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| Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2006, n. 185 |  | Regolamento   recante   modalita'   e  criteri  per  l'individuazione dell'alunno  come  soggetto  in  situazione  di  handicap,  ai  sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che  prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di modalita' e criteri per l'individuazione, da parte delle  Aziende  Sanitarie Locali, dell'alunno come soggetto portatore di handicap;
 Vista   la   legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge-quadro  per l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone handicappate;
 Visti,  in  particolare,  gli  articoli 3,  12  e 13 della suddetta legge;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994,  concernente  l'atto  di  indirizzo e coordinamento relativo ai compiti  delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;
 Visto  il  decreto-legge  3 luglio  2001,  n.  255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
 Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente la legge quadro per  la  realizzazione  del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 Visto  l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
 Acquisita   l'intesa   con   la   Conferenza   unificata   di   cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, sancita  nella  seduta  del  16 giugno 2005 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  espressi da entrambe le commissioni nelle rispettive sedute del 9 novembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute;
 
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Finalita'
 1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le modalita' e i criteri per l'individuazione  dell'alunno  in  situazione di handicap, a norma di quanto  previsto  dall'articolo 35,  comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 -   Il   testo   dell'art.  35,  comma 7,  della  legge
 27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
 finanziaria   2003)  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.), e' il seguente:
 «Art.  35  (Misure  di  razionalizzazione in materia di
 organizzazione scolastica). (Omissis).
 7.  Ai  fini  dell'integrazione scolastica dei soggetti
 portatori   di  handicap  si  intendono  destinatari  delle
 attivita'  di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della
 legge  5 febbraio  1992,  n. 104, gli alunni che presentano
 una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
 o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga
 al  rapporto  insegnanti/alunni  in  presenza  di  handicap
 particolarmente  gravi,  di  cui  all'art.  40  della legge
 27 dicembre  1997,  n.  449,  e'  autorizzata dal dirigente
 preposto   all'ufficio   scolastico  regionale  assicurando
 comunque  le  garanzie  per  gli  alunni  in  situazione di
 handicap  di  cui al predetto art. 3 della legge 5 febbraio
 1992,  n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto
 portatore  di  handicap  provvedono  le  aziende  sanitarie
 locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita'
 e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio
 dei   Ministri  da  emanare,  d'intesa  con  la  Conferenza
 unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281, e previo parere delle competenti
 Commissioni   parlamentari,   su   proposta   dei  Ministri
 dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e della
 salute,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
 vigore della presente legge.
 (Omissis)».
 -  Il  testo  degli  articoli 3,  12  e  13 della legge
 5 febbraio  1002,  n.  104  (Legge quadro per l'assistenza,
 l'integrazione   sociale   e   i   diritti   delle  persone
 handicappate), e' il seguente:
 «Art.  3  (Soggetti  aventi  diritto).  - 1. E' persona
 handicappata  colui  che  presenta  una minorazione fisica,
 psichica  o  sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
 causa  di  difficolta'  di apprendimento, di relazione o di
 integrazione  lavorativa  e tale da determinare un processo
 di svantaggio sociale o di emarginazione.
 2.  La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
 stabilite  in  suo  favore  in relazione alla natura e alla
 consistenza  della  minorazione, alla capacita' complessiva
 individuale   residua   e   alla  efficacia  delle  terapie
 riabilitative.
 3.  Qualora  la  minorazione,  singola o plurima, abbia
 ridotto  l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
 da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
 permanente,  continuativo e globale nella sfera individuale
 o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
 di gravita'.
 Le  situazioni  riconosciute  di  gravita'  determinano
 priorita'  nei  programmi  e  negli  interventi dei servizi
 pubblici.
 4.  La presente legge si applica anche agli stranieri e
 agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
 dimora  nel  territorio  nazionale. Le relative prestazioni
 sono  corrisposte  nei  limiti  ed alle condizioni previste
 dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
 «Art.  12  (Diritto all'educazione e all'istruzione). -
 1.  Al  bambino  da  0  a  3 anni handicappato e' garantito
 l'inserimento negli asili nido.
