Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 29 marzo 2006
Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2006, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 27, comma 10;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), ed in particolare l'art. 52, comma 18;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), ed in particolare l'art. 80, comma 35;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;
Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004;
Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225, concernente: «Regolamento recante modalita' e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali»;
Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del Lotto, Enalotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
Visto il «Codice di autoregolamentazione TV e minori» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 41, comma 9;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed, in particolare l'art. 1, comma 214;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), ed, in particolare l'art. 1, commi 15 e 19;
Decreta:
Art. 1.
1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: «Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni», di seguito indicato come «regolamento», a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per l'anno 2006, deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestivita' dell'invio. Ciascuna emittente puo' presentare la domanda:
1) per la regione o la provincia autonoma nella quale e' ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo;
2) per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. In questo caso l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno del bacino televisivo, specificando, altresi', se la copertura e' totale o parziale e, in quest'ultimo caso, indicando le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite. In entrambi i casi di cui ai citati punti 1) e 2), l'emittente, qualora non sia a carattere comunitario, deve necessariamente avere, pena il non inserimento nella graduatoria, una quota di fatturato e per il solo punto 2) almeno un dipendente.
2. La domanda deve contenere a pena di esclusione dalla graduatoria:
a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi contabile cui essa e' tenuta ai sensi della normativa vigente;
c) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del richiedente;
d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2005 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269, costituisce, in ogni caso condizione per l'erogazione totale del contributo;
e) la dichiarazione di adesione al «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del Lotto, Enalotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002 e al «Codic di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002.
3. Nella domanda devono essere indicati gli elementi, previsti dall'art. 4 del regolamento, che si intendono sottoporre a valutazione; la domanda e' corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi, i quali possono essere comprovati, nei casi consentiti, anche mediante apposite dichiarazioni ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, devono essere indicati:
a) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2003-2005, intendendosi per fatturato quanto previsto dall'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del regolamento. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per piu' regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma; qualora tale indicazione non fosse possibile in quanto l'emittente televisiva realizza il proprio fatturato indistintamente sull'intero territorio servito, la media dei fatturati dell'emittente stessa dovra' essere suddivisa tra le regioni o province oggetto di domanda per l'ottenimento del contributo in rapporto alla popolazione servita in tali regioni o province autonome;
b) il personale dipendente, per singola emittente, applicato allo svolgimento dell'attivita' televisiva, in riferimento all'anno 2005, suddiviso secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, lettera b) del regolamento; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per piu' regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attivita' televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma.
4. La domanda deve, altresi', contenere:
a) la dichiarazione di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del regolamento;
b) la dichiarazione e di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del regolamento;
c) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone di concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del regolamento;
d) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere televendite per oltre l'80% della propria programmazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del regolamento;
e) l'indicazione delle coordinate bancarie intestate alla societa' titolare dell'emittente nel quale effettuare il bonifico relativo al pagamento del contributo.
5. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono piu' di una attivita', anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato il regime di separazione contabile; nel caso il richiedente presenti per la prima volta domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 deve essere allegato alla domanda uno schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile.
6. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il Comitato regionale per le comunicazioni e, ove non costituito, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, di seguito denominato «Ministero», non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle domande per l'ottenimento del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.
7. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero, rendendole, contestualmente pubbliche. Le graduatorie devono indicare analiticamente i punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione di cui all'art. 4 del regolamento, attribuiti secondo quanto indicato nella tabella A allegata al regolamento. Non e' consentito l'inserimento in graduatoria di emittenti che ricadano nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto per le emittenti televisive private a carattere comunitario.
8. Il Ministero provvede all'erogazione dei contributi, salvi i casi di esclusione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il contributo e' erogato, per un quinto, in parti uguali alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del regolamento e, per i quattro quinti, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentasette per cento dei graduati arrotondato all'unita' superiore, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento.
9. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi del comma 7 e' erogato un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2006.
10. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i sessanta giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 7, fermo restando il disposto dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del regolamento, ove le medesime non siano state corredate, all'atto della domanda, dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del regolamento. I medesimi organi sono, altresi', tenuti a disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2 e 3, del regolamento.
11. Il Ministero provvede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure di cui all'art. 8 del regolamento.
12. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della Radiotelevisione i provvedimenti sanzionatori cui fare riferimento per la riduzione dei contributi e per l'esclusione dagli stessi previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, del Regolamento sono quelli emanati dall'Autorita' per le Garanzie nelle comunicazioni per violazione dell'art. 4, comma 1, lettera b), nonche' dall'art. 34, commi 1 e 2, del sopracitato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, anziche' quelli in precedenza rispettivamente previsti dagli abrogati commi 10, 11 e 13 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Il presente atto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2006
Il Ministro: Landolfi

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 45
 
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