Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 5 aprile 2006, n. 186
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare gli articoli 18, 31 e 33;
Considerato che ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, l'esercizio delle attivita' di riciclaggio e di recupero dei rifiuti deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, e che i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente; Considerato che al fine di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e controlli efficaci l'articolo 33 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, stabilisce che le attivita' di recupero possono essere sottoposte a procedure semplificate sulla base di apposite condizioni e norme tecniche che devono fissare in particolare:
a) le quantita' massime impiegabili;
b) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonche' le condizioni di utilizzo degli stessi;
c) le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio dell'ambiente;
Considerato che ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la procedura semplificata sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative determinate dai rifiuti sottoposti ad attivita' di recupero semplificate;
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Considerato che la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 7 ottobre 2004, ha stabilito che la Repubblica italiana, non avendo precisato nel sopra citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998 le quantita' massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possono essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall'autorizzazione, e' venuta meno agli obblighi che incombono in forza degli articoli 10 e 11, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, cosi' come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991;
Considerata altresi' la necessita' di adeguare sollecitamente e compiutamente lo stesso decreto 5 febbraio 1998 alle indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 ottobre 2004;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 novembre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 27 febbraio 2006, n. 1441/UL/2006;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole da "dalla legge 10 maggio 1976, n. 319" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni";
b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente lettera d-bis):
"d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.".
c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Messa in riserva). - 1. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi e' sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.
2. La quantita' massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero e' individuata nell'allegato 4 sotto l'attivita' "Messa in riserva".
3. La quantita' massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantita' massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attivita' di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantita' dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non puo' eccedere il 70% della quantita' di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente regolamento. Il predetto limite, per i rifiuti combustibili, e' ridotto al 50% fatta salva la capacita' effettiva di trattamento dell'impianto.
4. La quantita' di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione del rifiuto non puo' eccedere la quantita' di rifiuti prodotti, in un anno, all'interno del medesimo impianto. I rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione.
5. Fatto salvo il comma 2, la quantita' di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni caso eccedere la capacita' di stoccaggio autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
6. La quantita' di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero previste dal presente decreto, non puo' eccedere, in un anno, la quantita' di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero nell'impianto stesso. In ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
7. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 al presente regolamento.
8. Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" e' consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.";
d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Quantita' impiegabile). - 1. La quantita' massima impiegabile di rifiuti non pericolosi e' individuata nell'allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attivita' di recupero ammesse a procedura semplificata.
2. Fermi i limiti di cui al comma 1, la quantita' di rifiuti che puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero in procedura semplificata non deve in ogni caso eccedere la capacita' dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero, qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacita' autorizzata, la quantita' impiegabile e' determinata dalla potenzialita' dell'impianto. Il limite della potenzialita' dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi in cui, nello stesso impianto, vengano recuperate piu' tipologie di rifiuti.
3. Le quantita' annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attivita', precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
4. Le quantita' massime dei rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 4 al presente decreto possono essere oggetto di aggiornamento annuale, anche per tener conto dell'esigenza di incentivare il recupero dei rifiuti.";
e) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Campionamenti e analisi). - 1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, e' effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".
2. Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai rifiuti (CDR) sono effettuate in conformita' alla norma UNI 9903.
4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
5. Il titolare dell'impianto di recupero e' tenuto a verificare la conformita' del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attivita' svolta.
6. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche ed integrazioni.";
f) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Test di cessione). - 1. Ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il campionamento dei rifiuti e' effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".
2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, e' effettuato secondo i criteri e le modalita' di cui all'allegato 3 al presente regolamento.
3. Il test di cessione e' effettuato almeno ad ogni inizio di attivita' e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorita' competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.";
g) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:
"4. Le attivita' di recupero dei rifiuti gia' autorizzate ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni si adeguano alle norme tecniche di cui all'Allegato 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sino a tale data l'esercizio delle predette attivita' di recupero continua ad essere consentito secondo le modalita' e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.
