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| Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2006, n. 183 |  | Regolamento   recante   modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  del Presidente   della  Repubblica  6 marzo  2001,  n.  245,  concernente l'organizzazione  degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo 17,  comma 4-bis,  della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  ed  in particolare l'articolo 7;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
 Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261;
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2005;
 Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
 Vista la nota dell'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri in  data  4 agosto 2005, con la quale si fa presente che il Consiglio dei  Ministri,  nella  seduta del 3 agosto, ha preso atto della nuova versione  del provvedimento, a seguito della istituzione della figura del Vice Ministro, consentendone l'ulteriore iter;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2005;
 Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
 
 Emana
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 1.  Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  sono  disciplinati dal decreto del Presidente  della  Repubblica  6 marzo  2001,  n.  245, al quale sono riportate le seguenti modificazioni:
 a) nel   testo   del  decreto  ovunque  ricorra  il  riferimento: «articolo  14  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29», lo stesso  deve  leggersi: «articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,   n.   165»,  e  ovunque  ricorra  il  riferimento:  «Ministero dell'ambiente»  lo  stesso  deve leggersi: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;
 b) all'articolo 1,  comma  3,  dopo  la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro;»;
 c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis.
 1.  I  dirigenti  assegnati  ai  due  posti  di funzione di livello dirigenziale  generale,  di  cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  17 giugno 2003, n. 261, svolgono, nell'ambito  degli  uffici  di  diretta  collaborazione,  compiti  di consulenza, studio e ricerca a supporto della attivita' del Ministro, in base alle direttive impartite dallo stesso Ministro.»;
 d) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
 1)  al  comma 1, primo periodo, le parole: «compreso il personale di  cui  all'articolo 7,  comma 3,  nonche'  al  comma 3 del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma 3, lettera h).»;
 2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
 «3-bis.  In  aggiunta  al  contingente  del personale previsto al comma 3, al Vice Ministro e' attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unita' di personale, che rientra nel contingente complessivo di novanta unita' di cui al comma 1.
 3-ter.  Il Vice Ministro puo' nominare, nell'ambito del contingente del   personale   a   lui  riservato,  anche  tra  soggetti  estranei all'amministrazione,  oltre  al  capo della segreteria, un segretario particolare,  un  responsabile  della  segreteria tecnica, un addetto stampa,  nonche',  ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate,  un  responsabile  degli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente, il Vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina  un responsabile del coordinamento delle attivita' di supporto degli   uffici  di  diretta  collaborazione  inerenti  alle  funzioni delegate  e  un  responsabile  del  coordinamento  legislativo  nelle materie inerenti le previste funzioni delegate.»;
 e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
 1)  al comma 1, dopo le parole, ovunque ricorrano: «per il capo dell'ufficio  legislativo»,  sono  inserite  le  seguenti:  «, per il responsabile  del  coordinamento  delle  attivita'  di supporto degli uffici  di  diretta  collaborazione  del  Vice Ministro inerenti alle funzioni  delegate»  e dopo le parole, ovunque ricorrano: «per i capi delle  segreterie  dei  Sottosegretari  di  Stato»,  sono inserite le seguenti:  «e per il capo della segreteria, il segretano particolare, il  responsabile  della segreteria tecnica del Vice Ministro e per il responsabile  del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate»;
 2) al comma 2, dopo le parole: «Al capo dell'ufficio stampa» sono inserite le seguenti: «e all'addetto stampa del Vice Ministro»;
 3)  dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai dirigenti di  seconda  fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e'  corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai dirigenti della stessa fascia  del  Ministero,  nonche',  in attesa di specifca disposizione contrattuale,   un'indennita'   sostitutiva   della  retribuzione  di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di  Gabinetto,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze,  di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di  posizione,  a  fronte  delle  specifiche responsabilita' connesse all'incarico  attribuito, alla specifica qualificazione professionale posseduta,  alla  disponibilita'  ad  orari disagevoli, alla qualita' della prestazione individuale.».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
 regolamenti.
 -  Il  testo del comma 4-bis, dell'art. 17, della legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12
 settembre 1988), e' il seguente:
 «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
 dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
 criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d) indicazione    e    revisione    periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici   dirigienziali
 generali.».
 -  La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
 il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
 locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
 la  semplifizazione  amministrativa),  e'  pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 (S.O.).
 -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286
 (Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
 monitoraggio  e valutazione dei costi, dei dipendenti e dei
 risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
 pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
 n.  59),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del
 18 agosto 1999.
