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| Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 2 maggio 2006 |  | Gestione delle entrate derivante dall'Albo dei gestori di rifiuti, ai sensi  dell'articolo  212, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
 Visto,  in  particolare, l'art. 212, comma 16, del suddetto decreto legislativo, il quale prevede che agli oneri per il funzionamento del Comitato  nazionale  dell'Albo  nazionale  gestori ambientali e delle sezioni  regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le  previsioni,  anche  relative  alle  modalita'  di versamento e di utilizzo,   che   saranno   determinate   con  decreto  del  Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 Vista   la   diversa   concentrazione   delle   imprese   obbligate all'iscrizione,  che comporta differenti entrate e spese per ciascuna sezione regionale o della provincia autonoma;
 Ravvisata  l'opportunita'  di  prevedere  che  ciascuna  camera  di commercio  interessata  sostenga le spese necessarie al funzionamento della  sezione  regionale  o  della  provincia  autonoma,  nonche'  a garantire,  con  finanziamenti  pro quota, lo svolgimento dei compiti assegnati  al  comitato  nazionale  dal  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 Ravvisata  la  necessita'  di  garantire  comunque la funzionalita' delle sezioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano in  ciascuna  realta'  territoriale,  indipendentemente  dall'entita' delle entrate;
 Decreta:
 Art. 1.
 Oggetto della disciplina
 1.  Il  presente  decreto  disciplina  la  gestione  delle  entrate derivante  dai  diritti  di  segreteria  e  dai diritti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per provvedere al funzionamento del  comitato  nazionale  e  delle  sezioni  regionali  e provinciali dell'Albo  nazionale  gestori  ambientali,  nonche'  le  modalita' di gestione e di rendicontazione delle somme riscosse.
 |  |  |  | Art. 2. Dotazione finanziaria delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali
 1.  Alle  spese  di  funzionamento delle sezioni si provvede con le entrate  derivanti  dal diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212,  comma  10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dai diritti  di  segreteria.  Fino  all'emanazione  del  decreto previsto all'art. 212, comma 10, del citato decreto legislativo, continuano ad essere  applicati  i  diritti  di  segreteria  e  i  diritti  annuali d'iscrizione   nell'ammontare   definito  dal  decreto  del  Ministro dell'ambiente del 28 aprile 1998, n. 406.
 2.  Il  25%  dei  diritti  riscossi  dalle  sezioni regionali della Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e  Veneto, e' versato in rate semestrali al fondo di compensazione di cui  al successivo art. 5. Tale disposto non si applica ai diritti di cui al comma 5, del presente articolo.
 3. L'adeguamento dell'aliquota prevista al precedente comma 2 viene eventualmente  determinato  con decreto del Ministero dell'ambiente e della   tutela   del   territorio,   di   concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta  motivata dell'Unione italiana delle camere di commercio, sentito il comitato nazionale.
 4.  L'amministrazione  della  sezione  e  la gestione finanziaria e contabile  sono assicurate direttamente dalla camera di commercio che vi provvede con le proprie strutture operative.
 5.  I  diritti annuali di iscrizione di cui all'art. 212, comma 26, del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, per la tenuta dei registri  di  cui  ai  commi 8,  24  e 25 del medesimo art. 212, sono integralmente  destinati  alle  attivita'  di  cui  all'art. 6 e sono contabilizzati  separatamente, secondo quanto previsto dal precedente comma 4.  I  diritti  di  segreteria sono dovuti dalle imprese che si iscrivono  con procedura ordinaria, le cui attivita' sono individuate ai  sensi  dell'art.  212,  comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' dalle imprese individuate allo stesso art. 212, comma 18,  per le quali si richiede un'attivita' istruttoria da parte della segreteria delle sezioni regionali. I diritti di segreteria non sono  dovuti  dalle  imprese  che  si  iscrivono  all'Albo  ai  sensi dell'art.  212,  commi 8, 12, 22, 23, 24 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 6.  I  diritti  annuali  di cui all'art. 212, comma 26, del decreto legislativo  3 aprile 2006, n. 152, per la tenuta dei registri di cui ai  commi 22 e 23 del medesimo art. 212, sono incassati dalle sezioni regionali  e  provinciali  dell'Albo ove hanno sede legale i soggetti firmatari  degli  accordi  di  programma  o le imprese autorizzate ai sensi  dei  commi 22  e 23 del medesimo art. 212 e sono integralmente versati al fondo di cui al comma 3 dell'art. 5.
