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| Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2006 (vai al sommario) |  | CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA |  | DELIBERAZIONE 10 maggio 2006 |  | Regolamento  di  disciplina  del  trattamento  dei  dati  sensibili e giudiziari,  in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. |  | 
 |  |  |  | L'ASSEMBLEA PLENARIA Art. 1.
 Finalita'
 1.  Il  presente  regolamento,  e'  adottato ai sensi dell'art. 20, comma 2,   del  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,  per consentire il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ambito delle attivita' del Consiglio superiore della magistratura.
 2.  I  trattamenti  per ragioni di giustizia direttamente correlati alla  trattazione  giudiziaria di affari o di controversie, o che, in materia  di  trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale di magistratura    hanno    una   diretta   incidenza   sulla   funzione giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziari, non  vengono  identificati nel presente regolamento, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 |  |  |  | Art. 2. Oggetto
 1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.   20,  comma 2,  e  21,  comma 2,  del  decreto  legislativo 30 giugno  2003, n. 196, riproduce nelle schede allegate, che formano parte  integrante  del  regolamento, unitamente alle disposizioni del regolamento  interno,  i  tipi  di  dati sensibili e giudiziari per i quali e' consentito il relativo trattamento da parte degli uffici del CSM,  nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche attribuzioni del Consiglio superiore.
 Ai   sensi  dell'art.  22,  comma 3,  del  decreto  legislativo  n. 196/2003, in relazione alla identificazione effettuata, e' consentito il  trattamento  dei  soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per    svolgere    le   attivita'   istituzionali,   ferma   restando l'inutilizzabilita'  dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003.
 I  dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono  trattati  previa verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilita'  rispetto  alle  finalita'  perseguite  nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.
 Le   operazioni   di  comunicazione  descritte  nelle  schede  sono indispensabili  per  lo  svolgimento  di  compiti  di  volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico  specificate  e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia  di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
 2.    Qualora,    nell'espletamento    della    propria   attivita' istituzionale,  si  venga  a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque,  non  a  richiesta  del  Consiglio,  di  dati  sensibili  o giudiziari    non    indispensabili   allo   svolgimento   dei   fini istituzionali,  tali  dati,  non  potranno essere utilizzati in alcun modo,  salvo  che  per  l'eventuale  conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
 3.  A  tal  fine,  ed  in  relazione  alle  finalita' istituzionali individuate dalla Costituzione, dalla legge n. 195/1958 e dalle norme costituenti  il  complesso dell'ordinamento giudiziario, ivi compresi gli  atti  di  normazione  secondaria  emanati  dal Consiglio stesso, vengono   identificate   cinque   categorie   recanti   le   seguenti denominazioni dei trattamenti:
 1)    gestione    del    rapporto   di   lavoro   del   personale tecnico-amministrativo,  dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro previsti dalla legge e diversi da  quello  subordinato.  Procedimenti  attinenti  alla  gestione del rapporto  di  lavoro  del personale di magistratura, limitatamente al riconoscimento di dipendenza di infermita' di causa di servizio, equo indennizzo,  pensioni  privilegiate,  concessione di sussidi e titoli onorifici;
 2) gestione dell'attivita' scientifica formativa;
 3)  attivita'  connessa  alla  emanazioni di pareri e risoluzioni della  Sesta  commissione  non  aventi  una  diretta  incidenza sulla funzione giurisdizionale;
 4)   gestione   del   contenzioso  giudiziale,  stragiudiziale  e attivita'  di  consulenza  non attinente al trattamento giuridico del personale di magistratura.
 4. Per ciascuna di queste categorie di trattamento e' stata redatta una scheda che specifica:
 A) denominazione del trattamento;
 B)   principali  fonti  normative  legittimanti  il  trattamento, specificando   che   ogni   successiva   modifica  legislativa  sara' automaticamente da intendersi come recepita, sempre che non modifichi i  tipi di dati trattati e le operazioni effettuate in relazione alle specifiche finalita' perseguite;
 C) finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite;
 D)   operazioni   eseguibili,  distinguendo  fra  il  trattamento «ordinario»   dei   dati   (raccolta  registrazione,  organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,   utilizzo,   blocco,   cancellazione  e  distruzione)  e particolari  forme  di  elaborazione (interconnessione e raffronto di dati, comunicazione e diffusione);
 E) sintetica descrizione del flusso informativo.
 |  |  |  | Art. 3. Pubblicita'
 Il   regolamento  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  e  mediante  pubblicazione  sul  sito  web  del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it).
