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| Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2006, n. 180 |  | Regolamento  recante  disposizioni  in materia di Prefetture-Uffici territoriali  del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  l'articolo 12,  lettera h),  della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  l'articolo 11  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29;
 Visto l'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;
 Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
 Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2005 e del 12 dicembre 2005;
 Acquisito  il  parere  della  Conferenza unificata Stato-regioni, citta' ed autonomie locali in data 16 marzo 2006;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con  il  Ministro  per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali;
 
 E m a n a
 
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
 1.  La  Prefettura-Ufficio  territoriale del Governo - di seguito denominata: «Prefettura», quale organo di rappresentanza generale del Governo  sul territorio, svolge compiti di amministrazione generale e di  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  ed  e' organo periferico del Ministero dell'interno.
 2. Ferme restando le proprie funzioni, la Prefettura, avvalendosi anche delle Conferenze permanenti, di cui all'articolo 4, assicura:
 a) il  coordinamento dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio;
 b) la  leale collaborazione degli uffici periferici dello Stato con i diversi livelli di governo esistenti sul territorio.
 3.  La Prefettura assicura, altresi', nel rispetto delle funzioni istituzionali   ad   essa  attribuite  dalla  normativa  vigente,  la collaborazione dei propri uffici per l'esercizio delle funzioni delle altre  amministrazioni dello Stato per le quali disposizioni di legge o  di  regolamento  prevedono  la  possibilita',  anche sulla base di apposite convenzioni, di avvalersi degli uffici della stessa.
 4. La Prefettura avente sede nel capoluogo di regione, oltre alle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, svolge tutte le attivita' connesse alle  funzioni  di  rappresentanza  dello Stato per i rapporti con il sistema   delle  autonomie,  indicate  dall'articolo 10  della  legge 5 luglio 2003, n. 131.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Nota al titolo:.
 - Si  riporta  l'art.  11  del decreto legislativo 30
 luglio   1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione  del
 Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
 59):
 «Art.  11  (Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del
 Governo).  -  1.  La  Prefettura assume la denominazione di
 Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
 2.  La  Prefettura-Ufficio  territoriale del Governo,
 ferme  restando  le  proprie funzioni, assicura l'esercizio
 coordinato   dell'attivita'   amministrativa  degli  uffici
 periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione
 di  detti  uffici  con  gli  enti locali. Sono in ogni caso
 fatte  salve le competenze spettanti alle regioni a statuto
 speciale ed alle province autonome.
 3.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della
 legge  5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il
 Prefetto,  titolare  della  Prefettura-Ufficio territoriale
 del  Governo,  e'  coadiuvato da una Conferenza provinciale
 permanente,   dallo   stesso   presieduta  e  composta  dai
 responsabili   di   tutte   le   strutture   amministrative
 periferiche  dello  Stato  che  svolgono  la loro attivita'
 nella   provincia  nonche'  da  rappresentanti  degli  enti
 locali.   Il  Prefetto  titolare  della  Prefettura-Ufficio
 territoriale  del  Governo  nel  capoluogo della regione e'
 altresi'  coadiuvato  da una Conferenza permanente composta
 dai  rappresentanti  delle  strutture periferiche regionali
 dello   Stato,   alla   quale  possono  essere  invitati  i
 rappresentanti della regione.
 4.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di coordinamento
 previste  dai  commi 2  e  3  il  Prefetto,  sia in sede di
 Conferenza  provinciale  sia  con  interventi diretti, puo'
 richiedere  ai  responsabili delle strutture amministrative
 periferiche  dello  Stato l'adozione di provvedimenti volti
 ad  evitare  un grave pregiudizio alla qualita' dei servizi
 resi  alla  cittadinanza  anche  ai fini del rispetto della
 leale  collaborazione  con  le  autonomie territoriali. Nel
 caso  in  cui  non  vengano assunte nel termine indicato le
 necessarie  iniziative,  il  Prefetto,  previo  assenso del
 Ministro    competente   per   materia,   puo'   provvedere
 direttamente,  informandone  preventivamente  il Presidente
 del Consiglio dei Ministri.
 5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed i
 Ministri,    nell'esercizio   del   potere   di   indirizzo
 politico-amministrativo,  emanano,  ove  occorra,  apposite
 direttive ai Prefetti.
 6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad
 adottare  le  disposizioni  per  l'attuazione  del presente
 articolo  e per l'adeguamento della normativa regolamentare
 vigente.».
 Note alle premesse:
 - L'art.   87   della  Costituzione  conferisce,  tra
 l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
 promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - Si   riporta   l'art.   17,  comma 1,  della  legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «Art.   17   (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto  del
 Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
 Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
 Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla
 richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
 disciplinare:
 a) l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e l'integrazione delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le  materie in cui manchi la disciplina da parte
 di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge.
 - Si   riporta  l'art.  12,  lettera h)  della  legge
 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
 di  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la
 riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per   la
 semplificazione amministrativa):
 «Art.  12.  -  1. Nell'attuazione della delega di cui
 alla  lettera a)  del  comma 1  dell'art.  11 il Governo si
 atterra',  (oltreche' ai principi generali desumibili dalla
 legge  7 agosto 1998, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n.
 241,  e  dal  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
 successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
 principi e criteri generali:
 a)-g) (omissis);
 h) riorganizzare  e  razionalizzare, sulla base dei
 medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
 I  della  presente  legge,  gli  organi  di  rappresentanza
 periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
 collaborazione con le regioni e gli enti locali;».
 - Per  l'art.  11  del  decreto legislativo 30 luglio
 1999, n. 300, vedasi nella nota al titolo.
 - Il  decreto legislativo 21 gennaio 2004 n. 29 reca:
 Modifiche  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
 concernenti gli Uffici territoriali del Governo.
 - Si  riporta  l'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n
 131  (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
 Repubblica  alla  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n.
 3):
 Art.  10  (Rappresentante  dello Stato per i rapporti
 con  il  sistema  delle  autonomie). - 1. In ogni regione a
 statuto   ordinario   il   prefetto   preposto  all'ufficio
 territoriale  del  Governo  avente sede nel capoluogo della
 regione  svolge  le  funzioni di rappresentante dello Stato
 per i rapporti con il sistema delle autonomie.
