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| Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 2 maggio 2006 |  | Disciplina  delle  modalita'  e  dei  termini di aggiudicazione della gestione  del  Servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 Visto  l'art.  117  della  Costituzione,  il  quale,  fra  l'altro, stabilisce  che  lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva in materia di tutela della concorrenza;
 Visto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000;
 Visto   il  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  e,  in particolare, l'art. 150, comma 2;
 Decreta:
 Art. 1.
 Oggetto
 1. Il presente decreto disciplina le modalita' ed i termini secondo i  quali  le  Autorita'  di ambito (nel seguito AATO) di cui all'art. 148,  comma 1,  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152 (nel seguito   decreto  legislativo  n.  152/2006)  aggiudicano,  a  norma dell'art. 113, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (nel  seguito  decreto  legislativo  n. 267/2000), la gestione  del  Servizio  idrico integrato (nel seguito S.I.I.), cosi' come  definito  dall'art.  141,  comma 2,  del decreto legislativo n. 152/2006, nel territorio ricompreso nell'Ambito territoriale ottimale (nel  seguito  ATO)  sulla base del Piano d'ambito e del principio di unicita' della gestione per ciascun ATO.
 2.  La  gestione  del  servizio  di  cui  al  precedente comma 1 e' aggiudicata  mediante  gara  ad  evidenza  pubblica  disciplinata dai principi  e dalle disposizioni comunitarie, in conformita' ai criteri di  cui  all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo modalita' e termini disciplinati dal presente decreto.
 3.  La disciplina di cui al presente decreto si applica anhe per la scelta  del socio privato preventiva alla costituzione delle societa' miste   di   cui  all'art.  113,  comma 5,  lettera b),  del  decreto legislativo n. 267/2000.
 |  |  |  | Art. 2. Procedura di affidamento con gara della gestione del S.I.I.
 1.  Le AATO sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento della  gestione  del S.I.I. mediante gara pubblica, da espletarsi con il  sistema della procedura aperta, adottando per l'aggiudicazione il sistema  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  individuata secondo le modalita' di cui al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. Ammissione alla gara
 1.  Possono  partecipare alla gara i seguenti soggetti, che abbiano sede  in  uno  dei  Paesi dell'Unione europea e nei cui confronti non sussistano le cause di esclusione di cui al successivo art. 4:
 a) le societa' di capitali, costituite anche in forma consortile;
 b) le associazioni temporanee di imprese e i consorzi, costituiti dai soggetti di cui alla precedente lettera a);
 c) i  soggetti  che  abbiano  stipulato  il  contratto  di gruppo europeo   di   interesse   economico  (GEIE)  ai  sensi  del  decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
 2.  Non  possono  partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino  fra  di  loro  in  una  delle situazioni di controllo di cui all'art.  2359  del  codice  civile. Le AATO escludono altresi' dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale, sulla base di univoci elementi.
 3.  L'ammissione  dei  concorrenti  alla  gara  e' subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:
 a) aver  gestito  segmenti  del  S.I.I.  (captazione,  adduzione, distribuzione  di  acqua ad usi civici, fognatura e depurazione delle acque  reflue)  con  una  popolazione  servita  pari  almeno a quella risultante dal calcolo indicato in allegato A, punto 1, considerando, in caso di gestione di piu' segmenti, la popolazione di quello con il maggior numero di abitanti serviti;
 b) avere   realizzato   un  fatturato  medio  annuo,  nell'ultimo biennio,  non  inferiore  a quello risultante dal calcolo indicato in allegato  A,  punto  2,  rapportato  al segmento gestito, come verra' specificato nel bando di gara;
 c) possedere specifiche capacita' tecnico-organizzative attestate in conformita' a quanto indicato all'allegato C al presente decreto.
 4. Le AATO possono introdurre ulteriori requisiti, qualora ritenuti indispensabili in relazione alla tipologia dei servizi da gestire, al migliore  svolgimento  degli  stessi  ed  al  sistema tariffario piu' economico  per gli utenti, con particolare riferimento alle capacita' economico-patrimoniali  e  di  accesso  al credito e a condizione che cio' non comporti eccessive restrizioni alla partecipazione alla gara del maggiore numero possibile di soggetti interessati.
 5.  Per  le imprese associate o consorziate o che abbiano stipulato il  contratto  di  gruppo  europeo  di  interesse economico (GEIE), i requisiti  di  cui al comma 3 e gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti  nel  bando possono essere posseduti cumulativamente, fermo restando  l'obbligo  per almeno una di esse di detenerne non meno del 50%.  In  tale evenienza non e' obbligatorio il possesso di una quota dei requisiti da parte di tutti gli associati.
