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| Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 15 febbraio 2006 |  | Produzione,  acquisto  e  distribuzione  di vaccini per la profilassi immunizzante   obbligatoria   degli   animali  e  per  interventi  di emergenza. |  | 
 |  |  |  | IL   CAPO  DIPARTIMENTO  per  la  sanita'  pubblica  veterinaria,  la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
 Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio decreto   27   luglio   1934,   n.  1265  e  successive  modifiche  o integrazioni;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
 Vista  la  legge  23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;
 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;
 Vista  la  decisione  del  Consiglio  90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese del settore veterinario;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle  direttive  n.  81/851/CEE,  n.  81/852/CEE,  n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
 Visto  il  decreto  7  luglio  1992  per  la produzione, acquisto e distribuzione  di  antigene  e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;
 Visto  il  decreto  legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche,  recante  norme  sul  riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
 Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio  1993, n. 66, attuativo della  direttiva  90/677/CEE  e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari  e  disposizioni  complementari per i medicinali ad azione immunologica;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino   degli   istituti   zooprofilattici  sperimentali  a  norma dell'art.  l,  comma 1,  lettera  h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363,   concernente  il  regolamento  di  attuazione  della  direttiva 91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
 Considerato  che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 4121 del bilancio del Ministero della salute;
 Considerato  che  al  fine  di  assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento  delle quantita' necessarie di vaccini o antigeni, occorre  stabilire  le  quantita'  di vaccini e antigeni che dovranno essere   prodotte   dagli   istituti   zooprofilattici   sperimentali incaricati;
 Decreta:
 Art. 1.
 Le regioni e province autonome, in conformita' alle disposizioni di cui  all'art.  7  della  legge  23 dicembre  1978,  n. 833, prowedono all'acquisto  e  alla  distribuzione  dei  vaccini occorrenti per gli interventi  di  profilassi  obbligatoria nei confronti delle malattie infettive  e  diffusive  degli  animali  con  i  fondi  alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale - cap. 2700 del Ministero del tesoro - esercizio finanziario 2006.
 A  tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art. 2,  le  regioni  e  province autonome, nei casi in cui sia necessario ricorrere  all'approvvigionamento  di vaccini prodotti dagli istituti zooprofilattici  sperimentali,  possono  provvedere  alla  stipula di contratti  d'acquisto  con  gli  stessi  definendo  il numero di dosi necessarie e i tempi di consegna delle stesse.
 |  |  |  | Art. 2. Per  far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della salute costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino.
 L'onere  derivante  dall'acquisto  delle  scorte  di  vaccini  e di antigeni  grava  sul  capitolo  4121 del bilancio del Ministero della salute per l'anno 2006.
 |  |  |  | Art. 3. Le  modalita'  di  produzione,  di  conservazione  e  di  eventuale trasformazione  dei singoli prodotti immunizzanti nonche' i prezzi di cessione  per  unita' di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.
 |  |  |  | Art. 4. E'  incaricato  della  produzione  di vaccino contro la peste suina classica  l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche,  con  sede  in  Perugia, per un numero complessivo di 203.000 dosi  che  dovranno essere pronte alle date indicate nel contratto di acquisto stipulato dal Ministero della salute.
 Detto  quantitativo di vaccino verra' ottenuto trasformando 203.000 dosi  di  antigene  virale gia' acquistato dal Ministero della salute nel 2005.
 Il  prezzo di trasformazione dell'antigene in vaccino e' fissato in 0,12 euro per dose oltre IVA.
 |  |  |  | Art. 5. E'  incaricato  della produzione di antigene virale per ottenere in tempi  brevi  vaccino  contro  la  peste  suina  classica  l'Istituto zooprofilattico  sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia,  per  un  numero  complessivo  di  147.000 dosi che dovranno essere  pronte  alle date indicate nel relativo contratto di acquisto stipulato dal Ministero della salute.
 Il prezzo di cessione del prodotto e' fissato in 0,18 euro per dose oltre IVA.
 |  |  |  | Art. 6. L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, produttore dell'antigene e del vaccino contro la peste suina classica di  cui  al  presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli  di  efficacia,  di  innocuita'  e di sterilita' nonche' il confezionamento  e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve  attenersi  al  relativo  capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale  7 luglio  1992  relativo  alla  produzione,  acquisto e distribuzione  di  vaccini  e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.
 Per  l'aggiornamento  del  capitolato  tecnico  e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui   si   renda  necessario  l'approvvigionamento,  sara'  cura  del Ministero   della   salute   impartire   all'istituto  produttore  le necessarie disposizioni.
 |  |  |  | Art. 7. I  prezzi  di  cessione  dei  prodotti  immunizzanti  di  cui  agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 febbraio 2006
 Il capo Dipartimento: Marabelli Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 284
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