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| Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 2006, n. 182 |  | Norme  in  materia  di  assicurazione  per  la responsabilita' civile derivante dall'esercizio dell'attivita' notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
 Vista  la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;
 Visto,  in  particolare, l'articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n.  246,  recante  delega  al  Governo  per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
 Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
 Vista  la  legge  16 febbraio  1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
 Vista la legge 27 giugno 1991, n. 220;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 15 marzo 2006 e in data 22 marzo 2006;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 9 febbraio 2006;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro  per  la  funzione pubblica, con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a il
 seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Modifiche all'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
 1. L'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  19. 1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive  di  assicurazione per la responsabilita' civile derivante dall'esercizio  dell'attivita'  notarile, uniformi per tutti i notai, con  oneri  a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice e' scelta   con  procedure  ad  evidenza  pubblica  nel  rispetto  della normativa comunitaria e nazionale in materia.
 2.   Nell'ipotesi  di  ricorso  a  forme  collettive  di  copertura assicurativa,  e'  fatta  salva  la  facolta'  di  ciascun  notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.
 3.  Gli  estremi  della  polizza collettiva o di quelle individuali attuative  dell'obbligo  sono  resi disponibili ai terzi senza alcuna formalita'  presso  il  consiglio  notarile  distrettuale al quale il notaio e' iscritto.
 4.  Il  Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attivita'  produttive,  sentito il consiglio nazionale del notariato, individua  con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive.».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
 «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
 puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
 di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
 limitato e per oggetti definiti.».
 L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro al
 Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
 leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di leggi e i
 regolamenti.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  della  legge 28
 novembre   2005,   n.  246,  (Semplificazione  e  riassetto
 normativo per l'anno 2005.):
 «Art. 7. (Riassetto normativo in materia di ordinamento
 del  notariato e degli archivi notarili) - 1. Il Governo e'
 delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
 in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
 legislativi  per  il  riassetto  e  la  codificazione delle
 disposizioni   vigenti   in   materia  di  ordinamento  del
 notariato  e  degli archivi notarili, secondo i principi, i
 criteri  direttivi  e le procedure di cui all'art. 20 della
 legge  15 marzo  1997,  n.  59, e successive modificazioni,
 nonche'  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
 direttivi:
 a) semplificazione  mediante riordino, aggiornamento,
 accorpamento  o  soppressione  di  adempimenti e formalita'
 previsti  dalla  legge  16 febbraio  1913, n. 89, dal regio
 decreto  10 settembre  1914,  n. 1326, e dalla legislazione
 speciale,  non  piu'  ritenuti  utili,  anche sulla base di
 intervenute  modifiche  nella  legislazione  generale  e in
 quella di settore, in particolare in materia di:
 1)  redazione  di  atti  pubblici  e  di  scritture
 private  autenticate,  anche  in  lingua  straniera  o  con
 l'intervento   di   soggetti   privi   dell'udito,  muti  o
 sordomuti;
 2)  nullita' per vizi di forma e sostituzione delle
 nullita',  salvo  che  sussistano  esigenze  di  tutela  di
 interessi  primari,  con sanzioni disciplinari a carico del
 notaio, graduate secondo la gravita' dell'infrazione;
 3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al
 ruolo  anche  del  notaio  trasferito, con abolizione della
 cauzione  e sua sostituzione con l'assicurazione e il Fondo
 di garanzia di cui alla lettera e), numero 5);
 4)  determinazione  e regolamentazione delle sedi e
 assistenza  alle  stesse,  permessi  di assenza e nomina di
 delegati e coadiutori;
 5)   custodia  degli  atti  e  rilascio  di  copie,
 estratti e certificati;
 b) aggiornamento   e  coordinamento  normativo  degli
 ordinamenti  del  consiglio  nazionale  del  notariato, dei
 distretti  notarili,  dei  consigli  distrettuali  e  degli
 archivi notarili;
 c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure
 informatiche,   assicurando   in  ogni  caso  la  certezza,
 sicurezza  e  correttezza  dello svolgimento della funzione
 notarile,  e  attribuzione  al  notaio  della  facolta'  di
 provvedere,  mediante propria certificazione, a rettificare
 inequivocabili  errori di trascrizione di dati preesistenti
 alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi;
 d) previsione  che  i  controlli sugli atti notarili,
 compresi  quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare
 in  sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di
 pubblicita'  civile e commerciale, abbiano per oggetto solo
 la regolarita' formale degli atti;
 e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:
 1)  istituzione,  a  spese  dei  consigli  notarili
 distrettuali,  di  un  organo  di  disciplina collegiale di
 primo  grado,  regionale  o  interregionale,  costituito da
 notai  e  da  un  magistrato designato dal presidente della
 Corte  d'appello  ove  ha  sede l'organo e previsione della
 competenza  della stessa corte d'appello in sede di reclamo
 nel  merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni
 punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione
 notarile;
 2)  aggiornamento,  coordinamento  e riordino delle
 sanzioni,  con  aumento  di  quelle  pecuniarie all'attuale
 valore della moneta;
 3)  previsione della sospensione della prescrizione
 in  caso  di  procedimento penale e revisione dell'istituto
 della recidiva;
 4)   attribuzione   del  potere  di  iniziativa  al
 procuratore  della  Repubblica  della  sede  del notaio, al
 consiglio   notarile   e,   relativamente  alle  infrazioni
 rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;
 5)  previsione  dell'obbligo di assicurazione per i
 danni   cagionati   nell'esercizio  professionale  mediante
 stipula  di  polizza nazionale, individuale o collettiva, e
 costituzione  di  un  Fondo  nazionale  di  garanzia per il
 risarcimento  dei  danni  di origine penale non risarcibili
 con  polizza,  con  conferimento al consiglio nazionale del
 notariato di tutte le necessarie e opportune facolta' anche
 per il recupero delle spese a carico dei notai.
 2.  Con  uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17,
 comma 1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
 modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a
 carico  della  finanza  pubblica,  norme  di  attuazione ed
 esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.».
 - Si  riporta  il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
