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| Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 27 aprile 2006 |  | Ripartizione  tra  le  regioni  e  le province autonome delle risorse finanziarie  e  degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione  dei  vigneti  per  la  campagna  2005/2006,  di cui al regolamento CE n. 1493/99. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 Visto  il  regolamento  CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999,  relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e in   particolare   gli   articoli 11,   12,  13,  14  e  15  relativi all'istituzione  di  un  regime  di  finanziamento comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;
 Visto  in  particolare  l'art.  14  del  citato  regolamento  CE n. 1493/1999  del  Consiglio,  che  stabilisce l'assegnazione annuale da parte  della  Commissione dell'Unione europea a ciascuno Stato membro di  una  dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengono conto, tra l'altro, anche degli obiettivi di detto regime;
 Visto  il  regolamento  CE  n.  1227/2000  della Commissione del 31 maggio  2000 che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999;
 Vista  la  decisione  CE  C(2005)  3738def. del 10 ottobre 2005 che fissa  una  ripartizione finanziaria indicativa tra gli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della  riconversione  dei  vigneti  nel  quadro del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2005/2006;
 Visto  il  decreto del 27 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  184 dell'8 agosto 2000, recante le norme di attuazione dei suddetti regolamenti CE n. 1493/1999 e n. 1227/2000;
 Considerato  che,  in  relazione  al  soddisfacimento dei requisiti previsti  dalla  normativa  comunitaria, occorre stabilire un'analoga ripartizione,  tra  le  regioni  e  le  province autonome, dei 99,744 milioni  di  euro  assegnati  all'Italia  con  la citata decisione CE C(2005) 3738def. del 10 ottobre 2005;
 Considerata l'opportunita' di procedere al riparto di dette risorse per l'80% sulla base del parametro storico della superficie vitata, a sua  volta  distinta  in superficie destinata a vini da tavola per il 60%  e superficie destinata a VQPRD per il 40%, cosi' come risultante dall'inventario  del  potenziale  produttivo viticolo aggiornato alla data  del  1° settembre 2002, e per il rimanente 20% sulla base di un parametro  di  efficienza  calcolato  sullo  scostamento  tra  «spese sostenute» ed «assegnazioni ricevute» nel periodo 2000/2005;
 Tenuto  conto  delle  previsioni di spesa formulate dalle regioni e province  autonome  e  trasmesse  alla  Commissione  europea entro il 10 luglio 2005, ai sensi del citato regolamento CE n. 1227/2000, art. 16, comma 1, lettera d);
 Considerato  che  i  costi  di ristrutturazione e riconversione dei vigneti  sono  estremamente  differenziati nell'ambito del territorio italiano;
 Considerata  l'opportunita'  di  consentire  alle  regioni  e  alle province  autonome  di  poter  fissare  importi  differenziati, anche forfetari,  all'interno  del territorio di competenza, per permettere ai  produttori  di beneficiare di un aiuto che possa corrispondere al massimo  al  50%  e  al  75% delle spese ammissibili, rispettivamente nelle   regioni  fuori  obiettivo  1  e  nelle  regioni  appartenenti all'obiettivo 1;
 Considerato  che  le  regioni e le province autonome dovranno tener conto  dei  suddetti  parametri  nell'attuazione  delle misure di cui trattasi;
 Considerato  necessario  assicurare la completa utilizzazione delle risorse finanziarie e degli ettari assegnati all'Italia con la citata decisione CE C(2005) 3738def. del 10 ottobre 2005, al fine di evitare di  incorrere  nell'applicazione dell'art. 17, paragrafo 5 del citato regolamento CE n. 1227/2000;
 Ritenuto,  pertanto,  opportuno  prevedere  una rimodulazione delle disponibilita'  finanziarie  e  degli  ettari  assegnati  a  ciascuna regione e provincia autonoma, qualora non vengano raggiunti i livelli di spesa e di ettari assegnati con il presente provvedimento;
 Considerato  che,  al  fine  di  garantire  il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Italia per la campagna 2005/2006, e' necessario autorizzare  le  regioni  e province autonome a presentare elenchi di liquidazione   aggiuntivi,   nell'ordine  del  20%  delle  rispettive assegnazioni, a titolo di «overbooking»;
 Considerato  che  l'entita'  di  detto  «overbooking» potra' essere rivista,  qualora  se  ne  ravvisi  la  necessita'  ed  in  base alle previsioni  di  spesa  che dovranno essere aggiornate e verificate in prossimita'   della   data  fissata  da  AGEA  Coordinamento  per  la trasmissione dei relativi provvedimenti di liquidazione;
