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| Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | CIRCOLARE 12 maggio 2006, n. 3 |  | Organizzazione   comune   di   mercato  dello  zucchero  -  Modalita' applicative   per   l'accreditamento  delle  imprese  produttrici  di zucchero,  ai  sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318 del Consiglio del 20 febbraio 2006. |  | 
 |  |  |  | All'A.G.E.A ROMA: - Area Coordinamento
 - Area Organismo Pagatore
 Al    Ministero   delle   Attivita'
 Produttive  - D.G. S.P.C. Uff. B2 -
 ROMA
 Agli  Assessorati Agricoltura delle
 Regioni   a   Statuto  Ordinario  e
 Speciale  e  alle Province Autonome
 di Trento e Bolzano - LORO SEDI
 All'Ispettorato            Centrale
 Repressione Frodi - SEDE
 Alla     Confederazione    Generale
 dell'Agricoltura     Italiana     -
 (CONFAGRICOLTURA)
 Alla    Confederazione    Nazionale
 Coltivatori Diretti (COLDIRETTI)
 Alla     Confederazione    Italiana
 Agricoltori - C.I.A.
 Alla    Confederazione   Produttori
 Agricoli - COPAGRI
 Alla FAGRI - ROMA
 All'UNIONZUCCHERO
 Societa' SFIR
 Gruppo SADAM Zuccherifici
 CO.PRO.B./ITALIA ZUCCHERI
 Allo Zuccherificio del Molise
 A.N.B.    Associazione    Nazionale
 Bieticoltori
 C.N.B.      Consorzio     Nazionale
 Bieticoltori
 A.B.I.   Associazione  Bieticoltori
 Italiani
 A.B.M.   Associazione  Bieticoltori
 Marsicani
 CONS.MA.CA.  Consorzio  Marchigiano
 Coop. Agricole
 Lievitalia S.p.A.
 Alcoplus S.p.A.
 Dsm Bakery Ingredients Italy s.r.l.
 Zeus S.p.A.
 All'ITALRAP BRUXELLES
 
 In   attuazione  delle  disposizioni  recate  dall'art.  17,  del regolamento  (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, le imprese  produttrici  di  zucchero,  di  isoglucosio o di sciroppo di inulina  ovvero che trasformino detti prodotti in uno dei prodotti di cui  all'art. 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento, si attengono alle  seguenti  modalita'  procedurali  allo  scopo  di  acquisire il prescritto  accreditamento;  le medesime modalita' si applicano anche alle  imprese  di  raffinazione  a  tempo  pieno,  definite  ai sensi dell'art. 2, punto 13, del citato regolamento.
 Tale categoria di imprese produttrici presentano apposita richiesta al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento delle  filiere  agricole  ed agroalimentari, Direzione generale delle politiche  agricole  POLAGR  VIII, entro la data limite del 31 maggio 2006  ove  intendano partecipare al regime comunitario dalla campagna 2006/2007;  in  caso  di  partecipazione alle successive campagne, il termine  e'  fissato al 31 maggio antecedente l'inizio della campagna di riferimento.
 Le  richieste  in  questione,  indicanti  il  nome e l'indirizzo di ciascuna  impresa  interessata,  sono  corredate da una relazione che attesti  la  conformita' alle condizioni previste al paragrafo 1, del predetto   art.   17,   in   particolare,  comprovante  la  capacita' professionale e la capacita' di produzione in zucchero, isoglucosio o sciroppo  di  inulina,  se  del  caso  specificando  il  numero degli stabilimenti  produttivi  afferenti  a  una  singola  impresa, con la precisazione  del  rispettivo  indirizzo  e  capacita' produttiva; le imprese  di  raffinazione a tempo pieno, oltre a tale documentazione, producono la prova della effettiva rispondenza ai requisiti di cui al richiamato art. 2, punto 13.
 Inoltre,  le  istanze  di  accreditamento  e  quelle  relative alle imprese di raffinazione recano un esplicito impe-gno, sottoscritto da ogni  impresa,  inteso  a  fornire  le informazioni e a sottoporsi ai controlli, di seguito elencati:
 a) notificare   tempestivamente   eventuali   modifiche  ai  dati indicati nella domanda;
 b) fornire  su  richiesta  e tenere comunque a disposizione delle autorita'   nazionali   competenti   le  informazioni  relative  alla assegnazione e gestione delle quote di produzione;
 c) fornire  su  richiesta  delle  autorita'  nazionali competenti tutte le informazioni e documenti giustificativi per la gestione e il controllo  dell'origine e dell'utilizzo dei quantitativi di zucchero, isoglucosio  e  sciroppo  di  inulina  prodotti,  anche  ai  fini del rispetto del prezzo minimo;
 d) permettere    controlli    amministrativi    e    fisici   per l'espletamento delle azioni di verifica di cui alle lettere b) e c);
 e) limitatamente  al  caso  di  imprese  di  raffinazione a tempo pieno,  tenere  una contabilita' separata per le quantita' di materia prima e di prodotto finito ottenuto.
 L'Amministrazione  si  riserva  di  effettuare  sopralluoghi  negli stabilimenti  delle  imprese da accreditare o accreditate, al fine di valutare   la   loro   rispondenza  alle  condizioni  prescritte  dal regolamento (CE) n. 318/2006 e ad ogni altra disposizione nazionale e comunitaria,  anche  se  non  espressamente richiamata dalla presente circolare.
 Tenuto conto che l'insieme della regolamentazione applicativa delle norme  comunitarie,  seppur  in  fase di avanzata definizione, non e' tuttora  in  vigore, le imprese interessate sottoscrivono altresi' un impegno al pieno rispetto delle disposizioni che in tal senso saranno adottate  e  che disciplineranno il settore dalla campagna 2006/2007, con inizio dal 1° luglio p.v.
 Si  precisa infine che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, la   presente  circolare  non  e'  soggetta  al  visto  di  controllo preventivo  di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ne' alla registrazione   da  parte  dell'ufficio  centrale  del  bilancio  del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
 Roma, 12 maggio 2006
 
 Il direttore generale
 delle politiche agricole
 Catania
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