Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2006, n. 180
Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 12, lettera h), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 29;
Visto l'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2005 e del 12 dicembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, citta' ed autonomie locali in data 16 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Attribuzioni della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
1. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo - di seguito denominata: «Prefettura», quale organo di rappresentanza generale del Governo sul territorio, svolge compiti di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed e' organo periferico del Ministero dell'interno.
2. Ferme restando le proprie funzioni, la Prefettura, avvalendosi anche delle Conferenze permanenti, di cui all'articolo 4, assicura:
a) il coordinamento dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato sul territorio;
b) la leale collaborazione degli uffici periferici dello Stato con i diversi livelli di governo esistenti sul territorio.
3. La Prefettura assicura, altresi', nel rispetto delle funzioni istituzionali ad essa attribuite dalla normativa vigente, la collaborazione dei propri uffici per l'esercizio delle funzioni delle altre amministrazioni dello Stato per le quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono la possibilita', anche sulla base di apposite convenzioni, di avvalersi degli uffici della stessa.
4. La Prefettura avente sede nel capoluogo di regione, oltre alle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, svolge tutte le attivita' connesse alle funzioni di rappresentanza dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, indicate dall'articolo 10 della legge 5 luglio 2003, n. 131.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:.
- Si riporta l'art. 11 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59):
«Art. 11 (Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo). - 1. La Prefettura assume la denominazione di
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo,
ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio
coordinato dell'attivita' amministrativa degli uffici
periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione
di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso
fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il
Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo, e' coadiuvato da una Conferenza provinciale
permanente, dallo stesso presieduta e composta dai
responsabili di tutte le strutture amministrative
periferiche dello Stato che svolgono la loro attivita'
nella provincia nonche' da rappresentanti degli enti
locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo nel capoluogo della regione e'
altresi' coadiuvato da una Conferenza permanente composta
dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali
dello Stato, alla quale possono essere invitati i
rappresentanti della regione.
4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento
previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di
Conferenza provinciale sia con interventi diretti, puo'
richiedere ai responsabili delle strutture amministrative
periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti
ad evitare un grave pregiudizio alla qualita' dei servizi
resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della
leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel
caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le
necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del
Ministro competente per materia, puo' provvedere
direttamente, informandone preventivamente il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i
Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo
politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite
direttive ai Prefetti.
6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad
adottare le disposizioni per l'attuazione del presente
articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare
vigente.».
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
- Si riporta l'art. 12, lettera h) della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
«Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si
atterra', (oltreche' ai principi generali desumibili dalla
legge 7 agosto 1998, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
principi e criteri generali:
a)-g) (omissis);
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei
medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
I della presente legge, gli organi di rappresentanza
periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
collaborazione con le regioni e gli enti locali;».
- Per l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, vedasi nella nota al titolo.
- Il decreto legislativo 21 gennaio 2004 n. 29 reca:
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernenti gli Uffici territoriali del Governo.
- Si riporta l'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n
131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3):
Art. 10 (Rappresentante dello Stato per i rapporti
con il sistema delle autonomie). - 1. In ogni regione a
statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio
territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della
regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato
per i rapporti con il sistema delle autonomie.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
a) le attivita' dirette ad assicurare il rispetto
del principio di leale collaborazione tra Stato e regione,
nonche' il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti
sul territorio, anche attraverso le Conferenze di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
al fine di garantire la rispondenza dell'azione
amministrativa all'interesse generale, il miglioramento
della qualita' dei servizi resi al cittadino e di favorire
e rendere piu' agevole il rapporto con il sistema delle
autonomie;
b) la tempestiva informazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali e ai Ministeri interessati degli statuti
regionali e delle leggi regionali, per le finalita' di cui
agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti
amministrativi regionali, agli effetti dell'art. 134 della
Costituzione, nonche' il tempestivo invio dei medesimi atti
all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel
capoluogo;
c) la promozione dell'attuazione delle intese e del
coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali
nelle materie indicate dall'art. 118, terzo comma, della
Costituzione, nonche' delle misure di coordinamento tra
Stato e autonomie locali, di cui all'art. 9, comma 5, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei
Ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di
cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli
altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
e) la verifica dell'interscambio di dati e
informazioni rilevanti sull'attivita' statale, regionale e
degli enti locali, di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al
Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
f) l'indizione delle elezioni regionali e la
determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di
essi alle singole circoscrizioni, nonche' l'adozione dei
provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di
entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli
statuti e nelle leggi regionali;
g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento
delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite
per la reciproca informazione nei rapporti con le autorita'
regionali; la fornitura di dati e di elementi per la
redazione della Relazione annuale sullo stato della
pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati
di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli
standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici
regionali, d'intesa con lo stesso.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale
fine delle strutture e del personale dell'ufficio
territoriale del Governo.
4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento
delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2, lettere e)
f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari
comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di
cui all'art. 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
come modificato dall'art. 7, comma 3, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di
mobilita' per gli uffici territoriali del Governo, sono
assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi
uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri
interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.
5. Nelle regioni a statuto speciale le funzioni del
rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del
comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza
regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalita'
definite da apposite norme di attuazione.
6. Ai commissariati del Governo di Trento e di
Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001,
n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di
autonomia e con le relative norme di attuazione.
7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio
territoriale del Governo del capoluogo di regione e'
adottato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro per gli affari regionali.
8. All'art. 4, comma 3, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«autonomie locali, nonche' dell'ufficio per il federalismo
amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto
alla struttura di supporto del Commissario straordinario
del Governo per l'attuazione del federalismo
amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si
avvale altresi', sul territorio, dei rappresentanti dello
Stato nelle regioni, che dipendono funzionalmente dal
Presidente del Consiglio dei Ministri».
9. All'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente
della giunta. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il
Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della
giunta regionale promulga"»;
b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Promulgazione delle leggi regionali».
10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'art. 4, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616; l'art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad
eccezione del comma 3; l'art. 3 del decreto legislativo 13
febbraio 1993, n. 40; l'art. 11, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico,
compatibili con le disposizioni della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del
Governo e' da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio
territoriale del Governo del capoluogo di regione quale
rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non
concerne le norme compatibili con la legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le regioni a
statuto speciale.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 2001, n. 287, reca: Disposizioni in materia di
ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi
dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 10 della legge 5 luglio 2003, n. 131,
vedasi nelle note alle premesse.