 2.  Nell'esercizio  delle funzioni di cui al comma 1,
 il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
 a) le  attivita'  dirette ad assicurare il rispetto
 del  principio di leale collaborazione tra Stato e regione,
 nonche' il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti
 sul  territorio,  anche  attraverso  le  Conferenze  di cui
 all'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
 al   fine   di   garantire   la   rispondenza   dell'azione
 amministrativa  all'interesse  generale,  il  miglioramento
 della  qualita' dei servizi resi al cittadino e di favorire
 e  rendere  piu'  agevole  il rapporto con il sistema delle
 autonomie;
 b) la  tempestiva  informazione alla Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
 regionali   e   ai   Ministeri  interessati  degli  statuti
 regionali  e delle leggi regionali, per le finalita' di cui
 agli  articoli 123  e  127 della Costituzione, e degli atti
 amministrativi  regionali, agli effetti dell'art. 134 della
 Costituzione, nonche' il tempestivo invio dei medesimi atti
 all'ufficio  dell'Avvocatura  dello  Stato  avente sede nel
 capoluogo;
 c) la promozione dell'attuazione delle intese e del
 coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali
 nelle  materie  indicate  dall'art. 118, terzo comma, della
 Costituzione,  nonche'  delle  misure  di coordinamento tra
 Stato  e  autonomie locali, di cui all'art. 9, comma 5, del
 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 d) l'esecuzione  di provvedimenti del Consiglio dei
 Ministri  costituenti  esercizio  del potere sostitutivo di
 cui   all'art.  120,  secondo  comma,  della  Costituzione,
 avvalendosi  degli  uffici territoriali del Governo e degli
 altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
 e) la   verifica   dell'interscambio   di   dati  e
 informazioni  rilevanti sull'attivita' statale, regionale e
 degli   enti   locali,   di  cui  all'art.  6  del  decreto
 legislativo  31 marzo  1998,  n.  112, riferendone anche al
 Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
 f) l'indizione   delle   elezioni  regionali  e  la
 determinazione  dei  seggi  consiliari  e l'assegnazione di
 essi  alle  singole  circoscrizioni, nonche' l'adozione dei
 provvedimenti  connessi  o  conseguenti,  fino alla data di
 entrata  in  vigore  di  diversa previsione contenuta negli
 statuti e nelle leggi regionali;
 g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento
 delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite
 per la reciproca informazione nei rapporti con le autorita'
 regionali;  la  fornitura  di  dati  e  di  elementi per la
 redazione   della   Relazione  annuale  sullo  stato  della
 pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati
 di   rilevanza   statistica,  da  effettuarsi  secondo  gli
 standard  e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale
 di  statistica  (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici
 regionali, d'intesa con lo stesso.
 3.  Nell'esercizio  delle funzioni di cui al presente
 articolo il  rappresentante  dello  Stato  si avvale a tale
 fine   delle   strutture   e   del  personale  dell'ufficio
 territoriale del Governo.
 4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento
 delle  funzioni  previste  dall'art. 1, comma 2, lettere e)
 f)  e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente
 della  Repubblica  17  maggio  2001,  n.  287,  i segretari
 comunali  e provinciali che, alla data di entrata in vigore
 della  presente  legge,  sono inseriti nella graduatoria di
 cui all'art. 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto
 del  Presidente  della  Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
 come   modificato   dall'art.   7,   comma 3,  della  legge
 16 gennaio  2003,  n.  3, e che hanno presentato istanza di
 mobilita'  per  gli  uffici  territoriali del Governo, sono
 assegnati,  nel  limite  dei posti disponibili, agli stessi
 uffici,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  di concerto con il Ministro dell'interno, con il
 Ministro  per gli affari regionali e con gli altri Ministri
 interessati,  da  adottare entro sessanta giorni dalla data
 di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le
 disposizioni  previste  dal  decreto  legislativo 19 maggio
 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.
 5.  Nelle  regioni a statuto speciale le funzioni del
 rappresentante  dello  Stato  ai  fini della lettera d) del
 comma 2  sono  svolte  dagli  organi  statali  a competenza
 regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalita'
 definite da apposite norme di attuazione.
 6.  Ai  commissariati  del  Governo  di  Trento  e di
 Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui
 al  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001,
 n.   287,   compatibilmente  con  lo  statuto  speciale  di
 autonomia e con le relative norme di attuazione.
 7.   Il  provvedimento  di  preposizione  all'ufficio
 territoriale  del  Governo  del  capoluogo  di  regione  e'
 adottato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
 previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
 proposta   del   Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il
 Ministro per gli affari regionali.
 8.  All'art.  4,  comma 3,  del  decreto  legislativo
 30 luglio  1999,  n.  303, le parole da: «autonomie locali»
 fino  alla  fine  del comma sono sostituite dalle seguenti:
 «autonomie  locali, nonche' dell'ufficio per il federalismo
 amministrativo,  nel  quale confluisce il personale addetto
 alla  struttura  di  supporto del Commissario straordinario
 del    Governo    per    l'attuazione    del    federalismo
 amministrativo,  mantenendo  il proprio stato giuridico; si
 avvale  altresi',  sul territorio, dei rappresentanti dello
 Stato  nelle  regioni,  che  dipendono  funzionalmente  dal
 Presidente del Consiglio dei Ministri».
 9.  All'art.  11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
 «Le  leggi  regionali  sono promulgate dal Presidente
 della  giunta.  Il  testo  e'  preceduto dalla formula: "Il
 Consiglio  regionale  ha  approvato.  Il  Presidente  della
 giunta regionale promulga"»;
 b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
 c) la   rubrica   e'   sostituita  dalla  seguente:
 «Promulgazione delle leggi regionali».
 10.  Sono  abrogati:  gli  articoli 40, 43 e 44 della
 legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'art. 4, secondo comma, del
 decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
 616;  l'art.  13  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, ad
 eccezione  del comma 3; l'art. 3 del decreto legislativo 13
 febbraio  1993,  n.  40;  l'art.  11,  comma 3, del decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 11.    Nelle    norme   dell'ordinamento   giuridico,
 compatibili  con le disposizioni della legge costituzionale
 18 ottobre  2001,  n.  3, il riferimento al commissario del
 Governo  e' da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio
 territoriale  del  Governo  del  capoluogo di regione quale
 rappresentante  dello Stato. Il presente comma comunque non
 concerne  le  norme compatibili con la legge costituzionale
 18 ottobre  2001,  n.  3,  aventi  ad  oggetto le regioni a
 statuto speciale.».
 - Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 17 maggio  2001,  n.  287, reca: Disposizioni in materia di
 ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi
 dell'art.  11  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
 300.