 1997,  n.  59,  (Delega  al  Governo per il conferimento di
 funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
 riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per   la
 semplificazione amministrativa.):
 «Art.  20.  - 1. Il Governo, sulla base di un programma
 di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
 Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
 formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
 unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281,  entro  la  data  del 30 aprile,
 presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
 disegno  di  legge  per  la  semplificazione e il riassetto
 normativo,  volto  a  definire,  per l'anno successivo, gli
 indirizzi,   i  criteri,  le  modalita'  e  le  materie  di
 intervento,  anche ai fini della ridefinizione dell'area di
 incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
 all'assetto  delle  competenze dello Stato, delle regioni e
 degli  enti  locali.  In  allegato  al  disegno di legge e'
 presentata  una  relazione  sullo stato di attuazione della
 semplificazione e del riassetto.
 2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al comma 1 prevede
 l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
 norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
 regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
 23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
 norme regolamentari di competenza dello Stato.
 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
 le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
 semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
 deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a) definizione     del    riassetto    normativo    e
 codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
 materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
 Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
 della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
 fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
 a-bis)  coordinamento formale e sostanziale del testo
 delle   disposizioni   vigenti,   apportando  le  modifiche
 necessarie  per  garantire  la coerenza giuridica, logica e
 sistematica  della  normativa  e per adeguare, aggiornare e
 semplificare il linguaggio normativo;
 b) indicazione  esplicita delle norme abrogate, fatta
 salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
 legge in generale premesse al codice civile;
 c) indicazione  dei principi generali, in particolare
 per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
 al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
 regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
 attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
 articolo,  nell'ambito  dei  principi stabiliti dalla legge
 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 d) eliminazione   degli   interventi   amministrativi
 autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
 liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
 pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
 pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
 regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
 alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
 all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
 dell'igiene e della salute pubblica;
 e) sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,
 licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
 comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
 discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
 dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
 una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
 dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
 dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
 richieste;
 f) determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande di
 rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
 non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
 corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
 relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
 dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
 considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
 provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
 categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
 procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
 dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
 g) revisione     e     riduzione    delle    funzioni
 amministrative non direttamente rivolte:
 1)  alla  regolazione  ai  fini dell'incentivazione
 della concorrenza;
 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
 esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
 3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
 all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
 4)    alla   protezione   di   interessi   primari,
 costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
 solidarieta' sociale;
 5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della qualita'
 della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
 professionalita';
 h) promozione degli interventi di autoregolazione per
 standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
 da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
 pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
 accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
 attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
 produttivi e dei prodotti o dei servizi;
 i) per  le  ipotesi  per  le  quali  sono soppressi i
 poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
 pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
 private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
 interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
 strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
 regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
 competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
 concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
 rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
 flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
 esigenze manifestatesi nel settore regolato;
 l) attribuzione   delle  funzioni  amministrative  ai
 comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
 citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
 assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
 sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
 determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
 delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
 regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
 concorrente;
 m) definizione    dei    criteri    di    adeguamento
 dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
 esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
 n) indicazione  esplicita dell'autorita' competente a
 ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
 ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 3-bis.   Il   Governo,   nelle  materie  di  competenza
 esclusiva    dello   Stato,   completa   il   processo   di
 codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
 contestualmente  al  decreto  legislativo di riassetto, una
 raccolta  organica  delle  norme regolamentari regolanti la
 medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
 disciplina  di livello primario e semplificandole secondo i
 criteri di cui ai successivi commi.
