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| Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 184 |  | Regolamento  recante  disciplina  in  materia di accesso ai documenti amministrativi. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 Vista   la   legge   11 febbraio  2005,  n.  15  e  in  particolare l'articolo 23;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
 Visto  il  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82, e successive modificazioni;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata,   di  cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
 Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
 
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 O g g e t t o
 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  in conformita' a quanto  stabilito  nel  capo  V  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata: «legge».
 2.   I   provvedimenti   generali   organizzatori   occorrenti  per l'esercizio    del   diritto   di   accesso   sono   adottati   dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1,  decorrente  dalla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento,  dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti  amministrativi  istituita  ai sensi dell'articolo 27 della legge.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
 regolamenti.
 - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri»
 prevede  che  «con decreto del Presidente della Repubblica,
 previa  deliberazione  del Consiglio dei Mini-stri, sentito
 il  Consiglio  di  Stato, sono emanati i regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dell'entrata in vigore delle
 norme regolamentari».
 -  Il  testo  della  legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove
 norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
 diritto   di   accesso   ai  documenti  amministrativi»  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 28 dicembre  2000,  n.  445 «Testo unico delle disposizioni
 legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione
 amministrativa»   e'   stato   pubblicato   nella  Gazzetta
 Ufficiale   del   20 febbraio   2001,  n.  42,  Supplemento
 Ordinario.
 
 - Il  testo  dell'art. 23 della legge 11 febbraio 2005,
 n.  15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990,
 n.    241,    concernenti    norme   generali   sull'azione
 amministrativa) e' il seguente:
 «Art.  23. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
 vigore  della  presente  legge, la Presidenza del Consiglio
 dei    Ministri    adotta   le   misure   necessarie   alla
 ricostituzione  della  Commissione  per  l'accesso. Decorso
 tale termine, l'attuale Commissione decade.
 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
 presente  legge,  il Governo e' autorizzato ad adottare, ai
 sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  un  regolamento  inteso  a  integrare o modificare il
 regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le
 disposizioni   alle  modifiche  introdotte  dalla  presente
 legge.
 3.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 15, 16 e 17,
 comma 1,  lettera a),  della  presente  legge hanno effetto
 dalla  data  di entrata in vigore del regolamento di cui al
 comma 2 del presente articolo.
 4.  Ciascuna  pubblica amministrazione, ove necessario,
 nel  rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i
 propri regolamenti alle modifiche apportate al capo V della
 legge  7  agosto 1990, n. 241, dalla presente legge nonche'
 al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.».
 - Il  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82 «Codice
 dell'amministrazione  digitale»,  e' stato pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  16 maggio  2005,  n.  112, Supplemento
 Ordinario.».
 Note all'art. 1:
 -  Il  Capo  V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
 norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
 diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  18 agosto  1990,  n. l92, reca:
 «Accesso ai documenti amministrativi».
 -  Si  riporta il testo dell'art. 27 della citata legge
 n. 241 del 1990:
 «Art.   27  (Commissione  per  l'accesso  ai  documenti
 amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per l'accesso ai
 documenti amministrativi.
 2.   La   Commissione   e'  nominata  con  decreto  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
 dei  Ministri.  Essa  e'  presieduta dal sottosegretario di
 Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ed e'
 composta  da  dodici  membri,  dei quali due senatori e due
 deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
 quattro  scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
 1979,  n.  97,  su  designazione  dei  rispettivi organi di
 autogoverno,  due  fra  i  professori  di  ruolo in materie
 giuridiche  e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
 enti  pubblici.  E'  membro di diritto della Commissione il
 capo  della  struttura  della  Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  che  costituisce il supporto organizzativo per il
 funzionamento   della   Commissione.  La  Commissione  puo'
 avvalersi  di  un  numero di esperti non superiore a cinque
 unita',   nominati   ai  sensi  dell'art.  29  della  legge
 23 agosto 1988, n. 400.
 3.  La  Commissione  e'  rinnovata ogni tre anni. Per i
 membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
 scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
 del triennio.
 4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
 finanze,  a  decorrere  dall'anno  2004, sono determinati i
 compensi  dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
 nei  limiti  degli  ordinari stanziamenti di bilancio della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 5.  La  Commissione  adotta  le determinazioni previste
 dall'art.  25,  comma  4;  vigila  affinche' sia attuato il
 principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
 pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
 dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
 trasparenza  dell'attivita' della pubblica amministrazione,
 che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri;   propone   al   Governo   modifiche   dei  testi
 legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
 piu'  ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
 22.
