IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» ed in particolare il comma 1, lettera s), che prevede, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, un'idonea copertura finanziaria per la tutela del danno biologico da attuarsi con adeguamento della tariffa dei premi; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma, 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»; Visto, in particolare, l'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000, di approvazione di «Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo di danno biologico», «Tabella dei coefficienti» relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che all'art. 2, rinvia la determinazione della misura e delle modalita' dell'addizionale sui premi e contributi, necessarie ai fini della copertura dell'onere finanziario, ad un successivo decreto ministeriale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000 concernente «Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attivita', e relative modalita' di applicazione»; Visti il decreto ministeriale 19 maggio 2003 concernente «Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici Rx, per gli anni 2000 e 2001, per la copertura del danno biologico», il decreto ministeriale 24 marzo 2004 concernente «Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici Rx, per l'anno 2002 per la copertura del danno biologico» e il decreto ministeriale 9 agosto 2005 concernente «Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici Rx, per l'anno 2003 per la copertura del danno biologico»; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 388 del 26 luglio 2005, concernente «Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13. Determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi per l'anno 2004 per la copertura degli oneri relativi al danno biologico delle gestioni industria e medici Rx»; Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'addizionale sui premi assicurativi delle gestioni industria e medici Rx, per l'anno 2004. Decreta: Per l'anno 2004 l'addizionale sui premi assicurativi, di cui all'art. 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' determinata per le gestioni industria e medici Rx nella misura pari a 0,32% del premio assicurativo dovuto per il medesimo anno 2004. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 gennaio 2006 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 251 |