 -  Il  testo  dell'art.  7  del  decreto legislativo 30
 luglio   1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione  del
 Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
 59),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 203 del 30
 agosto 1999 (S.O.), e' il seguente:
 «Art.  7  (Uffici.  di  diretta  collaborazione  con il
 Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
 uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
 l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
 articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,
 l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
 trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
 particolari  dei  sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
 dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
 1993, n. 29.
 2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
 del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993.  n.  29,  si
 attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
 direttivi:
 a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
 secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
 svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
 elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
 della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
 comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
 tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
 b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
 l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
 preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
 del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
 funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
 appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
 sviluppo dei sistemi informativi;
 c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
 interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
 le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
 potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
 valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
 dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
 modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
 compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
 provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
 personali;
 d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
 in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
 l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
 testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
 costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
 normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
 snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
 dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
 autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
 e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
 cui    al    comma 1,    ad    esperti,    anche   estranei
 all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
 -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo
 2001, n. 245 (Regolamento di organizzazione degli uffici di
 diretta  collaborazione  del  Ministro  dell'ambiente),  e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 148 del 28 giugno
 2001.
 -  Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
 generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
 amministrazioni  pubbliche),  e'  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 (S.O.).
 - La legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma
 dell'organizzazione  del  Governo  e  della  Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  di  enti  pubblici), e'
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 158 dell'8 luglio
 2002.
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno
 2003,  n.  261 (Regolamento di organizzazione del Ministero
 dell'ambiente e della tutela del territorio), e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003.
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio
 2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 132 del 9
 giugno 2005, reca: Attribuzione del titolo di vice Ministro
 al   Sottosegretario   di   Stato   presso   il   Ministero
 dell'ambiente e della tutela del territorio arch. Francesco
 Nucara,  a  norma  dellaart.  10,  comma  3, della legge 23
 agosto 1988, n. 400.
 Note all'art. 1:
 - Il testo del comma 3, dell'art. 1, del citato decreto
 del  Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come
 modificato dal presente provvedimento, e' il seguente:
 «3. Sono Uffici di diretta collaborazione:
 a) la Segreteria del Ministro;
 b) la Segreteria tecnica del Ministro;
 c) la Segreteria particolare del Ministro;
 d) l'Ufficio di Gabinetto;
 e) l'Ufficio legislativo;
 f) l'Ufficio stampa;
 g) il Servizio di controllo interno;
 g-bis) l'uffico e la segreteria del vice Ministro;
 h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.».
 - Il testo del'art. 8 del citato decreto del Presidente
 della  Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal
 presente provvedimento, e' il seguente:
 «Art.    8   (Personale   degli   uffici   di   diretta
 collaborazione).  -  1.  Il  contingente di personale degli
 uffici  di diretta collaborazione del Ministro e' stabilito
 in novanta unita', ad eccezione di quello di cui all'art.1,
 comma  3,  lettera n). Entro tale contigente possono essere
 assegnati  ai  predetti  uffici  dipendenti  del Ministero,
 ovvero  altri  dipendenti  pubblici  anche  in posizione di
 comando  o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'art. 17,
 comma 14,  della  legge  15 maggio 1997, n. 127, nel limite
 del   venticinque   per   cento  del  predetto  contingente
 complessivo,  nonche', nel limite di un ulteriore dieci per
 cento,  e  previa  verifica  dell'assenza  delle necessarie
 professionalita'  tra  il personale di ruolo, collaboratori
 estranei  alla  pubblica  amministrazione,  in  possesso di
 specifici titoli di studio e professionali, fra cui esperti
 e  consulenti estranei con contratto a tempo determinato di
 durata   non   superiore  alla  scadenza  del  mandato  del
 Ministro,  nel  rispetto del criterio dell'invarianza della
 spesa  di  cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
 30 luglio 1999. n. 300.
 2.  L'espletamento  delle attivita' costituenti servizi
 di  supporto a carattere generale necessari per l'attivita'
 degli uffici di diretta collaborazione puo' essere delegato
 al  Servizio  degli  affari  generali  e  del personale del
 Ministero,    con    assegnazione   di   adeguate   risorse
 finanziarie.  In tal caso, a dette attivita' possono essere
 destinate  dal  direttore  del Servizio unita' di personale
 ricomprese  nelle  aree  A  e  B  del  contratto collettivo
 nazionale  per  il personale del comparto dei Ministeri per
 il  quadriennio  normativo  1998-2001,  e biennio economico
 1998-1999,  in  numero non superiore al dieci per cento del
 contingente complessivo di cui al comma 1.