 6.  Tutte  le  amministrazioni sono tenute a comunicare
 alla  Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
 informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
 di quelli coperti da segreto di Stato.
 7.  In  caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
 cui  al  comma 1  dell'art. 18, le misure ivi previste sono
 adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Ambito di applicazione
 1.   Il   diritto   di   accesso  ai  documenti  amministrativi  e' esercitabile  nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i  soggetti  di  diritto privato limitatamente alla loro attivita' di pubblico  interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da   chiunque   abbia  un  interesse  diretto,  concreto  e  attuale, corrispondente  a  una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso.
 2.  Il  diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi  materialmente  esistenti al momento della richiesta e detenuti  alla  stessa  data  da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22,  comma 1,  lettera e),  della  legge,  nei confronti dell'autorita'  competente  a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.  La  pubblica amministrazione non e' tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 Si  riporta  il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto
 1990, n. 241:
 «Art.   22   (Definizioni  e  principi  in  materia  di
 accesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende:
 a) per   «diritto   di  accesso»,  il  diritto  degli
 interessati  di  prendere  visione  e  di estrarre copia di
 documenti amministrativi;
 b) per   «interessati»,  tutti  i  soggetti  privati,
 compresi  quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
 che  abbiano  un  interesse  diretto,  concreto  e attuale,
 corrispondente  ad una situazione giuridicamente tutelata e
 collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;
 c) per   «controinteressati»,   tutti   i   soggetti,
 individuati  o facilmente individuabili in base alla natura
 del  documento  richiesto,  che dall'esercizio dell'accesso
 vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
 d) per      «documento      amministrativo»,     ogni
 rappresentazione        grafica,       fotocinematografica,
 elettromagnetica  o di qualunque altra specie del contenuto
 di  atti,  anche  interni  o  non relativi ad uno specifico
 procedimento,  detenuti  da  una pubblica amministrazione e
 concernenti     attivita'     di     pubblico    interesse,
 indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
 della loro disciplina sostanziale;
 e) per  «pubblica  amministrazione», tutti i soggetti
 di  diritto  pubblico  e  i  soggetti  di  diritto  privato
 limitatamente  alla  loro  attivita'  di pubblico interesse
 disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
 2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue
 rilevanti  finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce
 principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di
 favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita'
 e  la  trasparenza,  ed attiene ai livelli essenziali delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai
 sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera m),  della
 Costituzione. Resta ferma la potesta' delle regioni e degli
 enti  locali,  nell'ambito  delle rispettive competenze, di
 garantire livelli ulteriori di tutela.
 3.  Tutti  i documenti amministrativi sono accessibili,
 ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3,
 5 e 6.
 4.  Non sono accessibili le informazioni in possesso di
 una  pubblica  amministrazione  che  non  abbiano  forma di
 documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
 legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
 dati  personali  da  parte  della  persona  cui  i  dati si
 riferiscono.
 5.  L'acquisizione di documenti amministrativi da parte
 di  soggetti  pubblici, ove non rientrante nella previsione
 dell'art.  43,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
 legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione
 amministrativa,  di  cui  al  decreto  del Presidente della
 Repubblica   28 dicembre   2000,  n.  445,  si  informa  al
 principio di leale cooperazione istituzionale.
 6.  Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando
 la  pubblica  amministrazione  ha  l'obbligo  di detenere i
 documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere."
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Notifica ai controinteressati
 1.    Fermo    quanto   previsto   dall'articolo 5,   la   pubblica amministrazione  cui  e'  indirizzata  la  richiesta  di  accesso, se individua   soggetti   controinteressati,   di  cui  all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi,  mediante  invio  di  copia  con  raccomandata  con avviso di ricevimento,  o  per via telematica per coloro che abbiano consentito tale  forma  di  comunicazione.  I  soggetti  controinteressati  sono individuati  tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.
 2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1,   i   controinteressati   possono  presentare  una  motivata opposizione,  anche  per  via  telematica, alla richiesta di accesso. Decorso  tale  termine,  la  pubblica  amministrazione provvede sulla richiesta,  accertata  la  ricezione  della  comunicazione  di cui al comma 1.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990,
 n. 241, si veda nelle note all'art. 2.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi
 1. Le disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso di cui al presente  regolamento  si  applicano  anche  ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.
 |  |  |  | Art. 5. Accesso informale
 1.  Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza  di  controinteressati  il diritto di accesso puo' essere esercitato  in  via  informale  mediante  richiesta,  anche  verbale, all'ufficio   dell'amministrazione   competente   a   formare  l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
 2.  Il  richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della    richiesta    ovvero   gli   elementi   che   ne   consentano l'individuazione,  specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identita' e,  ove  occorra,  i  propri  poteri  di  rappresentanza del soggetto interessato.