 2.   E'   garantito   il   diritto   all'educazione   e
 all'istruzione  della persona handicappata nelle sezioni di
 scuola  materna,  nelle  classi  comuni  delle  istituzioni
 scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado e nelle istituzioni
 universitarie.
 3.  L'integrazione  scolastica  ha  come  obiettivo  lo
 sviluppo  delle  potenzialita'  della  persona handicappata
 nell'apprendimento,  nella comunicazione, nelle relazioni e
 nella socializzazione.
 4.    L'esercizio    del   diritto   all'educazione   e
 all'istruzione  non  puo' essere impedito da difficolta' di
 apprendimento  ne'  da  altre  difficolta'  derivanti dalle
 disabilita' connesse all'handicap.
 5.    All'individuazione   dell'alunno   come   persona
 handicappata   ed   all'acquisizione  della  documentazione
 risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
 dinamico-funzionale  ai fini della formulazione di un piano
 educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
 congiuntamente,  con  la  collaborazione dei genitori della
 persona  handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie
 locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
 specializzato   della   scuola,   con   la   partecipazione
 dell'insegnante   operatore   psico-pedagogico  individuato
 secondo  criteri  stabiliti  dal  Ministro  della  pubblica
 istruzione.  Il  profilo indica le caratteristiche fisiche,
 psichiche  e  sociali  ed  affettive  dell'alunno e pone in
 rilievo  sia  le  difficolta'  di apprendimento conseguenti
 alla  situazione di handicap e le possibilita' di recupero,
 sia  le  capacita'  possedute  che devono essere sostenute,
 sollecitate  e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
 rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
 6.  Alla  elaborazione  del profilo dinamico-funzionale
 iniziale  seguono,  con  il  concorso degli operatori delle
 unita'  sanitarie  locali,  della  scuola e delle famiglie,
 verifiche   per   controllare   gli   effetti  dei  diversi
 interventi    e    l'influenza   esercitata   dall'ambiente
 scolastico.
 7.  I  compiti  attribuiti alle unita' sanitarie locali
 dai  commi 5  e 6 sono svolti secondo le modalita' indicate
 con  apposito  atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
 sensi  dell'art.  5,  primo  comma, della legge 23 dicembre
 1978, n. 833.
 8.  Il  profilo  dinamico-funzionale  e'  aggiornato  a
 conclusione della scuola materna, della scuola elementare e
 della  scuola  media  e  durante  il  corso  di  istruzione
 secondaria superiore.
 9.   Ai   minori   handicappati   soggetti  all'obbligo
 scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
 frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
 e  l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
 studi,  d'intesa  con le unita' sanitarie locali e i centri
 di  recupero  e  di  riabilitazione,  pubblici  e  privati,
 convenzionati  con i Ministeri della sanita' e del lavoro e
 della  previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
 minori   ricoverati,  di  classi  ordinarie  quali  sezioni
 staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
 ammessi  anche  i  minori ricoverati nei centri di degenza,
 che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
 accertata  l'impossibilita'  della  frequenza  della scuola
 dell'obbligo  per  un periodo non inferiore a trenta giorni
 di   lezione.   La  frequenza  di  tali  classi,  attestata
 dall'autorita'  scolastica  mediante  una  relazione  sulle
 attivita'  svolte  dai docenti in servizio presso il centro
 di  degenza,  e'  equiparata ad ogni effetto alla frequenza
 delle classi alle quali i minori sono iscritti.
 10.  Negli  ospedali,  nelle cliniche e nelle divisioni
 pediatriche  gli  obiettivi  di  cui  al  presente articolo
 possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
 personale    in    possesso    di    specifica   formazione
 psico-pedagogica  che abbia una esperienza acquisita presso
 i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
 la guida di personale esperto.».
 «Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
 scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
 classi  comuni  delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
 universita'  si  realizza,  fermo  restando quanto previsto
 dalle  leggi  11 maggio  1976,  n. 360, e 4 agosto 1977, n.