 3.  Alla  Segreteria  di ciascuno dei Sottosegretari di
 Stato  e'  assegnato un contingente di personale nel limite
 massimo  di  otto  unita', di cui un numero non superiore a
 quattro  unita',  compreso il Capo della Segreteria, scelto
 anche  tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche,
 in  posizione  di  comando  o  collocamento fuori ruolo, ai
 sensi  dell'art.  17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
 n.  127, o tra persone estranee all'amministrazione assunte
 con contratto a tempo determinato.
 3-bis.   In   aggiunta  al  contingente  del  personale
 previsto  al  comma 3,  al  Vice  Ministro e' attribuito un
 ulteriore  contingente  pari  a sedici unita' di personale,
 che  rientra  nel contingente complessivo di novanta unita'
 di cui al comma 1;
 3-ter.  Il Vice Ministro puo' nominare, nell'ambito del
 contingente  del  personale  a  lui  riservato,  anche  tra
 soggetti  estranei all'amministrazione, oltre al capo della
 segreteria,  un  segretario  particolare,  un  responsabile
 della  segreteria  tecnica, un addetto stampa, nonche', ove
 necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un
 responsabile  degli  affari internazionali. Nell'ambito del
 medesimo  contingente,  il  Vice  Ministro, d'intesa con il
 Ministro,  nomina  un  responsabile del coordinamento delle
 attivita'    di    supporto   degli   uffici   di   diretta
 collaborazione,   inerenti,   le  funzioni  delegate  e  un
 responsabile  del  coordinamento  legislativo nelle materie
 inerenti le previste funzioni delegate.».
 - Il testo del'art. 9 del citato decreto del Presidente
 della  Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal
 presente provvedimento, e' il seguente:
 «Art.  9  (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili
 degli uffici di diretta collaborazione di cui al precedente
 art.   1,   comma 3,   spetta   un   trattamento  economico
 onnicomprensivo,   determinato  con  le  modalita'  di  cui
 all'art.  14,  comma 2,  del  decreto legislativo n. 29 del
 1993,  ed articolato: per il Capo di Gabinetto, in una voce
 retributiva  di  importo non superiore a quello massimo del
 trattamento  economico  fondamentale dei dirigenti preposti
 ad   ufficio  dirigenziale  generale  incaricati  ai  sensi
 dell'art.  19,  comma 4,  del decreto legislativo n. 29 del
 1993  ed  in  un  emolumento  accessorio  da  fissare in un
 riporto  non  superiore alla misura massima del trattamento
 accessorio  spettante  ai  dirigenti di uffici dirigenziali
 generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento;
 per  il  Capo dell'Ufficio legislativo, per il responsabile
 del  coordinamento delle attivita' di supporto degli uffici
 di  diretta  collaborazione del Vice Ministro inerenti alle
 funzioni  delegate, per il presidente del collegio preposto
 al  servizio di controllo interno, in una voce retreibutiva
 di  importo  non superiore a quello massimo del trattamento
 economico  fondamentale  dei  dirigenti preposti ad ufficio
 dirigenziale  generale  incaricati  ai  sensi dell'art. 19,
 comma 4,  del  decreto  legislativo n. 29 del 1993 ed in un
 emolumento   accessorio   da  fissare  in  un  importo  non
 superiore  alla  misura  massima del trattamento accessorio
 spettante  ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del
 Ministero;  per  il Capo della Segreteria del Ministro, per
 il   Capo  della  Segreteria  tecnica,  per  il  segretario
 particolare  del  Ministro, per i capi delle Segreterie dei
 Sottosegretari di Stato, e per il Capo della Segreteria, il
 Segretario  particolare,  il  resposabile  della Segreteria
 tecnica  del  Vice  Ministro  e  per  il  responsabile  del
 coordinamento   legislativo,   nelle  materie  inerenti  le
 funzioni  delegate,  in una voce retributiva di importo non
 superiore  alla  misura  massima  del trattamento economico
 fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale
 di  livello  non generale ed in un emolumento accessorio di
 importo  non  superiore alla misura massima del trattamento
 accessorio   spettante  ai  dirigenti  titolari  di  uffici
 dirigenziali  non  generali del Ministero. Per i dipendenti
 pubblici,  tale  trattamento,  se piu' favorevole, integra,
 per  la  differenza, il trattamento economico in godimento.