 6.  I  concorrenti  possono  attestare  il  possesso  dei requisiti mediante  dichiarazione  sostitutiva in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in  cui  indicare  anche  le  eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato  della  non  menzione,  fatto comunque salvo l'obbligo di depositare, all'atto dell'aggiudicazione, la relativa documentazione.
 7.  Le  AATO  riconoscono  i  certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.
 |  |  |  | Art. 4. Cause di esclusione
 1.  Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento oggetto del presente decreto i soggetti:
 a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  concordato  preventivo,  di amministrazione controllata o nei cui riguardi  sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 b) nei  cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di  una  delle  misure  di  prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre  1956,  n.  1423,  o di una delle cause ostative previste dall'art.  10  della  legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto   operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda  gli amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza o il direttore tecnico;
 c) nei  cui  confronti  e' stata pronunciata sentenza di condanna passata  in  giudicato,  o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,   oppure   sentenza   di  applicazione  della  pena  su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con   sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  piu'  reati  di partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1,  della  direttiva  CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano  se  la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti degli  aniministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  o del direttore  tecnico.  In  ogni  caso l'esclusione e il divieto operano anche   in  caso  di  soggetti  cessati  dalla  carica  nel  triennio antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando di gara, qualora l'impresa  non  dimostri  di  aver adottato atti o misure di completa dissociazione  della  condotta  penalmente sanzionata; resta salva in ogni  caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 d) che  hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 e) che  hanno  commesso  gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 f) che,  secondo  motivata  valutazione dell'AATO, hanno commesso grave   negligenza   o   agito   in  malafede  nell'esecuzione  delle prestazioni  affidate  dall'AATO  che  bandisce  la  gara o che hanno commesso   un   errore  grave  nell'esercizio  della  loro  attivita' professionale,  accertato  con  qualsiasi  mezzo  di  prova  da parte dell'AATO medesima;
 g) che  hanno  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate, rispetto  agli  obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo  la  legislazione  italiana  o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 h) che  nell'anno  antecedente la data di pubblicazione del bando di  gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
 i) che   hanno   commesso   violazioni   gravi,   definitivamente accertate,  alle  norme  in  materia  di  contributi  previdenziali e assistenziali,  secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 l) che  non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
 m) nei  cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di  cui  all'art.  9,  comma  2,  lettera c), del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.  231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
 2.  Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui  al  presente  articolo,  si  applica  l'art. 43, del decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l'obbligo   dell'affidatario   di  presentare  la  certificazione  di regolarita'   contributiva  di  cui  all'art.  2,  del  decreto-legge 25 settembre  2002,  n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.  266,  e  di  cui  all'art.  3,  comma 8,  del decreto legislativo 14 agosto  1996,  n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1, le  AATO  chiedono  al  competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente   all'affidatario,   il   certificato   del  casellario giudiziale  di  cui  all'art.  21  del  decreto  del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del decreto medesimo.
 3.  Le  condizioni  di  esclusione  di  cui  al  presente  articolo sussistono  nei  riguardi  di societa', di consorzi o di associazioni temporanee  di imprese o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo  di  interesse  economico  (GEIE)  anche  qualora  le  stesse riguardino  solo  una  delle  aziende associate, o anche uno solo dei soci o dei componenti.
 4.  Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui  al  presente articolo nei confronti di concorrenti non stabiliti in   Italia,   le   AATO   chiedono   ai   concorrenti,  in  caso  di aggiudicazione, di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresi'  chiedere,  se  del  caso,  la  cooperazione delle autorita' competenti.  Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato   dell'Unione   europea,   costituisce  prova  sufficiente  una dichiarazione  giurata,  ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta   dichiarazione,  una  dichiarazione  resa  dall'interessato innanzi  a un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio  o  a  un  organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
 5.  Nel  caso di mancata attestazione o di mancata produzione della documentazione  attestante  il  possesso dei requisiti richiesti o di non  ammissione  alla gara a motivo di una causa di esclusione di cui al  presente  articolo, l'AATO dovra' darne comunicazione motivata al soggetto  non  ammesso  entro  quindici  giorni, onde consentire, nel primo  caso,  l'integrazione  della  documentazione  medesima entro i successivi quindici giorni.
 |  |  |  | Art. 5. Termini e bando di gara
 1.  Il  bando  di  gara  deve  necessariamente  contenere tutti gli elementi riportati all'allegato B del presente decreto, specificando:
 a)  il  termine  entro  il quale devono pervenire le offerte, che dovra'  essere congruo con le caratteristiche complessive della gara, ma comunque non inferiore a cinquatadue giorni;
 b) il divieto di subaffidamento, salvo espressa autorizzazione;
 c)  l'importo  della cauzione, che dovra' risultare non inferiore al 10% del fatturato previsto per il primo anno di gestione.
