| IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Visto  l'art.  55  della  legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente «Disposizioni  in  materia  di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali» ed in particolare il comma 1, lettera  s),  che prevede, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  e le malattie professionali e nell'ambito del relativo  sistema  di  indennizzo  e  di  sostegno sociale, un'idonea copertura  finanziaria  per la tutela del danno biologico da attuarsi con adeguamento della tariffa dei premi;
 Visto  il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modifiche  ed  integrazioni,  concernente «Disposizioni in materia di assicurazione   contro   gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie professionali,  a norma dell'art. 55, comma, 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
 Visto,   in   particolare,   l'art.   13  del  decreto  legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini della tutela  dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e le malattie professionali;
 Visto  il  decreto  ministeriale 12 luglio 2000, di approvazione di «Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo di danno biologico», «Tabella  dei coefficienti» relative al danno biologico ai fini della tutela  dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e le malattie  professionali,  che  all'art.  2,  rinvia la determinazione della   misura   e  delle  modalita'  dell'addizionale  sui  premi  e contributi,   necessarie   ai   fini   della   copertura   dell'onere finanziario,  ad  un  successivo decreto ministeriale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL;
 Visto  il  decreto ministeriale 12 dicembre 2000 concernente «Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e  le  malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attivita', e relative modalita' di applicazione»;
 Visti   il   decreto   ministeriale   19 maggio   2003  concernente «Determinazione   dell'addizionale   sui   premi  assicurativi  delle gestioni  industria  e  medici  Rx,  per gli anni 2000 e 2001, per la copertura del danno biologico», il decreto ministeriale 24 marzo 2004 concernente  «Determinazione  dell'addizionale sui premi assicurativi delle  gestioni  industria  e  medici  Rx,  per  l'anno  2002  per la copertura  del  danno  biologico»  e il decreto ministeriale 9 agosto 2005   concernente   «Determinazione   dell'addizionale   sui   premi assicurativi  delle  gestioni  industria e medici Rx, per l'anno 2003 per la copertura del danno biologico»;
 Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 388  del 26 luglio 2005, concernente «Decreto legislativo 23 febbraio 2000,  n.  38,  art.  13.  Determinazione  dell'addizionale sui premi assicurativi per l'anno 2004 per la copertura degli oneri relativi al danno biologico delle gestioni industria e medici Rx»;
 Ritenuto  di  dover  procedere alla determinazione dell'addizionale sui  premi  assicurativi  delle  gestioni  industria e medici Rx, per l'anno 2004.
 Decreta:
 Per  l'anno  2004  l'addizionale  sui  premi  assicurativi,  di cui all'art.  13,  comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' determinata per le gestioni industria e medici Rx nella misura pari  a  0,32%  del  premio  assicurativo dovuto per il medesimo anno 2004.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 gennaio 2006
 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 251
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