| 
| Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  il  personale  non dirigente  del  comparto  degli  enti pubblici non economici, biennio economico 2004-2005. |  | 
 |  |  |  | In  data  8 maggio  2006 alle ore 11.00 ha avuto luogo l'incontro tra: L'ARAN:
 nella  persona  del Presidente Cons. Raffaele Perna (firmato) e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
 
 |Confederazioni Organizzazioni Sindacali                           |Sindacali ---------------------------------------------------------------------
 CGIL/FP (firmato)                              |    CGIL (firmato ---------------------------------------------------------------------
 |    CISL
 CISL/FPS (firmato)                             |(firmato) ---------------------------------------------------------------------
 UIL/PA (firmato)                               |    UIL (firmato) ---------------------------------------------------------------------
 CSA DI CISAL/FIALP (firmato)                   | (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confill|    CISAL parastato)                                         |(firmato) ---------------------------------------------------------------------
 |    RDB CUB (non
 RDB PI (non firmato)                           |firmato)
 
 Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  il  personale  non dirigente  del  Comparto  degli  enti  pubblici non economici biennio economico 2004-2005.
 Art. 1.
 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
 1.  Il  presente  contratto  collettivo  nazionale  si applica al personale destinatario del CCNL sottoscritto in data 9 ottobre 2003.
 2.  Il  presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004  al  31 dicembre  2005  e  concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
 3.  Per  quanto  non  previsto dal presente contratto, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.
 |  |  |  | Art. 2. Incrementi dello stipendio tabellare
 1.  Gli  stipendi tabellari di cui all'art. 22, comma 4, del CCNL del 9 ottobre 2003 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici  mensilita',  indicati  nella  allegata  tabella  A,  con  le decorrenze ivi stabilite.
 2.  Gli  importi  annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
 |  |  |  | Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi
 1.   Le   misure   degli  stipendi  risultanti  dall'applicazione dell'art.  2  sono  utili  ai  fini della tredicesima mensilita', dei trattamenti  di  previdenza  e  di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono   assunte   a  base  ai  fini  delle  ritenute  previdenziali  e assistenziali  e  relativi  contributi  nonche'  della determinazione della misura dei contributi di riscatto.
 2.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono   computati  ai  fini  previdenziali,  secondo  gli  ordinamenti vigenti,   alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dal  medesimo articolo,  nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto.   Agli   effetti   del   trattamento   di  fine  servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art.  2122  del  codice  civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 3.  E'  confermato quanto previsto dall'art. 23, comma 3 del CCNL del 9 ottobre 2003.
 |  |  |  | Art. 4. Incrementi dell'indennita' di ente
 1. L'indennita' di ente di cui all'art. 26 del CCNL del 9 ottobre 2003   e'   incrementata   degli   importi   mensili  lordi  indicati nell'allegata tabella C, con le decorrenze ivi stabilite.
 2.  Gli importi mensili lordi dell'indennita' di ente, risultanti dall'applicazione   del  comma 1,  sono  rideterminati  nelle  misure indicate nella medesima tabella C.
 |  |  |  | Art. 5. Incrementi dei fondi per i trattamenti accessori di ente
 1.  Al fine di realizzare ulteriori incrementi di produttivita' e di  efficacia  dei  servizi,  con  conseguente  valorizzazione  della qualita'  delle prestazioni, il fondo per i trattamenti accessori del personale   delle   aree   di  cui  all'art.  25,  comma 2  del  CCNL sottoscritto  il  9 ottobre  2003  e'  incrementato,  a decorrere dal 31 dicembre  2005  e a valere sull'anno 2006, di un importo pari allo 0,46%  del monte salari dell'anno 2003 del personale ricompreso nelle aree  A,  B  e  C. Per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989,  il  predetto  incremento,  con la medesima decorrenza, e' pari allo 0,69%.
 2.  Per  le  medesime finalita' di cui al comma 1, il fondo per i trattamenti  accessori  del personale delle qualifiche ad esaurimento di  cui  all'art. 25, comma 3 del CCNL sottoscritto il 9 ottobre 2003 e'  incrementato,  a  decorrere  dal  31 dicembre  2005  e  a  valere sull'anno  2006,  di  un  importo  pari  allo  0,46% del monte salari dell'anno 2003 del personale delle qualifiche ad esaurimento. Per gli enti  non  destinatari  della  legge  n.  88  del  1989,  il predetto incremento, con la medesima decorrenza, e' pari allo 0,69%.
 3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 sono altresi' incrementati delle risorse calcolate ai sensi dell'art. 6, comma 2.
 |  |  |  | Art. 6. Disposizioni finali
 1.  A  decorrere  dal  31 dicembre  2005,  la  percentuale di cui all'art.  23,  comma 4  del  CCNL  del 9 ottobre 2003 - relativa alla quota  di  indennita'  integrativa  speciale  gia'  conglobata  nello stipendio,  utile ai fini del calcolo dell'indennita' di anzianita' - e' elevata all'85%.
 2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetti nei confronti dei soli  dipendenti  destinatari  della  disciplina  dell'indennita'  di anzianita'  di  cui  all'art. 13 della legge n. 70/1975, e successive modifiche  ed  integrazioni.  Conseguentemente,  con  riferimento  ai dipendenti  in  servizio  al 31 dicembre 2005 presso ciascun ente, ai quali  non  si  applica  la predetta disciplina, perche' in regime di trattamento di fine rapporto, la relativa quota di onere contrattuale calcolata  ai fini di cui al comma 1, pari a Euro 4,94 pro-capite per tredici mensilita', e' destinata, con decorrenza 31 dicembre 2005 e a valere  dall'anno  2006,  ad  incrementare il fondo per i trattamenti accessori di ente di cui all'art. 5.
 
