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| Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 20 settembre 2005 |  | Determinazione  della  retribuzione convenzionale per la liquidazione delle  rendite  INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica con decorrenza 1° luglio 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 
 e con
 
 IL MINISTRO DELLA SALUTE
 Visto  l'art.  6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la riliquidazione  annuale  delle rendite in favore dei tecnici sanitari di  radiologia  medica,  in  relazione  alla media delle retribuzioni iniziali,   comprensive  dell'indennita'  integrativa  speciale,  dei tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  dipendenti dalle strutture pubbliche;
 Visto  l'art.  11  del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere   dal   1° luglio   di  ciascun  anno  la  retribuzione  di riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente sulla  base  della  variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non inferiore  al  10  per  cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge  28 febbraio  1986,  n.  41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
 Visto  il  decreto  ministeriale  6 ottobre 2003, che ha fissato la retribuzione  convenzionale  annua,  ai  fini del sopra citato art. 6 della legge n. 25/1983, con decorrenza 1° luglio 2003;
 Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione dell'lNAIL n. 262 del 1° giugno 2005;
 Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2004 rispetto all'anno 2003, calcolata dall'ISTAT, pari al 2 per cento;
 Considerato  che  non  si  e'  verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  retribuzione  convenzionale  annua  da  assumersi a base per la liquidazione  delle  rendite  nei  confronti  dei tecnici sanitari di radiologia  medica  autonomi,  a  decorrere  dal  1° luglio  2005, e' fissata nelle seguenti misure:
 1996 e precedenti ........ euro 19.898,33
 1997 ..................... euro 20.627,95
 1998-1° semestre 2005 .... euro 20.885,56
 |  |  |  | Art. 2. A  norma  dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,  gli  incrementi  annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti  nell'anno  in  cui  scattera'  la variazione retributiva minima  non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4,della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e  per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 settembre 2005
 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
 Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
 Il Ministro della salute Storace Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 341
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