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| Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 8 maggio 2006 |  | Modalita'  di  ripartizione  della  quota del 40 per cento del fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore  dei comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime  aeroportuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto  l'art.  2,  comma 11,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge  finanziaria 2004), e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale  comunale  sui  diritti  d'imbarco  di passeggeri sulle aeromobili;
 Considerato  che la stessa disposizione prevede che le somme a tale titolo versate al bilancio dello Stato sono riassegnate, per la parte eccedente  30 milioni di euro, ad apposito fondo, istituito presso il Ministero  dell'interno,  per la successiva ripartizione tra gli enti interessati;
 Considerato  che,  ai sensi della lettera a) dello stesso comma 11, il  40  per  cento  delle  somme  affluite al fondo in argomento deve essere ripartito, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale, in favore  dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo   la   media   delle  seguenti  percentuali:  percentuale  di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
 Ritenuto indispensabile individuare anche i tempi e le modalita' di attribuzione,  ai  comuni interessati, delle somme spettanti a titolo di  addizionale  comunale  sui  diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili;
 Preso  atto dei dati fisici delle aree aeroportuali, comunicati dal Ministero delle infrastrutture e dall'ANCI;
 Sentita l'ANCI;
 Decreta:
 Art. 1.
 Finalita' del provvedimento
 1.   Il   presente   provvedimento   disciplina   le  modalita'  di ripartizione  della quota del 40 per cento del fondo istituito presso lo  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  (cap.  1374) alimentato  dalle  somme versate a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, a favore dei comuni nel   cui   territorio   insista   o  risulti  confinante  un  sedime aeroportuale, ai sensi dell'art. 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 2. Ripartizione
 1.  Il  fondo  di  cui all'art. 1 del presente decreto e' ripartito attribuendo  ai  comuni  le  somme  affluite annualmente al fondo, in acconto, sulla base dei dati di traffico relativi all'anno precedente l'erogazione  e  fatta  salva la definizione dei conguagli spettanti, una volta divulgati i dati definitivi del traffico annuale.
 2. Le somme affluite al fondo e destinate ai comuni, sono assegnate ai  singoli  comuni,  in proporzione diretta al numero dei passeggeri che   risultano   partiti  dai  singoli  aeroporti,  secondo  i  dati comunicati  ufficialmente  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti.
 3. Per gli aeroporti il cui sedime sia esteso su piu' di un comune, il  riparto  tra  i  comuni  interessati  della  somma  spettante  in relazione al traffico aeroportuale e' disposta secondo la percentuale di  superficie  del  rispettivo  territorio  comunale  inglobata  nel recinto  aeroportuale  sul  totale  del  sedime,  in applicazione del criterio indicato dal citato art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 maggio 2006
 Il Ministro: Pisanu
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