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| Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 3 maggio 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Bitri  Gentiana,  di  titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Bitri Gentiana, nata il 14 gennaio 1970, a Tirana (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n.  115/1992,  il  riconoscimento del titolo accademico-professionale albanese di «Avokat» rilasciato dalla Camera nazionale degli avvocati della  Repubblica  d'Albania  cui  la  richiedente  e'  iscritta  dal 16 luglio  2005  con  licenza  n. 2503, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;
 Preso  atto  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico «laurea  in  giurisprudenza»,  presso  l'Universita'  degli  studi di Perugia   in   data   21   aprile   2004,   omologata  dal  Ministero dell'istruzione  e  delle  scienze  della  Repubblica  d'Albania  con provvedimento datato 6 luglio 2005;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6,  n.  1, del decreto legislativo n. 115/1992 sopra indicato;
 Visti  l'art.  9  del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche,   per  cui  lo  straniero  regolarmente  soggiornante  nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di  soggiorno  che  consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
 Considerato  che  la  sig.ra  Bitri possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Perugia a tempo indeterminato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Bitri  Gentiana,  nata  il  14 gennaio  1970 a Tirana (Albania),    cittadina   albanese,   e'   riconosciuto   il   titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 3 maggio 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su una  materia  scelta dal candidato le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto    penale,   3)   diritto   amministrativo   (sostanziale   e processuale),  4)  diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  una  materia  scelta  dal  candidato  tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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