| 
| Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | CIRCOLARE 27 aprile 2006, n. 948 |  | Legge  19  dicembre 1992, n. 488. Ulteriori modifiche ed integrazioni alle  circolari  n.  900516  del  13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001. |  | 
 |  |  |  | Alle imprese interessate Alle banche concessionarie
 Agli istituti collaboratori
 All'A.B.I.
 All'ASS.I.LEA.
 Alla Confindustria
 Alla Confapi
 Alla Confcommercio
 Alla Confesercenti
 Alle confederazioni artigiane
 Le  circolari  n.  900516  del  13 dicembre  2000  e  n. 900047 del 25 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni disciplinano le modalita'  e  le  procedure  per  la concessione e l'erogazione delle agevolazioni   previste   dalla   legge   19 dicembre  1992,  n.  488 rispettivamente  al  settore  turistico-alberghiero ed al settore del commercio.    Sulla  base  dell'esperienza maturata nell'applicazione della  norma  agevolativa,  si  ravvisa  l'esigenza di apportare alle predette  circolari  alcune  modifiche  ed  integrazioni,  come  gia' peraltro  avvenuto  con  l'emanazione  della  circolare n. 980814 del 7 marzo  2006 relativamente alle agevolazioni previste per il settore industria,  allo  scopo  di migliorare l'efficacia e la tempestivita' dei controlli finali che correntemente si effettuano sui programmi di investimento  agevolati,  consentendo  alle  imprese  interessate  di predisporre per tempo la documentazione occorrente.
 Alle  circolari  n.  900516  del  13 dicembre  2000 e n. 900047 del 25 gennaio  2001 sono quindi apportate le modifiche e le integrazioni di seguito indicate.
 Con  riferimento  al  punto  3.10  di  entrambe  le circolari sopra richiamate.
 Il  penultimo  periodo («La dichiarazione di cui .... .... l'elenco di  cui  sopra») e' sostituito dai seguenti: «La dichiarazione di cui si tratta deve essere esibita dall'impresa su richiesta del personale incaricato  degli  accertamenti,  dei  controlli  o  delle ispezioni, nonche'  allegata  alla  documentazione  finale  di  spesa  di cui al successivo  punto 8, accludendo alla stessa dichiarazione l'elenco di cui  sopra. All'atto della presentazione della documentazione finale, l'elenco  dovra'  essere  integrato  con  l'indicazione  del costo di ciascun bene in esso indicato.».
 L'ultimo   periodo   («La  mancata  ....  delle  agevolazioni»)  e' sostituito  dal  seguente:  «La  mancata o incompleta tenuta di dette scritture  da'  luogo  a  contestazione  all'impresa  e,  nel caso di ripetuta   inadempienza,   alla   revoca   totale  o  parziale  delle agevolazioni».
 Dopo  l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «L'impresa deve  inoltre  acquisire  e  conservare  la  documentazione  utile  a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e  attrezzature  oggetto  delle  richieste  di  erogazione  di cui al successivo  punto  7  e  della  rendicontazione  di  spesa  di cui al successivo   punto   8   (ad  esempio,  certificati  di  origine  dei macchinari,  documenti  di  trasporto,  certificati di assicurazione, documenti  di  immatricolazione,  dichiarazioni di conformita' di cui alla   Direttiva   98/37/CE   del   22 giugno   1998,   ecc.).   Tale documentazione  deve  essere  esibita  dall'impresa  su richiesta del personale  incaricato  degli  accertamenti,  dei  controlli  o  delle ispezioni,  nonche'  allegata  in copia alla documentazione finale di spesa  di  cui  al  successivo  punto  8.  La  mancata  o  incompleta esibizione   di   detta  documentazione  da'  luogo  a  contestazione all'impresa  e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni».
 Con  riferimento  al  punto  7.5  di  entrambe  le  circolari sopra richiamate.
 Dopo  l'ultimo  periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Nei casi di  cui  al  successivo  punto 7.6, la banca concessionaria, prima di procedere  all'erogazione  parziale dell'ultima quota del contributo, effettua  accertamenti,  secondo  le  modalita' ed i criteri indicati dall'art.  71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  anche  sullo  stato  di  funzionamento del programma agevolato  e  sull'esistenza  presso  l'unita'  produttiva  dei  beni oggetto  della  documentazione finale di spesa, cosi' come dichiarati dall'impresa.  Per  l'erogazione  parziale  di  detta ultima quota il termine   di   quindici   giorni   sopra   indicato  e'  aumentato  a quarantacinque giorni».
 Con  riferimento  al  punto  8.2  di  entrambe  le  circolari sopra richiamate.
 Dopo  le parole «e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese»  sono  aggiunte le seguenti: «nonche' aver avviato l'attivita' agevolata con l'utilizzo dei beni oggetto della documentazione finale di spesa,».
 Dopo  le  parole  «comprovante  l'effettuazione delle spese stesse» sono  aggiunte le seguenti: «corredata della documentazione di cui al precedente  punto  3.10  e  delle  dichiarazioni di cui al successivo punto 8.4».
 Con  riferimento  al  punto  8.3  di  entrambe  le  circolari sopra richiamate.