 3.  La  richiesta,  esaminata immediatamente e senza formalita', e' accolta   mediante  indicazione  della  pubblicazione  contenente  le notizie,  esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea.
 4.  La  richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e' presentata  dal  titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del   procedimento   amministrativo   ed   e'   trattata   ai   sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.
 5.  La  richiesta  di  accesso  puo' essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.
 6.  La  pubblica  amministrazione, qualora in base al contenuto del documento   richiesto  riscontri  l'esistenza  di  controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.
 241, si veda nelle note all'art. 2.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Procedimento di accesso formale
 1.   Qualora  non  sia  possibile  l'accoglimento  immediato  della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del    richiedente,    sulla   sua   identita',   sui   suoi   poteri rappresentativi,  sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni  e delle documentazioni fornite, sull'accessibilita' del documento  o  sull'esistenza  di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.
 2.  La  richiesta  formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e' dalla stessa   immediatamente   trasmessa  a  quella  competente.  Di  tale trasmissione e' data comunicazione all'interessato.
 3.  Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5.
 4.  Il  procedimento  di  accesso  deve  concludersi nel termine di trenta  giorni,  ai  sensi  dell'articolo 25,  comma 4,  della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o  dalla  ricezione  della  medesima  nell'ipotesi  disciplinata  dal comma 2.
 5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro   dieci   giorni,  ne  da'  comunicazione  al  richiedente  con raccomandata  con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
 6.  Responsabile  del  procedimento  di accesso e' il dirigente, il funzionario  preposto  all'unita'  organizzativa  o  altro dipendente addetto  all'unita'  competente  a formare il documento o a detenerlo stabilmente.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto
 1990, n. 241:
 «Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso
 e  ricorsi).  1. Il diritto di accesso si esercita mediante
 esame  ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
 nei  modi  e  con  i  limiti indicati dalla presente legge.
 L'esame  dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e'
 subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
 salve  le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche'
 i diritti di ricerca e di visura.
 2.  La  richiesta  di  accesso ai documenti deve essere
 motivata.  Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
 ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
 3.   Il  rifiuto,  il  differimento  e  la  limitazione
 dell'accesso  sono  ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
 dall'art. 24 e debbono essere motivati.
 4.  Decorsi  inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
 questa   si   intende   respinta.   In   caso   di  diniego
 dell'accesso,  espresso  o  tacito, o di differimento dello
 stesso  ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo'
 presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
 sensi  del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e
 nei  confronti  degli  atti delle amministrazioni comunali,
 provinciali e regionali, al difensore civico competente per
 ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la
 suddetta  determinazione. Qualora tale organo non sia stato
 istituito,  la competenza e' attribuita al difensore civico
 competente   per   l'ambito   territoriale   immediatamente
 superiore.  Nei  confronti degli atti delle amministrazioni
 centrali  e  periferiche  dello  Stato  tale  richiesta  e'
 inoltrata  presso  la  Commissione  per  l'accesso  di  cui
 all'art.  27.  Il  difensore  civico  o  la Commissione per
 l'accesso   si   pronunciano   entro  trenta  giorni  dalla
 presentazione  del-l'istanza. Scaduto infruttuosamente tale
 termine,  il  ricorso  si intende respinto. Se il difensore
 civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo
 il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e
 lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana
 il  provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni
 dal  ricevimento della comunicazione del difensore civico o
 della  Commissione,  l'accesso  e'  consentito.  Qualora il
 richiedente  l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
 alla  Commissione,  il  termine  di  cui al comma 5 decorre
 dalla  data  di  ricevimento,  da  parte  del  richiedente,
 dell'esito  della  sua  istanza  al difensore civico o alla
 Commissione  stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
 motivi  inerenti  ai  dati  personali  che si riferiscono a
 soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
 per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
 entro  il  termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
 inutilmente  il quale il parere si intende reso. Qualora un
 procedimento  di cui alla sezione III del capo I del titolo
 I  della  parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
 n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
 medesimo  decreto  legislativo n. 196 del 2003, relativo al
 trattamento  pubblico  di  dati  personali  da parte di una
 pubblica  amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
 amministrativi,  il  Garante  per  la  protezione  dei dati
 personali  chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
 della    Commissione    per    l'accesso    ai    documenti
 amministrativi.  La richiesta di parere sospende il termine
 per  la  pronuncia  del  Garante  sino all'acquisizione del
 parere,  e  comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
 inutilmente  detto  termine,  il  Garante adotta la propria
 decisione.