 2.  La  cauzione,  che  puo'  essere  prestata anche sotto forma di polizza  fidejussoria  bancaria  o  assicurativa  a  prima  richiesta rilasciata  da  soggetti  all'uopo abilitati, sara' restituita ai non aggiudicatari  a conclusione della gara non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva.
 3.  Il  bando  di  gara  deve specificare che l'AATO puo' procedere aill'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
 4.  Il  bando  di  gara  deve specificare che i concorrenti possono presentare  proposte  di  modifiche  al Piano d'ambito, debitamente e dettagliatamente   identificate   e   motivate,  dalla  cui  adozione risultino  particolari  convenienze  o  miglioramenti  per  l'ATO con particolare  riferimento  alla  tariffa  del servizio ed al programma degli interventi.
 5.  Il  bando di gara deve indicare che, prima della sottoscrizione della Convenzione di gestione da parte di una associazione temporanea di  imprese,  la  stessa  deve  procedere  alla  costituzione  di una societa'  di  capitali  formata  dai  medesimi  soggetti  costituenti l'associaziane,   ferma  restando  la  responsabilita'  solidale  dei singoli  aderenti  all'associazione  temporanea  di  imprese  per  le obbligazioni assunte dalla costituenda societa'.
 6.  Il  bando  di  gara  deve indicare le modalita' di accesso alla documentazione,  che  deve  essere  consegnata,  anche  con modalita' informatiche,  da  parte dell'AATO nonche' le modalita' di accesso ai luoghi e agli impianti esistenti.
 7.   Nel   bando   di   gara   deve   essere   previsto   l'impegno dell'aggiudicatario  ad  ottemperare  quanto  indicato  all'art. 173, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006.
 8.  ll  bando  di gara e' trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali  dell'Unione  europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere  nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione nella regione interessata.
 |  |  |  | Art. 6. Documentazione di gara
 1.  Entro  il  giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, l'AATO deve mettere a disposizione dei concorrenti:
 a) il Piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo n. 152/2006, comprensivo di tutti gli elementi ivi prescritti;
 b) lo  Schema di Convenzione di gestione predisposto dall'AATO ai sensi  dell'art. 151, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 ed il relativo schema di disciplinare;
 c) la  specificazione  dei  cespiti  di  proprieta'  pubblica  da affidare  in  comodato  ai  sensi dell'art. 153, comma 1, del decreto legislativo  n. 152/2006, con indicazione specifica di loro eventuali passivita';
 d) le informazioni in ordine:
 1) alle    gestioni   esistenti   all'atto   della   gara   cui l'aggiudicatario dovra' subentrare;
 2) alla  documentazione  relativa ai bilanci idrici da redigere ai  sensi dell'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, qualora disponibile;
 3) a   ogni   altro   eventuale  documento  ritenuto  rilevante dall'AATO.
 |  |  |  | Art. 7. Disciplina dell'offerta
 1. L'offerta si basa sulla documentazione di cui al precedente art. 6  nonche'  sulle  integrazioni,  modificazioni  e  rettifiche  che i concorrenti  possono  presentare  nella  proposta-offerta  e  che,  a seguito dell'aggiudicazione, l'AATO potra' recepire nel proprio Piano di  ambito.  L'eventuale mancato recepimento non comporta modifica al rapporto  con  il  soggetto  aggiudicatario,  avendo la modifica solo efficacia pubblicitaria verso i terzi.
 2.  L'offerta  deve prevedere entrate tariffarie che nel periodo di durata  del servizio abbiano un valore attuale non superiore a quello previsto dal Piano d'ambito.