 Nota all'art. 1:
 - Per  l'art.  10  della legge 5 luglio 2003, n. 131,
 vedasi nelle note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Compiti  del  prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
 1.  Il  prefetto,  nell'esercizio  dei  compiti di rappresentanza generale  del  Governo  sul  territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico:
 a) fornisce,  a  richiesta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri  o  dei  Ministri  da  lui delegati, gli elementi valutativi inerenti  gli  uffici  periferici dello Stato necessari all'esercizio delle  funzioni  di  impulso,  indirizzo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ne attua le determinazioni;
 b) formula,  per  l'ambito  territoriale di competenza, ai fini del  coordinamento  delle  attivita'  delle  strutture amministrative dello  Stato  operanti  sul  territorio  e  secondo  le direttive del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e dei Ministri, proposte per una  efficiente organizzazione degli uffici periferici dello Stato ed una  ottimale  distribuzione  delle  risorse,  che  tenga conto delle esigenze  di  semplificazione delle procedure, di riduzione dei tempi dei  procedimenti  e  di contenimento dei relativi costi in vista del raggiungimento  di  una  migliore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in periferia;
 c) favorisce   e   promuove,  anche  secondo  i  criteri  e  le indicazioni  del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione, da parte degli uffici periferici dello Stato,  delle  misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie  locali definite dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  ai  sensi  dell'articolo 9,  comma 5, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281.  A  tale  fine,  con  apposito decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri, sono definite le modalita' di raccordo  tra  Prefetture  ed uffici della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
 d) promuove   e   coordina   le  iniziative  nell'ambito  delle amministrazioni statali, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, necessarie  a  dare  attuazione  alle leggi generali sul procedimento amministrativo, sulla cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e sull'adeguamento   tecnologico   delle  dotazioni  strumentali  degli uffici.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Si   riporta   l'art.  9  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
 attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
 Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
 interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
 comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
 locali):
 «Art.  9  (Funzioni).  -  1.  La Conferenza unificata
 assume   deliberazioni,   promuove  e  sancisce  intese  ed
 accordi,   esprime   pareri,   designa   rappresentanti  in
 relazione  alle  materie  ed ai compiti di interesse comune
 alle  regioni,  alle  province,  ai comuni e alle comunita'
 montane.
 2.  La Conferenza unificata e' comunque competente in
 tutti  i  casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
 montane  ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
 Stato-citta'  ed  autonomie locali debbano esprimersi su un
 medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
 a) esprime parere:
 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
 di legge collegati;
 2)  sul  documento  di programmazione economica e
 finanziaria;
 3)  sugli  schemi di decreto legislativo adottati
 in base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
 province,  comuni  e comunita' montane. Nel caso di mancata
 intesa  o  di  urgenza  si applicano le disposizioni di cui
 all'art. 3, commi 3 e 4;
 c) promuove   e   sancisce   accordi  tra  Governo,
 regioni,  province,  comuni e comunita' montane, al fine di
 coordinare   l'esercizio   delle  rispettive  competenze  e
 svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
 d) acquisisce  le  designazioni  dei rappresentanti
 delle   autonomie  locali  indicati,  rispettivamente,  dai
 presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
 Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
 dalla legge;
 e) assicura  lo  scambio di dati e informazioni tra
 Governo,  regioni, province, comuni e comunita' montane nei
 casi  di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
 protocolli  di  intesa  tra  le  amministrazioni centrali e
 locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
 f) e'   consultata   sulle   linee  generali  delle
 politiche   del   personale  pubblico  e  sui  processi  di
 riorganizzazione  e  mobilita'  del  personale  connessi al
 conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed agli
 enti locali;
 g) esprime    gli    indirizzi    per   l'attivita'
 dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
 3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri puo'
 sottoporre  alla  Conferenza  unificata, anche su richiesta
 delle  autonomie  regionali e locali, ogni altro oggetto di
 preminente  interesse comune delle regioni, delle province,
 dei comuni e delle comunita' montane.
 4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso del
 Governo  per  l'adozione  delle deliberazioni di competenza
 della  Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
 province,  dei  comuni e delle comunita' montane e' assunto
 con  il  consenso  distinto dei membri dei due gruppi delle
 autonomie  che  compongono,  rispettivamente, la Conferenza
 Stato-regioni  e  la  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie
 locali.  L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
 membri   dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non  sia
 raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
 rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
 5.  La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
 compiti di:
 a) coordinamento  nei  rapporti  tra  lo Stato e le
 autonomie locali;
 b) studio,    informazione    e   confronto   nelle
 problematiche  connesse agli indirizzi di politica generale
 che  possono  incidere sulle funzioni proprie o delegate di
 province e comuni e comunita' montane.
 6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
 particolare, e' sede di discussione ed esame:
 a) dei  problemi  relativi  all'ordinamento  ed  al
 funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
 relativi  alle  politiche  finanziarie  e di bilancio, alle
 risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
 legislative  e  degli  atti  generali  di  Governo  a  cio'
 attinenti;
 b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
 ed erogazione dei servizi pubblici;
 c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
 cui  al  presente  comma che  venga  sottoposto,  anche  su
 richiesta  del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
 al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
 Ministri o dal Presidente delegato.
 7.  La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
 inoltre il compito di favorire:
 a) l'informazione    e   le   iniziative   per   il
 miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 b) la   promozione   di   accordi  o  contratti  di
 programma  ai  sensi  dell'art.  12 della legge 23 dicembre
 1992, n. 498;
 c) le  attivita'  relative  alla  organizzazione di
 manifestazioni  che  coinvolgono  piu' comuni o province da
 celebrare in ambito nazionale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Convenzioni e conferenze di servizi
 Le  convenzioni  tra  le amministrazioni dello Stato e le regioni volte   a  regolare,  in  conformita'  agli  schemi  approvati  dalla Conferenza  Stato-regioni  ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l),  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalita' di utilizzo  da  parte  dello  Stato e delle regioni di uffici statali e regionali,  sono  promosse  e  stipulate dal prefetto della provincia capoluogo della regione interessata.
 2.  Il  prefetto,  nell'esercizio  dei  compiti di rappresentanza unitaria del Governo sul territorio per la cura degli interessi degli uffici    periferici   dello   Stato,   puo',   nel   caso   in   cui l'amministrazione  procedente  sia un'amministrazione statale, indire la  Conferenza  di  servizi  di cui agli articoli 14 e seguenti della legge   7 agosto   1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni.  La Conferenza  di  servizi  puo' essere altresi' indetta dal prefetto in caso  di  procedimenti amministrativi connessi quando la convocazione e'  richiesta  dal  presidente della giunta regionale o da uno o piu' degli enti locali coinvolti.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Si   riporta   l'art.  2  del  decreto  legislativo
 28 agosto 1997, n. 281:
 «Art.  2  (Compiti).  1.  Al  fine  di  garantire  la
 partecipazione  delle  regioni e delle province autonome di
 Trento  e  di  Bolzano  a  tutti  i processi decisionali di
 interesse  regionale,  interregionale ed infraregionale, la
 Conferenza Stato-regioni:
 a) promuove  e  sancisce intese, ai sensi dell'art.