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali
 1.  Al  fine  di  una  maggiore  semplificazione e leggibilita' del regolamento,  le  disposizioni di legge e regolamentari, citate nelle schede  seguenti,  si intendono recanti anche le successive modifiche ed integrazioni.
 2.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte dell'assemblea plenaria.
 Roma, 10 maggio 2006
 Il segretario generale: Ferranti
 |  |  |  | Scheda n. 1 A. Denominazione trattamento: gestione del rapporto di lavoro del personale   dipendente   tecnico-amministrativo,   dei  collaboratori esterni  e  dei  soggetti  che intrattengono altri rapporti di lavoro previsti   dalla   legge,   anche   diversi  da  quello  subordinato. Procedimenti  attinenti  alla  gestione  del  rapporto  di lavoro del personale   di   magistratura,  limitatamente  al  riconoscimento  di dipendenza  di  infermita'  di  causa  di  servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi e titoli onorifici.
 B.  Principali  fonti  normative:  decreto  del  Presidente della Repubblica   n.   1124/1965   (Testo  unico  delle  disposizioni  per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le malattie  professionali);  L.  300/1970  (Norme  sulla  tutela  della liberta'  e  dignita'  dei  lavoratori,  della  liberta'  sindacale e dell'attivita'   sindacale   nei   luoghi   di  lavoro  e  norme  sul collocamento);   decreto   legislativo   14 febbraio   2000,   n.  37 (Istituzione  del Ruolo Autonomo del CSM); L. 28 luglio 1999, n. 266; L.  10 dicembre  2000,  n.  388 (Legge finanziaria 2001); L. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti  ed  assimilati); L. 1034/1971 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali); decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973  (Approvazione  del testo unico delle norme sul trattamento di  quiescenza  dei  dipendenti  civili  e  militari dello Stato); L. 205/1990  (Disposizioni  in  materia di giustizia amministrativa); L. 104/1992  (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti   delle   persone   handicappate);  L.  537/1993  (Interventi correttivi   di  finanza  pubblica);  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi   nelle   pubbliche  amministrazioni);  decreto  legislativo 626/1994  (Igiene  e  sicurezza sul lavoro); L. 335/1995 (Riforma del sistema   pensionistico   obbligatorio   e   complementare);  decreto legislativo  564/1996 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa  e  di  copertura  assicurativa per periodi non coperti da contribuzione);  L. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica  amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa); decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 260/1998 (Regolamento recante  norme  per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art.  20,  comma 8,  della L. 15 marzo 1997, n. 59); L. 230/1998 (Nuove  norme  in  materia  di  obiezione  di coscienza); L. 488/1999 (Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.  Legge  Finanziaria  2000);  L.  68/1999  (Norme per il diritto  al lavoro dei disabili); decreto legislativo 445/2000 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di documentazione  amministrativa);  decreto legislativo 165/2001 (Norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni); decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001 (Regolamento   recante   semplificazione   dei  procedimenti  per  il riconoscimento   della   dipendenza  delle  infermita'  da  causa  di servizio,  per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo  indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del   comitato  per  le  pensioni  privilegiate  ordinarie);  decreto legislativo  151/2001  (testo unico delle disposizioni legislative in materia  di  tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53).
 C.   Finalita'   di   rilevante  interesse  pubblico  perseguite: consistono  nell'instaurazione e gestione dei rapporti di impiego del personale  del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura ed anche di altre  forme  di  impiego  che  non  comportano la costituzione di un rapporto  di lavoro a tempo indeterminato (articoli 68 e 112, decreto legislativo n. 196/2003.