 5.  Contro le determinazioni amministrative concernenti
 il  diritto  di  accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'
 dato  ricorso,  nel  termine di trenta giorni, al tribunale
 amministrativo  regionale,  il  quale  decide  in camera di
 consiglio  entro  trenta  giorni dalla scadenza del termine
 per  il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
 che  ne  abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso
 presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
 successive  modificazioni,  il ricorso puo' essere proposto
 con istanza presentata al presidente e depositata presso la
 segreteria  della  sezione  cui  e'  assegnato  il ricorso,
 previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati,
 e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera
 di  consiglio.  La  decisione del tribunale e' appellabile,
 entro   trenta  giorni  dalla  notifica  della  stessa,  al
 Consiglio  di  Stato,  il  quale  decide  con  le  medesime
 modalita'  e negli stessi termini. Le controversie relative
 all'accesso  ai  documenti  amministrativi  sono attribuite
 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
 5-bis.  Nei  giudizi  in  materia  di accesso, le parti
 possono  stare in giudizio personalmente senza l'assistenza
 del  difensore. L'amministrazione puo' essere rappresentata
 e  difesa  da  un  proprio  dipendente, purche' in possesso
 della    qualifica    di    dirigente,    autorizzato   dal
 rappresentante legale dell'ente.
 6.   Il   giudice   amministrativo,   sussistendone   i
 presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti."
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso
 1.  L'atto  di  accoglimento  della  richiesta  di accesso contiene l'indicazione   dell'ufficio,   completa   della   sede,  presso  cui rivolgersi,  nonche'  di  un  congruo  periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
 2.  L'accoglimento  della  richiesta  di  accesso  a  un  documento comporta  anche  la  facolta'  di  accesso agli altri documenti nello stesso  richiamati  e  appartenenti  al  medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
 3.   L'esame   dei  documenti  avviene  presso  l'ufficio  indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
 4. I documenti sui quali e' consentito l'accesso non possono essere asportati  dal  luogo  presso  cui  sono  dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.
 5. L'esame dei documenti e' effettuato dal richiedente o da persona da  lui  incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di  cui  vanno  specificate  le  generalita',  che  devono essere poi registrate  in  calce  alla  richiesta.  L'interessato  puo' prendere appunti  e  trascrivere  in  tutto  o  in  parte i documenti presi in visione.
 6.   In   ogni   caso,   la   copia  dei  documenti  e'  rilasciata subordinatamente   al   pagamento   degli  importi  dovuti  ai  sensi dell'articolo 25  della  legge secondo le modalita' determinate dalle singole  amministrazioni.  Su  richiesta  dell'interessato,  le copie possono essere autenticate.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Per  il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990,
 n.   241   «Nuove   norme   in   materia   di  procedimento
 amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
 amministrativi», si vedano le note all'art. 6.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni
 1.  I  provvedimenti  generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:
 a) le  modalita'  di  compilazione  delle  richieste  di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;
 b) le  categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in  luoghi  accessibili  a  tutti  e  i  servizi  volti ad assicurare adeguate  e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la   predisposizione  di  indici  e  la  indicazione  dei  luoghi  di consultazione;
 c) l'ammontare  dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio  di  copie  dei  documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte  salve  le  competenze  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze;
 d) l'accesso    alle    informazioni   contenute   in   strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la  perdita  accidentale, nonche' la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.
 |  |  |  | Art. 9. Non accoglimento della richiesta
 1.  Il  rifiuto,  la  limitazione  o  il  differimento dell'accesso richiesto  in  via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento  di  accesso,  con  riferimento specifico alla normativa vigente,  alla  individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della  legge,  ed  alle circostanze di fatto per cui la richiesta non puo' essere accolta cosi' come proposta.
 2. Il differimento dell'accesso e' disposto ove sia sufficiente per assicurare    una   temporanea   tutela   agli   interessi   di   cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze  dell'amministrazione,  specie  nella  fase preparatoria dei provvedimenti,  in  relazione  a  documenti  la  cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
 3.  L'atto  che  dispone  il differimento dell'accesso ne indica la durata.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 -  Si riporta il testo dell'art. 24 ella legge 7 agosto
 1990, n. 241:
 «Art.  24  (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il
 diritto di accesso e' escluso:
 a) per  i  documenti  coperti  da segreto di Stato ai
 sensi  della  legge  24 ottobre  1977, n. 801, e successive
 modificazioni,  e  nei  casi  di  segreto  o  di divieto di
 divulgazione   espressamente   previsti  dalla  legge,  dal
 regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
 amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
 b) nei  procedimenti  tributari,  per i quali restano
 ferme le particolari norme che li regolano;
 c) nei   confronti   dell'attivita'   della  pubblica
 amministrazione  diretta  all'emanazione di atti normativi,
 amministrativi    generali,    di   pianificazione   e   di
 programmazione,  per  i  quali restano ferme le particolari
 norme che ne regolano la formazione;
 d) nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei
 documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di
 carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
 2.  Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
 categorie   di   documenti   da  esse  formati  o  comunque
 rientranti  nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
 ai sensi del comma 1 (89).