 
Art. 2. Compiti del prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo
1. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico:
a) fornisce, a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, gli elementi valutativi inerenti gli uffici periferici dello Stato necessari all'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, e ne attua le determinazioni;
b) formula, per l'ambito territoriale di competenza, ai fini del coordinamento delle attivita' delle strutture amministrative dello Stato operanti sul territorio e secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, proposte per una efficiente organizzazione degli uffici periferici dello Stato ed una ottimale distribuzione delle risorse, che tenga conto delle esigenze di semplificazione delle procedure, di riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi in vista del raggiungimento di una migliore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in periferia;
c) favorisce e promuove, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, l'attuazione, da parte degli uffici periferici dello Stato, delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tale fine, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definite le modalita' di raccordo tra Prefetture ed uffici della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
d) promuove e coordina le iniziative nell'ambito delle amministrazioni statali, anche secondo i criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri da lui delegati, necessarie a dare attuazione alle leggi generali sul procedimento amministrativo, sulla cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e sull'adeguamento tecnologico delle dotazioni strumentali degli uffici.



Nota all'art. 2:
- Si riporta l'art. 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata
assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed
accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in
relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune
alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita'
montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati
in base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo,
regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle
politiche del personale pubblico e sui processi di
riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli
enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita'
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di Governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di
programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.».



 
Art. 3.
Convenzioni e conferenze di servizi
Le convenzioni tra le amministrazioni dello Stato e le regioni volte a regolare, in conformita' agli schemi approvati dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalita' di utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali, sono promosse e stipulate dal prefetto della provincia capoluogo della regione interessata.
2. Il prefetto, nell'esercizio dei compiti di rappresentanza unitaria del Governo sul territorio per la cura degli interessi degli uffici periferici dello Stato, puo', nel caso in cui l'amministrazione procedente sia un'amministrazione statale, indire la Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La Conferenza di servizi puo' essere altresi' indetta dal prefetto in caso di procedimenti amministrativi connessi quando la convocazione e' richiesta dal presidente della giunta regionale o da uno o piu' degli enti locali coinvolti.



Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 2 (Compiti). 1. Al fine di garantire la
partecipazione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di
interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la
Conferenza Stato-regioni:
a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art.
3;
b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;
c) nel rispetto delle competenze del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, promuove
il coordinamento della programmazione statale e regionale
ed il raccordo di quest'ultima con l'attivita' degli enti o
soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi
di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito
territoriale delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra
il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi
previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle
risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini
di perequazione;
g) adotta i provvedimenti che sono ad essa
attribuiti dalla legge;
h) formula inviti e proposte nei confronti di altri
organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti,
anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di
pubblico interesse;
i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i
responsabili di enti ed organismi che svolgono attivita' o
prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni
concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano;
i) approva gli schemi di convenzione tipo per
l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici
statali e regionali.
2. Ferma la necessita' dell'assenso del Governo,
l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle
lettere f), g) ed i) del comma 1 e' espresso, quando non e'
raggiunta l'unanimita', dalla maggioranza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da
assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola
seduta.
3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente
sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di
decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle
materie di competenza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in
ordine alle procedure di approvazione delle norme di
attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di
interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei
Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche
su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri
dichiara che ragioni di urgenza non consentono la
consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni e'
consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei
suoi pareri:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di
legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di
decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni
parlamentari.
6. Quando il parere concerne provvedimenti gia'
adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni
puo' chiedere che il Governo lo valuti ai fini
dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi
conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli
atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai
quali si e' pronunciata.
8. Con le modalita' di cui al comma 2, la Conferenza
Stato-regioni delibera, altresi':
a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei
percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le
misure da adottare in caso di mancato rispetto dei
protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del
sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza
giustificato motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) i protocolli di intesa dei progetti di
sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'art.
9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli atti di competenza degli organismi a
composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi
dell'art. 7.
9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla
proposta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della
sanita' di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali.».
- Si riporta il titolo del Capo IV (Semplificazione
dell'azione amministrativa) e l'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa
Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La Conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La Conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La Conferenza di servizi puo' essere convocata
anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in
piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la Conferenza
e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa,
da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente. L'indizione della conferenza puo'
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la Conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la Conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la Conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni
coinvolte, la Conferenza di servizi e' convocata e svolta
avvalendosi degli strumenti informatici disponibili,
secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime
amministrazioni.».
Nota all'art. 4
- Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, vedasi nella nota al titolo.



 
Art. 4.
Conferenze permanenti
1. Le Conferenze permanenti, previste dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono organi che coadiuvano il prefetto nell'esercizio delle funzioni di coordinamento delle attivita' degli uffici periferici dello Stato e di leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b).
2. Le Conferenze provinciali permanenti, presiedute dal prefetto, sono composte dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato operanti nella provincia, dal presidente della provincia, dal rappresentante della citta' metropolitana, ove costituita, dal sindaco del comune capoluogo e dai sindaci dei comuni eventualmente interessati alle questioni trattate, o loro delegati, nonche' da tutti quei soggetti istituzionali di cui e' ritenuta utile la partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da assumere, o che vi hanno comunque interesse. Per assicurare una adeguata presenza delle autonomie locali in seno alla Conferenza provinciale permanente il prefetto puo' promuovere le opportune intese con i sindaci dei comuni della provincia.
3. Alle Conferenze regionali permanenti, presiedute dal prefetto del capoluogo di regione e composte dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato e da tutti quei soggetti istituzionali di cui e' ritenuta utile la partecipazione ai fini delle concrete determinazioni da assumere, o che vi hanno comunque interesse, sono invitati il presidente della regione, il presidente della provincia, il rappresentante della citta' metropolitana, ove costituita, il sindaco del comune capoluogo e i Sindaci dei comuni eventualmente interessati alle questioni trattate, che possono parteciparvi personalmente o tramite loro delegati.
4. Le Conferenze operano articolandosi in sezioni corrispondenti, in linea di massima, alle seguenti aree e settori organici di materie:
a) amministrazioni d'ordine;
b) sviluppo economico e attivita' produttive;
c) territorio, ambiente e infrastrutture;
d) servizi alla persona e alla comunita'.
Le Conferenze permanenti deliberano in ordine alle modalita' del proprio funzionamento.
5. Alle singole sezioni delle Conferenze permanenti partecipano i responsabili delle strutture e degli uffici di cui ai commi 2 e 3, competenti per il territorio della provincia, i responsabili delle competenti aree funzionali delle Prefetture, nonche' i responsabili delle strutture e degli uffici interprovinciali, regionali o sovraregionali per gli aspetti di interesse della provincia o della regione.
6. Per garantire il raccordo e la reciproca informazione sulle modalita' di esercizio delle funzioni di coordinamento degli uffici periferici dello Stato sul territorio e di promozione della leale collaborazione con la regione e gli enti locali nell'ambito di ciascuna provincia, il prefetto del capoluogo regionale promuove riunioni di coordinamento con i titolari delle altre Prefetture nell'ambito della regione, anche su loro richiesta.
 
