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| Gazzetta n. 115 del 19 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 |  | Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione  dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22». |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con
 IL MINISTRO DELLA SALUTE
 e
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 Visto  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche  ed  integrazioni,  recante  l'attuazione  delle  direttive 91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli  imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare gli articoli 18, 31 e 33;
 Considerato  che ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, l'esercizio delle attivita' di riciclaggio e di recupero   dei   rifiuti   deve   assicurare   un'elevata  protezione dell'ambiente  e  controlli  efficaci,  e che i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
 procedimenti   o   metodi   che   potrebbero   recare   pregiudizio
 all'ambiente; Considerato che al fine di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e controlli efficaci l'articolo 33 del predetto decreto legislativo  5  febbraio  1997, n. 22, stabilisce che le attivita' di recupero  possono  essere  sottoposte  a procedure semplificate sulla base  di  apposite  condizioni e norme tecniche che devono fissare in particolare:
 a) le quantita' massime impiegabili;
 b)  la  provenienza,  i  tipi  e  le caratteristiche dei rifiuti, nonche' le condizioni di utilizzo degli stessi;
 c)  le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati  senza  pericolo  per  la  salute  dell'uomo e senza usare procedimenti    e    metodi   che   potrebbero   recare   pregiudizio dell'ambiente;
 Considerato  che  ai  sensi  dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  la  procedura  semplificata sostituisce  l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 203, limitatamente  alle variazioni qualitative e quantitative determinate dai rifiuti sottoposti ad attivita' di recupero semplificate;
 Visto  il  decreto  ministeriale  5  febbraio  1998, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,  recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle  procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 Considerato  che  la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 7 ottobre  2004,  ha  stabilito  che la Repubblica italiana, non avendo precisato  nel  sopra  citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998 le quantita' massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possono essere oggetto  di  recupero  in  regime di dispensa dall'autorizzazione, e' venuta  meno agli obblighi che incombono in forza degli articoli 10 e 11,  paragrafo  1,  della  direttiva  75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio  1975,  relativa  ai  rifiuti,  cosi'  come  modificata  dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991;
 Considerata  altresi'  la  necessita'  di adeguare sollecitamente e compiutamente  lo  stesso  decreto  5  febbraio 1998 alle indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 ottobre 2004;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 novembre 2005;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;
 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi  della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 27 febbraio 2006, n. 1441/UL/2006;
 
