art. 40. Esercizio finanziario
 1. L'attivita' amministrativa e contabile dell'Istituto e' riferita all'anno solare.
 2. Entro tale termine il consiglio direttivo approva il bilancio di previsione  ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'esercizio decorso.
 3.  Contenuto,  struttura e modalita' di formazione ed approvazione del  bilancio  di previsione e del conto consuntivo sono disciplinati dal  regolamento  per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale di cui all'art. 42.
 |  |  |  | Art. 41. Fonti di finanziamento - Patrimonio
 1. Le entrate dell'Istituto sono costituite da:
 a) trasferimenti dello Stato;
 b) contributi  di  enti  pubblici  e  privati o di associazioni e fondazioni, nonche' proventi derivanti da contratti e convenzioni;
 c) altre  forme  di  finanziamento,  quali  proventi derivanti da attivita'  formative  o  editoriali, rendite, frutti e alienazioni di patrimonio, atti di liberalita'.
 2. L'Istituto, per le sue attivita' istituzionali, si avvale e cura la conservazione:
 a) dei  beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e di quelli di sua proprieta';
 b) delle  attrezzature  tecniche,  delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o a sua disposizione.
 |  |  |  | Art. 42. Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilita'
 1.   Il   regolamento   per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita',  ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina i  criteri  della  gestione  finanziaria  e  contabile,  le  relative procedure  amministrative  e  le connesse responsabilita', nonche' le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio.
 2.   Il   regolamento   per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita',   approvato  dal  consiglio  direttivo,  a  maggioranza assoluta  dei  componenti,  e'  emanato  con  decreto  del direttore, espletate  le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 43. Collegio dei revisori dei conti
 1.  Presso  l'Istituto e' costituito, con decreto del direttore, su designazione  del  consiglio  direttivo, il collegio dei revisori dei conti,  composto  da  un  presidente  e  da  due  membri,  esperti di comprovata   qualificazione   iscritti   nel  registro  dei  revisori contabili,  scelti  tra  i  dirigenti rispettivamente appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze.
 2.  Il  collegio  dura  in  carica  tre anni e i componenti possono essere confermati per un sola volta.
 3.  Il  collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarita'  contabile  e  finanziaria  della  gestione,  esprime  il proprio  parere  sulla  proposta di bilancio preventivo ed attesta la corrispondenza  del  conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo   apposita   relazione,   che  accompagna  la  proposta  di deliberazione del consiglio direttivo, e formulando proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicita' della gestione.
 |  |  |  | Art. 44. Regolamenti
 1.  I regolamenti previsti dalla legge o dallo statuto sono emanati entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso. Essi  sono  approvati dal consiglio direttivo sentito, per le materie attinenti alle attivita' formative, il consiglio dei docenti.
 2.  I regolamenti sono emanati con decreto del direttore ed entrano in  vigore  dopo la loro pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Istituto.
 |  |  |  | Art. 45. Entrata in vigore
 1.  Lo  statuto  entra  in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 2.   Le  modifiche  dello  statuto  entrano  in  vigore  all'inizio dell'anno  accademico  successivo  alla  data  di pubblicazione delle stesse  nella  Gazzetta  Ufficiale,  fatte salve diverse disposizioni deliberate dal consiglio direttivo.
 |  |  |  | Art. 46. Il consiglio provvisorio
 1.  A  seguito  dell'approvazione del presente statuto da parte del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e' costituito  il  consiglio  provvisorio,  presieduto dal direttore del consorzio interuniversitario di cui all'art. 2 dello statuto stesso e composto  dai  rettori  delle  Universita'  di  Firenze  e  di Napoli «Federico  II»,  sedi  dell'Istituto. Il consiglio provvisorio svolge tutte   funzioni  attribuite  al  consiglio  direttivo  dal  presente statuto.
 2.  Il  consiglio  provvisorio svolge altresi' le funzioni previste per il consiglio dei docenti dal presente statuto.
 3.  Il consiglio direttivo e' costituito non appena venga raggiunta una  composizione  non  inferiore  ai  due  terzi  di quella indicata dall'art.  11;  non  appena  costituito il consiglio direttivo, viene costituito anche il consiglio dei docenti.
 4.  Nella  prima determinazione dell'organico della docenza saranno prioritariamente   attivate   le  procedure  previste  dall'art.  15, comma 2,   lettera b),   relativamente  alle  discipline  attualmente ricoperte  da docenti che svolgono la propria attivita' a tempo pieno presso l'Istituto.
 |  |  |  | Art. 47. Ultrattivita' dei regolamenti vigenti
 1. Fino alla approvazione dei nuovi regolamenti si applicano quelli delle  scuole  di  cui  all'art.  2, dove hanno sede amministrativa i dottorati.
 2.  Fino all'approvazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.
 C)  Le  modifiche di cui al punto A) entreranno in vigore, ai sensi della  delibera  citata  in narrativa, il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  decreto  viene trasmesso al Ministero della giustizia per  la  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n.  168,  nonche'  al  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  conoscenza,  ed  entrera'  in  vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
 
 Firenze, 2 maggio 2006
 Il presidente
 del Consiglio provvisorio
 Schiavone
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