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| Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | CIRCOLARE 12 maggio 2006, n. 4 |  | Misure  transitorie  nell'ambito  della  riforma  dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. |  | 
 |  |  |  | All'A.G.E.A ROMA: - Area Coordinamento
 - Area Organismo Pagatore
 Alla     Confederazione    Generale
 dell'Agricoltura     Italiana     -
 (CONFAGRICOLTURA)
 Alla    Confederazione    Nazionale
 Coltivatori Diretti (COLDIRETTI)
 Alla     Confederazione    Italiana
 Agricoltori - C.I.A.
 Alla    Confederazione   Produttori
 Agricoli - COPAGRI
 Alla FAGRI - ROMA
 All'UNIONZUCCHERO
 Societa' SFIR
 Gruppo SADAM Zuccherifici
 CO.PRO.B./ITALIA ZUCCHERI
 Allo Zuccherificio del Molise
 A.N.B.    Associazione    Nazionale
 Bieticoltori
 C.N.B.      Consorzio     Nazionale
 Bieticoltori
 A.B.I.   Associazione  Bieticoltori
 Italiani
 A.B.M.   Associazione  Bieticoltori
 Marsicani
 CONS.MA.CA.  Consorzio  Marchigiano
 Coop. Agricole
 
 Allo   scopo   di   consentire  l'applicazione  delle  disposizioni comunitarie  contenute  nell'art.  9  del regolamento(CE) n. 493/2006 della  Commissione del 27 marzo 2006, l'Amministrazione ritiene utile precisare quanto segue:
 1. Le  imprese  saccarifere  che  hanno  stipulato  contratti  di coltivazione  con i coltivatori di barbabietole da zucchero, seminate anteriormente  al  1° gennaio  2006,  trasmettono, entro il 25 maggio 2006,   al   Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali  - Dipartimento  delle  filiere  agricole  ed agroalimentari - Direzione generale   delle  politiche  agricole  -  POLAGR  VIII,  la  seguente documentazione:
 a) l'elenco  dei  contratti  di  coltivazione  stipulati  con i coltivatori  per le barbabietole seminate anteriormente al 1° gennaio 2006,  per  ciascuno degli stabilimenti ove verranno trasformate tali bietole;
 b) l'elenco  dei  contratti  di  coltivazione  stipulati  con i coltivatori  per  le  barbabietole  seminate a partire dal 1° gennaio 2006, relativi ai soli stabilimenti di cui al punto a).
 Gli  elenchi sopraindicati devono indicare, per ciascun produttore, le  quantita'  contratte,  le  superfici  interessate e le rispettive particelle catastali.
 Gli  elenchi  devono  essere  trasmessi  su  carta  e  su  supporto magnetico.
 2.  Le imprese interessate alla lavorazione delle barbabietole da zucchero  seminate  anteriormente  al 1° gennaio 2006, sono tenute ad istituire  apposita contabilita' tenuta in un unico registro vidimato da autorita' riconosciute.
 3.  Le imprese interessate alla lavorazione delle barbabietole da zucchero  seminate  anteriormente  al  1° gennaio 2006, sono tenute a comunicare  al Ministero delle politiche agricole e forestali la data di  inizio  delle relative lavorazioni, con almeno quindici giorni di anticipo.
 Si  precisa infine che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, la   presente  circolare  non  e'  soggetta  al  visto  di  controllo preventivo  di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ne' alla registrazione   da  parte  dell'ufficio  centrale  del  bilancio  del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
 Roma, 12 maggio 2006
 Il direttore generale delle politiche agricole Catania
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