 3.  Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
 ad  un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
 amministrazioni.
 4.  L'accesso  ai  documenti  amministrativi  non  puo'
 essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
 differimento.
 5.  I  documenti  contenenti informazioni connesse agli
 interessi  di  cui al comma 1 sono considerati segreti solo
 nell'ambito  e  nei limiti di tale connessione. A tale fine
 le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
 documenti,  anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
 essi sono sottratti all'accesso.
 6.  Con  regolamento,  adottato  ai sensi dell'art. 17,
 comma 2,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, il Governo
 puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
 amministrativi:
 a) quando,  al  di  fuori  delle ipotesi disciplinate
 dall'art.  12  della  legge  24 ottobre 1977, n. 801, dalla
 loro  divulgazione  possa derivare una lesione, specifica e
 individuata,   alla  sicurezza  e  alla  difesa  nazionale,
 all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
 e  alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali, con
 particolare  riferimento alle ipotesi previste dai trattati
 e dalle relative leggi di attuazione;
 b) quando  l'accesso  possa  arrecare  pregiudizio ai
 processi  di  formazione, di determinazione e di attuazione
 della politica monetaria e valutaria;
 c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture, i
 mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
 strumentali   alla   tutela   dell'ordine   pubblico,  alla
 prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
 particolare  riferimento  alle tecniche investigative, alla
 identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
 beni  e  delle  persone coinvolte, all'attivita' di polizia
 giudiziaria e di conduzione delle indagini;
 d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
 riservatezza   di   persone  fisiche,  persone  giuridiche,
 gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
 agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,
 finanziario,  industriale  e  commerciale  di  cui siano in
 concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
 all'amministrazione    dagli   stessi   soggetti   cui   si
 riferiscono;
 e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
 di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
 interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
 7.   Deve  comunque  essere  garantito  ai  richiedenti
 l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
 necessaria  per  curare  o per difendere i propri interessi
 giuridici.  Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
 e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
 strettamente   indispensabile   e   nei   termini  previsti
 dall'art.  60  del  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n.
 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
 la vita sessuale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Disciplina dei casi di esclusione
 1.  I  casi  di  esclusione  dell'accesso  sono  stabiliti  con  il regolamento  di  cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonche' con  gli  atti  adottati  dalle  singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.
 2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della legge e' esercitato secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 -  Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990,
 n. 241, si veda nelle «Note all'art. 9».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Commissione per l'accesso
 1.  Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena  conoscibilita'  dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:
 a) esprime  pareri  per finalita' di coordinamento dell'attivita' organizzativa  delle  amministrazioni  in  materia  di  accesso e per garantire  l'uniforme  applicazione  dei  principi, sugli atti che le singole  amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della  legge,  nonche',  ove  ne  sia  richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;
 b) decide i ricorsi di cui all'articolo 12.
 2.  Il  Governo  puo'  acquisire  il  parere  della Commissione per l'accesso   ai   fini   dell'emanazione   del   regolamento   di  cui all'articolo 24,  comma 6,  della  legge,  delle  sue modificazioni e della  predisposizione  di normative comunque attinenti al diritto di accesso.
 3.  Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atti concernenti   la   disciplina   del   diritto   di  accesso  previsti dall'articolo 24,  comma 2,  della  legge. A tale fine, i soggetti di cui  all'articolo 23  della legge trasmettono per via telematica alla Commissione  per  l'accesso  i  suddetti  atti e ogni loro successiva modificazione.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 23 e 27 della
 legge 7 agosto 1990, n. 241:
 «Art.   23  (Ambito  di  applicazione  del  diritto  di
 accesso).  - 1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 si
 esercita  nei  confronti  delle  pubbliche amministrazioni,
 delle  aziende  autonome  e speciali, degli enti pubblici e
 dei  gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei
 confronti  delle  Autorita'  di  garanzia e di vigilanza si
 esercita  nell'ambito  dei  rispettivi ordinamenti, secondo
 quanto previsto dall'art. 24.».