 3;
 b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;
 c) nel   rispetto  delle  competenze  del  Comitato
 interministeriale per la programmazione economica, promuove
 il  coordinamento  della programmazione statale e regionale
 ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti o
 soggetti,  anche privati, che gestiscono funzioni o servizi
 di   pubblico   interesse   aventi   rilevanza  nell'ambito
 territoriale  delle  regioni  e  delle province autonome di
 Trento e di Bolzano;
 d) acquisisce  le  designazioni  dei rappresentanti
 delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
 Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
 e) assicura  lo scambio di dati ed informazioni tra
 il  Governo,  le regioni e le province autonome di Trento e
 di Bolzano secondo le modalita' di cui all'art. 6;
 f) fermo  quanto  previsto dagli statuti speciali e
 dalle  relative  norme  di  attuazione, determina, nei casi
 previsti  dalla  legge,  i  criteri  di  ripartizione delle
 risorse  finanziarie  che  la  legge assegna alle regioni e
 alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini
 di perequazione;
 g) adotta   i   provvedimenti   che  sono  ad  essa
 attribuiti dalla legge;
 h) formula inviti e proposte nei confronti di altri
 organi  dello  Stato,  di  enti  pubblici o altri soggetti,
 anche   privati,  che  gestiscono  funzioni  o  servizi  di
 pubblico interesse;
 i) nomina,   nei   casi  previsti  dalla  legge,  i
 responsabili  di enti ed organismi che svolgono attivita' o
 prestano  servizi  strumentali  all'esercizio  di  funzioni
 concorrenti  tra  Governo,  regioni  e province autonome di
 Trento e di Bolzano;
 i) approva  gli  schemi  di  convenzione  tipo  per
 l'utilizzo  da  parte dello Stato e delle regioni di uffici
 statali e regionali.
 2.  Ferma  la  necessita'  dell'assenso  del Governo,
 l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento
 e  di  Bolzano  per  l'adozione  degli  atti  di  cui  alle
 lettere f), g) ed i) del comma 1 e' espresso, quando non e'
 raggiunta  l'unanimita',  dalla  maggioranza dei presidenti
 delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
 Bolzano,  componenti  la  Conferenza  Stato-regioni,  o  da
 assessori  da  essi delegati a rappresentarli nella singola
 seduta.
 3.  La  Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente
 sentita  in  ordine  agli  schemi  di disegni di legge e di
 decreto  legislativo  o  di  regolamento  del Governo nelle
 materie  di  competenza  delle  regioni  o  delle  province
 autonome  di  Trento  e  di  Bolzano che si pronunzia entro
 venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
 attuazione  di  direttive comunitarie sono emanati anche in
 mancanza  di  detto  parere. Resta fermo quanto previsto in
 ordine  alle  procedure  di  approvazione  delle  norme  di
 attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
 delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 4.  La  Conferenza  e'  sentita  su  ogni  oggetto di
 interesse  regionale  che  il  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  ritiene  opportuno sottoporre al suo esame, anche
 su  richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni
 e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 5.  Quando  il  Presidente del Consiglio dei Ministri
 dichiara   che   ragioni   di  urgenza  non  consentono  la
 consultazione  preventiva,  la  Conferenza Stato-regioni e'
 consultata  successivamente  ed  il Governo tiene conto dei
 suoi pareri:
 a) in  sede  di  esame  parlamentare dei disegni di
 legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;
 b) in  sede  di  esame  definitivo  degli schemi di
 decreto  legislativo sottoposti al parere delle commissioni
 parlamentari.
 6.  Quando  il  parere  concerne  provvedimenti  gia'
 adottati  in  via  definitiva,  la Conferenza Stato-regioni
 puo'   chiedere   che   il   Governo   lo  valuti  ai  fini
 dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
 7.  La  Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi
 conseguiti  ed  i risultati raggiunti, con riferimento agli
 atti  di  pianificazione  e  di programmazione in ordine ai
 quali si e' pronunciata.
 8.  Con le modalita' di cui al comma 2, la Conferenza
 Stato-regioni delibera, altresi':
 a) gli  indirizzi  per  l'uniforme applicazione dei
 percorsi  diagnostici  e  terapeutici in ambito locale e le
 misure   da  adottare  in  caso  di  mancato  rispetto  dei
 protocolli  relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del
 sanitario  che  si  discosti dal percorso diagnostico senza
 giustificato  motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della
 legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 b) i   protocolli   di   intesa   dei  progetti  di
 sperimentazione  gestionali individuati, ai sensi dell'art.
 9-bis  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
 successive modificazioni ed integrazioni;
 c) gli   atti   di  competenza  degli  organismi  a
 composizione   mista   Stato-regioni   soppressi  ai  sensi
 dell'art. 7.
 9.  La  Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla
 proposta,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 3,  del  decreto
 legislativo  30 giugno  1993,  n.  266,  del Ministro della
 sanita'  di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi
 sanitari regionali.».
 - Si  riporta  il titolo del Capo IV (Semplificazione
 dell'azione   amministrativa)   e  l'art.  14  della  legge
 7 agosto   1990,   n.   241  (Nuove  norme  in  materia  di
 procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
 documenti amministrativi):
 «Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa
 Art.  14  (Conferenza  di  servizi). - 1. Qualora sia
 opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
 pubblici   coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
 l'amministrazione   procedente   indice   di   regola   una
 conferenza di servizi.
 2.  La Conferenza di servizi e' sempre indetta quando
 l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
 concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
 amministrazioni  pubbliche  e  non li ottenga, entro trenta
 giorni   dalla  ricezione,  da  parte  dell'amministrazione
 competente,  della  relativa  richiesta. La Conferenza puo'
 essere  altresi'  indetta  quando  nello  stesso termine e'
 intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu' amministrazioni
 interpellate.
 3.  La  Conferenza  di  servizi puo' essere convocata
 anche  per  l'esame  contestuale  di interessi coinvolti in
 piu'   procedimenti  amministrativi  connessi,  riguardanti
 medesimi  attivita' o risultati. In tal caso, la Conferenza
 e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa,
 da   una   delle  amministrazioni  che  curano  l'interesse
 pubblico  prevalente.  L'indizione  della  conferenza  puo'
 essere   richiesta   da   qualsiasi  altra  amministrazione
 coinvolta.