 7.  I  diritti  annuali di iscrizione per la tenuta dei registri di cui  all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono versati   dagli  interessati  nell'ammontare  di  50  euro  per  ogni tipologia  di  registro,  rideterminabili  ai  sensi dell'art. 21 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28 aprile  1998,  n. 406. Tali diritti  annuali  sono  omnicomprensivi  di ogni somma che i soggetti interessati  devono  corrispondere  per  ottemperare agli obblighi di iscrizione ad essi imputata.
 |  |  |  | Art. 3. Personale di segreteria delle sezioni
 1.  Le  camere di commercio mettono a disposizione della sezione di competenza  per  l'esercizio  delle  attribuzioni  previste  dal  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il personale necessario ed utile al fine di garantire il funzionamento della sezione.
 2.  Il  segretario  della  sezione  regionale  e'  responsabile dei procedimenti afferenti alla gestione della sezione regionale.
 |  |  |  | Art. 4. Strumentazione delle sezioni
 1. Le camere di commercio assicurano:
 a) la gestione in rete delle sezioni e del comitato nazionale, al fine   di   una  completa  gestione  telematica  delle  procedure  di competenza  dell'Albo,  anche  nei confronti delle imprese iscritte o iscrivende;
 b) la  predisposizione,  la gestione, la pubblicazione telematica senza  oneri  per gli utenti e l'aggiornamento, in collaborazione con il comitato nazionale, dei registri di cui all'art. 212, commi 5, 22, 23,  24  e  25,  nonche'  degli  elenchi  di  cui  agli articoli 208, comma 18,  209,  comma 7,  210,  comma 9, e 211, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 c) l'accesso,  l'interconnessione  e l'interoperabilita', per via telematica,  ai  sistemi  di  cui alle precedenti let-tere a) e b) da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e locali competenti in materia,  per  l'assolvimento  dei  loro  compiti  di  istituto,  nel rispetto della normativa emanata dal CNIPA.
 2.   Le  camere  di  commercio  assicurano  inoltre  la  necessaria dotazione  infrastrutturale  e  ogni  altro  servizio  utile  al buon andamento dello svolgimento dei compiti della sezione.
 |  |  |  | Art. 5. Copertura finanziaria e fondo di compensazione
 1.  Alle  spese  che  ciascuna  camera di commercio sostiene per il funzionamento  delle  sezioni,  ivi  compresi i compensi, indennita', gettoni  di  presenza  ed  i  rimborsi  spese  per i componenti della sezione, si provvede con le somme provenienti dai diritti riscossi.
 2.  Per  la  gestione  contabile  delle somme derivanti dai diritti riscossi,   ciascuna  camera  di  commercio  istituisce  nel  proprio bilancio un apposito capitolo di entrata e un correlativo capitolo di spesa.  Tale  istituzione  avviene  secondo  le norme di contabilita' delle camere di commercio.
 3.  E' istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio un  fondo di compensazione alimentato con le somme di cui all'art. 2, comma 2,  nonche'  con  quelle  derivanti  da  eventuali eccedenze di entrate rispetto ai costi sostenuti nell'anno.
 4.  A  tal  fine,  fermo  restando  il  versamento periodico di cui all'art. 2, comma 2, entro il 30 aprile di ciascun anno, le camere di commercio  che  abbiano riscosso nell'anno precedente un ammontare di diritti  di  iscrizione e di segreteria superiore ai costi sostenuti, come determinati ai sensi del presente decreto, versano la differenza al fondo di compensazione.
 5.  Con  il  fondo  di compensazione si provvede al pagamento delle spese  di  cui  al  successivo  comma 6,  a  rimborsare  le camere di commercio  che  abbiano  sostenuto  spese maggiori delle entrate ed a rimborsare  l'Unioncamere  per  i costi sostenuti per la gestione del Fondo di compensazione.