5. I soggetti che effettuano attivita' di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e che non soddisfano piu', a seguito delle modifiche apportate al presente decreto, i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata o per i quali non e' stato individuato il parametro quantita', inoltrano richiesta all'ente competente per territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Le attivita' di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
6. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ad esclusione di quelli della categoria 5 dell'allegato I allo stesso decreto, si applicano le disposizioni di detto decreto.";
h) dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente articolo 11-bis:
"Art. 11-bis (Attivita' di monitoraggio e controllo delle operazioni di recupero). - 1. Sono adottati i provvedimenti necessari, ivi compresi accordi e contratti di programma con gli operatori economici interessati, al fine di garantire il rispetto della gerarchia comunitaria dei rifiuti.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i criteri per assicurare che gli impianti di recupero dei rifiuti disciplinati dal presente regolamento, in funzione delle attivita' di recupero svolte e delle peculiarita' antropiche del sito, adottino un piano di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali interessate, finalizzato a garantire che le operazioni di recupero avvengano senza recare pregiudizio all'uomo e all'ambiente.";
i) all'allegato 1, suballegato 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al punto 1.1.1 le parole da "industria cartaria" a "distribuzione di giornali" sono soppresse;
2) al punto 1.1.1 le parole da "raccolta differenziata" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attivita' di servizio.";
3) al punto 1.1.2 le parole da "fustellati" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643";
4) al punto 1.1.3, lettera b) le parole "carta e cartoni collati", "pergamena vegetale e pergamino", "carta e cartoni cerati e paraffinate" sono soppresse;
5) al punto 2.1 e' aggiunto il codice [101112];
6) al punto 3.1.3, lettera c) dopo le parole "materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione," e' aggiunta la seguente: "eventuale";
7) al punto 3.2.3, lettera c) dopo le parole "materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione," e' aggiunta la seguente: "eventuale";
8) al punto 3.3.3 all'inizio e' aggiunta la seguente parola: "eventuale";
9) al punto 3.7.3, lettera a) dopo le parole "riutilizzo nell'industria metallurgica mediante selezione," e' aggiunta la seguente: "eventuale";
10) al punto 3.11.2 le parole "Ag > o = 5%" sono sostituite dalle seguenti: "Ag > o = 5 (X 1000);
11) al punto 4.4.3, lettera b) dopo le parole "conglomerati cementizi" e' aggiunta la seguente: "e bituminosi";
12) al punto 4.4.4, lettera b) dopo le parole "conglomerati cementizi" e' aggiunta la seguente: "e bituminosi";
13) il punto 4.7.3 e' sostituito dal seguente: "4.7.3 Attivita' di recupero:
a) cementifici in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5];
b) recupero nell'industria dei laterizi in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5]";
14) il punto 4.7.4 e' sostituito dal seguente: "4.7.4: Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate";
15) al punto 5.1 dopo le parole "5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni" sono aggiunte le seguenti: "e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,";
16) al punto 5.1.1 alla fine sono aggiunte le seguenti parole "e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209";
17) al punto 5.2.3 le parole "separazione dei componenti pericolosi" sono soppresse;
18) al punto 5.9.3, lettere b) e c) il codice [R5] e' sostituito dal codice [R4];
19) al punto 5.18 il codice [100209] e' sostituito dal codice [100299];
20) al punto 5.18.4 le lettere e), f) e g) dell'elenco puntato sono sostituite, rispettivamente, dalle lettere a), b) e c);
21) al punto 6.1 e' aggiunto il codice [170203];
22) al punto 6.1.1 sono aggiunte le seguenti parole "; attivita' di costruzione e demolizione";
23) al punto 6.1.3 le parole da "macinazione" a "separazione" sono sostituite dalla seguente: "trattamento"; le parole "contenenti massimo 1% di impurita' e/o di altri materiali indesiderati diversi dalle materie plastiche" sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate";
24) al punto 6.1.4 in fine sono aggiunte le seguenti parole: "e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.";
