Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2006, n. 183
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2005;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Vista la nota dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2005, con la quale si fa presente che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 agosto, ha preso atto della nuova versione del provvedimento, a seguito della istituzione della figura del Vice Ministro, consentendone l'ulteriore iter;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2005;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, al quale sono riportate le seguenti modificazioni:
a) nel testo del decreto ovunque ricorra il riferimento: «articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29», lo stesso deve leggersi: «articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e ovunque ricorra il riferimento: «Ministero dell'ambiente» lo stesso deve leggersi: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;
b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro;»;
c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis.
1. I dirigenti assegnati ai due posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, svolgono, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, compiti di consulenza, studio e ricerca a supporto della attivita' del Ministro, in base alle direttive impartite dallo stesso Ministro.»;
d) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «compreso il personale di cui all'articolo 7, comma 3, nonche' al comma 3 del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma 3, lettera h).»;
2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In aggiunta al contingente del personale previsto al comma 3, al Vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita' di personale, che rientra nel contingente complessivo di novanta unita' di cui al comma 1.
3-ter. Il Vice Ministro puo' nominare, nell'ambito del contingente del personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, oltre al capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonche', ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile degli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente, il Vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti alle funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le previste funzioni delegate.»;
e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole, ovunque ricorrano: «per il capo dell'ufficio legislativo», sono inserite le seguenti: «, per il responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro inerenti alle funzioni delegate» e dopo le parole, ovunque ricorrano: «per i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato», sono inserite le seguenti: «e per il capo della segreteria, il segretano particolare, il responsabile della segreteria tecnica del Vice Ministro e per il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate»;
2) al comma 2, dopo le parole: «Al capo dell'ufficio stampa» sono inserite le seguenti: «e all'addetto stampa del Vice Ministro»;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifca disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, alla specifica qualificazione professionale posseduta, alla disponibilita' ad orari disagevoli, alla qualita' della prestazione individuale.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo del comma 4-bis, dell'art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12
settembre 1988), e' il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigienziali
generali.».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
la semplifizazione amministrativa), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 (S.O.).
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei dipendenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del
18 agosto 1999.
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30
agosto 1999 (S.O.), e' il seguente:
«Art. 7 (Uffici. di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1, ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2001, n. 245 (Regolamento di organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno
2001.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 (S.O.).
- La legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio
2002.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno
2003, n. 261 (Regolamento di organizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9
giugno 2005, reca: Attribuzione del titolo di vice Ministro
al Sottosegretario di Stato presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio arch. Francesco
Nucara, a norma dellaart. 10, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 3, dell'art. 1, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come
modificato dal presente provvedimento, e' il seguente:
«3. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) la Segreteria del Ministro;
b) la Segreteria tecnica del Ministro;
c) la Segreteria particolare del Ministro;
d) l'Ufficio di Gabinetto;
e) l'Ufficio legislativo;
f) l'Ufficio stampa;
g) il Servizio di controllo interno;
g-bis) l'uffico e la segreteria del vice Ministro;
h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.».
- Il testo del'art. 8 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal
presente provvedimento, e' il seguente:
«Art. 8 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e' stabilito
in novanta unita', ad eccezione di quello di cui all'art.1,
comma 3, lettera n). Entro tale contigente possono essere
assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero,
ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di
comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'art. 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite
del venticinque per cento del predetto contingente
complessivo, nonche', nel limite di un ulteriore dieci per
cento, e previa verifica dell'assenza delle necessarie
professionalita' tra il personale di ruolo, collaboratori
estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di
specifici titoli di studio e professionali, fra cui esperti
e consulenti estranei con contratto a tempo determinato di
durata non superiore alla scadenza del mandato del
Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della
spesa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999. n. 300.
2. L'espletamento delle attivita' costituenti servizi
di supporto a carattere generale necessari per l'attivita'
degli uffici di diretta collaborazione puo' essere delegato
al Servizio degli affari generali e del personale del
Ministero, con assegnazione di adeguate risorse
finanziarie. In tal caso, a dette attivita' possono essere
destinate dal direttore del Servizio unita' di personale
ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo
nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per
il quadriennio normativo 1998-2001, e biennio economico
1998-1999, in numero non superiore al dieci per cento del
contingente complessivo di cui al comma 1.
3. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di
Stato e' assegnato un contingente di personale nel limite
massimo di otto unita', di cui un numero non superiore a
quattro unita', compreso il Capo della Segreteria, scelto
anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche,
in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai
sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, o tra persone estranee all'amministrazione assunte
con contratto a tempo determinato.