Art. 5.
Organizzazione e funzionamento delle Conferenze permanenti
1. Le Conferenze permanenti hanno sede presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. L'ufficio di Segreteria e' composto da personale ivi in servizio.
2. Le Conferenze permanenti vengono convocate, di norma, ogni anno entro trenta giorni dall'inizio dell'anno. Le Conferenze permanenti vengono, altresi', convocate dal prefetto ogniqualvolta sia necessario in relazione all'esercizio dei compiti di coordinamento dell'attivita' amministrativa e del concreto svolgimento dell'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 7. Della convocazione della Conferenza provinciale e' data comunicazione al presidente della regione. Della convocazione della Conferenza regionale e' data comunicazione ai prefetti delle altre province della regione.
3. Le Conferenze permanenti o le singole sezioni sono convocate anche su richiesta del presidente della regione, del presidente della provincia, ovvero dei sindaci dei comuni interessati, per la trattazione di questioni di competenza statale aventi diretta connessione con le attribuzioni regionali, provinciali, comunali o di altri enti locali. Le Conferenze permanenti possono essere, altresi', convocate su richiesta di un terzo dei componenti di diritto.
4. I verbali delle sedute delle Conferenze permanenti e delle sezioni sono trasmessi ai componenti delle Conferenze stesse ed al Ministro dell'interno. Le deliberazioni adottate dalle Conferenze permanenti sono, altresi', trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri competenti.
 
Art. 6.
Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
1. Con propria direttiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri indica ai Ministri le linee di indirizzo politico-amministrativo da seguire, al fine di garantire l'uniformita' dell'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della riforma amministrativa dello Stato, delle autonomie e delle esigenze di buon andamento dell'attivita' amministrativa.
2. I Ministri, in base alle linee di indirizzo politico-amministrativo indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1, adottano apposite direttive ai prefetti sulle modalita' di svolgimento dell'intervento sostitutivo da porre in essere qualora il livello dei servizi pubblici statali erogati alla cittadinanza sia tale da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualita' dei servizi stessi. La qualita' dei servizi si misura anche tenendo conto dei criteri indicati nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, degli indicatori contenuti nelle carte dei servizi, del livello di soddisfacimento del servizio reso eventualmente segnalato dagli enti locali, e sulla base degli interventi di monitoraggio e delle verifiche ispettive effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, vedasi nella nota al titolo.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 reca:
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione».
- Si riporta l'art. 11 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 11 (Qualita' dei servizi pubblici). - 1. I
servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con
modalita' che promuovono il miglioramento della qualita' e
assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro
partecipazione, nelle forme, anche associative,
riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di
valutazione e definizione degli standard qualitativi.
2. Le modalita' di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le
modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di
tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di
indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato
rispetto degli standard di qualita' sono stabilite con
direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi
erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli
enti locali, si provvede con atti di indirizzo e
coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo
alle amministrazioni interessate e monitoraggio
sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da
apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, da
scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla
base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i
compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi
pubblici, ad autorita' indipendenti.
5. E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995,
n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione
adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di
riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.».



 
Art. 7.
Intervento sostitutivo del prefetto
1. Qualora il prefetto venga a conoscenza di disfunzioni o anomalie nell'attivita' amministrativa di un ufficio periferico dello Stato, tali da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualita' dei servizi resi alla collettivita', provvede ad acquisire ogni elemento conoscitivo utile al fine di esperire una preventiva attivita' di mediazione con i soggetti interessati.
2. Laddove in sede di mediazione non sia stata raggiunta una intesa con gli uffici coinvolti diretta ad eliminare le disfunzioni o anomalie indicate al comma 1, il prefetto convoca la Conferenza permanente per un esame della situazione e per l'individuazione delle misure necessarie ad evitare il grave pregiudizio alla qualita' dei servizi resi alla collettivita' anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali.
3. Sia in sede di conferenza di cui al comma 2, che con interventi diretti, il prefetto invita, ove occorra, il responsabile dell'ufficio amministrativo periferico dello Stato interessato ad adottare i provvedimenti necessari, assegnando per l'adempimento un congruo termine.
4. In caso di inottemperanza, il prefetto, al fine di provvedere direttamente, richiede l'assenso del Ministro competente, informando contestualmente il Presidente del Consiglio dei Ministri. Una volta acquisito l'assenso, il prefetto, previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari.
5. Laddove il Ministro competente non abbia manifestato il proprio assenso nei trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' deferire, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la questione al Consiglio dei Ministri, che, tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti, puo' autorizzare l'intervento sostitutivo del prefetto.