25) al punto 6.2 e' aggiunto il codice [170203];
26) al punto 6.2.1 sono aggiunte le seguenti parole "; attivita' di costruzione e demolizione";
27) al punto 6.2.3 le parole da "macinazione" a "separazione" sono sostituite dalla seguente: "trattamento"; le parole "contenenti massimo 1% di impurita' e/o di altri materiali indesiderati diversi dalle materie plastiche" sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate";
28) al punto 6.2.4 alla fine sono aggiunte le seguenti parole "e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate";
29) al punto 6.4.3 dopo la parola "granulazione," e' aggiunta la seguente: "eventuale";
30) il punto 7.1.3 e' sostituito dal seguente: "7.1.3 Attivita' di recupero:
a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];
c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]";
31) il punto 7.1.4 e' sostituito dal seguente: "7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205";
32) al punto 7.4.3 dopo la lettera c), le parole da "cessione" fino a "[R5];" sono sostituite dalle seguenti: "d) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]";
33) al punto 7.6.3, lettera a) dopo le parole "a caldo" sono aggiunte le seguenti "e a freddo";
34) al punto 7.6.3 e' aggiunta la seguente lettera c): "c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]";
35) al punto 7.6.4 e' aggiunta la seguente lettera b): "b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.";
36) al punto 7.10.3, lettera f) le parole "burattatura e barilatura" sono sostituite dalle seguenti: "burattatura e/o barilatura";
37) al punto 7.11 i codici [170107] [170504] sono sostituiti dal codice [170508];
38) al punto 7.14.2 le parole "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di detriti a base acquosa e contenenti gasolio o olio a bassa tossicita' in concentrazioni inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio" sono sostituite dalle seguenti: "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/Kg sul secco.";
39) al punto 7.15.2 le parole "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di fanghi a base acquosa e contenenti gasolio o olio a bassa tossicita' in concentrazioni inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio" sono sostituite dalle seguenti: "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/Kg sul secco.";
40) al punto 7.31 le parole "terre e rocce da scavo" sono soppresse; il codice [170504] e' soppresso;
41) al punto 7.31.1 le parole "attivita' di scavo" sono soppresse;
42) al punto 7.31.2 le parole da "materiale inerte" fino alla fine sono soppresse;
43) al punto 7.31.3, lettera b) le parole "di ex cave discariche esaurite e bonifica di aree inquinate" sono soppresse;
44) al punto 7.31.3 e' aggiunta la seguente lettera c): "c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R5].";
45) e' aggiunto il seguente punto 7.31-bis:
"7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].
7.31-bis.1 Provenienza: attivita' di scavo.
7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.
7.31-bis.3 Attivita' di recupero:
a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.";
46) al punto 8.1.3, lettere a) e b) il codice [R5] e' sostituito dal codice [R3] ;
47) al punto 8.2 e' aggiunto il codice [040222];
48) al punto 9.1.3 aggiungere dopo le parole operazioni di recupero il codice [R3];
49) al punto 9.6.3, lettera a) e' aggiunto il codice [R3];
50) al punto 9.6.3 prima delle parole "recupero nell'industria del pannello" e' aggiunta la lettera dell'elenco puntato "c)";
51) al punto 11.1.3 il codice [R3] e' sostituito dal codice [R9];
52) al punto 11.3.3 il codice [R3] e' sostituito dal codice [R9];
53) al punto 11.4.1 le parole "di cui al punto 11.11.3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al punto 11.1.3";
54) al punto 11.8 le parole "lolla di riso" sono soppresse;
55) al punto 11.8 il codice [020304] e' soppresso;
56) al punto 11.8.1 le parole "industria agroalimentare" sono soppresse;
57) al punto 11.8.2 le parole "durante la sgranatura del riso e" sono soppresse;
58) al punto 11.11.1 dopo la parola "alimentari" sono aggiunte le seguenti "e dalla raccolta differenziata di RU";
59) al punto 11.11.3, lettere a), d) ed e) il codice [R3] e' soppresso;
60) al punto 11.11.3, lettere b), c), ed f) il codice [R3] e' sostituito dal codice [R9];
61) al punto 12.1.3, lettere c), d), ed e) le parole tra parentesi "[con esclusione dei rifiuti 030303]" sono sostituite dalle seguenti: "[con esclusione dei rifiuti 030311]";
