Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 27 aprile 2006
Ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2005/2006, di cui al regolamento CE n. 1493/99.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in particolare gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 relativi all'istituzione di un regime di finanziamento comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;
Visto in particolare l'art. 14 del citato regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, che stabilisce l'assegnazione annuale da parte della Commissione dell'Unione europea a ciascuno Stato membro di una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengono conto, tra l'altro, anche degli obiettivi di detto regime;
Visto il regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999;
Vista la decisione CE C(2005) 3738def. del 10 ottobre 2005 che fissa una ripartizione finanziaria indicativa tra gli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2005/2006;
Visto il decreto del 27 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000, recante le norme di attuazione dei suddetti regolamenti CE n. 1493/1999 e n. 1227/2000;
Considerato che, in relazione al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria, occorre stabilire un'analoga ripartizione, tra le regioni e le province autonome, dei 99,744 milioni di euro assegnati all'Italia con la citata decisione CE C(2005) 3738def. del 10 ottobre 2005;
Considerata l'opportunita' di procedere al riparto di dette risorse per l'80% sulla base del parametro storico della superficie vitata, a sua volta distinta in superficie destinata a vini da tavola per il 60% e superficie destinata a VQPRD per il 40%, cosi' come risultante dall'inventario del potenziale produttivo viticolo aggiornato alla data del 1° settembre 2002, e per il rimanente 20% sulla base di un parametro di efficienza calcolato sullo scostamento tra «spese sostenute» ed «assegnazioni ricevute» nel periodo 2000/2005;
Tenuto conto delle previsioni di spesa formulate dalle regioni e province autonome e trasmesse alla Commissione europea entro il 10 luglio 2005, ai sensi del citato regolamento CE n. 1227/2000, art. 16, comma 1, lettera d);
Considerato che i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono estremamente differenziati nell'ambito del territorio italiano;
Considerata l'opportunita' di consentire alle regioni e alle province autonome di poter fissare importi differenziati, anche forfetari, all'interno del territorio di competenza, per permettere ai produttori di beneficiare di un aiuto che possa corrispondere al massimo al 50% e al 75% delle spese ammissibili, rispettivamente nelle regioni fuori obiettivo 1 e nelle regioni appartenenti all'obiettivo 1;
Considerato che le regioni e le province autonome dovranno tener conto dei suddetti parametri nell'attuazione delle misure di cui trattasi;
Considerato necessario assicurare la completa utilizzazione delle risorse finanziarie e degli ettari assegnati all'Italia con la citata decisione CE C(2005) 3738def. del 10 ottobre 2005, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione dell'art. 17, paragrafo 5 del citato regolamento CE n. 1227/2000;
Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere una rimodulazione delle disponibilita' finanziarie e degli ettari assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, qualora non vengano raggiunti i livelli di spesa e di ettari assegnati con il presente provvedimento;
Considerato che, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Italia per la campagna 2005/2006, e' necessario autorizzare le regioni e province autonome a presentare elenchi di liquidazione aggiuntivi, nell'ordine del 20% delle rispettive assegnazioni, a titolo di «overbooking»;
Considerato che l'entita' di detto «overbooking» potra' essere rivista, qualora se ne ravvisi la necessita' ed in base alle previsioni di spesa che dovranno essere aggiornate e verificate in prossimita' della data fissata da AGEA Coordinamento per la trasmissione dei relativi provvedimenti di liquidazione;
Considerato che la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta 9 febbraio 2006, ha espresso la mancata intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente la ripartizione tra le regioni e province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2005-2006, a seguito dell'avviso contrario espresso dalla Regione siciliana;
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in base al quale, a fronte di un'intesa prevista dalla legge non raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con propria deliberazione motivata;
Considerato che le risorse finanziarie oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2005-2006 devono essere obbligatoriamente utilizzate entro la data del 30 giugno 2006 e che, pertanto, e' necessario procedere al riparto dei fondi assegnati;
Considerato che il meccanismo di rimodulazione introdotto con il presente provvedimento tende a superare i problemi segnalati dalla Regione siciliana, per quanto concerne l'aggiornamento dei criteri di riparto dei fondi;
Preso atto di quanto comunicato dalla Regione siciliana con nota del 13 aprile 2006;
Considerato che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 aprile 2006, con deliberazione motivata, ha autorizzato l'adozione del presente provvedimento;
Decreta:
Art. 1.
1. Le risorse finanziarie e gli ettari assegnati all'Italia con decisione CE C(2005) 3738def. del 10 ottobre 2005 ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nel quadro del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2005/2006, sulla base delle indicazioni contenute in premessa, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome come riportato in allegato 1.
 
Art. 2.
1. Qualora, per la campagna 2005/2006, le spese sostenute e da sostenere e i relativi ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione, in una determinata regione o provincia autonoma, si discostino dall'ammontare delle risorse finanziarie e degli ettari assegnati alla stessa regione e provincia autonoma, ai sensi del presente provvedimento, tali spese ed ettari sono compensati con quelli di altre regioni e province autonome, proporzionalmente all'entita' dei fabbisogni manifestati, sulla base delle previsioni trasmesse al Ministero delle politiche agricole e forestali entro e non oltre il 30 aprile 2005.
 
Art. 3.
1. Per la sola campagna 2005/2006 e' autorizzata la trasmissione di elenchi aggiuntivi a titolo di «overbooking» da parte delle regioni e province autonome, nei limiti del 20% della quota rispettivamente assegnata, come indicato in allegato 2, nel rispetto delle procedure che saranno stabilite da AGEA Coordinamento.
2. Qualora se ne ravvisi la necessita', il limite del 20% pro-regione puo' essere superato, alle condizioni che saranno stabilite in prossimita' della scadenza fissata da AGEA per la trasmissione dei relativi elenchi di liquidazione.
 
Art. 4.
1. Gli elenchi aggiuntivi di cui al precedente art. 3, eventualmente non liquidabili a causa dell'esaurimento della relativa disponibilita' finanziaria, a condizione che siano dichiarati ricevibili da AGEA e dagli altri organismi pagatori, saranno soddisfatti a valere sulle risorse che saranno messe a disposizione per l'annualita' 2007, prima di procedere al riparto ordinario delle stesse.
 
Art. 5.
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto 27 luglio 2000, l'AGEA e gli altri Organismi pagatori emanano le opportune modalita' di presentazione degli elenchi di liquidazione da parte delle regioni e province autonome e comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali gli importi effettivamente liquidati, unitamente ai previsti dati di monitoraggio fisico e procedurale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2006
Il Ministro: Alemanno
 
----> Vedere Allegati a pag. 65 della G.U. <----
 
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