 D. Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati:
 convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere[X]
 convinzioni politiche, sindacali[X]
 stato  di  salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso[X]
 vita  sessuale  in  relazione  ad  un  eventuale cambiamento di sesso[X]
 dati di carattere giudiziario[X]
 Operazioni eseguibili
 Trattamento  «ordinario»  dei  dati,  in  particolare la raccolta presso interessati e terzi [X]
 Caratteristiche del trattamento
 cartaceo e informatico[X]
 Comunicazione   ai   soggetti   sottoindicati   per  le  seguenti finalita':
 INPDAP-I.N.P.S.  (per  erogazione e liquidazione trattamento di pensione,  L.  335/1995;  L.  152/1968);  comitato di verifica per le cause  di  servizio  e Commissione medica territorialmente competente (nell'ambito  della  procedura  per  il riconoscimento della causa di servizio/equo  indennizzo,  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001); INAIL, Autorita' di P.S. e/o altre Autorita' previste dalla legge (per denuncia infortunio, decreto del Presidente della  Repubblica  n. 1124/1965); strutture sanitarie competenti (per visite  fiscali,  art.  21 CCNL del 6 luglio 1995, CCNL di comparto); soggetti   pubblici   e  privati  ai  quali,  ai  sensi  delle  leggi regionali/provinciali,  viene  affidato il servizio di formazione del personale  (le  comunicazioni  contengono dati sensibili soltanto nel caso  in  cui  tali  servizi siano rivolti a particolari categorie di lavoratori,  ad  es.  disabili); amministrazioni provinciali e Centro regionale  per  l'impiego  in  ordine  al prospetto informativo delle assunzioni,  cessazioni e modifiche al rapporto di lavoro, redatto ai sensi  della legge n. 68/1999; autorita' giudiziaria (C.P. e C.P.P.); organizzazioni  sindacali,  relativamente  ai dipendenti che ne hanno rilasciato  delega,  per gli adempimenti connessi al versamento delle quote  di iscrizione; enti competenti ai fini dell'applicazione della normativa   sulla   sicurezza  sul  lavoro  (decreto  legislativo  n. 626/1994);  Pubbliche  amministrazioni  presso le quali o dalle quali vengono  comandati  i  dipendenti,  nell'ambito  della  mobilita' dei lavoratori;  comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze per la presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente (magistrati e dipendenti).
 E.   Sintetica   descrizione   del   trattamento   e  del  flusso informativo:
 il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed  alla  gestione  del  rapporto di lavoro, sin dalla determinazione delle procedure concorsuali.
 I  dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento per  quanto  riguarda  la rilevazione delle presenze e dell'orario di servizio,  nonche'  quali  documenti  indispensabili  per la gestione delle  assenze,  ai  fini  dell'attribuzione anche del corrispondente trattamento economico.
 I dati attinenti allo stato di salute sono poi trattati anche con riferimento  a  tutti  i procedimenti finalizzati all'accertamento di particolari  inidoneita'  dipendenti o meno da causa di servizio, per l'attribuzione di benefici, per il rimborso di spese per cure mediche sostenute  dal  dipendente, ovvero per l'attribuzione del trattamento pensionistico.
 I  dati  giudiziari vengono trattati nel caso in cui a seguito di comunicazione   giudiziaria   occorra   instaurare   un  procedimento disciplinare.
 Il  trattamento  dei dati idonei a rivelare convinzioni religiose puo'  essere  indispensabile  per  la  concessione  di  permessi  per festivita'   la   cui   fruizione   e'  connessa  all'appartenenza  a determinate  convinzioni  religiose.  I  dati concernenti convinzioni filosofiche  e  di  altro  genere  possono  venire  in evidenza dalla documentazione  connessa  allo  svolgimento del servizio di leva come obiettori  di  coscienza  (dati  di  archivio)  e  come volontari del servizio civile.
 I  dati  contenuti  nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000  sono sottoposte al controllo presso le amministrazioni certificanti.
 Per  quanto  riguarda  la  gestione  del  rapporto  di lavoro del personale  di  magistratura,  ai  sensi  dell'art.  47,  comma 2, del codice,  sono  trattati  esclusivamente  i dati sanitari e giudiziari indispensabili al riconoscimento di dipendenza di infermita' di causa di  servizio,  equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi e titoli onorifici.
 Scheda n. 2
 A. Denominazione trattamento: gestione dell'attivita' scientifica formativa   per  i  magistrati  e  fasi  procedimentali  connesse  al reclutamento dei magistrati, anche onorari.
 B.  Principali fonti normative: costituzione, regolamento interno del  C.S.M.,  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; nonche' circolari consiliari  regolamento  per  il tirocinio degli uditori giudiziari - Delibera  dell'11 giugno  1998  e  succ.;  formazione  decentrata dei magistrati  -  risoluzione  del  26 novembre  1998  e succ., legge n. 752/1976.