 Considerato che la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le  province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta 9 febbraio 2006,  ha  espresso  la  mancata  intesa  sullo schema di decreto del Ministro   delle   politiche  agricole  e  forestali  concernente  la ripartizione  tra  le  regioni  e  province  autonome  delle  risorse finanziarie  e  degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione  dei  vigneti  per  la  campagna  2005-2006,  a seguito dell'avviso contrario espresso dalla Regione siciliana;
 Tenuto  conto  di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, in base al quale, a fronte di un'intesa  prevista  dalla  legge  non  raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto  all'ordine  del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con propria deliberazione motivata;
 Considerato  che  le  risorse  finanziarie  oggetto  del  regime di ristrutturazione   e   riconversione  dei  vigneti  per  la  campagna 2005-2006  devono  essere  obbligatoriamente utilizzate entro la data del  30 giugno  2006  e  che,  pertanto,  e'  necessario procedere al riparto dei fondi assegnati;
 Considerato  che  il  meccanismo di rimodulazione introdotto con il presente  provvedimento  tende  a superare i problemi segnalati dalla Regione siciliana, per quanto concerne l'aggiornamento dei criteri di riparto dei fondi;
 Preso  atto  di  quanto comunicato dalla Regione siciliana con nota del 13 aprile 2006;
 Considerato  che  il  Consiglio  dei  Ministri  nella  riunione del 27 aprile 2006, con deliberazione motivata, ha autorizzato l'adozione del presente provvedimento;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Le  risorse  finanziarie  e gli ettari assegnati all'Italia con decisione  CE  C(2005)  3738def.  del  10 ottobre  2005 ai fini della ristrutturazione  e  della  riconversione  dei vigneti nel quadro del regolamento  CE n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna 2005/2006, sulla  base  delle  indicazioni contenute in premessa, sono ripartiti tra le regioni e le province autonome come riportato in allegato 1.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Qualora,  per  la  campagna  2005/2006, le spese sostenute e da sostenere  e i relativi ettari oggetto del regime di ristrutturazione e  riconversione, in una determinata regione o provincia autonoma, si discostino  dall'ammontare  delle  risorse finanziarie e degli ettari assegnati  alla  stessa  regione  e  provincia autonoma, ai sensi del presente  provvedimento,  tali  spese  ed  ettari sono compensati con quelli  di  altre  regioni  e  province  autonome,  proporzionalmente all'entita'  dei  fabbisogni manifestati, sulla base delle previsioni trasmesse  al  Ministero delle politiche agricole e forestali entro e non oltre il 30 aprile 2005.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Per la sola campagna 2005/2006 e' autorizzata la trasmissione di elenchi aggiuntivi a titolo di «overbooking» da parte delle regioni e province  autonome,  nei  limiti  del 20% della quota rispettivamente assegnata,  come indicato in allegato 2, nel rispetto delle procedure che saranno stabilite da AGEA Coordinamento.
 2.  Qualora  se  ne  ravvisi  la  necessita',  il  limite  del  20% pro-regione   puo'  essere  superato,  alle  condizioni  che  saranno stabilite  in  prossimita'  della  scadenza  fissata  da  AGEA per la trasmissione dei relativi elenchi di liquidazione.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   Gli   elenchi   aggiuntivi   di  cui  al  precedente  art.  3, eventualmente non liquidabili a causa dell'esaurimento della relativa disponibilita'   finanziaria,   a  condizione  che  siano  dichiarati ricevibili   da  AGEA  e  dagli  altri  organismi  pagatori,  saranno soddisfatti  a  valere sulle risorse che saranno messe a disposizione per  l'annualita' 2007, prima di procedere al riparto ordinario delle stesse.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Ai  sensi  dell'art.  7,  comma 4,  del decreto 27 luglio 2000, l'AGEA  e gli altri Organismi pagatori emanano le opportune modalita' di presentazione degli elenchi di liquidazione da parte delle regioni e  province  autonome  e  comunicano  al  Ministero  delle  politiche agricole e forestali gli importi effettivamente liquidati, unitamente ai previsti dati di monitoraggio fisico e procedurale.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 aprile 2006
 Il Ministro: Alemanno
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