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 1.  Al  decreto  ministeriale  5  febbraio  1998  sono apportate le seguenti modifiche:
 a) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole da "dalla legge 10  maggio  1976,  n.  319"  fino  alla  fine,  sono sostituite dalle seguenti:  "dal  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  152,  e successive modificazioni";
 b)  all'articolo  5,  comma  2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente lettera d-bis):
 "d-bis)  in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a  quanto  previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza,  bonifica  e  ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.".
 c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  6  (Messa  in riserva). - 1. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi e' sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e  successive modificazioni,  qualora  vengano  rispettate  le condizioni di cui al presente articolo.
 2.  La  quantita'  massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni  di  messa  in  riserva  presso l'impianto di produzione e presso  impianti  che  effettuano,  unicamente,  tale  operazione  di recupero  e'  individuata nell'allegato 4 sotto l'attivita' "Messa in riserva".
 3.  La  quantita'  massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantita' massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attivita' di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantita'  dei  rifiuti  contemporaneamente  messa  in riserva presso ciascun  impianto  o  stabilimento  non  puo'  eccedere  il 70% della quantita'   di   rifiuti  individuata  all'allegato  4  del  presente regolamento.  Il  predetto  limite,  per  i  rifiuti combustibili, e' ridotto  al  50%  fatta  salva  la capacita' effettiva di trattamento dell'impianto.
 4.  La quantita' di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di  messa  in riserva presso l'impianto di produzione del rifiuto non puo'   eccedere  la  quantita'  di  rifiuti  prodotti,  in  un  anno, all'interno  del  medesimo impianto. I rifiuti prodotti devono essere avviati  ad  operazioni  di  recupero  entro  un  anno  dalla data di produzione.
 5.  Fatto  salvo il comma 2, la quantita' di rifiuti non pericolosi sottoposti  ad  operazioni  di  messa  in  riserva  in  impianti  che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni caso  eccedere  la  capacita'  di  stoccaggio  autorizzata  ai  sensi dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22  e  successive  modificazioni.  I  rifiuti messi in riserva devono essere  avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
 6.  La  quantita' di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli  impianti  che  effettuano  anche le altre operazioni di recupero previste  dal  presente  decreto,  non  puo' eccedere, in un anno, la quantita'  di  rifiuti  che,  ai  sensi  dell'articolo 7, puo' essere sottoposta  ad  attivita'  di  recupero nell'impianto stesso. In ogni caso,  i  rifiuti  messi  in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
 7.  La  messa  in  riserva  dei  rifiuti non pericolosi deve essere effettuata    nel   rispetto   delle   norme   tecniche   individuate nell'allegato 5 al presente regolamento.
 8. Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente decreto,   il   passaggio   fra   i  siti  adibiti  all'effettuazione dell'operazione  di  recupero  "R13 - messa in riserva" e' consentito esclusivamente  per  una  sola  volta ed ai soli fini della cernita o selezione  o  frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.";
 d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
 "Art.   7  (Quantita'  impiegabile).  -  1.  La  quantita'  massima impiegabile  di rifiuti non pericolosi e' individuata nell'allegato 4 al  presente  decreto in relazione alle diverse attivita' di recupero ammesse a procedura semplificata.
 2.  Fermi  i  limiti di cui al comma 1, la quantita' di rifiuti che puo'   essere  sottoposta  ad  attivita'  di  recupero  in  procedura semplificata   non   deve   in   ogni   caso  eccedere  la  capacita' dell'impianto  autorizzata  ai  sensi  dell'articolo 31, comma 6, del decreto   legislativo   5  febbraio  1997,  n.  22,  ovvero,  qualora l'autorizzazione  rilasciata  in  base  alla  normativa  vigente  non contempli  la  capacita'  autorizzata,  la  quantita'  impiegabile e' determinata   dalla  potenzialita'  dell'impianto.  Il  limite  della potenzialita' dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi in  cui,  nello stesso impianto, vengano recuperate piu' tipologie di rifiuti.
 3. Le quantita' annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero devono  essere  indicate  nella comunicazione di inizio di attivita', precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
 4.  Le  quantita'  massime  dei  rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato  4  al  presente  decreto  possono  essere  oggetto  di aggiornamento   annuale,  anche  per  tener  conto  dell'esigenza  di incentivare il recupero dei rifiuti.";
 e) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  8  (Campionamenti  e  analisi).  -  1.  Il campionamento dei rifiuti,  ai  fini  della  loro  caratterizzazione chimico fisica, e' effettuato  sul  rifiuto  tal  quale,  in  modo  tale  da ottenere un campione   rappresentativo  secondo  le  norme  UNI  10802,  "Rifiuti liquidi,  granulari,  pastosi  e  fanghi  -  Campionamento  manuale e preparazione ed analisi degli eluati".
 2.  Le  analisi  sui  campioni  ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate  secondo  metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
 3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato  dai rifiuti (CDR) sono effettuate in conformita' alla norma UNI 9903.
 4.  Il  campionamento  e  le  analisi  sono  effettuate  a cura del titolare   dell'impianto  ove  i  rifiuti  sono  prodotti  almeno  in occasione   del   primo  conferimento  all'impianto  di  recupero  e, successivamente,   ogni   24   mesi   e,  comunque,  ogni  volta  che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
 5.  Il titolare dell'impianto di recupero e' tenuto a verificare la conformita'   del   rifiuto   conferito  alle  prescrizioni  ed  alle condizioni  di  esercizio  stabilite  dal presente regolamento per la specifica attivita' svolta.
 6.  Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera  devono  essere  effettuate  secondo  quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche ed integrazioni.";
 f) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  9  (Test  di  cessione). - 1. Ai fini dell'effettuazione del test  di  cessione  di  cui  in  allegato  3  al presente decreto, il campionamento  dei  rifiuti  e'  effettuato  in  modo  da ottenere un campione   rappresentativo  secondo  le  norme  UNI  10802,  "Rifiuti liquidi,  granulari,  pastosi  e  fanghi  -  Campionamento  manuale e preparazione ed analisi degli eluati".
 2.  Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai  fini della caratterizzazione dell'eluato, e' effettuato secondo i criteri e le modalita' di cui all'allegato 3 al presente regolamento.
 3.  Il  test  di  cessione  e'  effettuato almeno ad ogni inizio di attivita' e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorita'  competente  e,  comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.";
 g) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:
 "4.  Le attivita' di recupero dei rifiuti gia' autorizzate ai sensi degli  articoli  30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22, e successive modificazioni si adeguano alle norme tecniche di cui all'Allegato 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sino a tale data l'esercizio delle predette attivita' di recupero  continua  ad  essere  consentito secondo le modalita' e nel rispetto  delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite  dal  presente  regolamento,  fatto  salvo quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.
 5.  I  soggetti  che  effettuano attivita' di raccolta, trasporto e recupero  dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e 33  del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997, n. 22, e successive modificazioni  e  che  non soddisfano piu', a seguito delle modifiche apportate  al  presente decreto, i requisiti per l'applicazione della procedura  semplificata  o  per  i  quali non e' stato individuato il parametro  quantita',  inoltrano  richiesta  all'ente  competente per territorio,  entro  trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento,   presentando   domanda   di   autorizzazione  ai  sensi dell'articolo  28  o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo  5  febbraio  1997, n. 22, e successive modificazioni. Le attivita' di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite fino  all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente  al  rilascio  delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 6.  Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo  18  febbraio  2005, n. 59, ad esclusione di quelli della categoria  5  dell'allegato  I  allo  stesso decreto, si applicano le disposizioni di detto decreto.";
 h) dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente articolo 11-bis:
 "Art.   11-bis   (Attivita'   di  monitoraggio  e  controllo  delle operazioni   di   recupero).  -  1.  Sono  adottati  i  provvedimenti necessari,  ivi  compresi  accordi  e  contratti di programma con gli operatori  economici  interessati,  al  fine di garantire il rispetto della gerarchia comunitaria dei rifiuti.
 2.  Con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, d'intesa  con la Conferenza unificata, sono determinati i criteri per assicurare  che gli impianti di recupero dei rifiuti disciplinati dal presente  regolamento, in funzione delle attivita' di recupero svolte e  delle  peculiarita'  antropiche  del  sito,  adottino  un piano di monitoraggio   e  controllo  delle  matrici  ambientali  interessate, finalizzato a garantire che le operazioni di recupero avvengano senza recare pregiudizio all'uomo e all'ambiente.";
 i)  all'allegato  1,  suballegato  1,  sono apportate le seguenti modifiche:
 1)   al  punto  1.1.1  le  parole  da  "industria  cartaria"  a "distribuzione di giornali" sono soppresse;
 2)  al  punto  1.1.1 le parole da "raccolta differenziata" fino alla  fine sono sostituite dalle seguenti: "raccolta differenziata di RU,  altre  forme  di  raccolta  in appositi contenitori su superfici private; attivita' di servizio.";
 3) al punto 1.1.2 le parole da "fustellati" fino alla fine sono sostituite   dalle   seguenti:   "cartaccia   derivante  da  raccolta differenziata,  rifiuti  di  carte  e  cartoni  non  rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643";
 4)  al  punto  1.1.3,  lettera  b)  le  parole "carta e cartoni collati", "pergamena vegetale e pergamino", "carta e cartoni cerati e paraffinate" sono soppresse;
 5) al punto 2.1 e' aggiunto il codice [101112];
 6)  al  punto  3.1.3,  lettera c) dopo le parole "materie prime secondarie  per  l'industria  metallurgica  mediante  selezione,"  e' aggiunta la seguente: "eventuale";
 7)  al  punto  3.2.3,  lettera c) dopo le parole "materie prime secondarie  per  l'industria  metallurgica  mediante  selezione,"  e' aggiunta la seguente: "eventuale";
 8)  al  punto  3.3.3 all'inizio e' aggiunta la seguente parola: "eventuale";
 9)  al  punto  3.7.3,  lettera  a)  dopo  le parole "riutilizzo nell'industria  metallurgica  mediante  selezione,"  e'  aggiunta  la seguente: "eventuale";
 10)  al punto 3.11.2 le parole "Ag > o = 5%" sono sostituite dalle seguenti: "Ag > o = 5 (X 1000);
 11)  al  punto  4.4.3,  lettera b) dopo le parole "conglomerati cementizi" e' aggiunta la seguente: "e bituminosi";
 12)  al  punto  4.4.4,  lettera b) dopo le parole "conglomerati cementizi" e' aggiunta la seguente: "e bituminosi";
 13) il punto 4.7.3 e' sostituito dal seguente: "4.7.3 Attivita' di recupero:
 a)  cementifici  in  percentuale  dall'1  al 5% della miscela complessiva [R5];
 b) recupero nell'industria dei laterizi in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5]";
 14) il punto 4.7.4 e' sostituito dal seguente: "4.7.4: Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
 a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
 b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate";
 15)  al  punto  5.1  dopo  le parole "5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni" sono aggiunte le seguenti: "e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,";
 16)  al  punto 5.1.1 alla fine sono aggiunte le seguenti parole "e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209";
 17)  al  punto  5.2.3  le  parole  "separazione  dei componenti pericolosi" sono soppresse;
 18)  al  punto  5.9.3,  lettere  b)  e  c)  il  codice  [R5] e' sostituito dal codice [R4];
 19)  al  punto 5.18 il codice [100209] e' sostituito dal codice [100299];
 20)  al punto 5.18.4 le lettere e), f) e g) dell'elenco puntato sono sostituite, rispettivamente, dalle lettere a), b) e c);