 «Art.   27  (Commissione  per  l'accesso  ai  documenti
 amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per l'accesso ai
 documenti amministrativi.
 2.   La   Commissione   e'  nominata  con  decreto  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
 dei  Ministri.  Essa  e'  presieduta dal Sottosegretario di
 Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ed e'
 composta  da  dodici  membri,  dei quali due senatori e due
 deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
 quattro  scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
 1979,  n.  97,  su  designazione  dei  rispettivi organi di
 autogoverno,  due  fra  i  professori  di  ruolo in materie
 giuridiche  e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
 enti  pubblici.  E'  membro di diritto della Commissione il
 capo  della  struttura  della  Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  che  costituisce il supporto organizzativo per il
 funzionamento   della   Commissione.  La  Commissione  puo'
 avvalersi  di  un  numero di esperti non superiore a cinque
 unita',   nominati   ai  sensi  dell'art.  29  della  legge
 23 agosto 1988, n. 400.
 3.  La  Commissione  e'  rinnovata ogni tre anni. Per i
 membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
 scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
 del triennio.
 4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
 finanze,  a  decorrere  dall'anno  2004, sono determinati i
 compensi  dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
 nei  limiti  degli  ordinari stanziamenti di bilancio della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 5.  La  Commissione  adotta  le determinazioni previste
 dall'art.  25,  comma 4;  vigila  affinche'  sia attuato il
 principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
 pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
 dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
 trasparenza  dell'attivita' della pubblica amministrazione,
 che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri;   propone   al   Governo   modifiche   dei  testi
 legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
 piu'  ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
 22.
 6.  Tutte  le  amministrazioni sono tenute a comunicare
 alla  Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
 informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
 di quelli coperti da segreto di Stato.
 7.  In  caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
 cui  al  comma 1  dell'art. 18, le misure ivi previste sono
 adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».
 -  Per il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990,
 n. 241, si veda nelle «Note all'art. 9».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso
 1.   Il   ricorso   alla   Commissione   per   l'accesso  da  parte dell'interessato  avverso  il  diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero  avverso  il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso   del   controinteressato   avverso   le  determinazioni  che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri --  Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso puo'  essere  trasmesso  anche  a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
 2.  Il  ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalita'  di cui all'articolo 3, e' presentato nel termine di trenta giorni  dalla  piena  conoscenza  del provvedimento impugnato o dalla formazione  del  silenzio  rigetto  sulla  richiesta  d'accesso.  Nel termine    di   quindici   giorni   dall'avvenuta   comunicazione   i controinteressati   possono   presentare  alla  Commissione  le  loro controdeduzioni.
 3. Il ricorso contiene:
 a) le generalita' del ricorrente;
 b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
 c) la sommaria esposizione dei fatti;
 d) l'indicazione  dell'indirizzo  al  quale  dovranno  pervenire, anche   a  mezzo  fax  o  per  via  telematica,  le  decisioni  della Commissione.
 4. Al ricorso sono allegati:
 a) il  provvedimento  impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;
 b) le  ricevute  dell'avvenuta  spedizione,  con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati gia' in sede di presentazione della richiesta di accesso.
 5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non gia'  individuati  nel  corso  del  procedimento, notifica ad essi il ricorso.
 6.  Le  sedute  della  Commissione  sono  valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei  presenti.  La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione  del  ricorso  o  dal  decorso  del  termine  di cui al comma 2.  Scaduto  tale  termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso  in  cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei  dati  personali il termine e' prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.
 7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
 a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
 b) dichiara  inammissibile  il  ricorso  proposto da soggetto non legittimato     o     comunque    privo    dell'interesse    previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;
 c) dichiara  inammissibile  il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
 d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
 8.  La  decisione  di  irricevibilita'  o  di  inammissibilita' del ricorso non preclude la facolta' di riproporre la richiesta d'accesso e  quella  di  proporre  il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni  o  il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.
 9.  La  decisione  della  Commissione e' comunicata alle parti e al soggetto  che  ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine  di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che  ha  adottato il provvedimento impugnato puo' emanare l'eventuale provvedimento   confermativo   motivato   previsto  dall'articolo 25, comma 4, della legge.
 10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile,    al    ricorso    al    difensore    civico   previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 - Per il testo dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990,
 n. 241, si veda nelle «Note all'art. 2».
 -  Per il testo dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990,
 n. 241, si veda nelle «Note all'art. 6».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Accesso per via telematica
 1.  Le  pubbliche  amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e),  della  legge,  assicurano che il diritto d'accesso possa essere  esercitato  anche  in  via  telematica. Le modalita' di invio delle   domande   e  le  relative  sottoscrizioni  sono  disciplinate dall'articolo 38   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre   2000,   n.   445,  e  successive  modificazioni,  dagli articoli 4   e   5   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11 febbraio  2005,  n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 13:
 -  Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990,
 n. 241 si veda nelle «Note all'art. 2».