 6.  Le  spese  da  porre  a  carico  del fondo di compensazione per provvedere  al  funzionamento  del  comitato  nazionale  sono  quelle relative:
 a) al  pagamento  dei  compensi, delle indennita', dei gettoni di presenza  e  dei  rimborsi  spese  per  missioni del presidente e dei componenti  del  comitato  nazionale,  nonche' dei rimborsi spese per missioni dei componenti della segreteria del comitato nazionale;
 b) ai costi per la gestione in rete della segreteria del Comitato nazionale  di  cui  all'art.  4,  comma 1  nonche'  per  la  gestione telematica nazionale dei registri delle imprese iscritte;
 c) spese  per  le altre funzioni attribuite al comitato nazionale dalla normativa vigente.
 7.  Le  somme  eventualmente residue saranno versate al capo XXXII, capitolo  n.  2596  delle  entrate  del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.
 |  |  |  | Art. 6. Spese ammesse a rimborso
 1.  Le  spese  che  le  camere  di commercio possono coprire con le entrate  relative  al  diritto annuale di iscrizione ed ai diritti di segreteria  sono  determinate  nelle  tipologie  e nelle misure annue seguenti:
 a) personale  adibito  alla segreteria della sezione ai sensi del presente  decreto,  nella  misura  corrispondente alla percentuale di utilizzo  applicata al costo globale per unita' di personale, nonche' costi di aggiornamento e formazione a favore del personale stesso per le materie attinenti ai compiti di istituto;
 b) gestione    informatica   della   sezione,   comprensiva   del collegamento alla rete nazionale, delle elaborazioni batch e in linea e  di  ogni  altro  costo relativo alla gestione della rete medesima, nonche'  del  costo  per  la  realizzazione  pro  quota del programma informatico  nazionale di gestione, dei costi correlati agli obblighi di  pubblicazione telematica attribuiti all'Albo, l'acquisto, l'uso e la  manutenzione delle apparecchiature utilizzate comprese quelle per il  trattamento  ottico  dei  documenti,  nella  misura derivante dai prezzi corrisposti dalle camere di commercio per tali servizi.
 c) uso   e   manutenzione   dei   locali,  debitamente  arredati, comprensivi  di archivi e servizi, sulla base della locazione - reale o  figurativa  -  stimata  sui  prezzi  correnti  di mercato; servizi generali  quali  riscaldamento,  pulizia,  illuminazione,  custodia e portierato,   assicurazione   a   favore   dei  terzi,  nella  misura determinata  dividendo  il costo totale di tali servizi per il numero dei metri quadrati complessivi dei locali camerali e moltiplicando il risultato  per  il  numero dei metri quadrati assegnati alla sezione; servizi  generali  quali  ragioneria  ed economato, fotoriproduzione, biblioteca,  centralino telefonico, telefono e telefax, spese postali e  telex,  cancelleria,  archiviazione e invio pratiche, nella misura determinata  dividendo  il costo totale di tali servizi per il numero dei  dipendenti  camerali  e moltiplicando il risultato per il numero reale dei dipendenti assegnati alla sezione.
 2.  I  parametri  di  valutazione  dei  costi  di  cui  al  comma 1 utilizzati  dalla  camera di commercio per la definizione delle spese ammissibili  al  rimborso  ai fini della rendicontazione sono fissati con  apposita convenzione tra la camera di commercio interessata e il Ministero  dell'ambiente  e  delle tutela del territorio, di concerto con  il  Ministro  delle attivita' produttive, da rinnovarsi ogni tre anni.
 |  |  |  | Art. 7. Rendicontazione della gestione delle sezioni
 1.  Ciascuna  camera  di  commercio invia all'Unione italiana delle camere  di  commercio e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  il  rendiconto annuale della gestione della sezione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
 |  |  |  | Art. 8. Norma finale
 1.  Il  presente  decreto  e'  inviato  per  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www. comdel. it
 Roma, 2 maggio 2006
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
 Il Ministro dell'economia e delle finanze (ad interim) Berlusconi
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