Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 3 maggio 2006 |
Riconoscimento, alla sig.ra Bitri Gentiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Bitri Gentiana, nata il 14 gennaio 1970, a Tirana (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale albanese di «Avokat» rilasciato dalla Camera nazionale degli avvocati della Repubblica d'Albania cui la richiedente e' iscritta dal 16 luglio 2005 con licenza n. 2503, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «laurea in giurisprudenza», presso l'Universita' degli studi di Perugia in data 21 aprile 2004, omologata dal Ministero dell'istruzione e delle scienze della Repubblica d'Albania con provvedimento datato 6 luglio 2005; Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 24 gennaio 2006; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992 sopra indicato; Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che la sig.ra Bitri possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Perugia a tempo indeterminato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Bitri Gentiana, nata il 14 gennaio 1970 a Tirana (Albania), cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 3 maggio 2006 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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