62) al punto 12.1.3, lettera f) dopo la parola "utilizzo" e' soppressa la lettera "e"; dopo "27%" e' aggiunta la seguente parola: "minimo";
63) al punto 12.1.3, lettera f) dopo le parole "(il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del parametro COD"; le parole tra parentesi "[con esclusione dei rifiuti 030303]" sono sostituite dalle seguenti: "[con esclusione dei rifiuti 030311]";
64) al punto 12.2.3 e' aggiunta la seguente lettera c): "c) utilizzo per riprofilare porzioni della morfometria della zona d'alveo interessata, previo essiccamento ed eventuale igienizzazione (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]";
65) al punto 12.5.2 le parole "stirene &60; 500 ppm sul secco" sono sostituite dalle seguenti: "stirene &60; 50 ppm sul secco";
66) al punto 12.7.3, lettera c) le parole "preparazione di miscele e conglomerati destinati a" sono soppresse;
67) al punto 12.13.2 dopo le parole "materiali ferrosi" sono aggiunte le seguenti: "con un contenuto di sostanza secca del 25%";
68) al punto 13.2.2 le parole "PCDD in concentrazione non superiore a 2.5 ppb" sono sostituite dalle seguenti: "PCDD in concentrazione non superiore a 0.1 ppb sul secco"; le parole "PCB, PCT &60; 25 ppm" sono sostituite dalle seguenti: "PCB, PCT &60; 5 ppm sul secco";
69) al punto 13.4.2 il codice [R5] e' soppresso;
70) al punto 13.4.3, alla fine e' aggiunto il codice [R5];
71) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole "formazione di rilevati" e' aggiunto il codice [R5];
72) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole "(il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del parametro solfati";
73) al punto 13.6.3, lettera c) le parole "con esclusione delle ceneri derivanti dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5 e 9.6 del presente allegato" sono soppresse;
74) al punto 13.7.3, lettera c) dopo le parole "(il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del parametro solfati";
75) al punto 13.16.3, lettere a), b) e c) il codice [R3] e' sostituito dal codice [R5];
76) al punto 13.18.bis.2 le parole "ed utilizzo diretto" sono sostituite dalle seguenti "con eventuale riduzione volumetrica";
77) al punto 13.20 i codici [150102] [150104] [l50106] sono sostituiti dai codici [080318] [160216];
78) al punto 13.21.3 dopo le parole "(il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del parametro cloruri";
79) al punto 14 nel titolo la parola "assimilati" e' soppressa;
80) al punto 14.1 le parole "ed assimilati" sono sostituite dalle seguenti: "o speciali non pericolosi";
81) al punto 14.1.1 le parole "ed assimilati" sono sostituite dalle seguenti: "raccolta finalizzata di rifiuti speciali non pericolosi e impianti di trattamento meccanico di rifiuti";
82) al punto 14.1.2 le parole da "Nella produzione" fino a "pneumatici fuori uso" sono soppresse;
83) al punto 14.1.3 dopo la parola "(CDR)" sono aggiunte le seguenti: "conformi alle norme tecniche UNI 9903-1";
84) al punto 14.1.3 dopo la parola "(CDR)" e' aggiunto il codice [R3];
85) al punto 14.1.3 le parole da "Il combustibile" fmo a "decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" sono soppresse;
86) al punto 14.1.3 le parole da "separazione" a "triturazione" sono sostituite dalle seguenti: "selezione, triturazione, vagliatura e/o trattamento fisico meccanico (presso estrusione) ed";
87) al punto 15.1.3 dopo le parole "produzione di biogas" e' aggiunto il codice [R3];
88) al punto 15.1.3 le parole "alla voce 2 dell'allegato 3 al presente decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "alla voce 2 dell'allegato 2, suballegato 1 al presente decreto ministeriale";
89) al punto 16.1, lettera l) il codice [200101] e' sostituito dal codice [200201];
90) al punto 16.1.3 dopo le parole "compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica" e' aggiungo il codice [R3];
91) al punto 17.1.3 dopo le parole "gas di pirolisi e gassificazione" e' aggiunto il codice [R3]; le parole "alla voce 12 dell'allegato 3 al presente decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "alla voce 11 dell'allegato 2, suballegato 1 al presente decreto ministeriale";
92) al punto 18.2 dopo le parole "scarti di pelo" e' soppressa la lettera "e";
93) al punto 18.4 sono aggiunti i codici [020499] [020799];
94) ai punti 18.10.3, 18.11.3 e 18.12. 3 e' aggiunto il codice [R3].
l) all'allegato 2, suballegato 1, sono apportate le seguenti modifiche:
Al punto 1.2 dopo le parole "con le seguenti caratteristiche" sono aggiunte le seguenti: "corrispondenti all'RDF di qualita' normale di cui alla norma UNI 9903-1".