 4.  Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
 atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
 piu' amministrazioni pubbliche, la Conferenza di servizi e'
 convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
 dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
 provvedimento finale.
 5.  In  caso  di affidamento di concessione di lavori
 pubblici   la   Conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
 concedente  ovvero,  con  il  consenso di quest'ultimo, dal
 concessionario  entro  quindici  giorni  fatto salvo quanto
 previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
 impatto ambientale (VIA). Quando la Conferenza e' convocata
 ad  istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso al
 concedente il diritto di voto.
 5-bis.   Previo   accordo   tra   le  amministrazioni
 coinvolte,  la  Conferenza di servizi e' convocata e svolta
 avvalendosi   degli   strumenti   informatici  disponibili,
 secondo  i  tempi  e  le modalita' stabiliti dalle medesime
 amministrazioni.».
 Nota all'art. 4
 - Per  il  testo dell'art. 11 del decreto legislativo
 30 luglio 1999, n. 300, vedasi nella nota al titolo.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Conferenze permanenti
 1.  Le Conferenze permanenti, previste dall'articolo 11, comma 3, del   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e  successive modificazioni,  sono organi che coadiuvano il prefetto nell'esercizio delle   funzioni   di  coordinamento  delle  attivita'  degli  uffici periferici  dello Stato e di leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b).
 2. Le Conferenze provinciali permanenti, presiedute dal prefetto, sono  composte  dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche  dello  Stato  operanti  nella  provincia, dal presidente della  provincia,  dal rappresentante della citta' metropolitana, ove costituita, dal sindaco del comune capoluogo e dai sindaci dei comuni eventualmente  interessati  alle questioni trattate, o loro delegati, nonche' da tutti quei soggetti istituzionali di cui e' ritenuta utile la  partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da assumere, o  che  vi  hanno  comunque  interesse.  Per  assicurare una adeguata presenza  delle  autonomie locali in seno alla Conferenza provinciale permanente  il  prefetto  puo'  promuovere  le opportune intese con i sindaci dei comuni della provincia.
 3.  Alle Conferenze regionali permanenti, presiedute dal prefetto del   capoluogo  di  regione  e  composte  dai  rappresentanti  delle strutture  periferiche regionali dello Stato e da tutti quei soggetti istituzionali  di  cui  e'  ritenuta  utile la partecipazione ai fini delle  concrete  determinazioni  da assumere, o che vi hanno comunque interesse,  sono  invitati il presidente della regione, il presidente della  provincia,  il  rappresentante della citta' metropolitana, ove costituita,  il  sindaco  del comune capoluogo e i Sindaci dei comuni eventualmente   interessati  alle  questioni  trattate,  che  possono parteciparvi personalmente o tramite loro delegati.
 4. Le Conferenze operano articolandosi in sezioni corrispondenti, in  linea  di  massima,  alle  seguenti  aree  e  settori organici di materie:
 a) amministrazioni d'ordine;
 b) sviluppo economico e attivita' produttive;
 c) territorio, ambiente e infrastrutture;
 d) servizi alla persona e alla comunita'.
 Le  Conferenze permanenti deliberano in ordine alle modalita' del proprio funzionamento.
 5. Alle singole sezioni delle Conferenze permanenti partecipano i responsabili  delle  strutture  e degli uffici di cui ai commi 2 e 3, competenti  per  il  territorio della provincia, i responsabili delle competenti  aree  funzionali delle Prefetture, nonche' i responsabili delle   strutture   e  degli  uffici  interprovinciali,  regionali  o sovraregionali  per  gli aspetti di interesse della provincia o della regione.
 6.  Per  garantire  il raccordo e la reciproca informazione sulle modalita'  di  esercizio delle funzioni di coordinamento degli uffici periferici  dello  Stato  sul  territorio e di promozione della leale collaborazione  con  la  regione  e  gli  enti  locali nell'ambito di ciascuna  provincia,  il  prefetto  del  capoluogo regionale promuove riunioni  di  coordinamento  con  i  titolari  delle altre Prefetture nell'ambito della regione, anche su loro richiesta.
 |  |  |  | Art. 5. Organizzazione e funzionamento delle Conferenze permanenti
 1.    Le    Conferenze    permanenti   hanno   sede   presso   la Prefettura-Ufficio  territoriale del Governo. L'ufficio di Segreteria e' composto da personale ivi in servizio.
 2.  Le  Conferenze  permanenti  vengono convocate, di norma, ogni anno   entro  trenta  giorni  dall'inizio  dell'anno.  Le  Conferenze permanenti  vengono,  altresi',  convocate dal prefetto ogniqualvolta sia   necessario   in   relazione   all'esercizio   dei   compiti  di coordinamento    dell'attivita'   amministrativa   e   del   concreto svolgimento dell'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 7. Della convocazione  della  Conferenza  provinciale e' data comunicazione al presidente   della   regione.  Della  convocazione  della  Conferenza regionale  e'  data  comunicazione  ai  prefetti delle altre province della regione.
 3.  Le  Conferenze permanenti o le singole sezioni sono convocate anche su richiesta del presidente della regione, del presidente della provincia,   ovvero  dei  sindaci  dei  comuni  interessati,  per  la trattazione   di  questioni  di  competenza  statale  aventi  diretta connessione con le attribuzioni regionali, provinciali, comunali o di altri enti locali. Le Conferenze permanenti possono essere, altresi', convocate su richiesta di un terzo dei componenti di diritto.
 4.  I  verbali  delle  sedute delle Conferenze permanenti e delle sezioni  sono  trasmessi  ai componenti delle Conferenze stesse ed al Ministro  dell'interno.  Le  deliberazioni  adottate dalle Conferenze permanenti  sono,  altresi',  trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri competenti.
 |  |  |  | Art. 6. Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
 1.  Con  propria  direttiva,  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri    indica    ai    Ministri    le    linee    di   indirizzo politico-amministrativo    da   seguire,   al   fine   di   garantire l'uniformita'  dell'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,  nel  rispetto  dei  principi  delineati  dalla  legge costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3, della riforma amministrativa dello  Stato,  delle  autonomie  e  delle  esigenze di buon andamento dell'attivita' amministrativa.
