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| Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | CIRCOLARE 27 aprile 2006, n. 946 |  | Graduatoria  relativa  alle  regioni  dell'obiettivo 1 concernente le iniziative   ammissibili   relative   alle  domande  di  agevolazione presentate,  ai  sensi  della  misura  2.1.a - Pacchetto integrato di agevolazioni  PIA  Innovazione  -  prevista  dal  Programma operativo nazionale  (P.O.N.)  «Sviluppo  imprenditoriale locale» 2000-2006 (2° bando).   Circolare  attuativa  relativa  ai  progetti  aventi  esito conclusivo 2, 3 e 4. |  | 
 |  |  |  | Alle imprese interessate Alle banche concessionarie
 Agli istituti collaboratori
 Alla Cassa depositi e prestiti
 All'A.B.I.
 All'ASS.I.LEA.
 Alla Confindustria
 Alla Confapi
 Alla Confcommercio
 Alla Confesercenti
 All'ANCE
 Al  Comitato di coordinamento delle
 confederazioni artigiane
 Con  decreto  1° marzo 2006 e' stata approvata la graduatoria delle iniziative  ammissibili  alle agevolazioni previste dal secondo bando di attuazione della misura 2.1.a, Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione del P.O.N. «Sviluppo imprenditoriale locale».
 Ai sensi di tale decreto, le iniziative agevolabili di cui all'art. 3,  commi 1,  2  e  3,  fatto  salvo  quanto  indicato  ai fini della concessione   delle   agevolazioni   previste  per  le  attivita'  di industrializzazione,   possono   ottenere   le  agevolazioni  per  le attivita'  di  sviluppo  precompetitivo  nella forma di finanziamento agevolato  a  valere  sulle  risorse  del  fondo rotativo, denominato «Fondo  rotativo  per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca», costituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'art.  1,  comma  354  della  legge  30  dicembre  2004,  n. 311, eventualmente integrato da un contributo alla spesa.
 Il  predetto  finanziamento agevolato e' concesso, nei limiti e con le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1°   febbraio   2006,  previa  specifica  richiesta  che  le  imprese interessate,  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del suddetto decreto 1° marzo  2006,  trasmettono secondo le indicazioni fornite con apposita circolare ministeriale.
 Con  la  presente  circolare  si forniscono le suddette indicazioni nonche'   ulteriori   precisazioni   in   merito  alle  modalita'  di concessione del finanziamento agevolato:
 1. Ai  sensi  dell'art.  3,  commi 1,  2 e 3 del decreto 1° marzo 2006,  per  le  iniziative  in graduatoria in posizione non utile per fruire delle agevolazioni previste dalla circolare del Ministro della attivita'  produttive  n.  646130  del 28 aprile 2004, possono essere concesse   le  agevolazioni  riguardanti  le  attivita'  di  sviluppo precompetitivo  nella  misura e con le modalita' previste dal decreto interministeriale  1° febbraio  2006. Per tali iniziative puo' essere concesso  un  finanziamento agevolato di importo massimo pari all'81% dei costi ammessi.
 2.   L'agevolazione   complessiva   derivante  dal  finanziamento agevolato   e'  ricompresa  nell'equivalente  sovvenzione  lordo  (di seguito  «ESL»)  ponderale  del  25 per cento per i costi di sviluppo precompetitivo e del 50 per cento per i costi di ricerca industriale, come stabilito dall'art. 4, comma 1, delle direttive FIT.
 3.  Il  finanziamento  agevolato  puo'  essere  integrato  da  un contributo  alla  spesa  pari  al valore necessario al raggiungimento della  predetta  percentuale  ESL  e comunque non superiore al 10 per cento dei costi ammessi.