Al punto 9.2 il valore limite relativo al parametro "umidita" e' innalzato dal 30% al "40%".
Al punto 12.3 le parole "del rifiuto di cui al punto 11" sono sostituite dalle seguenti: "del rifiuto di cui al punto 12".
Al punto 13.3 le parole "del rifiuto di cui al punto 14" sono sostituite dalle seguenti: "del rifiuto di cui al punto 13";
m) l'allegato 3 e' sostituito dal seguente:

"Allegato 3
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE
Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si potra' procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2. I risultati delle determinazioni analitiche devono essere confrontati con i valori limite della seguente tabella:

Tabella

Parametri |Unita' di misura |Concentrazioni limite Nitrati |Mg/l NO3 |50 Fluoruri |Mg/l F |1,5 Solfati |Mg/l SO4 |250 Cloruri |Mg/1 Cl |100 Cianuri |microngrammi/l Cn |50 Bario |Mg/l Ba |1 Rame |Mg/l Cu |0.05 Zinco |Mg/l Zn |3 Berillio |microngrammi/l Be |10 Cobalto |microngrammi/l Co |250 Nichel |microngrammi/l Ni |10 Vanadio |microngrammi/l V |250 Arsenico |microngrammi/l As |50 Cadmio |microngrammi/l Cd |5 Cromo totale |microngrammi/l Cr |50 Piombo |microngrammi/l Pb |50 Selenio |microngrammi/l Se |10 Mercurio |microngrammi/l Hg |1 Amianto |Mg/l |30 COD |Mg/l |30 PH | |5,5 < > 12,0

In sede di approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del presente decreto, vengono stabiliti i parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto.";
n) dopo l'allegato 3 e' aggiunto il seguente allegato 4:

----> Vedere Tabelle da pag. 14 a pag. 34 della G.U. <----

o) dopo l'allegato 4 e' aggiunto il seguente allegato 5:

"Allegato 5
NORME
TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE EFFETTUANO
L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI.

1. Ubicazione.
Gli impianti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva, ad eccezione degli impianti esistenti, ferme restando le norme vigenti in materia di vincoli per l'ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti, non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni. 2. Dotazioni minime.
L'impianto deve essere provvisto di:
a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
c) idonea recinzione. 3. Organizzazione.
Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.
Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.
La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate. 4. Stoccaggio in cumuli.
Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta "a tenuta" di capacita' adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento.
Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili. 5. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra.
I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto.
I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello.
Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento.
I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacita' pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano piu' serbatoi, la capacita' del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacita', aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento.
I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani.
I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. 6. Stoccaggio in vasche fuori terra.
Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto.
Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.
Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento. 7. Bonifica dei contenitori.
I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. 8. Criteri di gestione.
I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo
smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di
recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 aprile 2006

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute (ad interim)
Berlusconi

Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 298



Avvertenza°
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubb1ica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 18, 31, 33 e 2 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione
della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38
(supplemento ordinario):
"Art. 18 (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo
Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento
necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare
ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) la definizione dei criteri generali e delle
metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonche'
l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei
rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la
movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure
per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme
di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la
produzione dei rifiuti, nonche' per ridurre la
pericolosita' degli stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione
dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale, che
presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o
particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze
impiegate nei prodotti base sia per la quantita'
complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la
riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione
dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni,
anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il
recupero di materia prima dai rifiuti, nonche' per
promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti
ed il loro impiego da parte della pubblica amministrazione
e dei soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualita' dei
servizi di gestione dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la
elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il
coordinamento dei piani stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle
caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per
l'organizzazione e l'attuazione della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri
generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati,
nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli
interventi di bonifica che, in relazione al rilievo
dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione
dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione
dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche
tipologie di rifiuti, nonche' delle norme e delle
condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate
di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attivita'
di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei
prodotti contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e
delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di
talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a
specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e
qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della
raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai
rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e
5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle
capacita' tecniche e finanziarie per l'esercizio delle
attivita' di gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto
nazionale dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la
definizione del formulari di cui all'art. 15;
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che
per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche
possono essere smaltiti direttamente in discarica;
m) l'adozione di un modello uniforme del registro di
cui all'art. 12 e la definizione delle modalita' di tenuta
dello stesso, nonche' l'individuazione degli eventuali
documenti sostitutivi del registro stesso;
n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art.