 21) al punto 6.1 e' aggiunto il codice [170203];
 22)  al  punto  6.1.1  sono  aggiunte  le  seguenti  parole  "; attivita' di costruzione e demolizione";
 23)  al  punto 6.1.3 le parole da "macinazione" a "separazione" sono  sostituite dalla seguente: "trattamento"; le parole "contenenti massimo  1%  di impurita' e/o di altri materiali indesiderati diversi dalle  materie  plastiche"  sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate";
 24) al punto 6.1.4 in fine sono aggiunte le seguenti parole: "e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.";
 25) al punto 6.2 e' aggiunto il codice [170203];
 26)  al  punto  6.2.1  sono  aggiunte  le  seguenti  parole  "; attivita' di costruzione e demolizione";
 27)  al  punto 6.2.3 le parole da "macinazione" a "separazione" sono  sostituite dalla seguente: "trattamento"; le parole "contenenti massimo  1%  di impurita' e/o di altri materiali indesiderati diversi dalle  materie  plastiche"  sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate";
 28)  al  punto 6.2.4 alla fine sono aggiunte le seguenti parole "e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate";
 29)  al  punto 6.4.3 dopo la parola "granulazione," e' aggiunta la seguente: "eventuale";
 30) il punto 7.1.3 e' sostituito dal seguente: "7.1.3 Attivita' di recupero:
 a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di  materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e   tecnologicamente   interconnesse   di   macinazione,  vagliatura, selezione  granulometrica  e  separazione  della frazione metallica e delle  frazioni  indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura  lapidea  a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];
 b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al  punto  a)  (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione  sul  rifiuto  tal  quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];
 c)  utilizzo  per  la  realizzazione di rilevati e sottofondi stradali  e  ferroviari  e  aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento   di   cui  al  punto  a)  (il  recupero  e'  subordinato all'esecuzione  del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]";
 31)   il   punto  7.1.4  e'  sostituito  dal  seguente:  "7.1.4 Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o  dei  prodotti  ottenuti: materie  prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato  C  della  Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205";
 32)  al punto 7.4.3 dopo la lettera c), le parole da "cessione" fino  a  "[R5];" sono sostituite dalle seguenti: "d) realizzazione di rilevati   e   sottofondi  stradali  e  piazzali  industriali  previo eventuale  trattamento di cui al punto c) (il recupero e' subordinato all'esecuzione  del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]";
 33)  al  punto  7.6.3, lettera a) dopo le parole "a caldo" sono aggiunte le seguenti "e a freddo";
 34)  al  punto  7.6.3  e'  aggiunta la seguente lettera c): "c) produzione   di   materiale   per  costruzioni  stradali  e  piazzali industriali  mediante  selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione  delle  frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia  inerte  vergine)  con  eluato  conforme  al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]";
 35)  al  punto  7.6.4  e'  aggiunta la seguente lettera b): "b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.";
 36)  al  punto  7.10.3,  lettera  f)  le  parole "burattatura e barilatura"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "burattatura  e/o barilatura";
 37)  al  punto  7.11 i codici [170107] [170504] sono sostituiti dal codice [170508];
 38)  al  punto  7.14.2  le  parole  "contenenti  idrocarburi in concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di detriti a base acquosa e  contenenti  gasolio  o  olio  a bassa tossicita' in concentrazioni inferiori  a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio" sono sostituite dalle seguenti: "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/Kg sul secco.";
 39)  al  punto  7.15.2  le  parole  "contenenti  idrocarburi in concentrazioni  inferiori a 50 kg/t nel caso di fanghi a base acquosa e  contenenti  gasolio  o  olio  a bassa tossicita' in concentrazioni inferiori  a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio" sono sostituite dalle seguenti: "contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/Kg sul secco.";
 40)  al  punto  7.31  le  parole  "terre e rocce da scavo" sono soppresse; il codice [170504] e' soppresso;
 41)  al  punto  7.31.1  le  parole  "attivita'  di  scavo" sono soppresse;
 42)  al  punto 7.31.2 le parole da "materiale inerte" fino alla fine sono soppresse;
 43)  al  punto  7.31.3,  lettera  b)  le  parole  "di  ex  cave discariche esaurite e bonifica di aree inquinate" sono soppresse;
 44)  al  punto  7.31.3  e' aggiunta la seguente lettera c): "c) formazione   di  rilevati  e  sottofondi  stradali  (il  recupero  e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R5].";
 45) e' aggiunto il seguente punto 7.31-bis:
 "7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].
 7.31-bis.1 Provenienza: attivita' di scavo.
 7.31-bis.2  Caratteristiche  del  rifiuto:  materiale  inerte vario costituito   da  terra  con  presenza  di  ciotoli,  sabbia,  ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.
 7.31-bis.3 Attivita' di recupero:
 a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
 b)  utilizzo  per recuperi ambientali (il recupero e' subordinato all'esecuzione  del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
 c)  formazione  di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
 7.31-bis.4  Caratteristiche  delle  materie  prime e/o dei prodotti ottenuti:     prodotti     ceramici     nelle     forme    usualmente commercializzate.";
 46)  al  punto  8.1.3,  lettere  a)  e  b)  il  codice  [R5] e' sostituito dal codice [R3] ;
 47) al punto 8.2 e' aggiunto il codice [040222];
 48)  al  punto  9.1.3  aggiungere  dopo le parole operazioni di recupero il codice [R3];
 49) al punto 9.6.3, lettera a) e' aggiunto il codice [R3];
 50)  al punto 9.6.3 prima delle parole "recupero nell'industria del pannello" e' aggiunta la lettera dell'elenco puntato "c)";
 51)  al  punto  11.1.3  il codice [R3] e' sostituito dal codice [R9];
 52)  al  punto  11.3.3  il codice [R3] e' sostituito dal codice [R9];
 53)  al  punto  11.4.1 le parole "di cui al punto 11.11.3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al punto 11.1.3";
 54) al punto 11.8 le parole "lolla di riso" sono soppresse;
 55) al punto 11.8 il codice [020304] e' soppresso;
 56)  al  punto 11.8.1 le parole "industria agroalimentare" sono soppresse;
 57)  al  punto 11.8.2 le parole "durante la sgranatura del riso e" sono soppresse;
 58)  al punto 11.11.1 dopo la parola "alimentari" sono aggiunte le seguenti "e dalla raccolta differenziata di RU";
 59)  al  punto  11.11.3, lettere a), d) ed e) il codice [R3] e' soppresso;
 60)  al  punto 11.11.3, lettere b), c), ed f) il codice [R3] e' sostituito dal codice [R9];
 61)  al  punto  12.1.3,  lettere  c),  d),  ed e) le parole tra parentesi "[con esclusione dei rifiuti 030303]" sono sostituite dalle seguenti: "[con esclusione dei rifiuti 030311]";
 62)  al  punto  12.1.3, lettera f) dopo la parola "utilizzo" e' soppressa  la lettera "e"; dopo "27%" e' aggiunta la seguente parola: "minimo";
 63) al punto 12.1.3, lettera f) dopo le parole "(il recupero e' subordinato  all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato  3  al  presente  decreto"  sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione   del  parametro  COD";  le  parole  tra  parentesi  "[con esclusione dei rifiuti 030303]" sono sostituite dalle seguenti: "[con esclusione dei rifiuti 030311]";
 64)  al  punto  12.2.3  e' aggiunta la seguente lettera c): "c) utilizzo  per  riprofilare  porzioni  della  morfometria  della  zona d'alveo  interessata, previo essiccamento ed eventuale igienizzazione (il  recupero  e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto  tal  quale  secondo  il  metodo  in  allegato  3 al presente decreto) [R10]";
 65)  al punto 12.5.2 le parole "stirene &60; 500 ppm sul secco" sono sostituite dalle seguenti: "stirene &60; 50 ppm sul secco";
 66)  al  punto  12.7.3,  lettera  c) le parole "preparazione di miscele e conglomerati destinati a" sono soppresse;
 67)  al  punto  12.13.2 dopo le parole "materiali ferrosi" sono aggiunte le seguenti: "con un contenuto di sostanza secca del 25%";
 68)  al  punto  13.2.2  le  parole  "PCDD in concentrazione non superiore  a  2.5  ppb"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "PCDD in concentrazione  non  superiore  a 0.1 ppb sul secco"; le parole "PCB, PCT &60; 25 ppm" sono sostituite dalle seguenti: "PCB, PCT &60; 5 ppm sul secco";
 69) al punto 13.4.2 il codice [R5] e' soppresso;
 70) al punto 13.4.3, alla fine e' aggiunto il codice [R5];
 71)  al  punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole "formazione di rilevati" e' aggiunto il codice [R5];
 72) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole "(il recupero e' subordinato  all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato  3  al  presente  decreto"  sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del parametro solfati";
 73) al punto 13.6.3, lettera c) le parole "con esclusione delle ceneri  derivanti dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5 e 9.6 del presente allegato" sono soppresse;
 74) al punto 13.7.3, lettera c) dopo le parole "(il recupero e' subordinato  all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato  3  al  presente  decreto"  sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del parametro solfati";
 75)  al  punto  13.16.3,  lettere a), b) e c) il codice [R3] e' sostituito dal codice [R5];
 76)  al  punto 13.18.bis.2 le parole "ed utilizzo diretto" sono sostituite dalle seguenti "con eventuale riduzione volumetrica";
 77)  al  punto  13.20  i codici [150102] [150104] [l50106] sono sostituiti dai codici [080318] [160216];
 78)   al   punto  13.21.3  dopo  le  parole  "(il  recupero  e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione del parametro cloruri";
 79) al punto 14 nel titolo la parola "assimilati" e' soppressa;
 80) al punto 14.1 le parole "ed assimilati" sono sostituite dalle seguenti: "o speciali non pericolosi";
 81)  al  punto 14.1.1 le parole "ed assimilati" sono sostituite dalle   seguenti:  "raccolta  finalizzata  di  rifiuti  speciali  non pericolosi e impianti di trattamento meccanico di rifiuti";
 82)  al  punto  14.1.2  le  parole da "Nella produzione" fino a "pneumatici fuori uso" sono soppresse;
 83)  al  punto  14.1.3  dopo la parola "(CDR)" sono aggiunte le seguenti: "conformi alle norme tecniche UNI 9903-1";
 84)  al  punto  14.1.3  dopo  la  parola "(CDR)" e' aggiunto il codice [R3];
 85)  al  punto  14.1.3  le  parole  da  "Il combustibile" fmo a "decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" sono soppresse;
 86) al punto 14.1.3 le parole da "separazione" a "triturazione" sono  sostituite dalle seguenti: "selezione, triturazione, vagliatura e/o trattamento fisico meccanico (presso estrusione) ed";
 87)  al  punto  15.1.3 dopo le parole "produzione di biogas" e' aggiunto il codice [R3];
 88)  al  punto 15.1.3 le parole "alla voce 2 dell'allegato 3 al presente  decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "alla voce   2   dell'allegato   2,   suballegato  1  al  presente  decreto ministeriale";
 89)  al punto 16.1, lettera l) il codice [200101] e' sostituito dal codice [200201];
 90)  al punto 16.1.3 dopo le parole "compostaggio attraverso un processo  di  trasformazione  biologica  aerobica  delle  matrici che evolve  attraverso  uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica" e' aggiungo il codice [R3];
 91)  al  punto  17.1.3  dopo  le  parole  "gas  di  pirolisi  e gassificazione"  e'  aggiunto il codice [R3]; le parole "alla voce 12 dell'allegato  3  al  presente  decreto ministeriale" sono sostituite dalle  seguenti:  "alla  voce  11  dell'allegato  2, suballegato 1 al presente decreto ministeriale";
 92)  al punto 18.2 dopo le parole "scarti di pelo" e' soppressa la lettera "e";
 93) al punto 18.4 sono aggiunti i codici [020499] [020799];
 94)  ai punti 18.10.3, 18.11.3 e 18.12. 3 e' aggiunto il codice [R3].
 l)  all'allegato  2,  suballegato  1,  sono apportate le seguenti modifiche:
 Al  punto  1.2 dopo le parole "con le seguenti caratteristiche" sono  aggiunte  le  seguenti:  "corrispondenti  all'RDF  di  qualita' normale di cui alla norma UNI 9903-1".
 Al  punto  9.2 il valore limite relativo al parametro "umidita" e' innalzato dal 30% al "40%".
 Al  punto  12.3 le parole "del rifiuto di cui al punto 11" sono sostituite dalle seguenti: "del rifiuto di cui al punto 12".
 Al  punto  13.3 le parole "del rifiuto di cui al punto 14" sono sostituite dalle seguenti: "del rifiuto di cui al punto 13";
 m) l'allegato 3 e' sostituito dal seguente:
 