 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
 a) la    programmazione    coordinata   dei   servizi
 scolastici   con   quelli   sanitari,  socio-assistenziali,
 culturali,  ricreativi,  sportivi e con altre attivita' sul
 territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo
 gli   enti  locali,  gli  organi  scolastici  e  le  unita'
 sanitarie  locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
 stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di
 entrata  in  vigore  della  presente legge, con decreto del
 Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri
 per  gli  affari  sociali e della sanita', sono fissati gli
 indirizzi  per  la stipula degli accordi di programma. Tali
 accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
 attuazione  e  verifica  congiunta  di  progetti educativi,
 riabilitativi   e   di   socializzazione  individualizzati,
 nonche' a forme di integrazione tra attivita' scolastiche e
 attivita'  integrative extrascolastiche. Negli accordi sono
 altresi'  previsti  i requisiti che devono essere posseduti
 dagli  enti pubblici e privati ai fini della partecipazione
 alle attivita' di collaborazione coordinate;
 b) la  dotazione  alle  scuole  e alle universita' di
 attrezzature  tecniche  e  di  sussidi didattici nonche' di
 ogni  altra  forma  di  ausilio  tecnico, ferma restando la
 dotazione   individuale  di  ausili  e  presidi  funzionali
 all'effettivo  esercizio  del  diritto  allo  studio, anche
 mediante   convenzioni  con  centri  specializzati,  aventi
 funzione   di   consulenza   pedagogica,  di  produzione  e
 adattamento di specifico materiale didattico;
 c) la  programmazione  da  parte  dell'universita' di
 interventi  adeguati  sia al bisogno della persona sia alla
 peculiarita' del piano di studio individuale;
 d) l'attribuzione,    con    decreto   del   Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
 da  emanare  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
 della   presente   legge,  di  incarichi  professionali  ad
 interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
 frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
 e) la   sperimentazione   di   cui   al  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  31 maggio  1974,  n. 419, da
 realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
 2.  Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti locali
 e  le  unita'  sanitarie  locali possono altresi' prevedere
 l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
 asili  nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine
 di  avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e
 l'integrazione, nonche' l'assegnazione di personale docente
 specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
 ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 24 luglio   1977,   n.  616,  e  successive  modificazioni,
 l'obbligo  per  gli enti locali di fornire l'assistenza per
 l'autonomia  e  la comunicazione personale degli alunni con
 handicap  fisici  o sensoriali, sono garantite attivita' di
 sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
 4.  I  posti  di  sostegno  per la scuola secondaria di
 secondo  grado  sono  determinati nell'ambito dell'organico
 del  personale  in  servizio alla data di entrata in vigore
 della  presente  legge  in  modo  da assicurare un rapporto
 almeno  pari  a  quello  previsto  per  gli  altri gradi di
 istruzione  e  comunque entro i limiti delle disponibilita'
 finanziarie  all'uopo  preordinate  dall'art.  42, comma 6,
 lettera h).
 -  Il  testo dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
 2003,    n.    131    (Disposizioni    per    l'adeguamento
 dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
 18 ottobre  2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 10 giugno 2003, n. 132), e' il seguente:
 «6.  Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
 sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
 dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
 legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
 conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
 l'applicazione  dei  commi 3  e  4  dell'art. 3 del decreto
 legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Nelle materie di cui
 all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
 possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
 coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
 n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
 n. 112.».
 5.  Nella  scuola  secondaria  di primo e secondo grado
 sono   garantite  attivita'  didattiche  di  sostegno,  con
 priorita' per le iniziative sperimentali di cui al comma 1,
 lettera e),    realizzate    con    docenti   di   sostegno
 specializzati,  nelle  aree  disciplinari individuate sulla
 base  del  profilo  dinamico-funzionale  e  del conseguente
 piano educativo individualizzato.
 6.    Gli    insegnanti   di   sostegno   assumono   la
 contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano,
 partecipano  alla  programmazione  educativa  e didattica e
 alla  elaborazione e verifica delle attivita' di competenza
 dei  consigli  di interclasse, dei consigli di classe e dei
 collegi dei docenti.
 6-bis.     Agli    studenti    handicappati    iscritti
 all'universita'  sono garantiti sussidi tecnici e didattici
 specifici,  realizzati  anche  attraverso le convenzioni di
 cui  alla  lettera b)  del  comma 1, nonche' il supporto di
 appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
 universita' nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
 destinate  alla  copertura  degli  oneri di cui al presente
 comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'art. 16.».