 ---->   Vedere Tabelle a pag. 93 della G.U.  <----
 
 Dichiarazione congiunta n. 1
 In  continuita'  con  la disposizione di cui all'art. 6, comma 1, che   eleva   la   percentuale  di  indennita'  integrativa  speciale conglobata  nello  stipendio  tabellare,  utile  ai  fini del calcolo dell'indennita'   di   anzianita',  le  parti  si  danno  atto  della necessita'  di  portare  a termine il percorso di graduale incremento della  quota  conglobata  utile ai fini anzidetti. Pertanto, assumono reciprocamente  l'impegno  di  affrontare  la  questione nel prossimo rinnovo  contrattuale  al  fine di definire la ulteriore e definitiva estensione della quota utile, fino a concorrenza dell'intero valore.
 Dichiarazione congiunta n. 2
 A  chiarimento  del  testo  contrattuale, le parti concordano nel ritenere  che  gli  importi  degli  incrementi  contrattuali  e delle retribuzioni  rideterminate in conseguenza degli stessi, si intendono «lordo-dipendente»,  al  netto  degli  oneri  riflessi a carico degli enti.  In coerenza con quanto sopra, concordano altresi' nel ritenere che  gli  importi  degli  incrementi  del  fondo  per  i  trattamenti accessori di ente indicati in valore percentuale sono riferiti ad una nozione  di  «monte-salari  lordo-dipendente»,  al netto dei medesimi oneri riflessi.
 Dichiarazione congiunta n. 3
 A  chiarimento  dell'art.  6, comma 2, le parti ricordano che, ai sensi  dell'art. 4, comma 1 del CCNQ del 29 luglio 1999, l'indennita' integrativa  speciale  concorre integralmente a costituire la base di calcolo del TFR.
 Nota a verbale CGIL FP, CISL FPS e UIL PA
 CGIL  FP,  CISL FPS e UIL PA ribadiscono che il negoziato avrebbe dovuto comportare, tra i suoi esiti oggettivi, la modifica della base stipendiale   utile  ai  fini  del  calcolo  della  pensione  (per  i lavoratori   con   regime   previdenziale   INPDAP)   a  seguito  del conglobamento  sullo stipendio tabellare della indennita' integrativa speciale.
 Fermo  restando  la  facolta'  di  assumere specifiche iniziative volte   a   conseguire   l'obiettivo  oggetto  della  presente  nota, dichiarano che tale problematica formera' comunque oggetto della loro richiesta in occasione del prossimo rinnovo contrattuale 2006-2009.
 CGIL FP (firmato)
 CISL FPS (firmato)
 UIL PA (firmato)
 Nota a verbale CCNL 2004-2005
 La  RdB-CUB  PI  non  sottoscrive  il  presente accordo in quanto ritiene  che  le  risorse  economiche  previste siano insufficienti a garantire  un reale recupero del potere d'acquisto degli stipendi dei dipendenti del comparto.
 Questa  O.S.  sottolinea  inoltre come la discussione del rinnovo contrattuale  sia  avvenuta  praticamente a biennio concluso, con una parte  delle  risorse  impegnate  disponibili di fatto solo a gennaio 2006, al di fuori quindi dalla vigenza del contratto 2002/2005.
 Roma, 8 maggio 2006
 COORD.NAZ. RdB-CUB P.I. Settore Parastato (firmato)
 |  |  |  |  |