Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 4 maggio 2006 |
Ricostituzione della commissione provinciale presso la direzione provinciale INPS di Vicenza. |
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IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO di Venezia Vista la legge n. 164/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali ai direttori delle direzioni regionali del lavoro; Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'industria di cui alla legge n. 164/1975; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato; Considerato che la direzione provinciale del lavoro di Vicenza ha rappresentato la permanenza della eccezionale esigenza della presenza di quattro rappresentanti di categoria (due dei datori di lavoro e due dei lavoratori); Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative operanti nella provincia; Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentativita' delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione; Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettivita'; Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentativita' altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonche' il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia; Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla direzione provinciale del lavoro di Vicenza e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative per i lavoratori la C.G.I.L. e la C.I.S.L. e per i datori di lavoro l'Associazione industriali della provincia di Vicenza e l'Apindustria di Vicenza; Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate; Decreta: Art. 1. E' costituita, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Vicenza, la commissione provinciale prevista dall'art. 8 della legge n. 164/1975, composta dai signori: direttore pro-tempore della direzione provinciale del lavoro di Vicenza - Presidente o suo delegato; in rappresentanza dei lavoratori: sig. Pederzolli Giancarlo, rappresentante C.I.S.L. - membro effettivo; sig. Riva Renato, rappresentante C.I.S.L., supplente; sig. Zaurito Alfio, rappresentante C.G.I.L./U.I.L., membro effettivo; sig. Dalla Riva Gianni, rappresentante C.G.I.L./U.I.L., supplente; in rappresentanza dei datori di lavoro: dott. Beltrame Franco, rappresentante Associazione industriali - membro effettivo; dott. Salamon Pier Paolo, rappresentante Associazione industriali - membro supplente; sig. Galeone Ciro, rappresentante Apindustria - membro effettivo; sig. Guerzoni Emanuele Cristiano, rappresentante Apindustria - membro supplente. Partecipano alle sedute della commissione, con voto consultivo, in rappresentanza dell'I.N.P.S.: il direttore provinciale pro-tempore - membro effettivo; il dirigente processi e risorse, con funzioni vicarie, pro-tempore - membro supplente. |
| Art. 2. La commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Venezia, 4 maggio 2006 Il direttore regionale: Orlandi |
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