44;
o) l'aggiornamento degli allegati al presente
decreto;
p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo
agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge
19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche e
integrazioni, del prodotto di qualita' ottenuto mediante
compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con
raccolta differenziata;
p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti
nelle acque marine in conformita' alle disposizioni
stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni
internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione e'
rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro
delle politiche agricole, su proposta dell'autorita'
marittima nella cui zona di competenza si trova il porto
piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo
smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave
con il carico di rifiuti da smaltire.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai
sensi delle legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al
comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', nonche', quando le predette norme riguardano i
rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto,
rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole,
alimentari e forestali e dei trasporti e della
navigazione.".
"Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono
comunque garantire un elevato livello di protezione
ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli
e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle
procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono
individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e devono garantire che i
tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire
un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle
procedure semplificate le attivita' di trattamento termico
e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le
seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi
di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei
rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6,
comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del
16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici
produttivi che utilizzano per la combustione comunque
rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui
al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti
indicati nella lista verde di cui all'allegato II del
regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
comma 3, e 33, comma 3, e l'effettuazione dei controlli
periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia
un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione
alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione
di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
individuati ai sensi del presente articolo resta comunque
sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal
presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche
ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di
cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
"Art. 33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di
attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve
risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di
trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1
dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine
prefissato dal-l'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre
quarantacinque giorni dal termine del periodo di
sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE
e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di
cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui
operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 settembre 1994
del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
n. 212, e nell'allegato 1 al decreto ministeriale
16 gennaio 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
a tal fine si considerano valide ed efficaci le
comunicazioni gia' effettuate alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono
valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione
dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di
recupero, era stata gia' ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui
all'articolo 15, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente art. non
si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani,
ad eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di
materia prima e di produzione di compost di qualita' dai
rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani
per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel
rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
c).
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti
delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni
vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente determina modalita', condizioni e
misure relative alla concessione di incentivi finanziari
previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei
rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica,
tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al
recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti
urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite
norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati
in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli
articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative
norme sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si
applicano integralmente le norme ordinarie per lo
smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai
rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla
Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro
entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva non localizzati presso gli impianti dove sono
effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero
individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di
stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti
devono essere avviati alle predette operazioni.
"Art. 2 (Finalita). - 1. La gestione dei rifiuti
costituisce attivita' di pubblico interesse ed e'
disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare
un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci,
tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e,
in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il
suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di
particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione,
nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i
rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento
nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalita' del presente
decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito
delle rispettive competenze ed in conformita' alle
disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione
avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di
programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.".
- L'art. 15, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle
direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203,
concernenti norme in materia di qualita' dell'aria,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 103),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988
(supplemento ordinario), e' il seguente:
"Art. 15. - 1. Sono sottoposte a preventiva
autorizzazione:
a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti
variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni
inquinanti;
b) il trasferimento dell'impianto in altra
localita'.".
- La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio
1975, sui rifiuti e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee (G.U.C.E.) n. L 194 del 25 luglio
1975.
- La direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo
1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai
rifiuti e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 078 del 26 marzo 1991.