 "Allegato 3
 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE
 Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.  Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria  molto  fine,  si deve utilizzare, senza procedere alla fase  di  sedimentazione  naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno  10  minuti.  Solo  dopo  tale  fase  si potra' procedere alla successiva  fase  di  filtrazione  secondo  quanto riportato al punto 5.2.2  della  norma  UNI EN 12457-2. I risultati delle determinazioni analitiche  devono  essere  confrontati  con  i  valori  limite della seguente tabella:
 
 Tabella
 
 Parametri |Unita' di misura |Concentrazioni limite Nitrati |Mg/l NO3 |50 Fluoruri |Mg/l F |1,5 Solfati |Mg/l SO4 |250 Cloruri |Mg/1 Cl |100 Cianuri |microngrammi/l Cn |50 Bario |Mg/l Ba |1 Rame |Mg/l Cu |0.05 Zinco |Mg/l Zn |3 Berillio |microngrammi/l Be |10 Cobalto |microngrammi/l Co |250 Nichel |microngrammi/l Ni |10 Vanadio |microngrammi/l V |250 Arsenico |microngrammi/l As |50 Cadmio |microngrammi/l Cd |5 Cromo totale |microngrammi/l Cr |50 Piombo |microngrammi/l Pb |50 Selenio |microngrammi/l Se |10 Mercurio |microngrammi/l Hg |1 Amianto |Mg/l |30 COD |Mg/l |30 PH | |5,5 < > 12,0
 
 In  sede  di  approvazione  del  progetto di cui all'articolo 5 del presente  decreto,  vengono  stabiliti  i  parametri  significativi e rappresentativi   del   rifiuto  che  devono  essere  determinati  in relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto.";
 n) dopo l'allegato 3 e' aggiunto il seguente allegato 4:
 
 ---->  Vedere Tabelle da pag. 14 a pag. 34 della G.U.  <----
 
 o) dopo l'allegato 4 e' aggiunto il seguente allegato 5:
 
 "Allegato 5
 NORME
 TECNICHE  GENERALI  PER  GLI  IMPIANTI DI RECUPERO CHE EFFETTUANO
 L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI.
 