 4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
 comma 2,  emanati sulla base della legge di semplificazione
 e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
 funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
 principi:
 a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
 di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
 strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
 procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
 riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
 funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
 risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
 ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
 raggruppare  competenze  diverse  ma  confluenti  in  unica
 procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
 sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
 alle regioni;
 b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
 procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
 previsti per procedimenti tra loro analoghi;
 c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
 tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
 presso diversi uffici della medesima amministrazione;
 d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
 amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
 riferiscono alla medesima attivita';
 e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
 spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
 disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
 per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
 dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
 provvedimenti si intendono adottati;
 f) aggiornamento  delle procedure, prevedendo la piu'
 estesa    e   ottimale   utilizzazione   delle   tecnologie
 dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
 con i destinatari dell'azione amministrativa;
 f-bis) generale  possibilita' di utilizzare, da parte
 delle  amministrazioni  e dei soggetti a queste equiparati,
 strumenti  di  diritto  privato,  salvo che nelle materie o
 nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
 essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
 f-ter) conformazione  ai  principi di sussidiarieta',
 differenziazione  e  adeguatezza,  nella ripartizione delle
 attribuzioni   e   competenze   tra   i   diversi  soggetti
 istituzionali,   nella   istituzione  di  sedi  stabili  di
 concertazione  e  nei rapporti tra i soggetti istituzionali
 ed    i    soggetti    interessati,   secondo   i   criteri
 dell'autonomia,    della    leale   collaborazione,   della
 responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
 f-quater) riconduzione  delle intese, degli accordi e
 degli  atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
 Conferenze  di  servizi,  previste dalle normative vigenti,
 aventi  il  carattere  della  ripetitivita',  ad uno o piu'
 schemi  base  o  modelli di riferimento nei quali, ai sensi
 degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
 n.  241,  e  successive  modificazioni,  siano stabilite le
 responsabilita',   le   modalita'   di   attuazione   e  le
 conseguenze degli eventuali inadempimenti;
 f-quinquies) avvalimento   di   uffici   e  strutture
 tecniche  e  amministrative  pubbliche  da  parte  di altre
 pubbliche  amministrazioni,  sulla base di accordi conclusi
 ai  sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
 successive modificazioni.
 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
 su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
 Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
 funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
 Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
 del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
 decreto    legislativo   28 agosto   1997,   n.   281,   e,
 successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
 competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
 giorni dal ricevimento della richiesta.
 6.  I  regolamenti  di  cui al comma 2 sono emanati con
 decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
 deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
 funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
 previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
 di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
 delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
 nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
 della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
 resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
 Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
 precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
 predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
 del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
 su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
 amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
 richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
 regolamenti possono essere comunque emanati.
 7.   I   regolamenti   di   cui  al  comma 2,  ove  non
 diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
 vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
 loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
 dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
 regolatrici dei procedimenti.
