| 
| Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 3 maggio 2006 |  | Ri-registrazione  provvisoria  dei  prodotti fitosanitari, contenenti idrazide  maleica,  a  seguito  dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |  | 
 |  |  |  | IL   CAPO   DIPARTIMENTO  per  la  sanita'  pubblica  veterinaria  la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  concernente  il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed integrato   dal  decreto  legislativo  28 luglio  2004,  n.  260,  di attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE, relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Visto  il  decreto ministeriale 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva  2003/31/CE  della Commisione dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva idrazide maleica nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;
 Visto  l'art.  1 del citato decreto ministeriale 20 giugno 2003 che indica  il  31 dicembre  2013  quale  scadenza  dell'iscrizione della sostanza   attiva   idrazide  maleica  nell'allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei prodotti  fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto hanno  ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 20 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
 Visto   il   parere   espresso  in  data  16 settembre  2004  dalla commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei  prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;
 Considerato  altresi'  che le imprese titolari delle autorizzazioni dei  prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto dovranno  presentare  un  fascicolo  conforme  ai  requisiti  di  cui all'allegato  III  del  decreto  legislativo  n.  194/1995  entro  il 30 giugno  2006,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 20 giugno 2003, pena la revoca dell'autorizzazione;
 Ritenuto  di  ri-registrare  provvisoriamente  fino  al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva idrazide maleica  nell'allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  i  prodotti  fitosanitari  indicati in allegato fatto salvi gli adempimenti  stabiliti  dall'art.  2,  comma 4,  del  citato  decreto 20 giugno 2003;
 Visti  i  versamenti  effettuati  ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  I  prodotti  fitosanitari  elencati  nell'allegato  al presente decreto,   contenenti  la  sostanza  attiva  idrazide  maleica,  sono ri-registrati  provvisoriamente  fino  al  31 dicembre  2013, data di scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza  attiva  idrazide  maleica nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 2. Sono fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 4, del  citato  decreto  20 giugno  2003,  in  applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 maggio 2006
 Il capo Dipartimento: Marabelli
 |  |  |  | Allegato ---->   Vedere Allegato a pg. 46 della G.U.  <----
 |  |  |  |  |