 2.    I    Ministri,    in   base   alle   linee   di   indirizzo politico-amministrativo  indicate  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri  ai  sensi  del  comma 1,  adottano  apposite  direttive  ai prefetti  sulle  modalita' di svolgimento dell'intervento sostitutivo da  porre  in  essere qualora il livello dei servizi pubblici statali erogati  alla  cittadinanza  sia  tale  da  poter  arrecare  un grave pregiudizio alla qualita' dei servizi stessi. La qualita' dei servizi si  misura  anche  tenendo conto dei criteri indicati nelle direttive del  Presidente  del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11 del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 286, degli indicatori contenuti nelle carte dei servizi, del livello di soddisfacimento del servizio reso eventualmente segnalato dagli enti locali, e sulla base degli   interventi   di  monitoraggio  e  delle  verifiche  ispettive effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Per  il  testo dell'art. 11 del decreto legislativo
 30 luglio 1999, n. 300, vedasi nella nota al titolo.
 - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 reca:
 «Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
 Costituzione».
 - Si   riporta  l'art.  11  del  decreto  legislativo
 30 luglio  1999,  n.  286  (Riordino  e  potenziamento  dei
 meccanismi  e  strumenti  di monitoraggio e valutazione dei
 costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
 dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59):
 «Art.  11  (Qualita'  dei  servizi  pubblici). - 1. I
 servizi  pubblici  nazionali  e  locali  sono  erogati  con
 modalita'  che promuovono il miglioramento della qualita' e
 assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro
 partecipazione,    nelle    forme,    anche    associative,
 riconosciute   dalla  legge,  alle  inerenti  procedure  di
 valutazione e definizione degli standard qualitativi.
 2.   Le   modalita'   di   definizione,   adozione  e
 pubblicizzazione  degli  standard  di qualita', i casi e le
 modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
 misurazione  della  qualita'  dei servizi, le condizioni di
 tutela  degli  utenti,  nonche'  i  casi  e le modalita' di
 indennizzo  automatico e forfettario all'utenza per mancato
 rispetto  degli  standard  di  qualita'  sono stabilite con
 direttive,  aggiornabili  annualmente,  del  Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri.  Per  quanto  riguarda  i servizi
 erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli
 enti   locali,   si   provvede  con  atti  di  indirizzo  e
 coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata
 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo
 alle    amministrazioni    interessate    e    monitoraggio
 sull'attuazione  del  presente  articolo  sono adottate dal
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  supportato  da
 apposita  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri.  E'  ammesso il ricorso a un soggetto privato, da
 scegliersi  con  gara  europea di assistenza tecnica, sulla
 base di criteri oggettivi e trasparenti.
 4.  Sono  in  ogni  caso  fatte salve le funzioni e i
 compiti  legislativamente  assegnati,  per  alcuni  servizi
 pubblici, ad autorita' indipendenti.
 5.  E'  abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995,
 n.  273.  Restano  applicabili, sino a diversa disposizione
 adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  recanti  gli  schemi  generali di
 riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Intervento sostitutivo del prefetto
 1.  Qualora  il  prefetto  venga  a  conoscenza  di disfunzioni o anomalie nell'attivita' amministrativa di un ufficio periferico dello Stato,  tali da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualita' dei servizi  resi alla collettivita', provvede ad acquisire ogni elemento conoscitivo  utile  al  fine  di esperire una preventiva attivita' di mediazione con i soggetti interessati.
 2.  Laddove  in  sede  di  mediazione non sia stata raggiunta una intesa con gli uffici coinvolti diretta ad eliminare le disfunzioni o anomalie  indicate  al  comma 1,  il  prefetto  convoca la Conferenza permanente per un esame della situazione e per l'individuazione delle misure  necessarie  ad evitare il grave pregiudizio alla qualita' dei servizi  resi  alla  collettivita'  anche  ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali.
 3.  Sia  in  sede  di  conferenza  di  cui  al  comma 2,  che con interventi  diretti, il prefetto invita, ove occorra, il responsabile dell'ufficio  amministrativo  periferico  dello  Stato interessato ad adottare  i  provvedimenti necessari, assegnando per l'adempimento un congruo termine.
 4.  In caso di inottemperanza, il prefetto, al fine di provvedere direttamente,  richiede l'assenso del Ministro competente, informando contestualmente  il  Presidente del Consiglio dei Ministri. Una volta acquisito  l'assenso,  il prefetto, previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari.
 5.  Laddove  il  Ministro  competente  non  abbia  manifestato il proprio   assenso   nei   trenta  giorni  decorrenti  dalla  data  di ricevimento della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'  deferire,  ai  sensi  dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, la questione al Consiglio dei Ministri,  che, tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti, puo' autorizzare l'intervento sostitutivo del prefetto.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Si  riporta l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
 400:
 «Art.  5  (Attribuzioni  del Presidente del Consiglio
 dei   Ministri).  -  1. Il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri a nome del Governo:
 a) comunica alle Camere la composizione del Governo
 e ogni mutamento in essa intervenuto;
 b) chiede  la  fiducia  sulle  dichiarazioni di cui
 alla   lettera a)   del   comma 3   dell'art.   2  e  pone,
 direttamente   o  a  mezzo  di  un  Ministro  espressamente
 delegato, la questione di fiducia;
 c) sottopone  al  Presidente  della  Repubblica  le
 leggi  per  la promulgazione; in seguito alla deliberazione
 del  Consiglio  dei  Ministri,  i  disegni  di legge per la
 presentazione  alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
 decreti  aventi  valore  o  forza di legge, dei regolamenti
 governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
 d) controfirma  gli  atti  di  promulgazione  delle
 leggi  nonche'  ogni  atto  per  il  quale  e'  intervenuta
 deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  gli atti che
 hanno  valore  o  forza di legge e, insieme con il Ministro
 proponente, gli altri atti indicati dalla legge;
 e) presenta  alle  Camere  i  disegni  di  legge di
 iniziativa  governativa  e,  anche  attraverso  il Ministro
 espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
 cui all'art. 72 della Costituzione;
 f) esercita  le  attribuzioni  di  cui  alla  legge
 11 marzo  1953,  n.  87,  e  promuove  gli  adempimenti  di
 competenza  governativa  conseguenti  alle  decisioni della
 Corte  costituzionale.  Riferisce inoltre periodicamente al
 Consiglio dei Ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
 sullo  stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
 linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
 nei  giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale. Segnala
 altresi',  anche  su  proposta  dei  Ministri competenti, i
 settori  della  legislazione  nei  quali, in relazione alle
 questioni  di  legittimita'  costituzionale  pendenti,  sia
 utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
 Governo.
