| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre 1972,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  44  del  17  febbraio  1973,  con il quale sono stati istituiti i registri  di  varieta'  di  cereali,  patata,  specie oleaginose e da fibra;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche»,  in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Viste  le  richieste  dei  responsabili  della  conservazione  in purezza delle varieta' indicate nel dispositivo, volte ad ottenere le cancellazioni delle varieta' medesime dai registri nazionali;
 Considerato  che  le  varieta'  delle  quali  e' stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;
 Considerato  che  la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge  n.  1096/1971  nella  riunione  del 10 aprile 2006 ha espresso parere  favorevole  alla  cancellazione, dai relativi registri, delle varieta' indicate nel dispositivo;
 Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
 Decreta:
 Art. 1.
 A  norma  dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto  del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo   modificato  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio  2001,  n.  322,  le  sotto  elencate varieta', iscritte nei registri  nazionali  delle varieta' di specie di piante agrarie con i decreti  a  fianco  di  esse  indicati,  sono cancellate dai registri medesimi.
 
 ----> Vedere Tabella a pag. 45 della G.U. <----
 
 Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a quello  della  data  della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 maggio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 
 Avvertenza:
 Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di  legittimita'  da  parte  della  Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finznae, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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