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| Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 3 maggio 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Vaz Arabela Maria, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista l'istanza della sig.ra Vaz Arabela Maria, nata il 18 febbraio 1966 a Paratinga (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  in  combinato  disposto con l'art. 12 del decreto   legislativo   n.  11/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di «Engenheiro Civil» conseguito in Brasile in data 24 settembre  1999, presso l'«Universidade Estadual de Feira de Santana» (Brasile)  ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri», sezione A -  settore civile ambientale e dell'esercizio in Italia della omonima professione;
 Preso  atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Conselho Regional  de  Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Bahia» (Brasile) dal 24 settembre 1999;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;
 Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria  nella  seduta sopra indicata e nella nota in atti datata 6 febbraio 2006;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «ingegnere  - settore civile ambientale» e quella di cui  e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti  l'art.  9  del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche,   per  cui  lo  straniero  regolarmente  soggiornante  nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di  soggiorno  che  consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
 Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Bologna a tempo indeterminato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla sig.ra Vaz Arabela Maria, nata il 18 febbraio 1966 a Paratinga (Brasile),   cittadina   brasiliana,   e'   riconosciuto   il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  «ingegneri», sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) architettura tecnica.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 3 maggio 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicata  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
 c)  L'esame  orale  consiste nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie  indicate  precedente  art.  2, ed altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore civile ambientale.
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