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 24 febbraio  1994  reca: «Atto di indirizzo e coordinamento
 relativo  ai  compiti  delle  unita'  sanitarie  locali  in
 materia di alunni portatori di handicap.».
 - Il  decreto-legge  3 luglio 2001, n. 255, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 reca:
 «Disposizioni   urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio
 dell'anno scolastico 2001/2002.».
 - La  legge 8 novembre 2000, n. 328 reca: «Legge quadro
 per  la realizzazione del sistema integrato di interventi e
 servizi sociali.».
 - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 e' il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
 attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
 Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
 interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
 comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1997, n.
 202), e' il seguente:
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentati di
 amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.».
 Nota all'art. 1:
 -  Per  il  testo  dell'art.  35,  comma 7  delle legge
 27 dicembre 2002, n. 289 si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' e criteri
 1.  Ai  fini  della  individuazione  dell'alunno  come  soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potesta' parentale o la tutela  dell'alunno  medesimo,  appositi accertamenti collegiali, nel rispetto  di  quanto  previsto  dagli  articoli 12  e  13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
 2.  Gli  accertamenti  di  cui  al comma 1, da effettuarsi in tempi utili  rispetto  all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta,  sono documentati attraverso  la  redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come  soggetto  in  situazione  di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1   della   legge   5 febbraio   1992,  n.  104,  e  successive modificazioni.  Il  verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca   l'indicazione   della  patologia  stabilizzata  o  progressiva accertata   con   riferimento   alle  classificazioni  internazionali dell'Organizzazione  Mondiale della Sanita' nonche' la specificazione dell'eventuale  carattere  di particolare gravita' della medesima, in presenza   dei   presupposti   previsti   dal  comma 3  del  predetto articolo 3.  Al  fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli  accertamenti  sono  preordinati,  il  verbale indica l'eventuale termine di rivedibilita' dell'accertamento effettuato.
 3.  Gli  accertamenti  di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla  redazione  della  diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unita'  multidisciplinare,  prevista  dall'articolo 3,  comma 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 febbraio  1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilita' e salute previsti dall'Organizzazione   Mondiale   della   Sanita'.   Il   verbale   di accertamento,   con   l'eventuale  termine  di  rivedibilita'  ed  il documento  relativo  alla  diagnosi  funzionale,  sono  trasmessi  ai genitori   o  agli  esercenti  la  potesta'  parentale  o  la  tutela dell'alunno   e  da  questi  all'istituzione  scolastica  presso  cui l'alunno   va   iscritto,  ai  fini  della  tempestiva  adozione  dei provvedimenti conseguenti.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -  Per  il  testo  degli  articoli 12  e 13 della legge
 5 febbraio 1992, n. 104 si vedano le note alle premesse.
 - Per il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,
 n. 104 si vedano le note alle premesse.
 -  Il  testo  dell'art.  3,  comma 2  del  decreto  del
 Presidente   della   Repubblica  24 febbraio  1994,  e'  il
 seguente:
 «2. Alla    diagnosi   funzionale   provvede   l'unita'
 multidisciplinare  composta:  dal  medico specialista nella
 patologia  segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria
 infantile,   dal   terapista  della  riabilitazione,  dagli
 operatori  sociali  in  servizio presso la unita' sanitaria
 locale  o  in  regime  di  convenzione  con la medesima. La
 diagnosi  funzionale  deriva  dall'acquisizione di elementi
 clinici   e   psico-sociali.   Gli   elementi   clinici  si
 acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e
 l'acquisizione    dell'eventuale    documentazione   medica
 preesistente.  Gli  elementi  psico-sociali si acquisiscono
 attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:
 a) i dati anagrafici del soggetto;
 b) i  dati  relativi  alle caratteristiche del nucleo
 familiare  (composizione,  stato di salute dei membri, tipo
 di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Attivazione delle forme di integrazione e di sostegno
 1.  Alle  attivita' di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo 2 fa  seguito  la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo  individualizzato previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
 2.  I  soggetti  di  cui  all'articolo 5,  comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del  piano  educativo  individualizzato,  elaborano proposte relative alla   individuazione   delle   risorse   necessarie,   ivi  compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno.