 C.   Finalita'   di   rilevante  interesse  pubblico  perseguite: consistono nell'attuazione delle norme che prevedono gli obblighi per l'organo  di  autogoverno  di  curare il tirocinio degli uditori e la formazione  professionale  iniziale  e  continua dei magistrati anche onorari (articoli 95 e 112 decreto legislativo n. 196/2003).
 D. Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati:
 stato  di  salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
 dati di carattere giudiziario [X];
 dati idonei a rilevare l'origine etnica [X].
 Operazioni eseguibili.
 Trattamento  «ordinario»  dei  dati,  in  particolare la raccolta presso gli interessati e presso terzi.
 Caratteristiche del trattamento cartaceo e informatico [X].
 E.   Sintetica   descrizione   del   trattamento   e  del  flusso informativo:
 il  trattamento  concerne  i dati relativi allo stato di salute relativamente  alla  mancata partecipazione ad incontri di studio che abbia comportato spese per il Consiglio superiore della magistratura. La raccolta  dei dati sensibili avviene presso il magistrato stesso a condizione  che  il  trattamento  dei  dati  stessi sia assolutamente indispensabile  per  le  finalita' indicate. Tutti i dati sensibili e giudiziari  relativi  ai  procedimenti di reclutamento dei magistrati ordinari ed onorari, anche per la Provincia autonoma di Bolzano.
 Scheda n. 3
 A.  Denominazione  trattamento: attivita' connessa all'emanazione di  pareri  e  risoluzioni  della  Sesta - Commissione per la riforma giudiziaria  e  l'amministrazione  della  giustizia  - non aventi una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale.
 B.  Principali  fonti  normative: regolamento interno del C.S.M., regio  decreto  30 gennaio 1941, n. 12, nonche' circolari consiliari, con  particolare  riferimento  alla risoluzione del 16 settembre 1986 (Quesiti e pareri che il C.S.M. e' legittimato a rendere).
 C. Finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite: corretta applicazione   da   parte   dei   soggetti  interessati  delle  norme dell'ordinamento   giudiziario   e,   in   generale,  in  materia  di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi relativi alla giustizia (art. 112 decreto legislativo n. 196/2003.
 D. Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati:
 convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere [X];
 convinzioni politiche, sindacali [X];
 stato  di  salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
 vita sessuale [X];
 dati di carattere giudiziario [X].
 Operazioni eseguibili.
 Trattamento  «ordinario»  dei  dati,  in  particolare la raccolta presso gli interessati e presso terzi.
 Raccolta: presso gli interessati e presso terzi [X].
 Caratteristiche del trattamento cartaceo e informatico [X].
 E.   Sintetica   descrizione   del   trattamento   e  del  flusso informativo:
 in  linea di principio, i pareri che il C.S.M. e' legittimato a dare  sono  -  a  parte  i  pareri  al Ministro di grazia e giustizia previsti  dall'art.  10  della  legge  24 marzo 1958, n. 195 - quelli indirizzati,  a  loro  richiesta,  ai  magistrati  -  anche onorari - appartenenti  all'ordine giudiziario e riflettenti questioni varie in materia   di   interpretazione  e  di  applicazione  delle  norme  di ordinamento   giudiziario.  Il  trattamento  concerne  tutti  i  dati relativi  all'esame delle notizie sottoposte dai soggetti richiedenti al  fine  di  ricevere  un  parere sul punto e che possono riguardare anche  condizioni  di  salute,  convinzioni  religiose  od  altro. La raccolta   dei  dati  puo'  avvenire  presso  l'esponente  ed  a  sua iniziativa,  a  condizione  che  il  trattamento  dei dati stessi sia assolutamente indispensabile per le finalita' indicate.
 Scheda n. 4
 A.    Denominazione   trattamento:   gestione   del   contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attivita' di consulenza non attinente al trattamento giuridico del personale di magistratura.
