| 
| Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 2 maggio 2006 |  | Istituzione    dell'elenco    dei    rifiuti,    in   conformita' all'articolo 1,  comma 1,  lettera  A),  della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1,  paragrafo  4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 
 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
 Visto  in  particolare l'art. 184, comma 4, del predetto decreto, in  base  al  quale  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  di concerto con il Ministro delle attivita' produttive,   si   provvede   ad   istituire  l'elenco  dei  rifiuti, conformemente   all'art.   1,  comma 1,  lettera a)  della  direttiva 75/442/CE  ed  all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla decisione della commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000;
 Considerata  la  necessita' di trasporre i codici CER di cui agli allegati  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sui codici dell'elenco  dei  rifiuti  di cui all'allegato D Parte IV del decreto legislativo   3 aprile   2006,  n.  152,  ai  sensi  della  decisione 2000/532/CE e successive modificazioni;
 Considerata  la  necessita'  di procedere, in base ai principi di semplificazione  amministrativa,  ad una informativa completa per gli operatori  e le autorita' deputate al controllo non solo di tutti gli elementi  contenuti  negli  allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  ma  anche  di  quelli  contenuti nella direttiva del Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio pubblicata nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002   e  riportata  all'allegato  D  Parte  IV  del  citato  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 Considerata la necessita' di aggiornare gli elementi della citata direttiva,  alla  luce  dei  rilievi  mossi dalle province in sede di rilascio delle autorizzazioni ai sensi del punto 2, lettera c), della citata  direttiva,  nonche'  alla  luce  degli elementi contenuti nel decreto  ministeriale  di aggiornamento del 5 febbraio 1998, in corso di  pubblicazione,  resosi  necessario  a  seguito  della sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 7 ottobre 2004;
 Considerata  la necessita' di introdurre comunque nell'allegato D Parte  IV  del  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti introdotti dalla decisione 2000/532/CE e successive modificazioni che non  trovano  riscontro nelle tipologie di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. L'elenco dei rifiuti conforme all'art. 1, comma 1, lettera A), della direttiva 75/442/CE ed all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE,   di   cui   alla   decisione  della  Commissione  europea 2000/532/CE  del  3 maggio 2000 e' riportato negli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 2.  Il presente decreto e gli allegati che ne costituiscono parte integrante sono inviati per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it
 
 Roma, 2 maggio 2006
 Il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio
 Matteoli
 
 Il Ministro delle attività produttive
 Scajola
 |  |  |  | Allegato A 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 6 a pag. 37 del S.O. <----
 |  |  |  | Allegato B 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 38 a pag. 95 del S.O. <----
 |  |  |  | Allegato C 
 L'allegato  "Schema di Trasposizione" permette di sostituire i codici CER individuati nell'Allegato 1, Suballegato 1 e nell'Allegato 2, del decreto  ministeriale  5  febbraio  1998  con i corrispondenti codici dell'Elenco  dei  Rifiuti  di cui all'allegato D, parte IV del D.Lgs. 152/06   ai   sensi   della   Decisione   2000/532/CE   e  successive modificazioni.
 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 99 a pag. 116 del S.O. <----
 |  |  |  |  |