 3.    L'offerta    deve    esplicitamente    prevedere    l'impegno dell'aggiudicatario  ad  ottemperare  a quanto indicato all'art. 173, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.
 |  |  |  | Art. 8. Criteri di aggiudicazione
 1.  L'offerta  e'  valutata  in  base  ai seguenti elementi, il cui valore relativo e' espresso in parametri numerici da essere riportati nel bando di gara:
 a) sicurezza  e  affidabilita'  degli  impianti, del lavoro e del servizio,  con  particolare  riguardo  al  rispetto  delle  normative ambientali;
 b) organizzazione  del servizio e delle attivita' di gestione del S.I.I.;
 c) condizioni ambientali e qualita' del servizio;
 d) miglioramento  del piano economico-finanziario, comportante la riduzione   del   valore  delle  entrate  tariffarie  per  la  durata dell'affidamento del servizio, quale risulta dalla specificazione dei costi operativi e dei costi di investimento e delle connesse ricadute sulla tariffa reale media;
 e) anticipazione   del   raggiungimento   o  miglioramento  degli obiettivi  previsti  dal piano di ambito considerando anche eventuali miglioramenti della qualita' del servizio;
 f) piano di riutilizzo del personale delle gestioni preesistenti, nell'obiettivo   di   miglioramento   della  relativa  produttivita', efficacia ed efficienza.
 2.  Il  peso  del  criterio riportato al comma 1, lettera d) dovra' essere  almeno pari a quello complessivo degli altri criteri indicati allo stesso comma.
 |  |  |  | Art. 9. Valutazione delle offerte
 1.  La  valutazione  delle offerte e' effettuata da una commissione nominata  dall'AATO  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato per la presentazione  delle  offerte  medesime.  La  scelta dei membri della commissione e' regolamentata esclusivamente dalle norme nazionali.
 2.  La  commissione  e'  composta da un dirigente dell'AATO, che la presiede,  e  da altri due o quattro componenti scelti tra professori universitari  di  ruolo  e/o  esperti  di  qualificata  e  comprovata esperienza  al  fine  di  assicurare le opportune competenze in campo economico,  giuridico  e tecnico, ferme restando le norme generali di incompatibilita' in merito.
 3.  Al termine della procedura di valutazione la commissione redige la graduatoria e rimette gli atti e i verbali di gara all'AATO.
 |  |  |  | Art. 10. Aggiudicazione e affidamento
 1.    L'AATO    approva   gli   esiti   della   gara   e   provvede all'aggiudicazione  definitiva, dandone comunicazione, entro quindici giorni,  al  soggetto  risultato  primo nella graduatoria, agli altri soggetti  partecipanti  ammessi,  al  Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  alla regione competente e alla Autorita' di vigilanza  sulle risorse idriehe e sui rifiuti (nel seguito AVRIR) di cui all'art. 159 del decreto legislativo n. 152/2006.
 2.  In  coerenza con la documentazione di gara di cui al precedente art. 6 e con i contenuti dell'offerta risultante dall'aggiudicazione, l'AATO e l'offerente classificato primo provvedono, entro e non oltre trenta  giorni  dalla  data  dell'aggiudicazione definitiva di cui al precedente  comma 1,  a  stipulare  la  Convenzione  di  gestione; in difetto  senza  giustificato  motivo,  nei successivi quindici giorni l'AATO procede all'aggiudicazione in favore al secondo concorrente in graduatoria  proseguendo,  in caso di difetto, allo scorrimento della graduatoria.
 3.  Nel  caso  di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti,  e  prima della stipula della Convenzione di gestione di cui al precedente comma 2, lo stesso deve procedere alla costituzione di  una  societa'  di  capitali  formata  dai soggetti costituenti il raggrup-pamento.
 4.  In  caso di rifiuto o di mancata risposta all'aggiudicazione da parte  dei  partecipanti classificatisi utilmente, la cauzione di cui al   precedente   art.   5,  comma 1,  lettera c),  sara'  incamerata dall'AATO.
 |  |  |  | Art. 11. Comunicazioni
 1.  Entro  trenta giorni dalla data di stipula della convenzione di gestione  di  cui al precedente art. 10, comma 1, l'AATO trasmette al Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, alla regione competente ed all'AVRIR:
 a) copia completa degli atti di gara;
 b) copia della Convenzione di gestione;
 c) copia del Piano di ambito adeguato alle risultanze di gara.
 |  |  |  | Art. 12. Norma finale
 1.  Il  presente  decreto  e'  inviato  per  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it
 Roma, 2 maggio 2006
 Il Ministro: Matteoli
 |  |  |  | Allegato A Punto  1.  -  Aliquote  per  il calcolo della popolazione servita minima,  commisurata  alla  popolazione  da servire, per l'ammissione alla procedura aperta:
 
 ---->   Vedere Allegato a pag. 77 della G.U.  <----
 
 (*)  La  popolazione servita minima per l'ammissione e' calcolata con  il  metodo  a  scaglioni:  al  valore massimo della soglia dello scaglione  precedente  si  somma  il  prodotto  tra  l'aliquota dello scaglione corrispondente alla popolazione complessiva da servire e la
 parte di popolazione compresa in tale scaglione.