- Il comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1998 (supplemento ordinario), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 5 del decreto
ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti
non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), come modificati dal
presente regolamento:
"Art. 1 (Principi generali). - 1. Le attivita', i
procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle
tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non
devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e
recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non
devono:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per
la fauna e la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse.
2. Negli allegati 1, 2, 3 sono definite le norme
tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i
tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo
di rifiuto e per ogni attivita' e metodo di recupero degli
stessi, le condizioni specifiche in base alle quali
l'esercizio di tali attivita' e' sottoposto alle procedure
semplificate di cui all'art. 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e
integrazioni.
3. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero
di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente
decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di
tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonche' di
sicurezza sul lavoro; e in particolare:
a) le acque di scarico risultanti dalle attivita' di
recupero dei rifiuti disciplinate dal presente decreto
devono rispettare le prescrizioni e i valori limite
previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive modificazioni;
b) le emissioni in atmosfera risultanti dalle
attivita' di recupero disciplinate dal presente decreto
devono, per quanto non previsto dal medesimo decreto,
essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e
successive modifiche e integrazioni.
4. Le procedure semplificate disciplinate dal presente
decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di
recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai
rispettivi codici e descritti negli allegati.".
"Art. 5 (Recupero ambientale). - 1. Le attivita' di
recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono
nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o
sociali attraverso rimodellamenti morfologici.
2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attivita' di recupero
di cui al comma 1 e' sottoposto alle procedure semplificate
previste dall'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, a condizione che:
a) i rifiuti non siano pericolosi;
b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto
approvato dall'autorita' competente;
c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e
delle condizioni specifiche previste dal presente decreto
per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonche' nel
rispetto del progetto di cui alla lettera b);
d) sia compatibile con le caratteristiche
chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area
da recuperare;
d-bis) in ogni caso il contenuto dei contaminanti sia
conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in
materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinanti, in funzione della specifica
destinazione d'uso del sito.".
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto ministeriale
5 settembre 1998, come modificato dal presente regolamento,
e' il seguente:
"Art. 11 (Norme transitorie). - 1. I valori ed i
sistemi di controllo delle emissioni derivanti dalle
attivita' di recupero di rifiuti individuati negli allegati
1 e 2, in esercizio ai sensi dell'art. 33, comma 6, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono essere
adeguati ai limiti ed alle modalita' di monitoraggio
previsti dai predetti allegati entro sedici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le attivita' di recupero dei rifiuti individuati
alle voci 6, limitatamente ai poli accoppiati, 7, 9 e 14
dell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 gennaio 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio ai sensi
dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, devono adeguarsi alle disposizioni fissate
alla voce 1, punto 1.1., dell'allegato 2 al presente
decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore dello
stesso. Sino a tale data l'esercizio delle predette
attivita' di recupero continua ad essere consentito secondo
le modalita' e nel rispetto delle condizioni, delle
prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal citato
decreto ministeriale 16 gennaio 1995.
3. Ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto sono abrogate le norme
tecniche del decreto ministeriale 5 settembre 1994 del
Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
n. 212, e del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio
1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, che disciplinano le
attivita' di recupero dei rifiuti non pericolosi.
4. Le attivita' di recupero dei rifiuti gia'
autorizzate ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modificazioni si adeguano alle norme tecniche di cui
all'allegato 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente regolamento. Sino a tale data l'esercizio delle
predette attivita' di recupero continua ad essere
consentito secondo le modalita' e nel rispetto delle
condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche
stabilite dal presente regolamento, fatto salvo quanto
stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133.
5. I soggetti che effettuano attivita' di raccolta,
trasporto e recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi
degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e che non
soddisfano piu', a seguito delle modifiche apportale al
presente decreto, i requisiti per l'applicazione della
procedura semplificata o per i quali non e' stato
individuato il parametro quantita', inoltrano richiesta
all'ente competente per territorio, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento,
presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 28
o iscrizione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Le
attivita' di raccolta, trasporto e recupero possono essere
proseguite fino all'emanazione del conseguente
provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio
delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
6. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ad
esclusione di quelli della categoria 5 dell'allegato I allo
stesso decreto, si applicano le disposizioni di detto
decreto.".



 
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