 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
 dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
 a) indirizza  ai Ministri le direttive politiche ed
 amministrative   in   attuazione  delle  deliberazioni  del
 Consiglio dei Ministri nonche' quelle connesse alla propria
 responsabilita'  di  direzione  della politica generale del
 Governo;
 b) coordina  e promuove l'attivita' dei Ministri in
 ordine  agli  atti  che riguardano la politica generale del
 Governo;
 c) puo'  sospendere l'adozione di atti da parte dei
 Ministri  competenti  in  ordine  a  questioni  politiche e
 amministrative,  sottoponendoli  al  Consiglio dei Ministri
 nella riunione immediatamente successiva;
 c-bis) puo'  deferire al Consiglio dei Ministri, ai
 fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
 interessi  pubblici  coinvolti,  la  decisione di questioni
 sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
 amministrazioni  a diverso titolo competenti in ordine alla
 definizione di atti e provvedimenti;
 d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche
 dichiarazioni  che  essi  intendano rendere ogni qualvolta,
 eccedendo  la normale responsabilita' ministeriale, possano
 impegnare la politica generale del Governo;
 e) adotta     le     direttive    per    assicurare
 l'imparzialita',  il  buon  andamento  e l'efficienza degli
 uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
 di   particolare  rilevanza  puo'  richiedere  al  Ministro
 competente relazioni e verifiche amministrative;
 f) promuove  l'azione  dei  Ministri per assicurare
 che  le  aziende  e  gli  enti  pubblici  svolgano  la loro
 attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
 definiscono  l'autonomia  e  in  coerenza con i conseguenti
 indirizzi politici e amministrativi del Governo;
 g) esercita   le  attribuzioni  conferitegli  dalla
 legge  in  materia  di servizi di sicurezza e di segreto di
 Stato;
 h) puo'     disporre,    con    proprio    decreto,
 l'istituzione  di  particolari comitati di Ministri, con il
 compito di esaminare in via preliminare questioni di comune
 competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
 del  Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza da
 sottoporre   al   Consiglio   dei  Ministri,  eventualmente
 avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
 amministrazione;
 i) puo'  disporre  la  costituzione  di  gruppi  di
 studio  e  di  lavoro  composti  in  modo  da assicurare la
 presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed
 eventualmente   di  esperti  anche  non  appartenenti  alla
 pubblica amministrazione.
 3.   Il   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,
 direttamente o conferendone delega ad un Ministro:
 a) promuove   e   coordina   l'azione  del  Governo
 relativa  alle politiche comunitarie e assicura la coerenza
 e  la tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
 amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche
 comunitarie,   riferendone   periodicamente   alle  Camere;
 promuove   gli   adempimenti   di   competenza  governativa
 conseguenti  alle  pronunce  della Corte di giustizia delle
 Comunita'  europee;  cura  la tempestiva comunicazione alle
 Camere  dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
 europee,   informando  il  Parlamento  delle  iniziative  e
 posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
 a-bis) promuove   gli   adempimenti  di  competenza
 governativa  conseguenti  alle pronunce della Corte europea
 dei  diritti  dell'uomo  emanate  nei confronti dello Stato
 italiano;  comunica tempestivamente alle Camere le medesime
 pronunce  ai  fini  dell'esame  da  parte  delle competenti
 Commissioni  parlamentari permanenti e presenta annualmente
 al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
 suddette pronunce;
 b) promuove  e  coordina  l'azione  del Governo per
 quanto  attiene  ai  rapporti  con le regioni e le province
 autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   e  sovraintende
 all'attivita' dei commissari del Governo.
 4.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita
 le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Personale  in  servizio presso le Prefetture- Uffici territoriali del Governo
 1.  Per  l'espletamento  dei  compiti  istituzionali conferiti al prefetto,  e  richiamati  dagli  articoli 1  e  2,  si  provvede  con funzionari  della  carriera  prefettizia,  dirigenti  e personale dei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno.
 2.  Nelle  Prefetture  aventi  sede  nei capoluoghi di regione il prefetto  si  avvale,  inoltre,  del  personale dirigenziale previsto dall'articolo 10,  comma 3-ter,  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999,  n.  303,  come  modificato  dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
 3.  Con  successivo  decreto  ministeriale  sono  individuati gli uffici   di   livello   dirigenziale   non   generale   di   supporto tecnico-amministrativo, da conferire al personale dirigenziale di cui al comma 2.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Si   riporta  l'art.  10  del  decreto  legislativo
 30 luglio  1999,  n.  303 (Ordinamento della Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri,  a norma dell'art. 11 della legge
 15 marzo 1997, n. 59):
 «Art.   10   (Riordino   dei   compiti   operativi  e
 gestionali).   -   1. Ai   sensi   dell'art.  12,  comma 1,
 lettere a)  e b),  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, sono
 trasferiti  ai  Ministeri  di seguito individuati i compiti
 relativi  alle  seguenti  aree  funzionali,  in  quanto non
 riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e
 coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono
 contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le
 relative risorse finanziarie, materiali ed umane:
 a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e
 artigianato;
 b) abrogato;
 c) segreteria  del  comitato  per  la  liquidazione
 delle  pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19,
 comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
 Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
 d) aree  urbane,  fatto  salvo  quanto  previsto al
 comma 5,   nonche'  Commissione  Reggio  Calabria,  di  cui
 all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione
 per  il  risanamento  della Torre di Pisa, al Ministero dei
 lavori pubblici;
 e) diritto  d'autore  e disciplina della proprieta'
 letteraria,  nonche'  promozione delle attivita' culturali,
 nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per
 l'informazione  ed  editoria,  al Ministero per i beni e le
 attivita'  culturali,  come previsto dall'art. 52, comma 2,
 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
 2.  Fatte salve le successive modifiche ordinamentali
 di  cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
 dei  compiti  e  delle  strutture  trasferite  ai sensi del
 comma 1  ne  assumono  la responsabilita' a decorrere dalla
 entrata  in vigore del presente decreto quando si tratti di
 strutture  in  atto  affidate  a  Ministri  con portafoglio
 mediante  delega  del  Presidente  del  Consiglio.  In caso
 diverso,  l'assunzione  di  responsabilita'  decorre  dalla
 individuazione,  mediante  apposito  decreto del Presidente
 del Consiglio, delle risorse da trasferire.
 3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
 successiva  a  quella  in  cui il presente decreto entra in
 vigore,  sono  trasferiti al Ministero dell'interno, con le
 inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
 svolti   dagli  uffici  dei  commissari  di  Governo  nelle
 regioni.
 3-bis.  Per  le  esigenze  delle  rappresentanze  del
 Governo  nelle  regioni a statuto speciale tuttora operanti
 nell'ambito  della  Presidenza,  possono  essere  destinati
 nelle  relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia
 o  equiparati,  appartenenti  ai  ruoli  della Presidenza o
 chiamati  in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito
 della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3.
