Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2006 (vai al sommario)
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
DELIBERAZIONE 10 maggio 2006
Regolamento di disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'ASSEMBLEA PLENARIA
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente regolamento, e' adottato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per consentire il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ambito delle attivita' del Consiglio superiore della magistratura.
2. I trattamenti per ragioni di giustizia direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari o di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziari, non vengono identificati nel presente regolamento, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 
Art. 2.
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riproduce nelle schede allegate, che formano parte integrante del regolamento, unitamente alle disposizioni del regolamento interno, i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali e' consentito il relativo trattamento da parte degli uffici del CSM, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche attribuzioni del Consiglio superiore.
Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003, in relazione alla identificazione effettuata, e' consentito il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attivita' istituzionali, ferma restando l'inutilizzabilita' dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003.
I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.
Le operazioni di comunicazione descritte nelle schede sono indispensabili per lo svolgimento di compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. Qualora, nell'espletamento della propria attivita' istituzionale, si venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque, non a richiesta del Consiglio, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali, tali dati, non potranno essere utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
3. A tal fine, ed in relazione alle finalita' istituzionali individuate dalla Costituzione, dalla legge n. 195/1958 e dalle norme costituenti il complesso dell'ordinamento giudiziario, ivi compresi gli atti di normazione secondaria emanati dal Consiglio stesso, vengono identificate cinque categorie recanti le seguenti denominazioni dei trattamenti:
1) gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo, dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro previsti dalla legge e diversi da quello subordinato. Procedimenti attinenti alla gestione del rapporto di lavoro del personale di magistratura, limitatamente al riconoscimento di dipendenza di infermita' di causa di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi e titoli onorifici;
2) gestione dell'attivita' scientifica formativa;
3) attivita' connessa alla emanazioni di pareri e risoluzioni della Sesta commissione non aventi una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale;
4) gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attivita' di consulenza non attinente al trattamento giuridico del personale di magistratura.
4. Per ciascuna di queste categorie di trattamento e' stata redatta una scheda che specifica:
A) denominazione del trattamento;
B) principali fonti normative legittimanti il trattamento, specificando che ogni successiva modifica legislativa sara' automaticamente da intendersi come recepita, sempre che non modifichi i tipi di dati trattati e le operazioni effettuate in relazione alle specifiche finalita' perseguite;
C) finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite;
D) operazioni eseguibili, distinguendo fra il trattamento «ordinario» dei dati (raccolta registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) e particolari forme di elaborazione (interconnessione e raffronto di dati, comunicazione e diffusione);
E) sintetica descrizione del flusso informativo.
 
Art. 3.
Pubblicita'
Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it).
 
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilita' del regolamento, le disposizioni di legge e regolamentari, citate nelle schede seguenti, si intendono recanti anche le successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte dell'assemblea plenaria.
Roma, 10 maggio 2006
Il segretario generale: Ferranti
 
Scheda n. 1
A. Denominazione trattamento: gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente tecnico-amministrativo, dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro previsti dalla legge, anche diversi da quello subordinato. Procedimenti attinenti alla gestione del rapporto di lavoro del personale di magistratura, limitatamente al riconoscimento di dipendenza di infermita' di causa di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi e titoli onorifici.
B. Principali fonti normative: decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); L. 300/1970 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37 (Istituzione del Ruolo Autonomo del CSM); L. 28 luglio 1999, n. 266; L. 10 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001); L. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati); L. 1034/1971 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali); decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato); L. 205/1990 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate); L. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica); decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni); decreto legislativo 626/1994 (Igiene e sicurezza sul lavoro); L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); decreto legislativo 564/1996 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione); L. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa); decreto del Presidente della Repubblica n. 260/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59); L. 230/1998 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza); L. 488/1999 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge Finanziaria 2000); L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); decreto legislativo 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); decreto legislativo 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni); decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); decreto legislativo 151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53).
C. Finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite: consistono nell'instaurazione e gestione dei rapporti di impiego del personale del Consiglio Superiore della Magistratura ed anche di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articoli 68 e 112, decreto legislativo n. 196/2003.
D. Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati:
convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere[X]
convinzioni politiche, sindacali[X]
stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso[X]
vita sessuale in relazione ad un eventuale cambiamento di sesso[X]
dati di carattere giudiziario[X]
Operazioni eseguibili
Trattamento «ordinario» dei dati, in particolare la raccolta presso interessati e terzi [X]
Caratteristiche del trattamento
cartaceo e informatico[X]
Comunicazione ai soggetti sottoindicati per le seguenti finalita':
INPDAP-I.N.P.S. (per erogazione e liquidazione trattamento di pensione, L. 335/1995; L. 152/1968); comitato di verifica per le cause di servizio e Commissione medica territorialmente competente (nell'ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001); INAIL, Autorita' di P.S. e/o altre Autorita' previste dalla legge (per denuncia infortunio, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965); strutture sanitarie competenti (per visite fiscali, art. 21 CCNL del 6 luglio 1995, CCNL di comparto); soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi regionali/provinciali, viene affidato il servizio di formazione del personale (le comunicazioni contengono dati sensibili soltanto nel caso in cui tali servizi siano rivolti a particolari categorie di lavoratori, ad es. disabili); amministrazioni provinciali e Centro regionale per l'impiego in ordine al prospetto informativo delle assunzioni, cessazioni e modifiche al rapporto di lavoro, redatto ai sensi della legge n. 68/1999; autorita' giudiziaria (C.P. e C.P.P.); organizzazioni sindacali, relativamente ai dipendenti che ne hanno rilasciato delega, per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione; enti competenti ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 626/1994); Pubbliche amministrazioni presso le quali o dalle quali vengono comandati i dipendenti, nell'ambito della mobilita' dei lavoratori; comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze per la presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente (magistrati e dipendenti).
E. Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:
il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, sin dalla determinazione delle procedure concorsuali.
I dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento per quanto riguarda la rilevazione delle presenze e dell'orario di servizio, nonche' quali documenti indispensabili per la gestione delle assenze, ai fini dell'attribuzione anche del corrispondente trattamento economico.
I dati attinenti allo stato di salute sono poi trattati anche con riferimento a tutti i procedimenti finalizzati all'accertamento di particolari inidoneita' dipendenti o meno da causa di servizio, per l'attribuzione di benefici, per il rimborso di spese per cure mediche sostenute dal dipendente, ovvero per l'attribuzione del trattamento pensionistico.
I dati giudiziari vengono trattati nel caso in cui a seguito di comunicazione giudiziaria occorra instaurare un procedimento disciplinare.
Il trattamento dei dati idonei a rivelare convinzioni religiose puo' essere indispensabile per la concessione di permessi per festivita' la cui fruizione e' connessa all'appartenenza a determinate convinzioni religiose. I dati concernenti convinzioni filosofiche e di altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettori di coscienza (dati di archivio) e come volontari del servizio civile.
I dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sono sottoposte al controllo presso le amministrazioni certificanti.
Per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro del personale di magistratura, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del codice, sono trattati esclusivamente i dati sanitari e giudiziari indispensabili al riconoscimento di dipendenza di infermita' di causa di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi e titoli onorifici.
Scheda n. 2
A. Denominazione trattamento: gestione dell'attivita' scientifica formativa per i magistrati e fasi procedimentali connesse al reclutamento dei magistrati, anche onorari.
B. Principali fonti normative: costituzione, regolamento interno del C.S.M., regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; nonche' circolari consiliari regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari - Delibera dell'11 giugno 1998 e succ.; formazione decentrata dei magistrati - risoluzione del 26 novembre 1998 e succ., legge n. 752/1976.
C. Finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite: consistono nell'attuazione delle norme che prevedono gli obblighi per l'organo di autogoverno di curare il tirocinio degli uditori e la formazione professionale iniziale e continua dei magistrati anche onorari (articoli 95 e 112 decreto legislativo n. 196/2003).
D. Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati:
stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
dati di carattere giudiziario [X];
dati idonei a rilevare l'origine etnica [X].
Operazioni eseguibili.
Trattamento «ordinario» dei dati, in particolare la raccolta presso gli interessati e presso terzi.
Caratteristiche del trattamento cartaceo e informatico [X].
E. Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:
il trattamento concerne i dati relativi allo stato di salute relativamente alla mancata partecipazione ad incontri di studio che abbia comportato spese per il Consiglio superiore della magistratura. La raccolta dei dati sensibili avviene presso il magistrato stesso a condizione che il trattamento dei dati stessi sia assolutamente indispensabile per le finalita' indicate. Tutti i dati sensibili e giudiziari relativi ai procedimenti di reclutamento dei magistrati ordinari ed onorari, anche per la Provincia autonoma di Bolzano.
Scheda n. 3
A. Denominazione trattamento: attivita' connessa all'emanazione di pareri e risoluzioni della Sesta - Commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia - non aventi una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale.
B. Principali fonti normative: regolamento interno del C.S.M., regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' circolari consiliari, con particolare riferimento alla risoluzione del 16 settembre 1986 (Quesiti e pareri che il C.S.M. e' legittimato a rendere).
C. Finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite: corretta applicazione da parte dei soggetti interessati delle norme dell'ordinamento giudiziario e, in generale, in materia di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi relativi alla giustizia (art. 112 decreto legislativo n. 196/2003.
D. Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati:
convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere [X];
convinzioni politiche, sindacali [X];
stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso;
vita sessuale [X];
dati di carattere giudiziario [X].
Operazioni eseguibili.
Trattamento «ordinario» dei dati, in particolare la raccolta presso gli interessati e presso terzi.
Raccolta: presso gli interessati e presso terzi [X].
Caratteristiche del trattamento cartaceo e informatico [X].
E. Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:
in linea di principio, i pareri che il C.S.M. e' legittimato a dare sono - a parte i pareri al Ministro di grazia e giustizia previsti dall'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 - quelli indirizzati, a loro richiesta, ai magistrati - anche onorari - appartenenti all'ordine giudiziario e riflettenti questioni varie in materia di interpretazione e di applicazione delle norme di ordinamento giudiziario. Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'esame delle notizie sottoposte dai soggetti richiedenti al fine di ricevere un parere sul punto e che possono riguardare anche condizioni di salute, convinzioni religiose od altro. La raccolta dei dati puo' avvenire presso l'esponente ed a sua iniziativa, a condizione che il trattamento dei dati stessi sia assolutamente indispensabile per le finalita' indicate.
Scheda n. 4
A. Denominazione trattamento: gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attivita' di consulenza non attinente al trattamento giuridico del personale di magistratura.
B. Principali fonti normative: costituzione, codice civile; codice di procedura civile; codice penale; codice di procedura penale; regio decreto n. 642/1907 (Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); regio decreto n. 1054/1924 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); legge n. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati); legge n. 1034/1971 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali); legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale); legge n. 205/2000 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); decreto legislativo n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); legge n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo); decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).
C. Finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite:
Art. 67, comma 1, lettera A): «verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita' dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita', efficienza ed efficacia per le quali sono comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti»;
Art. 71, comma 1, lettera A): «applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi»;
Art. 71, comma 1, lettera B): «far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria (...)».
D. Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati:
convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere [X];
convinzioni politiche, sindacali [X];
stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute, terapie in corso;
vita sessuale [X];
dati di carattere giudiziario [X].
Operazioni eseguibili.
Trattamento «ordinario» dei dati, in particolare la raccolta presso interessati e terzi.
Caratteristiche del trattamento:
cartaceo e informatico [X].
Comunicazione ai soggetti sottoindicati per le seguenti finalita':
avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso penale, civile ed amministrativo; giudice del lavoro e Corte dei conti, per i casi di responsabilita' contabile e amministrativa; TAR e Consiglio di Stato, in caso di contenzioso amministrativo; liberi professionisti, ai fini di patrocinio proprio o altrui, o di consulenza; compagnie di assicurazione, in caso di polizze assicurative che prevedano tali comunicazioni [X].
E. Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:
i dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti la gestione del contenzioso, l'attivita' di consulenza e quella ispettiva, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono acquisiti dal Consiglio, anche catalogati e inviati agli uffici e/o alle strutture competenti. In particolare possono essere comunicati all'Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso civile ed amministrativo; al Giudice del lavoro ed alla Corte dei conti, per i casi di responsabilita' contabile e amministrativa; TAR e Consiglio di Stato, nei giudizi amministrativi; liberi professionisti, ai fini di patrocinio proprio o altrui, ovvero di consulenza; compagnie di assicurazione, in caso di polizze assicurative che prevedano tali comunicazioni. La raccolta ed il trattamento dei dati puo' avvenire, a condizione che sia assolutamente indispensabile per le finalita' indicate.