 B.  Principali  fonti  normative:  costituzione,  codice  civile; codice  di  procedura  civile;  codice  penale;  codice  di procedura penale;  regio  decreto  n.  642/1907  (Regolamento  per la procedura innanzi  alle  sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); regio decreto  n.  1054/1924  (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio  di  Stato);  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 3/1957  (testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili dello Stato); legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della  liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'   sindacale   nei   luoghi   di  lavoro  e  norme  sul collocamento);  legge  n.  336/1970  (Norme  a  favore dei dipendenti civili  dello  Stato  ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati); legge   n.   1034/1971   (Istituzione  dei  tribunali  amministrativi regionali); legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale); legge n. 205/2000  (Disposizioni  in  materia  di  giustizia  amministrativa); decreto  legislativo  n.  445/2000  (Testo  unico  delle disposizioni legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione amministrativa);  legge  n.  241/1990  (Nuove  norme sul procedimento amministrativo);  decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001 (Regolamento   recante   semplificazione   dei  procedimenti  per  il riconoscimento   della   dipendenza  delle  infermita'  da  causa  di servizio,  per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo  indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).
 C. Finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite:
 Art. 67, comma 1, lettera A): «verifica della legittimita', del buon  andamento,  dell'imparzialita'  dell'attivita'  amministrativa, nonche'   della   rispondenza  di  detta  attivita'  a  requisiti  di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono comunque,  attribuite  dalla  legge  a  soggetti pubblici funzioni di controllo,   di   riscontro  ed  ispettive  nei  confronti  di  altri soggetti»;
 Art.  71,  comma 1,  lettera  A):  «applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi»;
 Art.  71, comma 1, lettera B): «far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria (...)».
 D. Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati:
 convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere [X];
 convinzioni politiche, sindacali [X];
 stato  di  salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute, terapie in corso;
 vita sessuale [X];
 dati di carattere giudiziario [X].
 Operazioni eseguibili.
 Trattamento  «ordinario»  dei  dati,  in  particolare la raccolta presso interessati e terzi.
 Caratteristiche del trattamento:
 cartaceo e informatico [X].
 Comunicazione   ai   soggetti   sottoindicati   per  le  seguenti finalita':
 avvocatura  distrettuale  e generale dello Stato, ai fini della gestione  del  contenzioso  penale, civile ed amministrativo; giudice del lavoro e Corte dei conti, per i casi di responsabilita' contabile e  amministrativa;  TAR  e Consiglio di Stato, in caso di contenzioso amministrativo;  liberi professionisti, ai fini di patrocinio proprio o  altrui,  o  di  consulenza; compagnie di assicurazione, in caso di polizze assicurative che prevedano tali comunicazioni [X].
 E.   Sintetica   descrizione   del   trattamento   e  del  flusso informativo:
 i  dati  sensibili  e  giudiziari  sopra  descritti inerenti la gestione   del   contenzioso,  l'attivita'  di  consulenza  e  quella ispettiva,  raccolti  sia  presso gli interessati che presso i terzi, vengono  acquisiti  dal  Consiglio,  anche  catalogati e inviati agli uffici  e/o  alle strutture competenti. In particolare possono essere comunicati  all'Avvocatura  distrettuale  e  generale dello Stato, ai fini  della  gestione  del  contenzioso  civile ed amministrativo; al Giudice   del  lavoro  ed  alla  Corte  dei  conti,  per  i  casi  di responsabilita' contabile e amministrativa; TAR e Consiglio di Stato, nei   giudizi  amministrativi;  liberi  professionisti,  ai  fini  di patrocinio  proprio  o  altrui,  ovvero  di  consulenza; compagnie di assicurazione,  in  caso  di  polizze assicurative che prevedano tali comunicazioni.  La raccolta ed il trattamento dei dati puo' avvenire, a  condizione  che  sia assolutamente indispensabile per le finalita' indicate.
 Allegato  estratto  dal  regolamento  interno  del CSM recante le competenze delle commissioni referenti:
 testo aggiornato al 1° marzo 2006.
 Prima commissione.
 Commissione per le inchieste riguardanti i magistrati.
 Attribuzioni.
 Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
 a) rapporti,   esposti,   ricorsi   e   doglianze   concernenti magistrati;  procedure  di  cui all'art. 2 del regio decreto-legge 31 maggio  1946,  n.  511;  richieste  di tutela dell'indipendenza e del prestigio dei magistrati;
 b) esame    delle    relazioni   conclusive   delle   inchieste amministrative eseguite dall'Ispettorato generale presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 12, legge 12 agosto 1962, n. 1311;
 c) accertamento  dei  casi  di  incompatibilita' previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto  30  gennaio  1941, n. 12, nonche' di eventuali situazioni di incompatibilita'  originate  da  rapporto  di  coniugio o comunque da stabile  convivenza, e relative procedure ai sensi dell'art. 2, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
 Seconda commissione.