 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
 ai  principi  di  cui  al  comma 4,  ai  seguenti criteri e
 principi:
 a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
 amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
 richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
 in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
 con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
 procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
 b) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
 procedure di verifica e controllo;
 c) soppressione  dei  procedimenti  che risultino non
 piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
 fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
 risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
 dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
 d) soppressione  dei procedimenti che comportino, per
 l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
 benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
 dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
 autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
 prevedendone comunque forme di controllo;
 e) adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
 procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
 ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
 al regime concessorio quello autorizzatorio;
 f) soppressione  dei  procedimenti  che derogano alla
 normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
 sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
 disciplina settoriale;
 g) regolazione,  ove  possibile, di tutti gli aspetti
 organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
 8-bis.  Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
 di  semplificazione  e di qualita' della regolazione con la
 definizione  della  posizione italiana da sostenere in sede
 di  Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione della
 normativa  comunitaria,  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto
 legislativo   30 luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
 partecipazione  italiana  ai programmi di semplificazione e
 di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
 a livello europeo.
 9.  I  Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
 della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
 materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
 indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
 dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
 l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
 semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
 garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
 competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
 semplificazione e di riassetto normativo.
 10.  Gli organi responsabili di direzione politica e di
 amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
 consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
 rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
 rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
 di semplificazione.
 11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
 accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
 nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
 procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
 osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
 norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
 amministrativa.».
 - La  legge  27 giugno  1991, n. 220 reca: (Modificazioni
 all'ordinamento  della  Cassa  nazionale  del  notariato  e
 all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato.).
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Modifiche all'articolo 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
 1. L'articolo 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  20.  1.  Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all'articolo 19,   il   notaio   provvede  alla  stipula  di  polizza assicurativa  individuale per la responsabilita' civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attivita' professionale.
 2.  In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio   e'  soggetto  a  procedimento  disciplinare  e  puo'  essere sanzionato ai sensi dell'articolo 147.».
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Si   riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
 dell'art.   147   della   legge  16 febbraio  1913,  n.  89
 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.):
 «Art.   147.   -   Il  notaro  che  in  qualunque  modo
 comprometta  con  la  sua  condotta  nella  vita pubblica e
 privata  la  sua  dignita'  e  reputazione  e  il  decoro e
 prestigio  della  classe  notarile,  o  con riduzioni degli
 onorari  e  diritti  accessori  faccia ai colleghi illecita
 concorrenza,  e' punito con la censura o con la sospensione
 fino ad un anno, e nei casi piu' gravi con la destituzione.
 La  destituzione  sara' sempre applicata qualora il notaro,
 dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione
 per   contravvenzione   alla   disposizione   del  presente
 articolo, vi contravvenga nuovamente.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Modifiche all'articolo 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
 1. L'articolo 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  21.  1.  Il  consiglio nazionale del notariato istituisce, regolamenta  e  gestisce,  con  separata contribuzione obbligatoria a carico  di  tutti  gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro   dei   danni   derivanti   da   reato  commesso  dal  notaio nell'esercizio  della  sua  attivita'  professionale,  non coperti da polizze  assicurative ed accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4.
 2.   Le   delibere   del   consiglio  nazionale  del  notariato  di istituzione,  modificazione  e  regolamentazione  del fondo di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministero della giustizia.
 3. Il Fondo e' amministrato dal consiglio nazionale del notariato.
 4.  Il  contributo  e'  determinato  dal  consiglio  nazionale  del notariato  e  riscosso  secondo  le  modalita' di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220.».
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Si   riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
 dell'art. 21 della citata legge 27 giugno 1991, n. 220:
 «Art.  21.  -  1.  I  contributi  dovuti  al  Consiglio
 nazionale   del   notariato  sono  riscossi  unitamente  ai
 contributi  dovuti  alla  Cassa  nazionale  del notariato a
 mezzo degli archivi notarili distrettuali.
 2.  La  riscossione e il versamento dei contributi sono
 effettuati  con  le stesse modalita' previste dall'art. 14,
 commi 1  e  2.  Sulle  somme  riscosse gli archivi notarili
 trattengono un aggio nella misura del 2 per cento.
 3.  La Cassa nazionale del notariato provvede a versare
 i  contributi  di cui al comma 1 al Consiglio nazionale del
 notariato,  nel  termine  di quindici giorni dall'emissione
 del  mandato  di  pagamento  previsto dall'art. 22, secondo
 comma,  del regolamento sui servizi contabili degli archivi
 notarili,  approvato  con  regio  decreto 6 maggio 1929, n.
 970.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Modifiche all'articolo 22 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
 1.   L'articolo  22  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,  e', sostituito dal seguente:
 «Art.  22.  1.  Il patrimonio del Fondo e' costituto dai contributi dei   notai,   dalla  somme  ottenute  a  titolo  di  rivalsa  per  i risarcimenti  erogati,  dalla  dotazione residua del fondo volontario temporaneo  di  solidarieta',  gia' istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.
