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| Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 20 settembre 2005 |  | Rivalutazione  delle  prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici  colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLA SALUTE
 Visto  l'art.  5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione  annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie  e  lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive,   in  relazione  alle  variazioni  intervenute  su  base nazionale  nelle  retribuzioni iniziali, comprensive della indennita' integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;
 Visto  l'art.  11  del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere   dal   1° luglio   di  ciascun  anno  la  retribuzione  di riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente sulla  base  della  variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non inferiore  al  10  per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge  28 febbraio  1986,  n.  41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
 Visto  il  decreto  ministeriale  10 gennaio  2005,  concernente la rivalutazione  delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e  da  lesioni  causate  dall'azione  dei  raggi  X  e delle sostanze radioattive, per gli anni 2002, 2003 e 2004;
 Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 262 del 1° giugno 2005;
 Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2004 rispetto all'anno 2003, calcolata dall'ISTAT, pari al 2 per cento;
 Considerato  che  non  si  e'  verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
 Decreta:
 Art. 1.
 La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite  a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione  dei  raggi  X  e  delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti,  e'  fissata  in euro 45.092,29 con effetto dal 1° luglio 2005.
 |  |  |  | Art. 2. A  norma  dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,  gli  incrementi  annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti  nell'anno  in  cui  scattera'  la variazione retributiva minima  non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4,  della  legge  n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e  per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 settembre 2005
 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
 Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
 Il Ministro della salute Storace Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 340
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