 3.  Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie  delle  Aziende Sanitarie, nel quadro delle finalita' della legislazione  nazionale  e  regionale  vigente  in  materia  adottano accordi  finalizzati  al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza  per  garantire  il  rispetto  dei  tempi  previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi, ai  sensi  del  decreto-legge  3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 20 agosto 2001, n. 333. Gli accordi sono finalizzati  anche  all'organizzazione  di  sistematiche verifiche in ordine  agli  interventi  realizzati  ed  alla  influenza  esercitata dall'ambiente  scolastico  sull'alunno  in  situazione di handicap, a norma  dell'articolo 6  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Per  il  testo  dell'art.  12  della legge 5 febbraio
 1992, n. 104 si vedano le note alle premesse.
 - La legge 20 agosto 2001, n. 333 reca: «Conversione in
 legge,  con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001,
 n.   255,   recante  disposizioni  urgenti  per  assicurare
 l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002.».
 - Il testo dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del
 Presidente   della   Repubblica  24 febbraio  1994,  e'  il
 seguente:
 «2.  Il  P.E.I.  e'  redatto,  ai sensi del comma 5 del
 predetto  art.  12, congiuntamente dagli operatori sanitari
 individuati  dalla  USL e/o USSL e dal personale insegnante
 curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con
 la       partecipazione      dell'insegnante      operatore
 psico-pedagogico,  in  collaborazione  con i genitori o gli
 esercenti la potesta' parentale dell'alunno.».
 - Il  decreto-legge  3 luglio 2001, n. 255, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 reca:
 «Disposizioni   urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio
 dell'anno scolastico 2001/2002.».
 -   Il   testo  dell'art.  6  del  citato  decreto  del
 Presidente   della   Repubblica  24 febbraio  1994,  e'  il
 seguente:
 «Art.    6    (Verifiche).    -   1.   Con   frequenza,
 preferibilmente,   correlata   all'ordinaria   ripartizione
 dell'anno   scolastico   o,  se  possibile,  con  frequenza
 trimestrale  (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo,
 entro   maggio-giugno),  i  soggetti  indicati  al  comma 6
 dell'art.  12  della  legge n. 104 del 1992, verificano gli
 effetti  dei  diversi  interventi  disposti  e  l'influenza
 esercitata    dall'ambiente   scolastico   sull'alunno   in
 situazione di handicap.
 2.   Le  verifiche  di  cui  al  comma precedente  sono
 finalizzate  a  che ogni intervento destinato all'alunno in
 situazione   di   handicap  sia  correlato  alle  effettive
 potenzialita' che l'alunno stesso dimostri di possedere nei
 vari    livelli   di   apprendimento   e   di   prestazioni
 educativo-riabilitative,  nel  rispetto  della  sua  salute
 mentale.
 3.   Qualora  vengano  rilevate  ulteriori  difficolta'
 (momento   di   crisi  specifica  o  situazioni  impreviste
 relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di
 relazione  o relativo all'appuntamento del suddetto alunno,
 congiuntamente  o  da  parte dei singoli soggetti di cui al
 comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie,
 al  di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli
 esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Situazione  di  handicap di particolare gravita' ed autorizzazione al funzionamento dei posti di sostegno in deroga
 1.  L'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al  rapporto  insegnanti/alunni,  a  norma dell'articolo 35, comma 7, della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e' disposta dal dirigente preposto   all'Ufficio   Scolastico   Regionale   sulla   base  della certificazione    attestante   la   particolare   gravita'   di   cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  Per  il  testo  dell'art.  35,  comma 7, della legge
 27 dicembre 2002, n. 289 si vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali
 1.   Le   disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  agli accertamenti  da  effettuarsi  successivamente  alla  sua  entrata in vigore.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 Roma, 23 febbraio 2006
 
 p. Il Presidente
 del Consiglio dei Ministri
 Letta
 
 Il Ministro dell'istruzione
 dell'universita' e della ricerca
 Moratti
 
 Il Ministro della salute
 Storace
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 36
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