| Raccolta in titoli delle banche. 1.  Le  Istruzioni  di vigilanza in materia di raccolta in titoli delle  banche  (Titolo V, cap. 3, sez. II) stabiliscono che emissioni obbligazionarie  con  taglio minimo inferiore a 10.000 euro (comunque pari  a  1.000  euro  o  multipli  di  tale  importo)  possono essere effettuate da banche aventi i seguenti requisiti:
 a)  un  patrimonio  di  vigilanza non inferiore a 25 milioni di euro;
 b) i bilanci degli ultimi 3 esercizi in utile;
 c) l'ultimo bilancio certificato.
 In  relazione  al  requisito  sub c), la disciplina del controllo contabile   introdotta   con   la   riforma  del  diritto  societario (articoli 2409-bis e ss. cod. civ.) apporta innovazioni rilevanti, in quanto  prevede, in via generale, l'obbligo dei soggetti che svolgono l'attivita'  di  controllo  contabile  di  formulare  un giudizio sul bilancio (art. 2409-ter cod. civ.)(3)
 In  base a tale disciplina, l'attivita' di controllo contabile e' svolta,  di regola, da un revisore esterno avente specifici requisiti professionali  e  iscritto  negli appositi Albi (tenuti dal Ministero della giustizia o dalla CONSOB), salva la possibilita' di affidare la funzione  al collegio sindacale con apposita clausola statutaria, nel caso  di  societa'  «chiuse»  e  non  tenute  a  redigere il bilancio consolidato (4); tale facolta' e' consentita in ogni caso alle banche di  credito  cooperativo dal comma 2-bis dell'art. 52 TUB, introdotto dal decreto legislativo n. 37/2004.
 Tutto  cio'  considerato,  si  dispone  che  il  requisito  della «certificazione»  previsto  dalle  richiamate Istruzioni di vigilanza venga  sostituito,  ai  fini della disciplina del taglio minimo delle obbligazioni bancarie, dalla condizione che il soggetto che ha svolto il  controllo  contabile  sulla  banca  (revisore  esterno o collegio sindacale)  non  abbia  espresso  giudizio negativo, ovvero non abbia manifestato  l'impossibilita'  di  esprimere un giudizio, sull'ultimo bilancio approvato.
 Nell'occasione,  in relazione a quesiti pervenuti e a taluni casi rilevati  nella  prassi,  si  precisa  che  il  taglio  minimo  delle emissioni non e' in alcun caso frazionabile, ne' in fase di emissione ne'  in  ipotesi  di  successiva  negoziazione;  tale previsione deve essere   sempre   contenuta   nei   regolamenti  di  emissione  delle obbligazioni.
 2. Le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di raccolta in titoli  delle banche - emanate in attuazione del decreto del Ministro del  tesoro  22 giugno  1993,  n.  242631  - contengono previsioni in materia di durata dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi. In  particolare,  e attualmente stabilito che tali titoli di raccolta devono avere durata compresa fra un mese e 5 anni (*).
 Al  riguardo,  valutata  l'esigenza  di  favorire lo sviluppo dei mercati  degli  strumenti  di  debito  a breve termine, si rimuove la previsione  di  una  durata  minima dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi bancari. La durata dei titoli deve, comunque, essere indicata  nei certificati e nei buoni, se non dematerializzati, e nei relativi regolamenti di emissione.
 Roma, 26 aprile 2006
 Il Governatore: Draghi
 (3)  Per  le  societa'  quotate  e per quelle emittenti strumenti finanziari  diffusi  in  misura  rilevante  tra  il pubblico, analoga previsione  e  contenuta  nell'art.  156  TUF in materia di revisione contabile.
 (4) Cfr. art. 2409-bis, ultimo comma, c.c.
 (*)  Cfr.  le disposizioni di vigilanza pubblicate nel Bollettino di  Vigilanza  n.  7/2004,  che  hanno  modificato  le  Istruzioni di vigilanza per le banche, Tit. V, cap. 3, sez. III.
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