 2.  I  contributi  dei  notai  sono  acquisiti  definitivamente  al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.
 3.  L'erogazione  dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati e', comunque, subordinata:
 a) al  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  che  accerta la responsabilita'  del  notaio o della sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale;
 b) alla  surrogazione  del  consiglio nazionale del notariato nel credito  vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti    dell'importo    del    contributo    erogato,    ai   sensi dell'articolo 1201 del codice civile.
 4.  Il  danno  patrimoniale  deve  risultare da sentenza passata in giudicato ovvero puo' essere dimostrato con prova scritta da valutare con  le  procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all'articolo 21.
 5.  Il  contributo  corrisposto  dal Fondo copre unicamente i danni relativi   a  fatti  verificatisi  successivamente  alla  data  della costituzione del fondo.».
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Si riporta, per opportuna conoscenza, il teso dell'art.
 444 del codice di procedura penale:
 «Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
 L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
 giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
 indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
 pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
 detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
 diminuita  fino  a  un terzo, non supera cinque anni soli o
 congiunti a pena pecuniaria.
 1-bis.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del comma 1 i
 procedimenti  per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
 e  3-quater,  i  procedimenti  per  i  delitti  di cui agli
 articoli 600-bis,  primo  e terzo comma, 600-quater, primo,
 secondo,  terzo  e quinto comma, 600-quater, secondo comma,
 600-quater.1,  relativamente  alla condotta di produzione o
 commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
 609-bis,   609-ter,  609-quater  e  609-octies  del  codice
 penale,  nonche'  quelli  contro  coloro  che  siano  stati
 dichiarati   delinquenti   abituali,  professionali  e  per
 tendenza,  o  recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
 del  codice  penale, qualora la pena superi due anni soli o
 congiunti a pena pecuniaria.
 2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
 formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
 sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
 giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
 qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
 comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
 nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
 l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
 la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte
 civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda;
 l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
 sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti
 motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si
 applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
 3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
 subordinarie    l'efficacia,    alla    concessione   della
 sospensione  condizionale  della  pena.  In  questo caso il
 giudice,  se  ritiene  che  la sospensione condizionale non
 puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
 - Si   riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
 dell'art. 1201 del codice civile:
 «Art.  1201. (Surrogazione per volonta' del creditore).
 -  Il  creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, puo',
 surrogarlo  nei propri diritti. La surrogazione deve essere
 fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.».
 - Per l'art. 21 della citata legge 16 febbraio 1913, n.
 89 vedi art. 3 del decreto legislativo qui pubblicato.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Contributo  per le spese di funzionamento del consiglio nazionale del notariato
 1.  La  misura massima del contributo per le spese di funzionamento del  consiglio  nazionale  del  notariato,  di  cui  all'articolo 20, comma 2,  legge  27 giugno  1991,  n.  220, e' elevata al 4 per cento degli   onorari   spettanti  al  notaio  per  gli  atti  soggetti  ad annotamento  sui  repertori  secondo  quanto  stabilito dalla tariffa notarile.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 20 della citata legge
 27 giugno 1991, n. 220:
 «Art.  20. - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno
 successivo  alla  scadenza  di  un  semestre  dalla data di
 entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il  Consiglio
 nazionale  del  notariato  provvede  alle  spese per il suo
 funzionamento  mediante  contributi  versati  dai  notai in
 esercizio.
 2.   La   misura   dei   contributi   e'   fissata  con
 deliberazione  del  Consiglio  nazionale  stesso  entro  il
 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, in misura
 ragguagliata  agli onorari spettanti al notaio per gli atti
 soggetti  ad  annotamento  sui  repertori  e secondo quanto
 stabilito dalla tariffa notarile, non superiore comunque al
 2 per cento di detti onorari.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Abrogazioni
 1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono abrogate le seguenti norme:
 a) articoli 18,  primo  comma, numero 1°, 32, primo comma, numeri 2° e 4°, 36, 41 e 42 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
 b) articoli 32,  33,  34,  35, 36, 38, primo comma, limitatamente alle parole:
 «e  la  cauzione  prestata»,  secondo  e terzo comma, e 39, primo comma,   limitatamente   alle   parole:   «dopo   essersi  assicurato dell'adempimento  per  parte del notaro di quanto e' prescritto dagli articoli 18  al  24 della legge stessa e degli articoli 32 e seguenti del  presente  regolamento»,  del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Si  riporta  il  testo  degli articoli 18, e 32 della
 citata  legge  16 febbraio 1913, n. 89, come modificati dal
 decreto legislativo qui pubblicato:
 «Art.  18.  -  Il notaro, prima di assumere l'esercizio
 delle proprie funzioni, deve:
 1° (abrogato).