 1. Ubicazione.
 Gli  impianti  che  effettuano  unicamente l'operazione di messa in riserva,  ad  eccezione  degli  impianti esistenti, ferme restando le norme  vigenti  in materia di vincoli per l'ubicazione degli impianti di   gestione   dei  rifiuti,  non  devono  essere  ubicati  in  aree esondabili,  instabili  e  alluvionabili,  comprese nelle fasce A e B individuate  nei  piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni. 2. Dotazioni minime.
 L'impianto deve essere provvisto di:
 a)  adeguato  sistema  di  canalizzazione  e raccolta delle acque meteoriche;
 b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di  rifiuti  che  contengono  sostanze  oleose  nelle  concentrazioni consentite   dal   presente   decreto,   il  sistema  di  raccolta  e allontanamento  dei  reflui  deve  essere provvisto di separatori per oli;  ogni  sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di  idonee  dimensioni,  il  cui  contenuto  deve essere avviato agli impianti di trattamento;
 c) idonea recinzione. 3. Organizzazione.
 Nell'impianto  devono  essere  distinte  le  aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.
 Deve  essere  distinto  il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.
 La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata  di  sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano  fuoriuscire  dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata  al  conferimento  deve  avere dimensioni tali da consentire un'agevole  movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
 Il  settore  della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte  per  ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate. 4. Stoccaggio in cumuli.
 Ove  la  messa  in  riserva  dei  rifiuti avvenga in cumuli, questi devono  essere  realizzati  su  basamenti  pavimentati o, qualora sia richiesto   dalle   caratteristiche   del   rifiuto,   su   basamenti impermeabili   resistenti   all'attacco   chimico   dei  rifiuti  che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
 L'area  deve  avere  una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta "a tenuta" di capacita'  adeguate,  il  cui  contenuto  deve  essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento.
 Lo  stoccaggio  in  cumuli  di  rifiuti  che  possano  dar  luogo a formazioni  di  polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili. 5. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra.
 I   contenitori  o  serbatoi  fissi  o  mobili  utilizzati  per  lo stoccaggio   dei  rifiuti  devono  possedere  adeguati  requisiti  di resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto.
 I  contenitori  e  i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
 Le  manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico  dei  rifiuti  liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti  in  perfetta  efficienza  al  fine  di evitare dispersioni nell'ambiente.
 Il  contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo  di  sicurezza  pari  al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello.
 Gli  sfiati  dei  serbatoi  che  contengono  sostanze  volatili e/o rifiuti  liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento.
 I  contenitori  e/o  serbatoi  devono  essere  posti  su superficie pavimentata  e  dotati di bacini di contenimento di capacita' pari al serbatoio  stesso  oppure,  nel  caso  che  nello  stesso  bacino  di contenimento  vi  siano  piu'  serbatoi, la capacita' del bacino deve essere  pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso  non  inferiore  al  volume del serbatoio di maggiore capacita', aumentato  del  10%  e,  in  ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento.
 I  rifiuti  che  possono  dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
 Lo  stoccaggio  dei  fusti  o  cisternette  deve  essere effettuato all'interno  di  strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani.
 I  contenitori  devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo  d'uomo),  l'accertamento  di  eventuali  perdite  e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. 6. Stoccaggio in vasche fuori terra.
 Le  vasche  devono  possedere  adeguati  requisiti di resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto.
 Le  vasche  devono  essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.
 Le   vasche   devono  essere  provviste  di  sistemi  in  grado  di evidenziare  e  contenere  eventuali  perdite; le eventuali emissioni gassose  devono  essere  captate  ed  inviate  ad apposito sistema di abbattimento. 7. Bonifica dei contenitori.
 I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e  non  destinati  ad  essere  reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti,   devono   essere   sottoposti  a  trattamenti  di  bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. 8. Criteri di gestione.
 I  rifiuti  da  recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo
 smaltimento,   da  quelli  destinati  ad  ulteriori  operazioni  di
 recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare   le   caratteristiche  del  rifiuto  compromettendone  il successivo recupero.
 La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che  sia  evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
 Devono  essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli  odori  e  la  dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione  di  emissioni  gassose  o  polveri l'impianto deve essere fornito  di  idoneo  sistema  di  captazione  ed  abbattimento  delle stesse.".
 Il  presente  decreto,  munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 5 aprile 2006
 
 Il Ministro dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Matteoli
 
 Il Ministro della salute (ad interim)
 Berlusconi
 
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 298
 
 
 