 Dopo le parole «ne comprovino l'avvenuto pagamento.». Sono aggiunte le  seguenti: «Per tutti i titoli di spesa di importo imponibile pari almeno  a  Euro  50.000  dovra'  essere  trasmessa  la documentazione bancaria   che  ne  comprovi  l'avvenuto  pagamento,  fermo  restando l'obbligo   a   carico   dell'impresa   di   produrre   la   medesima documentazione  anche  per gli altri titoli di spesa su richiesta del personale  incaricato  degli  accertamenti,  dei  controlli  o  delle ispezioni.».
 Con  riferimento  al  punto  8.4  di  entrambe  le  circolari sopra richiamate.
 Dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Alla documentazione di   spesa  devono  essere  inoltre  allegati  la  dichiarazione  con l'apposito  elenco  previsti  al precedente punto 3.10, nonche' copia della  documentazione attestante il requisito di nuovo di fabbrica di cui al medesimo punto 3.10.».
 Con  riferimento  al  punto  8.5  di  entrambe  le  circolari sopra richiamate.
 Dopo  l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i programmi la cui spesa ammessa risulta almeno pari a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70  euro  dovranno  essere  trasmessi  al  Ministero  anche l'elenco  e  la  dichiarazione  previsti  al  precedente  punto 3.10, nonche'  copia  della documentazione attestante il requisito di nuovo di fabbrica di cui al medesimo punto 3.10.».
 Con  riferimento  al  punto  8.6  della  circolare  n.  900516  del 13 dicembre 2000.
 Dopo  le  parole  «apposite commissioni» sono aggiunte le seguenti: «allo scopo di accertare l'ultimazione dei lavori, la presenza, pur a campione,  dei  beni riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.10,  la tipologia dell'iniziativa realizzata, lo stato di attivita' dell'unita'   locale,  gli  obiettivi  conseguiti  con  il  programma agevolato,   con   particolare   riferimento   a  quelli  produttivi, occupazionali  e  di  impatto  ambientale,  il  rispetto  delle norme urbanistiche  e  di  quelle  per  la  tutela  dell'ambiente  mediante l'acquisizione  di  idonea  documentazione,  nonche' le condizioni di ammissibilita' dei singoli titoli di spesa, cosi' come proposta dalla banca  concessionaria, in relazione alla natura degli investimenti ed ai   divieti,   limitazioni  e  condizioni  di  cui  all'art.  4  del regolamento,  al  precedente  punto 3.8 e ad altre direttive all'uopo emanate dal Ministero.».
 Con  riferimento  al  punto  8.6  della  circolare  n.  900047  del 25 gennaio 2001.
 Dopo  le  parole  «apposite commissioni» sono aggiunte le seguenti: «allo scopo di accertare l'ultimazione dei lavori, la presenza, pur a campione,  dei  beni riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.10,  la tipologia dell'iniziativa realizzata, lo stato di attivita' dell'unita'   locale,  gli  obiettivi  conseguiti  con  il  programma agevolato,   con   particolare   riferimento   a  quelli  produttivi, occupazionali  e  di  impatto  ambientale,  il  rispetto  delle norme urbanistiche  e  di  quelle  per  la  tutela  dell'ambiente  mediante l'acquisizione  di  idonea  documentazione,  nonche' le condizioni di ammissibilita' dei singoli titoli di spesa, cosi' come proposta dalla banca  concessionaria, in relazione alla natura degli investimenti ed ai   divieti,   limitazioni  e  condizioni  di  cui  all'art.  4  del regolamento,  al  precedente  punto 3.9 e ad altre direttive all'uopo emanate dal Ministero.».
 Con  riferimento  all'allegato  n. 4a della circolare n. 900516 del 13 dicembre  2000  e all'allegato n. 9a della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001.
 Dopo  le  parole  «beni  maggiormente  rilevanti»  sono aggiunte le parole  «,  e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno pari a Euro 10.000,00,».
 Con  riferimento  agli  allegati  numeri  24,  25,  26  e  27 della circolare  n. 900516 del 13 dicembre 2000 ed agli allegati numeri 30, 31, 32 e 33 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001.
 Dopo  le  parole  «allo  stato  nuovi di fabbrica» sono aggiunte le seguenti: «cosi' come peraltro documentato, e che quelli maggiormente rilevanti,  e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno  pari  a  Euro 10.000,00,  sono  singolarmente  identificabili attraverso  l'elenco  e  la  dichiarazione di cui al punto 3.10 della circolare esplicativa».
 Con  riferimento  agli  allegati  numeri 26 e 27 della circolare n. 900516  del  13 dicembre  2000  ed agli allegati numeri 32 e 33 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001.
 A  conclusione  della  dichiarazione,  prima  della  data  e  della sottoscrizione,  e'  aggiunto il seguente alinea «- che l'impianto e' in perfetto stato di funzionamento.».
 Le  modifiche e le integrazioni anzidette hanno efficacia per tutte le  iniziative  che,  alla  data  di entrata in vigore della presente circolare, risultino gia' agevolate in via provvisoria e per le quali le  imprese non abbiano ancora prodotto alle banche concessionarie la documentazione  finale  di  spesa  di  cui  all'art.  9  del  decreto ministeriale  n.  527  del  20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni,  fermo  restando  l'obbligo  per  tutte  le  imprese di consentire  al  Ministero  e/o  alla  banca  concessionaria, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto ministeriale, ogni accertamento che gli organismi preposti alle verifiche ritengano necessario.
 Roma, 27 aprile 2006
 Il Ministro delle attivita' produttive Scajola
 |  |  |  |  |