 2°  prestare  giuramento, davanti al tribunale civile
 nella  cui  giurisdizione  trovasi  la sua sede, "di essere
 fedele  al Re, di osservare lealmente lo statuto e tutte le
 leggi  del  Regno  e  di  adempiere  da  uomo di onore e di
 coscienza le funzioni che gli sono affidate";
 3°  fare  registrare  alla  segreteria  del Consiglio
 notarile  il  decreto di nomina, l'attestato della cauzione
 data e l'atto di prestazione di giuramento;
 4° ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a
 sue spese gli sara' fornito dal Consiglio notarile;
 5°  scrivere  in  un  registro apposito, tenuto nella
 segreteria  del  Consiglio,  la  propria firma accompagnata
 dall'impronta del sigillo anzidetto;
 6°;
 7°  adempiere  agli altri obblighi indicati nell'art.
 24.».
 «Art. 32. La rimozione ha luogo:
 1° se  il  notaro  accetta  un  impiego, esercita una
 professione   od  assume  una  qualita'  incompatibili  con
 l'esercizio del notariato;
 2° (abrogato);
 3°  se  ha  cessato,  senza  giustificato  motivo, di
 comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;
 4° (abrogato)».
 - Si  riporta  il  testo degli articoli 38 e 39 del regio
 decreto   10 settembre  1914,  n.  1326  (Approvazione  del
 regolamento  per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913,
 n.  89,  riguardante  l'ordinamento  del  notariato e degli
 archivi  notarili.) come modificati dal decreto legislativo
 qui pubblicato:
 «Art.   38.  -  Nel  ruolo  dei  notari  esercenti  nel
 distretto    deve    indicarsi   per   ciascun   notaro   e
 successivamente  nello stesso foglio ed in distinte colonne
 il cognome, il nome, la paternita', il luogo di nascita, la
 data  dell'esame  d'idoneita'  e del decreto di nomina o di
 trasferimento, la residenza.
 In  altra  colonna  del  suddetto  ruolo si annotano le
 benemerenze  e  le  distinzioni  dei  notari,  le pene ed i
 provvedimenti  disciplinari e la riabilitazione ottenuta. A
 questo  fine,  i  cancellieri  devono dare comunicazione al
 Consiglio  notarile,  oltreche'  di  tutti  i provvedimenti
 emessi  dall'autorita'  cui  essi  sono  addetti in materia
 penale  e disciplinare contro i notai, anche delle sentenze
 e dei provvedimenti che ne dichiarino la riabilitazione.».
 «Art. 39. - Il presidente del Consiglio notarile ordina
 la  iscrizione  del  notaro  nel ruolo dei notai esercenti,
 sulla  istanza  dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, 2°
 capoverso, della legge.
 Il notaro deve unire alla domanda la quietanza relativa
 al   diritto   dovuto   al   Consiglio   notarile   per  la
 pubblicazione  dell'avviso  di ammissione all'esercizio del
 notariato,  nella misura fissata dall'art. 32 della tariffa
 annessa alla legge.
 Uguale   procedura   si   osserva  anche  nel  caso  di
 trasferimento  del  notaro  da  una  ad altra sede notarile
 dello stesso distretto.
 Avvenuta  la  iscrizione  nel  ruolo, il presidente del
 Consiglio   notarile   ne  da'  immediatamente  notizia  al
 conservatore dell'archivio distrettuale o sussidiario.
 Nel caso di riunione di due o piu' distretti, giusta il
 disposto  dell'art. 3 della legge, la iscrizione dei notati
 nell'unico ruolo del nuovo distretto e' fatta d'ufficio dal
 presidente   del   Tribunale   o  dal  giudice  delegato  a
 rappresentare i Consigli disciolti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art.7. Oneri finanziari
 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 4 maggio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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