 3-ter.   I  dirigenti  appartenenti  ai  ruoli  delle
 soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
 n.  400,  in  servizio  alla  data di entrata in vigore del
 presente comma presso le Prefetture-Uffici territoriali del
 Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del
 ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.
 4.  A  decorrere  dalla  data di cui al comma 3, sono
 trasferiti  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle
 politiche  sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
 i  compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
 della  Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
 trasferite  le  inerenti  risorse finanziarie, materiali ed
 umane.
 5.  A  decorrere  dalla  data di cui al comma 3, sono
 trasferiti   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti  di  cui  all'art. 41 del decreto legislativo sul
 riordinamento   dei  Ministeri,  con  le  inerenti  risorse
 finanziarie,  materiali  e  umane,  i  compiti  esercitati,
 nell'ambito   del  Dipartimento  delle  aree  urbane  della
 Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
 6.  A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
 diversa  data  indicata  in sede di riordino dei Ministeri,
 sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
 materiali   ed   umane,   all'Agenzia   per  la  protezione
 dell'ambiente  e  per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
 del   decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  e
 successive  modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
 i  servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
 dei  Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
 sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
 91  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  e
 successive   modificazioni.   Sono   escluse  dal  suddetto
 trasferimento  le  funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
 il  sistema  informativo  unico, che restano assegnate alla
 Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e sono affidate al
 Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
 6-bis.  Il  Comitato  per  l'emersione del lavoro non
 regolare  di  cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998,
 n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge
 23 dicembre  2000,  n.  388, e' trasferito al Ministero del
 lavoro  e  delle  politiche sociali con le relative risorse
 finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia
 e  delle  finanze  e'  autorizzato ad apportare, con propri
 decreti, le relative variazioni di bilancio.
 6-ter.   A   decorrere   dal   1° gennaio  2004  sono
 trasferiti  al  Centro  nazionale  per  l'informatica nella
 pubblica  amministrazione  i  compiti,  le  funzioni  e  le
 attivita'  esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19
 dell'art.  17  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, e al
 comma 6  dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
 Al  Centro  medesimo  sono  contestualmente  trasferite  le
 risorse  finanziarie  e  strumentali,  nonche' quelle umane
 comunque  in  servizio. Il limite massimo di cui al comma 1
 dell'art.  6  del  decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
 39, e' fissato in complessive centonovanta unita'.
 6-quater.  In sede di prima applicazione il personale
 trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
 giuridico ed economico in godimento.
 6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e
 di  funzionamento  del  Centro  nazionale per l'informatica
 nella  pubblica  amministrazione si provvede con successivi
 regolamenti  adottati  ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del
 decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
 6-sexies.  Dalla  data  di  cui  al  comma 6-ter sono
 abrogati  il  comma 19  dell'art.  17 della legge 15 maggio
 1997,   n.   127,  il  comma 6  dell'art.  24  della  legge
 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della
 Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.
 7.-9.
 10.  La  collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio
 di  supporto  alla  Cancelleria dell'Ordine al merito della
 Repubblica  e  dell'Ufficio  di  segreteria  del  Consiglio
 supremo  della difesa sono stabilite da appositi protocolli
 d'intesa  tra  Segretariato generale della Presidenza della
 Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
 11.   Gli  organi  collegiali  le  cui  strutture  di
 supporto  sono  dal  presente  decreto  trasferite ad altre
 amministrazioni,    operano   presso   le   amministrazioni
 medesime.
 11-bis.  Salva  l'applicazione  delle disposizioni di
 cui  al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
 di  sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono
 svolti,  ai  sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988,
 n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
 carabinieri  nell'ambito  di  una  apposita Sovrintendenza,
 costituita  con  decreto  del  Presidente adottato ai sensi
 dell'art.   7,  alla  quale  e'  preposto  un  coordinatore
 nominato  ai  sensi  dell'art. 18 della citata legge n. 400
 del 1988.
 11-ter.    La   Presidenza   puo'   provvedere   alla
 amministrazione,  organizzazione,  coordinamento e gestione
 dei  servizi  generali  di  supporto,  purche' non siano di
 nocumento  alle  esigenze di sicurezza, attraverso societa'
 per    azioni    appositamente    costituita,   anche   con
 partecipazione  minoritaria di soggetti privati selezionati
 attraverso  procedure  ad evidenza pubblica. I rapporti tra
 la  societa'  e  la  Presidenza  sono  regolati da apposito
 contratto  di servizio, anche con riferimento alla verifica
 qualitativa delle prestazioni rese.
 11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto
 di  servizio  di  cui  al  comma 11-ter  sono  definite  le
 modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di
 personale  in servizio presso la Presidenza che, mantenendo
 lo  stesso  stato  giuridico,  su  base  volontaria e senza
 pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato
 presso la societa'.
 11-quinquies.  Il  restante  personale  coinvolto nel
 processo  di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato
 alle   altre   strutture  generali  della  Presidenza,  nel
 rispetto   delle   procedure   di   consultazione   con  le
 organizzazioni    sindacali    previste   dalla   normativa
 vigente.».
 - Il  decreto  legislativo  5 dicembre  2003,  n. 343
 reca:  Modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo 30
 luglio  1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri,  a  norma dell'art. 1 della legge
 6 luglio 2002, n. 137.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Forme di collaborazione tra Stato e autonomie territoriali
 1.  Il  prefetto,  quale  titolare  dell'Ufficio territoriale del Governo,   promuove   tutte  le  possibili  forme  di  collaborazione interistituzionale  tra  lo  Stato  e  le autonomie territoriali, nel rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
 2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1,  il  prefetto si avvale anche dell'ufficio  per  le  relazioni  con  il  pubblico  che,  in stretto raccordo  con  gli  altri  analoghi  uffici  per  le relazioni con il pubblico, garantisce circolarita' e diffusione delle informazioni tra tutti i soggetti pubblici presenti nella provincia.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Per  la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
 vedasi nelle note all'art. 6.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Ambito di applicazione
 1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento non si applicano nella  regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
 2.  Le  disposizioni del presente regolamento non si applicano al Rappresentante del Governo presso la regione Sardegna, al Commissario dello Stato presso la regione Sicilia ed alle funzioni di Commissario di Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia.
 |  |  |  | Art. 11. Abrogazioni
 1.  Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, e' abrogato.
 |  |  |  | Art. 12. Disposizioni finali
 1.  Dall'attuazione  del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente del Consiglio
 dei Ministri
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Tremonti,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 Baccini,  Ministro  per  la  funzione
 pubblica
 La  Loggia,  Ministro  per gli affari
 regionali
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006
 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 7
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