 Commissione per il regolamento interno del consiglio.
 Attribuzioni:
 a) pareri sulla interpretazione del regolamento interno, quando ne  sia richiesta dal presidente, dal vicepresidente, dal comitato di presidenza o dal consiglio;
 b) proposte  al  Consiglio  di  modificazione  del  regolamento interno;
 c) relazioni  al  Consiglio sulle proposte di modificazione del regolamento presentate dai componenti del Consiglio;
 d) pareri   e   proposte   sull'organizzazione  interna  e  sul funzionamento del Consiglio.
 Terza commissione.
 Commissione per i trasferimenti.
 Attribuzioni.
 Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
 a) assegnazione di sedi e di funzioni - escluso il conferimento degli   uffici  direttivi,  dei  posti  in  organico  che  comportano l'esercizio  delle  funzioni  semidirettive  - e trasferimento, anche d'ufficio, dei magistrati di tutte le categorie;
 b) problematiche relative alle assegnazioni ed ai trasferimenti nelle zone ad alta densita' criminale;
 c) autorizzazione  e  conferimento  di incarichi comportanti il collocamento fuori ruolo dei magistrati;
 d) ricollocamento in ruolo dei magistrati;
 e) deliberazione   del   concorso   per  la  nomina  a  uditore giudi-ziario;
 f) nomina  di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione.
 Quarta commissione.
 Commissione  per gli uditori, la progressione dei magistrati e le valutazioni della professionalita'.
 Attribuzioni.
 Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
 a) conferimento   delle   funzioni   giudiziarie  agli  uditori giudiziari;  proroga  del  tirocinio  per  non  raggiunta  idoneita'; cessazione dal servizio degli uditori giudiziari per inidoneita' alle funzioni giudiziarie;
 b) nomina a magistrato di tribunale;
 c) nomina  a magistrato di Corte d'appello ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 570;
 d) dichiarazione  di idoneita' ad essere ulteriormente valutato per  la  nomina  a  magistrato  di Corte di cassazione ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 831;
 e) dichiarazione di idoneita' alle funzioni direttive superiori (art. 16, legge 20 dicembre 1973, n. 831);
 f) tenuta   e   aggiornamento   dei   fascicoli  personali  dei magistrati; inserimento ed eliminazione di atti;
 g) definizione e aggiornamento dei sistemi di valutazione della professionalita';
 h) dispense  dal  servizio  ai  sensi dell'art. 3 regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;
 i) provvedimenti relativi allo stato dei magistrati di tutte le categorie  o  comunque  ad  essi  inerenti,  escluse  le  materie  di competenza di altre commissioni. In particolare:
 1. aspettative e congedi;
 2.  riconoscimento  di  dipendenza  di infermita' da causa di servizio;  equo  indennizzo;  pensioni  privilegiate;  concessione di sussidi;
 3. collocamenti a riposo; dimissioni; decadenza dall'impiego; concessione titoli onorifici;
 4. riammissioni in magistratura;
 l) autorizzazioni   e   informazioni   relative   ad  incarichi extragiudiziari   di   qualsiasi   tipo;  conferimento  di  incarichi speciali.
 Quinta commissione.
 Commissione per il conferimento degli uffici direttivi.
 Attribuzioni.
 Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
 proposte per il conferimento degli uffici direttivi e dei posti in organico che comportano l'esercizio delle funzioni semidirettive.
 Sesta commissione.
 Commissione  per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia.
 Attribuzioni.
 Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
 a) relazione al Parlamento sullo stato della giustizia;
 b) proposte  di  riforma  organica dell'ordinamento giudiziario secondo la VII disposizione transitoria della Costituzione;
 c) proposte  e  pareri di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195; individuazione e definizione di proposte di interventi amministrativi nelle materie di ordinamento giudiziario e   su   ogni  altra  questione  inerente  all'amministrazione  della giustizia,   anche   con  riguardo  al  fenomeno  della  criminalita' organizzata; risoluzioni sulle predette materie;
 d) proposte,  pareri  e  risposte  a  quesiti  su  questioni di ordinamento    giudiziario    o    relative   all'amministrazione   e all'organizzazione giudiziaria;
 e) questioni   di   carattere   generale  connesse  a  rapporti istituzionali  interessanti  l'attivita'  consiliare  o  la  funzione giudiziaria;
 f) studi di diritto comparato con particolare riguardo ai Paesi dell'Unione  europea  e  alle materie di ordinamento giudiziario e di procedura penale e civile;
 g) organizzazione  di incontri, anche a livello internazionale, sulle materie di interesse consiliare di cui alla lettera precedente;
 h) rapporti con le magistrature di altri Paesi.