 - Il  testo  dell'art.  38  del  decreto del Presidente
 della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445 «Testo unico
 delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
 di   documentazione   amministrativa.  (Testo  A)»"  e'  il
 seguente:
 «Art.  38  (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
 istanze).  -  1.  Tutte  le  istanze  e le dichiarazioni da
 presentare  alla  pubblica  amministrazione  o ai gestori o
 esercenti  di pubblici servizi possono essere inviate anche
 per fax e via telematica.
 2.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per via
 telematica   sono   valide  se  effettuate  secondo  quanto
 previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
 n. 82.
 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
 notorieta'  da  produrre  agli organi della amministrazione
 pubblica  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
 sottoscritte  dall'interessato  in  presenza del dipendente
 addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
 fotostatica  non  autenticata  di un documento di identita'
 del  sottoscrittore.  La copia fotostatica del documento e'
 inserita  nel  fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica
 del  documento  di identita' possono essere inviate per via
 telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
 pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti
 dal  regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15
 marzo 1997, n. 59.».
 -  Il  testo  degli  articoli 4  e  5  del  decreto del
 Presidente  della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e' il
 seguente:
 «Art. 4 (Utilizzo della posta elettronica certificata).
 -  1.  La posta elettronica certificata consente l'invio di
 messaggi  la  cui  trasmissione  e'  valida agli effetti di
 legge.
 2.  Per  i privati che intendono utilizzare il servizio
 di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido,
 ad   ogni   effetto   giuridico,  e'  quello  espressamente
 dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche
 amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra
 privati  o  tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale
 dichiarazione  obbliga  solo  il  dichiarante e puo' essere
 revocata nella stessa forma.
 3.  La  volonta' espressa ai sensi del comma 2 non puo'
 comunque  dedursi  dalla mera indicazione dell'indirizzo di
 posta   certificata   nella   corrispondenza   o  in  altre
 comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.
 4.  Le  imprese,  nei  rapporti tra loro intercorrenti,
 possono  dichiarare  la  esplicita  volonta'  di  accettare
 l'invio   di   posta   elettronica   certificata   mediante
 indicazione  nell'atto  di  iscrizione  al  registro  delle
 imprese.  Tale  dichiarazione obbliga solo il dichiarante e
 puo' essere revocata nella stessa forma.
 5. Le modalita' attraverso le quali il privato comunica
 la  disponibilita'  all'utilizzo  della  posta  elettronica
 certificata,  il  proprio  indirizzo  di  posta elettronica
 certificata,   il  mutamento  del  medesimo  o  l'eventuale
 cessazione  della  disponibilita',  nonche' le modalita' di
 conservazione,  da  parte  dei  gestori del servizio, della
 documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche
 di cui all'art. 17.
 6.  La  validita'  della  trasmissione  e ricezione del
 messaggio  di  posta  elettronica  certificata e' attestata
 rispettivamente  dalla  ricevuta  di  accettazione  e dalla
 ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6.
 7.  Il  mittente o il destinatario che intendono fruire
 del  servizio di posta elettronica certificata si avvalgono
 di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.».
 «Art.     5    (Modalita'    della    trasmissione    e
 interoperabilita).  -  1. Il messaggio di posta elettronica
 certificata  inviato  dal  mittente  al  proprio gestore di
 posta   elettronica   certificata   viene  da  quest'ultimo
 trasmesso  al  destinatario  direttamente  o  trasferito al
 gestore  di  posta elettronica certificata di cui si avvale
 il  destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede alla
 consegna nella casella di posta elettronica certificata del
 destinatario.
 2.  Nel  caso  in  cui la trasmissione del messaggio di
 posta  elettronica certificata avviene tra diversi gestori,
 essi  assicurano  l'interoperabilita'  dei servizi offerti,
 secondo  quanto  previsto  dalle  regole  tecniche  di  cui
 all'art. 17.».
 - Il  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' stato
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
 S.O.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Disposizioni transitorie e finali
 1.  Salvo  quanto  disposto  per  le  regioni e gli enti locali dal comma 2,  le  disposizioni  del  presente regolamento si applicano ai soggetti  indicati nell'articolo 23 della legge. Gli atti adottati da tali  soggetti  vigenti  alla  data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale  data. Il diritto di accesso non puo' essere negato o differito, se  non  nei casi previsti dalla legge, nonche' in via transitoria in quelli  di  cui  all'articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base ad esso.