 Punto  2.  -  Aliquote  per  il calcolo del fatturato medio annuo minimo,  commisurato  al  fatturato  previsto  per  il  primo anno di
 gestione, per l'ammissione alla procedura.
 
 R = fatturato      |        |                   | previsto per il    |        |                   | primo anno di      |        |F = fatturato medio| gestione (*)       |        |annuo minimo       | (milioni di euro)  |Aliquote|(milioni di euro)  | --------------------------------------------------------------------- 1                  |20      |0,4                |F = 0,4xR ---------------------------------------------------------------------
 |        |                   |F= 8+0,3x(R-20) 20                 |40      |0,3                |(**)R ---------------------------------------------------------------------
 |        |                   |F= 14+0,1x(R-40)
 |Oltre 40|0,1                |(**)R
 
 (*)  Il  fatturato  che  configura  il  valore  superiore di ogni scaglione  viene  aggiornato  con  l'indice  di adeguamento monetario
 prevedibile.
 (**)  Il  fatturato  medio annuo minimo per l'ammissione (desunto dall'ultimo  triennio  di  attivita'  del  soggetto  concorrente)  e' calcolato  con  lo stesso metodo a scaglioni descritto al punto 1: al valore  massimo  della  soglia dello scaglione precedente si somma il prodotto  tra  l'aliquota dello scaglione corrispondente al fatturato previsto  per  il  primo  anno  di  gestione  e la parte di fatturato
 compresa in tale scaglione.
 |  |  |  | Allegato B CONTENUTO DEL BANDO DI GARA
 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri  di  telefono,  telex  e  telefax dell'AATO, con l'indicazione geografica dell'ATO di riferimento.
 2. Indicazione che si tratta di procedura aperta con adozione del sistema  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  secondo  le modalita' definite dal presente decreto.
 3.   Indicazione  delle  modalita'  e  delle  condizioni  per  la richiesta  della  documentazione  di  cui  all'art.  6,  nonche'  per l'accesso ai luoghi e agli impianti.
 4. Descrizione dei servizi da fornire.
 5.   Riferimenti  a  disposizioni  legislative,  regolamentari  o amministrative.
 6. Ammissibilita' di varianti al Piano d'ambito.
 7. Termine di durata dell'affidamento.
 8.  Termine  ultimo  di presentazione delle offerte, che non puo' essere  inferiore  a  cinquantadue giorni dalla data di pubblicazione del bando, ed indirizzo cui esse vanno spedite.
 9.  Lingua  o  lingue  in cui devono essere redatte le domande di ammissione, le offerte e la connessa documentazione.
 10. Cauzione, garanzie richieste e condizioni fidejussorie.
 11.  Modalita'  essenziali  di  finanziamento  e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
 12.  Indicazione  della documentazione necessaria e di ogni altro documento che il soggetto aggiudicatore ritenga utile a dimostrare il possesso       delle      capacita'      economico-finanziarie      e tecnico-organizzative di cui all'art. 3.
 13.  Indicazione  degli  elementi di valutazione delle offerte di cui all'art. 8, con i relativi parametri espressi in valore numerico.
 14.   Data   di   trasmissione   del   bando   all'Ufficio  delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
 15.  Data  di  ricevimento  del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni  ufficiali  dell'Unione europea (da indicarsi a cura di tale Ufficio).
 |  |  |  | Allegato C DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA'
 TECNICO-ORGANIZZATIVA
 La   dimostrazione   della  capacita'  tecnico-organizzativa  dei concorrenti puo' essere fornita mediante:
 - l'elenco  delle  gestioni  di servizi svolte negli ultimi due anni, con l'indicazione dell'area geografica di riferimento;
 - l'elenco  dei titoli di studio e professionali dei prestatori di  servizi  e/o dei dirigenti del concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
 - l'indicazione   dei   tecnici  e  degli  organi  tecnici,  in particolare  di  quelli  incaricati dei controlli di qualita', con la specificazione se facenti direttamente capo o meno al concorrente;
 - l'indicazione  del  numero  medio  annuo  di  dipendenti e di dirigenti negli ultimi due anni;
 - la  descrizione  delle  attrezzature tecniche, dei materiali, degli  strumenti,  compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio;
 - la  presentazione  di  certificati  rilasciati  da  organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in  materia di garanzia della qualita', con riferimento alle serie di norme europee EN 29000 ed EN 45000.
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