 Ai  capi  dei  predetti  uffici,  dipendenti  da  pubbliche
 amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
 trattamento   economico   e'   corrisposto   un  emolumento
 accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14,
 comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo
 non  superiore,  per  il  Capo  di  Gabinetto,  alla misura
 massima  dell'emolumento  accessorio spettante ai dirigenti
 di  uffici  dirigenziali di livello generale del Ministero,
 aumentato   fino   al   trenta   per  cento,  per  il  capo
 dell'Ufficio  legislativo  e per il presidente del collegio
 preposto  al  Servizio  di  controllo  interno, alla nisura
 massima  dell'emolumento  accessorio spettante ai dirigenti
 di  uffici  dirigenziali di livello generale del Ministero,
 per  il  Capo  della  Segreteria  del Ministro, per il Capo
 della Segreteria tecnica, per il Segretario particolare del
 Ministro  e  per i capi delle Segreterie dei Sottosegretari
 di  Stato,  alla  misura massima dell'emolumento accessorio
 spettante ai dirigenti di livello dirigenziale non generale
 dello stesso Ministero.
 2. Al Capo Ufficio stampa e all'addetto stampa del Vice
 Ministro   e'   riconosciuto   il   trattamento   economico
 equiparato   a  quello  di  capo  redattore,  previsto  dal
 contratto  collettivo  nazionale  di lavoro dei giornalisti
 professionisti,  salva,  in  ogni  caso, l'applicazione del
 comma 4 del presente articolo.
 3. Al vice capo di Gabinetto con funzioni vicarie ed al
 vice  capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e'
 corrisposto  un  trattamento  economico, determinato con le
 modalita'   di   cui  all'art.  14,  comma 2,  del  decreto
 legislativo n. 29 del 1993, fondamentale ed accessorio, non
 superiore  a  quello  massimo  attribuito  ai  dirigenti di
 seconda  fascia del Ministero dell'ambiente, a fronte delle
 specifiche     responsabilita'     connesse    all'incarico
 attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della
 disponibilita'  ad  orari  disagevoli, della qualita' della
 prestazione  individuale.  Per  i dipendenti pubblici, tale
 trattamento  se piu' favorevole, integra per la differenza.
 il trattamento economico in godimento.
 3-bis.  Ai  dirigenti di seconda fascia, assegnati agli
 uffici   di  diretta  collaborazione,  e'  corrisposta  una
 retribuzione di posizione in misura non superiore di valori
 economici  massimi  attribuiti  ai  dirigenti  della stessa
 fascia  del  Ministero, determinata con le modalita' di cui
 all'art.  14,  comma  2,  del  decreto legislativo 30 marzo
 2001,  n. 165, nonche', in attesa di specifica disposizione
 contrattuale, una indennita' sostitutiva della retribuzione
 di  risultato,  determinata  con  decreto  del Ministro, su
 proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al
 50  per cento della retribuzione, a fronte delle specifiche
 responsabilita'   connesse   all'incarico   attribuito,alla
 qualificazione professionale posseduta, alla disponibilita'
 ad   orari  disagevoli,  alla  qualita'  della  prestazione
 individuale.
 4.  Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
 di  diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita',
 degli    obblighi   effettivi   di   reperibilita'   e   di
 disponibilita'   ad   orari   disagevoli  eccedenti  quelli
 stabiliti  in  via  ordinaria  dalle  disposizioni vigenti,
 nonche'  dalle  conseguenti ulteriori prestazioni richieste
 dai   responsabili   degli   uffici,  spetta  un'indennita'
 accessoria  di  diretta  collaborazione  sostitutiva  degli
 istituti  retributivi  finalizzati all'incentivazione della
 produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di
 specifica     disciplina     contrattuale,     la    misura
 dell'indennita' e' determinata, senza aggravi di spesa, con
 decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con il
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica  ai  sensi  dell'art.  14,  comma 2,  del decreto
 legislativo n. 29 del 1993, come richiamato dall'art. 7 del
 decreto legislativo n. 300 del 1999.
 5.  Al personale estraneo alla pubblica amministrazione
 ricompreso  nel  precedente  comma 4, spetta un trattamento
 economico    omnicomprensivo   determinato   con   apposito
 contratto   individuale,   da   stipularsi   con   il  Capo
 dell'Ufficio di Gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti
 dagli stanziamenti di bilancio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Al  fine  di  assicurare  l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, il maggiore onere derivante dall'applicazione degli  articoli 8  e  9  del  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificati dalle disposizioni del presente regolamento, e' compensato rendendo indisponibili un numero di posti, previsti nell'organico di diritto, di livello dirigenziale di seconda fascia, equivalenti sul piano finanziario.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 304
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