 Avvertenza°
 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
 sensi  dell'art.  10,  commi 2  e  3  del testo unico delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubb1ica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - Si riporta il testo degli articoli 18, 31, 33 e 2 del
 decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22 (Attuazione
 della  direttiva  91/156/CEE  sui  rifiuti, della direttiva
 91/689/CEE   sui   rifiuti  pericolosi  e  della  direttiva
 94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui rifiuti di imballaggio,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38
 (supplemento ordinario):
 "Art.  18  (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo
 Stato:
 a) le   funzioni   di   indirizzo   e   coordinamento
 necessarie  all'attuazione del presente decreto da adottare
 ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 b) la   definizione  dei  criteri  generali  e  delle
 metodologie  per la gestione integrata dei rifiuti, nonche'
 l'individuazione  dei  fabbisogni  per  lo  smaltimento dei
 rifiuti   sanitari,   anche   al   fine   di   ridurne   la
 movimentazione;
 c) l'individuazione  delle  iniziative e delle misure
 per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme
 di  deposito  cauzionale  sui  beni  immessi al consumo, la
 produzione    dei   rifiuti,   nonche'   per   ridurre   la
 pericolosita' degli stessi;
 d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione
 dei  rifiuti  con  piu'  elevato  impatto  ambientale,  che
 presentano   le   maggiori  difficolta'  di  smaltimento  o
 particolari  possibilita'  di  recupero sia per le sostanze
 impiegate   nei   prodotti   base   sia  per  la  quantita'
 complessiva dei rifiuti medesimi;
 e) la   definizione  dei  piani  di  settore  per  la
 riduzione,  il  riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione
 dei flussi di rifiuti;
 f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
 razionalizzazione  della  raccolta,  della  cernita  e  del
 riciclaggio dei rifiuti;
 g) l'individuazione  delle iniziative e delle azioni,
 anche   economiche,  per  favorire  il  riciclaggio  ed  il
 recupero   di   materia  prima  dai  rifiuti,  nonche'  per
 promuovere  il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti
 ed  il loro impiego da parte della pubblica amministrazione
 e dei soggetti economici;
 h) l'individuazione  degli  obiettivi di qualita' dei
 servizi di gestione dei rifiuti;
 i) la  determinazione  dei  criteri  generali  per la
 elaborazione  dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il
 coordinamento dei piani stessi;
 l) l'indicazione  dei  criteri generali relativi alle
 caratteristiche  delle  aree non idonee alla localizzazione
 degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
 m) l'indicazione    dei    criteri    generali    per
 l'organizzazione     e    l'attuazione    della    raccolta
 differenziata dei rifiuti urbani;
 n) la   determinazione  d'intesa  con  la  Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dei criteri
 generali  e  degli standard di bonifica dei siti inquinati,
 nonche'  la  determinazione dei criteri per individuare gli
 interventi   di  bonifica  che,  in  relazione  al  rilievo
 dell'impatto    sull'ambiente    connesso    all'estensione
 dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
 inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.
 2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
 a) l'adozione  delle  norme  tecniche per la gestione
 dei   rifiuti,  dei  rifiuti  pericolosi  e  di  specifiche
 tipologie   di   rifiuti,   nonche'  delle  norme  e  delle
 condizioni  per l'applicazione delle procedure semplificate
 di cui agli articoli 31, 32 e 33;
 b) la  determinazione e la disciplina delle attivita'
 di  recupero  dei  prodotti  di  amianto  e  dei beni e dei
 prodotti contenenti amianto;
 c) la  determinazione  dei limiti di accettabilita' e
 delle  caratteristiche  chimiche,  fisiche  e biologiche di
 talune  sostanze  contenute  nei  rifiuti  in  relazione  a
 specifiche utilizzazioni degli stessi;
 d) la   determinazione   dei  criteri  qualitativi  e
 qualiquantitativi   per   l'assimilazione,  ai  fini  della
 raccolta  e  dello  smaltimento,  dei  rifiuti  speciali ai
 rifiuti urbani;
 e) la  definizione  del  modello  e dei contenuti del
 formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e
 5;
 f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
 standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
 g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle
 capacita'  tecniche  e  finanziarie  per  l'esercizio delle
 attivita' di gestione dei rifiuti;
 h) la   riorganizzazione  e  la  tenuta  del  Catasto
 nazionale dei rifiuti;
 i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la
 definizione del formulari di cui all'art. 15;
 l) l'individuazione  delle  tipologie  di rifiuti che
 per  comprovate  ragioni tecniche, ambientali ed economiche
 possono essere smaltiti direttamente in discarica;
 m) l'adozione  di un modello uniforme del registro di
 cui  all'art. 12 e la definizione delle modalita' di tenuta
 dello  stesso,  nonche'  l'individuazione  degli  eventuali
 documenti sostitutivi del registro stesso;
 n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art.
 44;
 o) l'aggiornamento   degli   allegati   al   presente
 decreto;
 p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
 delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
 compostaggio,   con  particolare  riferimento  all'utilizzo
 agronomico   come   fertilizzante,  ai  sensi  della  legge
 19 ottobre   1984,   n.   748,  e  successive  modifiche  e
 integrazioni,  del  prodotto  di qualita' ottenuto mediante
 compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con
 raccolta differenziata;
 p-bis) l'autorizzazione  allo  smaltimento di rifiuti
 nelle   acque   marine  in  conformita'  alle  disposizioni
 stabilite  dalle  norme  comunitarie  e  dalle  convenzioni
 internazionali  vigenti  in materia; tale autorizzazione e'
 rilasciata  dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro
 delle   politiche   agricole,  su  proposta  dell'autorita'
 marittima  nella  cui  zona di competenza si trova il porto
 piu'  vicino  al  luogo  dove  deve  essere  effettuato  lo
 smaltimento  ovvero  si trova il porto da cui parte la nave
 con il carico di rifiuti da smaltire.
 3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
 decreto,  le  funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai
 sensi  delle  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
 Ministro   dell'ambiente,   di   concerto  con  i  Ministri
 dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
 sanita',  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti
 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
 Bolzano.
 4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
 decreto,  le  norme  regolamentari  e  tecniche  di  cui al
 comma 2  sono  adottate,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3,
 della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  con  decreti  del
 Ministro   dell'ambiente,   di   concerto  con  i  Ministri
 dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
 sanita',  nonche',  quando  le  predette norme riguardano i
 rifiuti  agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto,
 rispettivamente,  con  i  Ministri  delle risorse agricole,
 alimentari   e   forestali   e   dei   trasporti   e  della
 navigazione.".
 "Art.   31  (Determinazione  delle  attivita'  e  delle
 caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
 semplificate).   -  1.  Le  procedure  semplificate  devono
 comunque   garantire   un  elevato  livello  di  protezione
 ambientale e controlli efficaci.
 2.  Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
 con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
 dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli
 e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
 con  il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
 forestali,  sono  adottate per ciascun tipo di attivita' le
 norme,  che  fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
 condizioni  in  base alle quali le attivita' di smaltimento
 di  rifiuti  non  pericolosi  effettuate dai produttori nei
 luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
 recupero   di  cui  all'allegato  C  sono  sottoposte  alle
 procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
 medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
 predette norme tecniche e condizioni.
 3.  Le  norme  e  le  condizioni di cui al comma 2 sono
 individuate  entro centottanta giorni dalla data di entrata
 in  vigore  del  presente  decreto e devono garantire che i
 tipi  o  le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
 di  smaltimento  o di recupero siano tali da non costituire
 un  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  da  non recare
 pregiudizio  all'ambiente. In particolare per accedere alle
 procedure  semplificate le attivita' di trattamento termico
 e  di  recupero  energetico  devono, inoltre, rispettare le
 seguenti condizioni:
 a) siano  utilizzati  combustibili  da rifiuti urbani
 oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
 b) i  limiti  di emissione non siano meno restrittivi
 di  quelli  stabiliti per gli impianti di incenerimento dei
 rifiuti   dalle   direttive   comunitarie   89/369/CEE  del
 Consiglio  dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
 21 giugno  1989,  94/67/CE  del  Consiglio  del 16 dicembre
 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
 del  Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6,
 comma 2,   della   direttiva  94/67/CE  del  Consiglio  del
 16 dicembre  1994  si applicano anche agli impianti termici
 produttivi  che  utilizzano  per  la  combustione  comunque
 rifiuti pericolosi;
 c) sia garantita la produzione di una quota minima di
 trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
 utile calcolata su base annuale.
 4.  La emanazione delle norme e delle condizioni di cui
 al  comma 2  deve  riguardare,  in  primo  luogo, i rifiuti