 Settima commissione.
 Commissione per l'organizzazione degli uffici giudiziari.
 Attribuzioni.
 Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
 a) determinazione  degli  obiettivi e delle modalita' operative generali  per  l'informatizzazione  delle  attivita'  del  Consiglio; supervisione e interventi correttivi sulle stesse;
 b) problemi relativi allo sviluppo dell'informatica giudiziaria e  ai  suoi  effetti sull'attivita' giudiziaria e sull'organizzazione degli uffici; nomina dei referenti informatici;
 c) composizione  degli  uffici  giudiziari;  approvazione delle tabelle e loro variazione;
 d) applicazioni e supplenze;
 e) verifica  -  anche  mediante  esame dei prospetti statistici semestrali relativi al flusso di lavoro degli uffici giudiziari, alla durata  dei  processi  e  al  termine  di  deposito dei provvedimenti giurisdizionali,  nonche'  delle relazioni conclusive delle ispezioni eseguite   dall'Ispettorato   generale   presso  il  Ministero  della giustizia  e dei dati raccolti anche in collaborazione con altri enti o  autorita'  -  delle condizioni di direzione e organizzazione degli uffici  giudiziari,  delle  eventuali  disfunzioni  e  delle relative cause,   anche   con   riferimento  alle  problematiche  poste  dalla criminalita' organizzata.
 Analisi,  proposte e pareri ai sensi dell'art. 10, comma 2, legge 24 marzo  1958,  n.  195, in materia di piante organiche degli uffici giudiziari.
 Ottava commissione.
 Commissione per i magistrati onorari.
 Attribuzioni.
 Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
 a) provvedimenti  riguardanti  i  giudici  di  pace,  i giudici onorari  di  tribunale  e i viceprocuratori onorari, e, in genere, la magistratura onoraria, nonche' i componenti privati dei tribunali per i minorenni, gli esperti dei tribunali di sorveglianza e, in genere i componenti di organi giudiziari estranei alla magistratura;
 b) esame  di rapporti, esposti, ricorsi e doglianze concernenti i  magistrati  onorari;  procedure  per  la declaratoria di decadenza dall'ufficio;  la  irrogazione  di  sanzioni disciplinari a carico di giudici di pace;
 c) promozione delle attivita' di formazione professionale per i magistrati onorari.
 Nona commissione.
 Commissione per il tirocinio e la formazione professionale.
 Attribuzioni.
 Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
 a) regolamentazione,  organizzazione  e controllo del tirocinio degli uditori giudiziari;
 b) programmazione, istituzione, organizzazione, coordinamento e supervisione  dei  corsi  di formazione professionale per gli uditori giudiziari   e   dei   corsi  di  aggiornamento  professionale  e  di specializzazione per i magistrati;
 c) coordinamento  con  l'attivita' di formazione dei magistrati svolta   da   Stati  e  Istituzioni  esteri  e  dall'Unione  europea; partecipazione   dei   magistrati  italiani  a  corsi  di  formazione all'estero;
 d) designazione dei componenti del Comitato scientifico esterno per  lo  studio  e  l'organizzazione  delle  attivita'  di formazione professionale  dei  magistrati  di  cui  all'art.  29 del regolamento interno;
 e) tutti  i provvedimenti relativi al concorso per la nomina ad uditore  giudiziario, eccettuata la deliberazione per l'indizione del concorso stesso.
 Decima commissione.
 Commissione  per  il  bilancio del consiglio ed il regolamento di amministrazione e contabilita'.
 Attribuzioni:
 a) pareri  e  proposte  nelle  materie  e nei casi previsti dal regolamento di amministrazione e contabilita';
 b) pareri    sulla    interpretazione    del   regolamento   di amministrazione  e  contabilita'  e  proposte  di  modificazione  del medesimo.
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