3-bis. In aggiunta al contingente del personale
previsto al comma 3, al Vice Ministro e' attribuito un
ulteriore contingente pari a sedici unita' di personale,
che rientra nel contingente complessivo di novanta unita'
di cui al comma 1;
3-ter. Il Vice Ministro puo' nominare, nell'ambito del
contingente del personale a lui riservato, anche tra
soggetti estranei all'amministrazione, oltre al capo della
segreteria, un segretario particolare, un responsabile
della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonche', ove
necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un
responsabile degli affari internazionali. Nell'ambito del
medesimo contingente, il Vice Ministro, d'intesa con il
Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle
attivita' di supporto degli uffici di diretta
collaborazione, inerenti, le funzioni delegate e un
responsabile del coordinamento legislativo nelle materie
inerenti le previste funzioni delegate.».
- Il testo del'art. 9 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal
presente provvedimento, e' il seguente:
«Art. 9 (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili
degli uffici di diretta collaborazione di cui al precedente
art. 1, comma 3, spetta un trattamento economico
onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui
all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del
1993, ed articolato: per il Capo di Gabinetto, in una voce
retributiva di importo non superiore a quello massimo del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti
ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi
dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del
1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un
riporto non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali
generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento;
per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il responsabile
del coordinamento delle attivita' di supporto degli uffici
di diretta collaborazione del Vice Ministro inerenti alle
funzioni delegate, per il presidente del collegio preposto
al servizio di controllo interno, in una voce retreibutiva
di importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio
dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19,
comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un
emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del
Ministero; per il Capo della Segreteria del Ministro, per
il Capo della Segreteria tecnica, per il segretario
particolare del Ministro, per i capi delle Segreterie dei
Sottosegretari di Stato, e per il Capo della Segreteria, il
Segretario particolare, il resposabile della Segreteria
tecnica del Vice Ministro e per il responsabile del
coordinamento legislativo, nelle materie inerenti le
funzioni delegate, in una voce retributiva di importo non
superiore alla misura massima del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale
di livello non generale ed in un emolumento accessorio di
importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici
dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti
pubblici, tale trattamento, se piu' favorevole, integra,
per la differenza, il trattamento economico in godimento.
Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche
amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
trattamento economico e' corrisposto un emolumento
accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo
non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura
massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti
di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero,
aumentato fino al trenta per cento, per il capo
dell'Ufficio legislativo e per il presidente del collegio
preposto al Servizio di controllo interno, alla nisura
massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti
di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero,
per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Capo
della Segreteria tecnica, per il Segretario particolare del
Ministro e per i capi delle Segreterie dei Sottosegretari
di Stato, alla misura massima dell'emolumento accessorio
spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale
dello stesso Ministero.
2. Al Capo Ufficio stampa e all'addetto stampa del Vice
Ministro e' riconosciuto il trattamento economico
equiparato a quello di capo redattore, previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti
professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del
comma 4 del presente articolo.
3. Al vice capo di Gabinetto con funzioni vicarie ed al
vice capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e'
corrisposto un trattamento economico, determinato con le
modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, fondamentale ed accessorio, non
superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di
seconda fascia del Ministero dell'ambiente, a fronte delle
specifiche responsabilita' connesse all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della
disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della
prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale
trattamento se piu' favorevole, integra per la differenza.
il trattamento economico in godimento.
3-bis. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli
uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una
retribuzione di posizione in misura non superiore di valori
economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa
fascia del Ministero, determinata con le modalita' di cui
all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche', in attesa di specifica disposizione
contrattuale, una indennita' sostitutiva della retribuzione
di risultato, determinata con decreto del Ministro, su
proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al
50 per cento della retribuzione, a fronte delle specifiche
responsabilita' connesse all'incarico attribuito,alla
qualificazione professionale posseduta, alla disponibilita'
ad orari disagevoli, alla qualita' della prestazione
individuale.
4. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi effettivi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti,
nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste
dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita'
accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli
istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di
specifica disciplina contrattuale, la misura
dell'indennita' e' determinata, senza aggravi di spesa, con
decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come richiamato dall'art. 7 del
decreto legislativo n. 300 del 1999.
5. Al personale estraneo alla pubblica amministrazione
ricompreso nel precedente comma 4, spetta un trattamento
economico omnicomprensivo determinato con apposito
contratto individuale, da stipularsi con il Capo
dell'Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti
dagli stanziamenti di bilancio.».



 
Art. 2.
1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, il maggiore onere derivante dall'applicazione degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificati dalle disposizioni del presente regolamento, e' compensato rendendo indisponibili un numero di posti, previsti nell'organico di diritto, di livello dirigenziale di seconda fascia, equivalenti sul piano finanziario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 304
 
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