Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 12 maggio 2006, n. 3
Organizzazione comune di mercato dello zucchero - Modalita' applicative per l'accreditamento delle imprese produttrici di zucchero, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318 del Consiglio del 20 febbraio 2006.

All'A.G.E.A ROMA:
- Area Coordinamento
- Area Organismo Pagatore
Al Ministero delle Attivita'
Produttive - D.G. S.P.C. Uff. B2 -
ROMA
Agli Assessorati Agricoltura delle
Regioni a Statuto Ordinario e
Speciale e alle Province Autonome
di Trento e Bolzano - LORO SEDI
All'Ispettorato Centrale
Repressione Frodi - SEDE
Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana -
(CONFAGRICOLTURA)
Alla Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti (COLDIRETTI)
Alla Confederazione Italiana
Agricoltori - C.I.A.
Alla Confederazione Produttori
Agricoli - COPAGRI
Alla FAGRI - ROMA
All'UNIONZUCCHERO
Societa' SFIR
Gruppo SADAM Zuccherifici
CO.PRO.B./ITALIA ZUCCHERI
Allo Zuccherificio del Molise
A.N.B. Associazione Nazionale
Bieticoltori
C.N.B. Consorzio Nazionale
Bieticoltori
A.B.I. Associazione Bieticoltori
Italiani
A.B.M. Associazione Bieticoltori
Marsicani
CONS.MA.CA. Consorzio Marchigiano
Coop. Agricole
Lievitalia S.p.A.
Alcoplus S.p.A.
Dsm Bakery Ingredients Italy s.r.l.
Zeus S.p.A.
All'ITALRAP BRUXELLES

In attuazione delle disposizioni recate dall'art. 17, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero che trasformino detti prodotti in uno dei prodotti di cui all'art. 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento, si attengono alle seguenti modalita' procedurali allo scopo di acquisire il prescritto accreditamento; le medesime modalita' si applicano anche alle imprese di raffinazione a tempo pieno, definite ai sensi dell'art. 2, punto 13, del citato regolamento.
Tale categoria di imprese produttrici presentano apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari, Direzione generale delle politiche agricole POLAGR VIII, entro la data limite del 31 maggio 2006 ove intendano partecipare al regime comunitario dalla campagna 2006/2007; in caso di partecipazione alle successive campagne, il termine e' fissato al 31 maggio antecedente l'inizio della campagna di riferimento.
Le richieste in questione, indicanti il nome e l'indirizzo di ciascuna impresa interessata, sono corredate da una relazione che attesti la conformita' alle condizioni previste al paragrafo 1, del predetto art. 17, in particolare, comprovante la capacita' professionale e la capacita' di produzione in zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, se del caso specificando il numero degli stabilimenti produttivi afferenti a una singola impresa, con la precisazione del rispettivo indirizzo e capacita' produttiva; le imprese di raffinazione a tempo pieno, oltre a tale documentazione, producono la prova della effettiva rispondenza ai requisiti di cui al richiamato art. 2, punto 13.
Inoltre, le istanze di accreditamento e quelle relative alle imprese di raffinazione recano un esplicito impe-gno, sottoscritto da ogni impresa, inteso a fornire le informazioni e a sottoporsi ai controlli, di seguito elencati:
a) notificare tempestivamente eventuali modifiche ai dati indicati nella domanda;
b) fornire su richiesta e tenere comunque a disposizione delle autorita' nazionali competenti le informazioni relative alla assegnazione e gestione delle quote di produzione;
c) fornire su richiesta delle autorita' nazionali competenti tutte le informazioni e documenti giustificativi per la gestione e il controllo dell'origine e dell'utilizzo dei quantitativi di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina prodotti, anche ai fini del rispetto del prezzo minimo;
d) permettere controlli amministrativi e fisici per l'espletamento delle azioni di verifica di cui alle lettere b) e c);
e) limitatamente al caso di imprese di raffinazione a tempo pieno, tenere una contabilita' separata per le quantita' di materia prima e di prodotto finito ottenuto.
L'Amministrazione si riserva di effettuare sopralluoghi negli stabilimenti delle imprese da accreditare o accreditate, al fine di valutare la loro rispondenza alle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 318/2006 e ad ogni altra disposizione nazionale e comunitaria, anche se non espressamente richiamata dalla presente circolare.
Tenuto conto che l'insieme della regolamentazione applicativa delle norme comunitarie, seppur in fase di avanzata definizione, non e' tuttora in vigore, le imprese interessate sottoscrivono altresi' un impegno al pieno rispetto delle disposizioni che in tal senso saranno adottate e che disciplineranno il settore dalla campagna 2006/2007, con inizio dal 1° luglio p.v.
Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, la presente circolare non e' soggetta al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ne' alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Roma, 12 maggio 2006

Il direttore generale
delle politiche agricole
Catania
 
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