Allegato estratto dal regolamento interno del CSM recante le competenze delle commissioni referenti:
testo aggiornato al 1° marzo 2006.
Prima commissione.
Commissione per le inchieste riguardanti i magistrati.
Attribuzioni.
Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
a) rapporti, esposti, ricorsi e doglianze concernenti magistrati; procedure di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511; richieste di tutela dell'indipendenza e del prestigio dei magistrati;
b) esame delle relazioni conclusive delle inchieste amministrative eseguite dall'Ispettorato generale presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 12, legge 12 agosto 1962, n. 1311;
c) accertamento dei casi di incompatibilita' previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' di eventuali situazioni di incompatibilita' originate da rapporto di coniugio o comunque da stabile convivenza, e relative procedure ai sensi dell'art. 2, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
Seconda commissione.
Commissione per il regolamento interno del consiglio.
Attribuzioni:
a) pareri sulla interpretazione del regolamento interno, quando ne sia richiesta dal presidente, dal vicepresidente, dal comitato di presidenza o dal consiglio;
b) proposte al Consiglio di modificazione del regolamento interno;
c) relazioni al Consiglio sulle proposte di modificazione del regolamento presentate dai componenti del Consiglio;
d) pareri e proposte sull'organizzazione interna e sul funzionamento del Consiglio.
Terza commissione.
Commissione per i trasferimenti.
Attribuzioni.
Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
a) assegnazione di sedi e di funzioni - escluso il conferimento degli uffici direttivi, dei posti in organico che comportano l'esercizio delle funzioni semidirettive - e trasferimento, anche d'ufficio, dei magistrati di tutte le categorie;
b) problematiche relative alle assegnazioni ed ai trasferimenti nelle zone ad alta densita' criminale;
c) autorizzazione e conferimento di incarichi comportanti il collocamento fuori ruolo dei magistrati;
d) ricollocamento in ruolo dei magistrati;
e) deliberazione del concorso per la nomina a uditore giudi-ziario;
f) nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione.
Quarta commissione.
Commissione per gli uditori, la progressione dei magistrati e le valutazioni della professionalita'.
Attribuzioni.
Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
a) conferimento delle funzioni giudiziarie agli uditori giudiziari; proroga del tirocinio per non raggiunta idoneita'; cessazione dal servizio degli uditori giudiziari per inidoneita' alle funzioni giudiziarie;
b) nomina a magistrato di tribunale;
c) nomina a magistrato di Corte d'appello ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 570;
d) dichiarazione di idoneita' ad essere ulteriormente valutato per la nomina a magistrato di Corte di cassazione ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 831;
e) dichiarazione di idoneita' alle funzioni direttive superiori (art. 16, legge 20 dicembre 1973, n. 831);
f) tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati; inserimento ed eliminazione di atti;
g) definizione e aggiornamento dei sistemi di valutazione della professionalita';
h) dispense dal servizio ai sensi dell'art. 3 regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;
i) provvedimenti relativi allo stato dei magistrati di tutte le categorie o comunque ad essi inerenti, escluse le materie di competenza di altre commissioni. In particolare:
1. aspettative e congedi;
2. riconoscimento di dipendenza di infermita' da causa di servizio; equo indennizzo; pensioni privilegiate; concessione di sussidi;
3. collocamenti a riposo; dimissioni; decadenza dall'impiego; concessione titoli onorifici;
4. riammissioni in magistratura;
l) autorizzazioni e informazioni relative ad incarichi extragiudiziari di qualsiasi tipo; conferimento di incarichi speciali.
Quinta commissione.
Commissione per il conferimento degli uffici direttivi.
Attribuzioni.
Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
proposte per il conferimento degli uffici direttivi e dei posti in organico che comportano l'esercizio delle funzioni semidirettive.
Sesta commissione.
Commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia.
Attribuzioni.
Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
a) relazione al Parlamento sullo stato della giustizia;
b) proposte di riforma organica dell'ordinamento giudiziario secondo la VII disposizione transitoria della Costituzione;
c) proposte e pareri di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195; individuazione e definizione di proposte di interventi amministrativi nelle materie di ordinamento giudiziario e su ogni altra questione inerente all'amministrazione della giustizia, anche con riguardo al fenomeno della criminalita' organizzata; risoluzioni sulle predette materie;
d) proposte, pareri e risposte a quesiti su questioni di ordinamento giudiziario o relative all'amministrazione e all'organizzazione giudiziaria;
e) questioni di carattere generale connesse a rapporti istituzionali interessanti l'attivita' consiliare o la funzione giudiziaria;
f) studi di diritto comparato con particolare riguardo ai Paesi dell'Unione europea e alle materie di ordinamento giudiziario e di procedura penale e civile;
g) organizzazione di incontri, anche a livello internazionale, sulle materie di interesse consiliare di cui alla lettera precedente;
h) rapporti con le magistrature di altri Paesi.
Settima commissione.
Commissione per l'organizzazione degli uffici giudiziari.
Attribuzioni.
Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
a) determinazione degli obiettivi e delle modalita' operative generali per l'informatizzazione delle attivita' del Consiglio; supervisione e interventi correttivi sulle stesse;
b) problemi relativi allo sviluppo dell'informatica giudiziaria e ai suoi effetti sull'attivita' giudiziaria e sull'organizzazione degli uffici; nomina dei referenti informatici;
c) composizione degli uffici giudiziari; approvazione delle tabelle e loro variazione;
d) applicazioni e supplenze;
e) verifica - anche mediante esame dei prospetti statistici semestrali relativi al flusso di lavoro degli uffici giudiziari, alla durata dei processi e al termine di deposito dei provvedimenti giurisdizionali, nonche' delle relazioni conclusive delle ispezioni eseguite dall'Ispettorato generale presso il Ministero della giustizia e dei dati raccolti anche in collaborazione con altri enti o autorita' - delle condizioni di direzione e organizzazione degli uffici giudiziari, delle eventuali disfunzioni e delle relative cause, anche con riferimento alle problematiche poste dalla criminalita' organizzata.
Analisi, proposte e pareri ai sensi dell'art. 10, comma 2, legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di piante organiche degli uffici giudiziari.
Ottava commissione.
Commissione per i magistrati onorari.
Attribuzioni.
Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
a) provvedimenti riguardanti i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari, e, in genere, la magistratura onoraria, nonche' i componenti privati dei tribunali per i minorenni, gli esperti dei tribunali di sorveglianza e, in genere i componenti di organi giudiziari estranei alla magistratura;
b) esame di rapporti, esposti, ricorsi e doglianze concernenti i magistrati onorari; procedure per la declaratoria di decadenza dall'ufficio; la irrogazione di sanzioni disciplinari a carico di giudici di pace;
c) promozione delle attivita' di formazione professionale per i magistrati onorari.
Nona commissione.
Commissione per il tirocinio e la formazione professionale.
Attribuzioni.
Relazioni e proposte nelle seguenti materie:
a) regolamentazione, organizzazione e controllo del tirocinio degli uditori giudiziari;
b) programmazione, istituzione, organizzazione, coordinamento e supervisione dei corsi di formazione professionale per gli uditori giudiziari e dei corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione per i magistrati;
c) coordinamento con l'attivita' di formazione dei magistrati svolta da Stati e Istituzioni esteri e dall'Unione europea; partecipazione dei magistrati italiani a corsi di formazione all'estero;
d) designazione dei componenti del Comitato scientifico esterno per lo studio e l'organizzazione delle attivita' di formazione professionale dei magistrati di cui all'art. 29 del regolamento interno;
e) tutti i provvedimenti relativi al concorso per la nomina ad uditore giudiziario, eccettuata la deliberazione per l'indizione del concorso stesso.
Decima commissione.
Commissione per il bilancio del consiglio ed il regolamento di amministrazione e contabilita'.
Attribuzioni:
a) pareri e proposte nelle materie e nei casi previsti dal regolamento di amministrazione e contabilita';
b) pareri sulla interpretazione del regolamento di amministrazione e contabilita' e proposte di modificazione del medesimo.
 
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