Raccolta in titoli delle banche. 1. Le Istruzioni di vigilanza in materia di raccolta in titoli delle banche (Titolo V, cap. 3, sez. II) stabiliscono che emissioni obbligazionarie con taglio minimo inferiore a 10.000 euro (comunque pari a 1.000 euro o multipli di tale importo) possono essere effettuate da banche aventi i seguenti requisiti: a) un patrimonio di vigilanza non inferiore a 25 milioni di euro; b) i bilanci degli ultimi 3 esercizi in utile; c) l'ultimo bilancio certificato. In relazione al requisito sub c), la disciplina del controllo contabile introdotta con la riforma del diritto societario (articoli 2409-bis e ss. cod. civ.) apporta innovazioni rilevanti, in quanto prevede, in via generale, l'obbligo dei soggetti che svolgono l'attivita' di controllo contabile di formulare un giudizio sul bilancio (art. 2409-ter cod. civ.)(3) In base a tale disciplina, l'attivita' di controllo contabile e' svolta, di regola, da un revisore esterno avente specifici requisiti professionali e iscritto negli appositi Albi (tenuti dal Ministero della giustizia o dalla CONSOB), salva la possibilita' di affidare la funzione al collegio sindacale con apposita clausola statutaria, nel caso di societa' «chiuse» e non tenute a redigere il bilancio consolidato (4); tale facolta' e' consentita in ogni caso alle banche di credito cooperativo dal comma 2-bis dell'art. 52 TUB, introdotto dal decreto legislativo n. 37/2004. Tutto cio' considerato, si dispone che il requisito della «certificazione» previsto dalle richiamate Istruzioni di vigilanza venga sostituito, ai fini della disciplina del taglio minimo delle obbligazioni bancarie, dalla condizione che il soggetto che ha svolto il controllo contabile sulla banca (revisore esterno o collegio sindacale) non abbia espresso giudizio negativo, ovvero non abbia manifestato l'impossibilita' di esprimere un giudizio, sull'ultimo bilancio approvato. Nell'occasione, in relazione a quesiti pervenuti e a taluni casi rilevati nella prassi, si precisa che il taglio minimo delle emissioni non e' in alcun caso frazionabile, ne' in fase di emissione ne' in ipotesi di successiva negoziazione; tale previsione deve essere sempre contenuta nei regolamenti di emissione delle obbligazioni. 2. Le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di raccolta in titoli delle banche - emanate in attuazione del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242631 - contengono previsioni in materia di durata dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi. In particolare, e attualmente stabilito che tali titoli di raccolta devono avere durata compresa fra un mese e 5 anni (*). Al riguardo, valutata l'esigenza di favorire lo sviluppo dei mercati degli strumenti di debito a breve termine, si rimuove la previsione di una durata minima dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi bancari. La durata dei titoli deve, comunque, essere indicata nei certificati e nei buoni, se non dematerializzati, e nei relativi regolamenti di emissione. Roma, 26 aprile 2006 Il Governatore: Draghi (3) Per le societa' quotate e per quelle emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante tra il pubblico, analoga previsione e contenuta nell'art. 156 TUF in materia di revisione contabile. (4) Cfr. art. 2409-bis, ultimo comma, c.c. (*) Cfr. le disposizioni di vigilanza pubblicate nel Bollettino di Vigilanza n. 7/2004, che hanno modificato le Istruzioni di vigilanza per le banche, Tit. V, cap. 3, sez. III. |