 indicati  nella  lista  verde  di  cui  all'allegato II del
 regolamento  CEE  n.  259/93,  e  successive  modifiche  ed
 integrazioni.
 5.  Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
 comma 3,  e  33,  comma 3,  e l'effettuazione dei controlli
 periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia
 un  diritto  di iscrizione annuale determinato in relazione
 alla   natura   dell'attivita'  con  decreto  del  Ministro
 dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
 del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.
 6.  La  costruzione  di impianti che recuperano rifiuti
 nel  rispetto  delle condizioni, delle prescrizioni e delle
 norme  tecniche  di  cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal
 decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
 203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione
 di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
 predetti  impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
 individuati  ai  sensi del presente articolo resta comunque
 sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
 7.   Alle  denunce  e  alle  domande  disciplinate  dal
 presente  Capo  si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
 disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  26 aprile  1992, n. 300, e successive modifiche
 ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di
 cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
 "Art.  33  (Operazioni  di recupero). - 1. A condizione
 che  siano  rispettate  le norme tecniche e le prescrizioni
 specifiche  adottate  ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
 31,  l'esercizio  delle  operazioni di recupero dei rifiuti
 possono  essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni dalla
 comunicazione   di   inizio  di  attivita'  alla  provincia
 territorialmente competente.
 2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
 in  relazione  a  ciascun  tipo  di attivita', prevedono in
 particolare:
 a) per i rifiuti non pericolosi:
 1) le quantita' massime impiegabili;
 2)  la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
 rifiuti  utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
 quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
 prevista dal presente articolo;
 3)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che,
 in  relazione  ai  tipi  o alle quantita' dei rifiuti ed ai
 metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
 pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
 o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 b) per i rifiuti pericolosi:
 1) le quantita' massime impiegabili;
 2)   provenienza,  i  tipi  e  caratteristiche  dei
 rifiuti;
 3)  le  condizioni  specifiche  riferite  ai valori
 limite  di  sostanze  pericolose  contenute nei rifiuti, ai
 valori  limite  di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
 tipo  di  attivita'  e  di  impianto  utilizzato,  anche in
 relazione alle altre emissioni presenti in sito;
 4)  altri  requisiti necessari per effettuare forme
 diverse di recupero;
 5)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che,
 in   relazione  al  tipo  ed  alle  quantita'  di  sostanze
 pericolose  contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
 i  rifiuti  stessi  siano  recuperati senza pericolo per la
 salute  dell'uomo  e  senza usare procedimenti e metodi che
 potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
 3.  La  provincia  iscrive  in  un apposito registro le
 imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
 attivita'  ed  entro  il termine di cui al comma 1 verifica
 d'ufficio  la  sussistenza  dei presupposti e dei requisiti
 richiesti.  A  tal  fine  alla  comunicazione  di inizio di
 attivita'  e'  allegata  una  relazione  dalla  quale  deve
 risultare:
 a) il   rispetto   delle   norme   tecniche  e  delle
 condizioni specifiche di cui al comma 1;
 b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
 la gestione dei rifiuti;
 c) le   attivita'   di   recupero  che  si  intendono
 svolgere;
 d) stabilimento,  capacita'  di  recupero  e ciclo di
 trattamento  o  di  combustione  nel quale i rifiuti stessi
 sono destinati ad essere recuperati;
 e) le   caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti
 derivanti dai cicli di recupero.
 4.  Qualora  la  provincia  accerti il mancato rispetto
 delle  norme  tecniche e delle condizioni di cui al comma 1
 dispone  con  provvedimento  motivato  il divieto di inizio
 ovvero    di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo   che
 l'interessato  non  provveda  a  conformare  alla normativa
 vigente  dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine
 prefissato dal-l'amministrazione.
 5.  La  comunicazione  di  cui  al  comma 1 deve essere
 rinnovata  ogni  5  anni  e  comunque  in  caso di modifica
 sostanziale delle operazioni di recupero.
 6.  Sino  all'adozione  delle  norme  tecniche  e delle
 condizioni   di   cui  al  comma 1  e  comunque  non  oltre
 quarantacinque   giorni   dal   termine   del   periodo  di
 sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE
 e  dall'art.  3  della direttiva 91/689/CEE le procedure di
 cui  ai  commi 1  e  2  si  applicano  a  chiunque effettui
 operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
 nell'allegato  3  al  decreto ministeriale 5 settembre 1994
 del  Ministro  dell'ambiente,  pubblicato  nel  supplemento
 ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
 n.   212,   e   nell'allegato  1  al  decreto  ministeriale
 16 gennaio  1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
 a   tal   fine   si   considerano  valide  ed  efficaci  le
 comunicazioni  gia'  effettuate  alla  data  di  entrata in
 vigore  del  presente  decreto. Le comunicazioni effettuate
 dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono
 valide  ed  efficaci  solo  se  a  tale data la costruzione
 dell'impianto,  ove  richiesto  dal  tipo  di  attivita' di
 recupero, era stata gia' ultimata.
 7.   La  procedura  semplificata  di  cui  al  presente
 articolo sostituisce,    limitatamente    alle   variazioni
 qualitative  e quantitative delle emissioni determinate dai
 rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1
 che  gia'  fissano  i limiti di emissione in relazione alle
 attivita'  di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui
 all'articolo 15,  lettera a)  del  decreto  del  Presidente
 della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
 8.  Le  disposizioni semplificate del presente art. non
 si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani,
 ad eccezione:
 a) delle  attivita'  di  riciclaggio e di recupero di
 materia  prima  e  di produzione di compost di qualita' dai
 rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
 b) delle  attivita' di trattamento dei rifiuti urbani
 per   ottenere   combustibile  da  rifiuto  effettuate  nel
 rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
 c).
 9.  Fermi  restando il rispetto dei limiti di emissione
 in  atmosfera  di  cui  all'art.  31, comma 3, e dei limiti
 delle  altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni
 vigenti   nonche'  fatta  salva  l'osservanza  degli  altri
 vincoli  a  tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
 sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
 presente  decreto  legislativo, il Ministro dell'industria,
 del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
 Ministro  dell'ambiente  determina  modalita', condizioni e
 misure  relative  alla  concessione di incentivi finanziari
 previsti  da disposizioni legislative all'utilizzazione dei
 rifiuti  come  combustibile per produrre energia elettrica,
 tenuto  anche  conto  del  prevalente interesse pubblico al
 recupero  energetico  nelle  centrali elettriche di rifiuti
 urbani  sottoposti  a  preventive operazioni di trattamento
 finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
 10.  I  rifiuti non pericolosi individuati con apposite
 norme  tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati
 in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
 sono  sottoposti  unicamente  alle disposizioni di cui agli
 articoli 10,  comma 3,  11, 12, e 15, nonche' alle relative
 norme sanzionatorie.
 11.  Alle  attivita'  di  cui  ai  commi precedenti  si
 applicano   integralmente   le   norme   ordinarie  per  lo
 smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
 effettivo ed oggettivo al recupero.
 12.  Le  condizioni  e  le  norme  tecniche relative ai
 rifiuti  pericolosi  di cui al comma 1 sono comunicate alla
 Commissione  dell'Unione  europea tre mesi prima della loro
 entrata in vigore.
 12-bis.  Le  operazioni di messa in riserva dei rifiuti
 pericolosi  individuati ai sensi del presente articolo sono
 sottoposte  alle procedure semplificate di comunicazione di
 inizio  di  attivita'  solo se effettuate presso l'impianto
 dove  avvengono  le operazioni di riciclaggio e di recupero
 previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
 12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le
 norme  tecniche  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
 caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
 riserva  non  localizzati  presso  gli  impianti  dove sono
 effettuate  le  operazioni  di  riciclaggio  e  di recupero
 individuate  ai  punti  da R1 a R9, nonche' le modalita' di
 stoccaggio  e  i  termini  massimi  entro i quali i rifiuti
 devono essere avviati alle predette operazioni.
 "Art.  2  (Finalita).  -  1.  La  gestione  dei rifiuti
 costituisce   attivita'   di   pubblico   interesse  ed  e'
 disciplinata  dal  presente  decreto  al fine di assicurare
 un'elevata  protezione  dell'ambiente e controlli efficaci,
 tenendo conto della specificita' dei rifiuti pericolosi.
 2.  I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza
 pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
 o  metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e,
 in particolare:
 a) senza  determinare  rischi per l'acqua, l'aria, il
 suolo e per la fauna e la flora;
 b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 c) senza   danneggiare  il  paesaggio  e  i  siti  di