 2.  Alle  regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1, comma 2,  l'articolo 7,  commi 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 8, in quanto non  attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto   all'accesso   che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il territorio  nazionale  ai  sensi  dell'articolo 117,  secondo  comma, lettera m),    della   Costituzione   e   secondo   quanto   previsto dall'articolo 22,  comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali adeguano  alle  restanti  disposizioni  del  presente  regolamento  i rispettivi  regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua  entrata  in  vigore,  ferma  restando  la  potesta' di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure   organizzative   necessarie   per  garantire  nei  rispettivi territori  i  livelli  essenziali  delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela.
 3. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.
 
 
 
 Note all'art. 14:
 -  Per  l'art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
 vedano le «Note all'art. 11»".
 - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
 Repubblica  27 giugno  1992,  n.  352  «Regolamento  per la
 disciplina  delle  modalita'  di  esercizio  e  dei casi di
 esclusine    del    diritto   di   accesso   ai   documenti
 amministrativi,  in attuazione dell'art. 24, comma 2, della
 legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
 di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai
 documenti amministrativi» e' il seguente:
 «Art.8  (Disciplina  dei  casi  di esclusione). - 1. Le
 singole   amministrazioni   provvedono  all'emanazione  dei
 regolamenti  di  cui  all'art.  24,  comma  4,  della legge
 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati
 nel presente articolo.
 2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso
 se   non  quando  essi  siano  suscettibili  di  recare  un
 pregiudizio  concreto  agli interessi indicati nell'art. 24
 della  legge  7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti
 informazioni  connesse  a  tali  interessi sono considerati
 segreti  solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
 A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria
 di  documenti,  anche  l'eventuale  periodo di tempo per il
 quale essi sono sottratti all'accesso.
 3.   In  ogni  caso  i  documenti  non  possono  essere
 sottratti  all'accesso  ove  sia sufficiente far ricorso al
 potere di differimento.
 4.  Le  categorie  di  cui  all'art. 24, comma 4, della
 legge  7 agosto  1990, n. 241, riguardano tipologie di atti
 individuati  con  criteri  di omogeneita' indipendentemente
 dalla loro denominazione specifica.
 5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i
 documenti    amministrativi    possono   essere   sottratti
 all'accesso:
 a) quando,  al  di  fuori  delle ipotesi disciplinate
 dall'art.  12  della  legge  24 ottobre 1977, n. 801, dalla
 loro  divulgazione  possa derivare una lesione, specifica e
 individuata,   alla  sicurezza  e  alla  difesa  nazionale,
 nonche'  all'esercizio  della  sovranita'  nazionale e alla
 continuita'    e    alla    correttezza   delle   relazioni
 internazionali,  con  particolare  riferimento alle ipotesi
 previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
 b) quando  possa arrecarsi pregiudizio ai processi di
 formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della
 politica monetaria e valutaria;
 c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture, i
 mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
 strumentali   alla   tutela   dell'ordine   pubblico,  alla
 prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
 particolare  riferimento  alle tecniche investigative, alla
 identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
 beni  e  delle  persone coinvolte, nonche' all'attivita' di
 polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
 d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
 riservatezza  di  persone  fisiche,  di persone giuridiche,
 gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
 agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,
 finanziario,  industriale  e  commerciale  di  cui siano in
 concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
 all'amministrazione    dagli   stessi   soggetti   cui   si
 riferiscono.  Deve comunque essere garantita ai richiedenti
 la  visione  degli  atti dei procedimenti amministrativi la
 cui  conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
 loro stessi interessi giuridici.».
 - Per  il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990,
 n. 241, si veda nelle «Note all'art. 2».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Abrogazioni
 1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati  gli  articoli da  1  a  7  e  9  e seguenti del decreto del Presidente  della  Repubblica  27 giugno  1992,  n.  352. E' altresi' abrogato  l'articolo 8  di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge.
 2.  Dall'attuazione  del  presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 147
 
 
 
 Note all'art. 15:
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
 1992, n. 352 «Regolamento per la disciplina delle modalita'
 di  esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del diritto di
 accesso   ai   documenti   amministrativi,   in  attuazione
 dell'art.  24,  comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
 recante    nuove   norme   in   materia   di   procedimento
 amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
 amministrativi»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 29 luglio 1992, n. 177.
 - Per il testo dell'art. 24, della legge 7 agosto 1990,
 n. 241, si veda nelle «Note all'art. 9».
 
 
 
 
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