 Nel merito si precisa che:
 a)  Ai  fini  della  concessione del finanziamento agevolato deve sussistere  un  finanziamento ordinario bancario, a tasso di mercato, destinato  alla copertura finanziaria dei costi ammessi, nella misura minima  del  9%  dei  costi ammessi medesimi, concesso da banche (nel seguito  «Soggetto  finanziatore»)  che  sottoscrivono  uno specifico accordo  con Cassa depositi e prestiti S.p.A. ed il correlato mandato interbancario   sulla   base   delle   disposizioni  contenute  nella convenzione  stipulata  ai  sensi  della  delibera  CIPE  n.  76  del 15 luglio 2005.
 b)  Il  finanziamento  con  capitale  di  credito,  composto  dal finanziamento agevolato e dal corrispondente finanziamento ordinario, non   puo'  comunque  essere  superiore  al  90%  dei  costi  ammessi complessivi.
 c)  Il  finanziamento  agevolato  ha una durata, decorrente dalla data di emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, non superiore a 10 anni e non inferiore a 7 anni, ivi compreso un periodo di  preammortamento  fino  a  4  anni  commisurato  alla  durata  del programma di investimenti.
 d)  Il  rimborso  del  finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il  30 giugno  e  il  31 dicembre  di  ogni  anno.  Gli  interessi di preammortamento  sono  corrisposti  alle  medesime scadenze. Il tasso agevolato  da applicare al finanziamento e' pari allo 0,50% annuo. La somma  del  finanziamento agevolato, del corrispondente finanziamento bancario  e  dell'eventuale  contributo alla spesa di cui all'art. 5, comma 4  del  decreto  1° febbraio  2006 non puo' essere superiore al totale dei costi ammessi.
 4.  Ai  fini  della  concessione  delle agevolazioni ai sensi del decreto  1° marzo  2006,  le imprese interessate di cui al precedente punto  1,  trasmettono al Ministero delle attivita' produttive e, per conoscenza   al   Soggetto   convenzionato,  entro  15  giorni  dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della   presente   circolare  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento,  una  specifica  richiesta,  secondo  lo  schema  di cui all'allegato  1,  indicando, in particolare, il Soggetto finanziatore prescelto  dall'impresa  per  la valutazione del merito di credito ai sensi  dell'art. 8, comma 2 del decreto 1° febbraio 2006. Il Soggetto finanziatore  puo'  coincidere con il medesimo Soggetto convenzionato che ha istruito la domanda di agevolazioni.
 5.  Qualora  il  Soggetto  finanziatore  sia diverso dal Soggetto convenzionato  che  ha istruito la domanda di agevolazioni, l'impresa interessata puo' richiedere al competente ufficio del Ministero delle attivita'  produttive,  la  documentazione  riguardante l'istruttoria operata  dal  Soggetto  convenzionato; tale documentazione sara' resa disponibile   entro  5  giorni  dalla  presentazione  della  relativa richiesta.  L'impresa fornisce al Soggetto finanziatore prescelto, ai sensi  dell'art.  8,  comma 3  del  decreto  1° febbraio  2006, detta documentazione   nonche'   tutti   gli   elementi  necessari  per  la valutazione  del  merito  di  credito  al  fine  dell'adozione  della delibera  di  finanziamento  bancario.  Entro 45 giorni dalla data di ricevimento  della  richiesta  di  cui al comma 4, pena la decadenza, l'impresa  trasmette  al  Soggetto  convenzionato la comunicazione di esito  della  delibera  di finanziamento bancario, redatta secondo lo schema  allegato  alla  predetta convenzione stipulata ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005.
 6.  Entro  5  giorni  dalla  data  di acquisizione della suddetta comunicazione, il Soggetto convenzionato comunica alla Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.  ed  al  Soggetto agente la delibera del Soggetto finanziatore  accettata  dal  Soggetto beneficiario. Cassa depositi e prestiti  S.p.A.,  entro  15  giorni  dal  ricevimento della predetta comunicazione,   comunica   al   Soggetto  convenzionato  l'eventuale avvenuta  adozione  della  delibera di finanziamento; a seguito della delibera  del  singolo  Finanziamento  agevolato  da  parte  di Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Soggetto convenzionato provvede, entro i  successivi 5 giorni, a trasmetterne il relativo esito al Ministero delle   attivita'   produttive,   al  fine  della  concessione  delle agevolazioni, nonche' al Soggetto agente.