 particolare  interesse,  tutelati  in  base  alla normativa
 vigente.
 3.  La  gestione dei rifiuti si conforma ai principi di
 responsabilizzazione  e di cooperazione di tutti i soggetti
 coinvolti    nella    produzione,    nella   distribuzione,
 nell'utilizzo  e  nel  consumo  di  beni da cui originano i
 rifiuti,   nel   rispetto   dei  principi  dell'ordinamento
 nazionale e comunitario.
 4.  Per  il  conseguimento delle finalita' del presente
 decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito
 delle   rispettive   competenze   ed  in  conformita'  alle
 disposizioni  che  seguono,  adottano ogni opportuna azione
 avvalendosi,   anche   mediante   accordi  e  contratti  di
 programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.".
 - L'art.  15,  lettera  a)  del  decreto del Presidente
 della  Repubblica  24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle
 direttive  CEE  numeri  80/779,  82/884,  84/360  e 85/203,
 concernenti   norme   in  materia  di  qualita'  dell'aria,
 relativamente   a   specifici   agenti   inquinanti,  e  di
 inquinamento  prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
 dell'art.   15   della   legge  16 aprile  1987,  n.  103),
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  16 giugno 1988
 (supplemento ordinario), e' il seguente:
 "Art.   15.   -   1.   Sono   sottoposte  a  preventiva
 autorizzazione:
 a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti
 variazioni  qualitative  e/o  quantitative  delle emissioni
 inquinanti;
 b) il    trasferimento    dell'impianto    in   altra
 localita'.".
 - La  direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio
 1975,  sui  rifiuti  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 delle  Comunita'  europee (G.U.C.E.) n. L 194 del 25 luglio
 1975.
 - La  direttiva  91/156/CEE  del Consiglio del 18 marzo
 1991,  che  modifica  la  direttiva  75/442/CEE relativa ai
 rifiuti   e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
 Comunita' europee n. L 078 del 26 marzo 1991.
 - Il  comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988,
 n.  400,  recante  disciplina  dell'attivita'  di Governo e
 ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
 1998 (supplemento ordinario), e' il seguente:
 "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
 Note all'art. 1:
 - Si  riporta il testo degli articoli 1 e 5 del decreto
 ministeriale  5 febbraio  1998  (Individuazione dei rifiuti
 non  pericolosi  sottoposti  alle procedure semplificate di
 recupero  ai  sensi  degli  articoli  31  e  33 del decreto
 legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22), come modificati dal
 presente regolamento:
 "Art.  1  (Principi  generali).  -  1.  Le attivita', i
 procedimenti  e  i  metodi  di  recupero  di ciascuna delle
 tipologie  di  rifiuti individuati dal presente decreto non
 devono  costituire  un  pericolo  per la salute dell'uomo e
 recare  pregiudizio  all'ambiente,  e  in  particolare  non
 devono:
 a) creare  rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per
 la fauna e la flora;
 b) causare inconvenienti da rumori e odori;
 c) danneggiare  il  paesaggio e i siti di particolare
 interesse.
 2.  Negli  allegati  1,  2,  3  sono  definite le norme
 tecniche  generali  che, ai fini del comma 1, individuano i
 tipi  di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo
 di  rifiuto e per ogni attivita' e metodo di recupero degli
 stessi,   le  condizioni  specifiche  in  base  alle  quali
 l'esercizio  di tali attivita' e' sottoposto alle procedure
 semplificate  di  cui all'art. 33 del decreto legislativo 5
 febbraio   1997,   n.   22,   e   successive   modifiche  e
 integrazioni.
 3.  Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero
 di  ogni  tipologia  di  rifiuto, disciplinati dal presente
 decreto,  devono  rispettare le norme vigenti in materia di
 tutela  della  salute dell'uomo e dell'ambiente, nonche' di
 sicurezza sul lavoro; e in particolare:
 a) le  acque di scarico risultanti dalle attivita' di
 recupero  dei  rifiuti  disciplinate  dal  presente decreto
 devono   rispettare  le  prescrizioni  e  i  valori  limite
 previsti  dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
 successive modificazioni;
 b) le   emissioni   in   atmosfera  risultanti  dalle
 attivita'  di  recupero  disciplinate  dal presente decreto
 devono,  per  quanto  non  previsto  dal  medesimo decreto,
 essere  conformi  alle  disposizioni  di cui al decreto del
 Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988,  n. 203, e
 successive modifiche e integrazioni.
 4.  Le procedure semplificate disciplinate dal presente
 decreto  si  applicano  esclusivamente  alle  operazioni di
 recupero   specificate   ed   ai  rifiuti  individuati  dai
 rispettivi codici e descritti negli allegati.".
 "Art.  5  (Recupero  ambientale).  - 1. Le attivita' di
 recupero  ambientale individuate nell'allegato 1 consistono
 nella  restituzione  di  aree degradate ad usi produttivi o
 sociali attraverso rimodellamenti morfologici.
 2.  L'utilizzo  dei rifiuti nelle attivita' di recupero
 di cui al comma 1 e' sottoposto alle procedure semplificate
 previste  dall'art.  33  del decreto legislativo 5 febbraio
 1997, n. 22, a condizione che:
 a) i rifiuti non siano pericolosi;
 b) sia  previsto  e disciplinato da apposito progetto
 approvato dall'autorita' competente;
 c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e
 delle  condizioni  specifiche previste dal presente decreto
 per  la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonche' nel
 rispetto del progetto di cui alla lettera b);
 d) sia    compatibile    con    le    caratteristiche
 chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area
 da recuperare;
 d-bis) in ogni caso il contenuto dei contaminanti sia
 conforme  a  quanto  previsto dalla legislazione vigente in
 materia  di  messa  in  sicurezza,  bonifica  e  ripristino
 ambientale dei siti inquinanti, in funzione della specifica
 destinazione d'uso del sito.".
 - Il testo dell'art. 11 del citato decreto ministeriale
 5 settembre 1998, come modificato dal presente regolamento,
 e' il seguente:
 "Art.  11  (Norme  transitorie).  -  1.  I  valori ed i
 sistemi   di  controllo  delle  emissioni  derivanti  dalle
 attivita' di recupero di rifiuti individuati negli allegati
 1  e  2,  in  esercizio ai sensi dell'art. 33, comma 6, del
 decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, devono essere
 adeguati  ai  limiti  ed  alle  modalita'  di  monitoraggio
 previsti dai predetti allegati entro sedici mesi dalla data
 di entrata in vigore del presente decreto.
 2.  Le  attivita'  di  recupero dei rifiuti individuati
 alle  voci  6,  limitatamente ai poli accoppiati, 7, 9 e 14
 dell'allegato  1  al  decreto ministeriale 16 gennaio 1995,
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale  30  gennaio  1995,  n. 24, in esercizio ai sensi
 dell'art.  33,  comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio
 1997,  n.  22,  devono  adeguarsi alle disposizioni fissate
 alla  voce  1,  punto  1.1.,  dell'allegato  2  al presente
 decreto,  entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  dello
 stesso.   Sino  a  tale  data  l'esercizio  delle  predette
 attivita' di recupero continua ad essere consentito secondo
 le   modalita'  e  nel  rispetto  delle  condizioni,  delle
 prescrizioni  e  delle  norme tecniche stabilite dal citato
 decreto ministeriale 16 gennaio 1995.
 3.   Ai  sensi  dell'art.  33,  comma  6,  del  decreto
 legislativo  5  febbraio 1997, n. 22, dalla data di entrata
 in  vigore  del  presente  decreto  sono  abrogate le norme
 tecniche  del  decreto  ministeriale  5  settembre 1994 del
 Ministro    dell'ambiente,   pubblicato   nel   supplemento
 ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
 n. 212, e del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio
 1995,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
 Ufficiale  30  gennaio  1995,  n.  24,  che disciplinano le
 attivita' di recupero dei rifiuti non pericolosi.
 4.   Le   attivita'   di   recupero  dei  rifiuti  gia'
 autorizzate ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto
 legislativo   5   febbraio   1997,   n.   22  e  successive
 modificazioni  si  adeguano  alle  norme  tecniche  di  cui
 all'allegato  5  entro  sei mesi dall'entrata in vigore del
 presente  regolamento.  Sino  a tale data l'esercizio delle
 predette   attivita'   di   recupero   continua  ad  essere
 consentito  secondo  le  modalita'  e  nel  rispetto  delle
 condizioni,  delle  prescrizioni  e  delle  norme  tecniche
 stabilite  dal  presente  regolamento,  fatto  salvo quanto
 stabilito  dall'art.  21  del decreto legislativo 11 maggio
 2005, n. 133.
 5.  I  soggetti  che  effettuano attivita' di raccolta,
 trasporto  e  recupero  dei rifiuti non pericolosi ai sensi
 degli  articoli  30,  31  e  33  del  decreto legislativo 5
 febbraio  1997, n. 22, e successive modificazioni e che non
 soddisfano  piu',  a  seguito  delle modifiche apportale al
 presente  decreto,  i  requisiti  per  l'applicazione della
 procedura   semplificata   o  per  i  quali  non  e'  stato
 individuato  il  parametro  quantita',  inoltrano richiesta
 all'ente  competente  per  territorio,  entro trenta giorni
 dall'entrata    in   vigore   del   presente   regolamento,
 presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 28
 o  iscrizione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo
 5  febbraio  1997,  n.  22,  e successive modificazioni. Le
 attivita'  di raccolta, trasporto e recupero possono essere
 proseguite     fino    all'emanazione    del    conseguente
 provvedimento  da  parte  dell'ente  competente al rilascio
 delle  autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto
 legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 6.  Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione
 del  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59,  ad
 esclusione di quelli della categoria 5 dell'allegato I allo
 stesso  decreto,  si  applicano  le  disposizioni  di detto
 decreto.".
 
 
 
 
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