 7.  Il  Ministero  delle attivita' produttive emana il decreto di concessione  dell'agevolazione  indicando la misura del contributo in conto  capitale  e  del  finanziamento agevolato, entro 15 giorni dal ricevimento  degli  esiti di cui al punto 6, e trasmette lo stesso al Soggetto   beneficiario   per   la   sottoscrizione.  Il  decreto  di concessione  condiziona  l'erogazione del contributo alla stipula del contratto  di  finanziamento. Copia del predetto decreto e' trasmessa al Soggetto convenzionato che ne cura, nel caso, il conseguente invio al Soggetto agente.
 8.  Il  contratto  di  finanziamento,  relativo  sia  alla  quota agevolata che a quella ordinaria, e' stipulato - successivamente alla concessione  delle  agevolazioni  ed  entro  60  giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione da parte dell'impresa, pena la decadenza  della richiesta - tra l'impresa beneficiaria e il Soggetto agente.  La  stipula  del  contratto di finanziamento e' perfezionata sulla   base   dell'avvenuta   conferma,   da   parte   del  Soggetto finanziatore, dell'accordo e del mandato interbancario previsti dalla predetta convenzione.
 Roma, 27 aprile 2006
 Il Ministro delle attivita' produttive Scajola
 |  |  |  | Allegato n. 1 RICHIESTA  DI  CONCESSIONE  DELLE  AGEVOLAZIONI  PER  LE ATTIVITA' DI SVILUPPO  PRECOMPETITIVO  CON  LE  NUOVE  MODALITA'  PREVISTE  DAL
 DECRETO INTERMINISTERIALE 1° FEBBRAIO 2006.
 Il  sottoscritto ...., nato a ...., prov. .... il ...., residente in  ....,  via  ....  n. civ. ...., consapevole della responsabilita' penale  cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  47 e 76 del decreto del Presidente  della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, in qualita' di  ....  (1)  dell'impresa  ....con sede legale in, via .... n. civ. ....:
 Dichiara di avere presentato una domanda di agevolazioni ai sensi della misura 2.1.a,  Pacchetto  integrato  di  agevolazioni  - PIA Innovazione del P.O.N.  «Sviluppo imprenditoriale locale», sottoscritta in data ...., recante  il  n.  ...., relativa ad un'iniziativa riguardante l'unita' produttiva ubicata in .... prov.....; che  tale  domanda  e'  stata  inserita nella graduatoria formata con decreto   ministeriale   del   1° marzo   2006,   in   posizione   n. ...............  non  utile  per la concessione delle agevolazioni di cui  all'art.  2  del  decreto  medesimo a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, e comunque con esito conclusivo .... (2);
 Cio'  premesso,  ai sensi dell'art. 3, comma 4 del citato decreto di approvazione della graduatoria,
 Chiede la   concessione  delle  agevolazioni  riguardanti  le  attivita'  di sviluppo  precompetitivo nella misura e con le modalita' previste dal decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2006.
 A tal fine
 Dichiara che,  per  la valutazione del merito di credito ai sensi dell'art. 8, comma 2  del  citato  decreto  interministeriale 1° febbraio 2006, il Soggetto  finanziatore prescelto e' .... (3), autorizzando a tal fine il  Ministero  delle  attivita' produttive, ed eventualmente la banca concessionaria,  a  comunicare  al  su indicato soggetto finanziatore tutte le informazioni e/o dati occorrenti ai fini di cui sopra.
 Data ............... L'impresa:           timbro           e           firma           (4)
 ...................................................... Note:
 (1)  Titolare,  legale  rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima  ipotesi  allegare  la  procura  o copia autentica della stessa).
 (2)   Riportare   solo  l'ipotesi  che  ricorre  con  riferimento all'esito  conclusivo  indicato  nella  colonna  K  della graduatoria (valore 2 oppure 3 oppure 4).
 (3)  Si  ricorda che il Soggetto finanziatore puo' coincidere con la banca concessionaria.
 (4)  Sottoscrivere  la  presente  dichiarazione  con le modalita' previste  dall'art.  38,  comma 3  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
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