Nota all'art. 7:
- Si riporta l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
400:
«Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio
dei Ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri a nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo
e ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui
alla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone,
direttamente o a mezzo di un Ministro espressamente
delegato, la questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le
leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione
del Consiglio dei Ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle
leggi nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta
deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli atti che
hanno valore o forza di legge e, insieme con il Ministro
proponente, gli altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro
espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
cui all'art. 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge
11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di
competenza governativa conseguenti alle decisioni della
Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei Ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
altresi', anche su proposta dei Ministri competenti, i
settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia
utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai Ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei Ministri nonche' quelle connesse alla propria
responsabilita' di direzione della politica generale del
Governo;
b) coordina e promuove l'attivita' dei Ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;
c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei
Ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare
l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli
uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza puo' richiedere al Ministro
competente relazioni e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei Ministri per assicurare
che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro
attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla
legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di
Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto,
l'istituzione di particolari comitati di Ministri, con il
compito di esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei Ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di
studio e di lavoro composti in modo da assicurare la
presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
direttamente o conferendone delega ad un Ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo
relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza
e la tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce;
b) promuove e coordina l'azione del Governo per
quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
all'attivita' dei commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita
le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.



 
Art. 8. Personale in servizio presso le Prefetture- Uffici territoriali del
Governo
1. Per l'espletamento dei compiti istituzionali conferiti al prefetto, e richiamati dagli articoli 1 e 2, si provvede con funzionari della carriera prefettizia, dirigenti e personale dei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno.
2. Nelle Prefetture aventi sede nei capoluoghi di regione il prefetto si avvale, inoltre, del personale dirigenziale previsto dall'articolo 10, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
3. Con successivo decreto ministeriale sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale di supporto tecnico-amministrativo, da conferire al personale dirigenziale di cui al comma 2.



Note all'art. 8:
- Si riporta l'art. 10 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e
gestionali). - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti
relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non
riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e
coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono
contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le
relative risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e
artigianato;
b) abrogato;
c) segreteria del comitato per la liquidazione
delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19,
comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al
comma 5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui
all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione
per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei
lavori pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali,
nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2,
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali
di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del
comma 1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla
entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di
strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio
mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso
diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla
individuazione, mediante apposito decreto del Presidente
del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra in
vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.
3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del
Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti
nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati
nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia
o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o
chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito
della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3.
3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle
soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente comma presso le Prefetture-Uffici territoriali del
Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del
ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati,
nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della
Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto
trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
il sistema informativo unico, che restano assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non
regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' trasferito al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse
finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le relative variazioni di bilancio.
6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono
trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le
attivita' esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19
dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al
comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane
comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1
dell'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, e' fissato in complessive centonovanta unita'.
6-quater. In sede di prima applicazione il personale
trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
giuridico ed economico in godimento.
6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e
di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione si provvede con successivi
regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono
abrogati il comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, il comma 6 dell'art. 24 della legge
24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.
7.-9.
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio
di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della
Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio
supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli
d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di
supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre
amministrazioni, operano presso le amministrazioni
medesime.
11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono
svolti, ai sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza,
costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi
dell'art. 7, alla quale e' preposto un coordinatore
nominato ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 400
del 1988.
11-ter. La Presidenza puo' provvedere alla
amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione
dei servizi generali di supporto, purche' non siano di
nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso societa'
per azioni appositamente costituita, anche con
partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati
attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra
la societa' e la Presidenza sono regolati da apposito
contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica
qualitativa delle prestazioni rese.
11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto
di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le
modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di
personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo
lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza
pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato
presso la societa'.
11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel
processo di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato
alle altre strutture generali della Presidenza, nel
rispetto delle procedure di consultazione con le
organizzazioni sindacali previste dalla normativa
vigente.».
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343
reca: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 1 della legge
6 luglio 2002, n. 137.



 
Art. 9.
Forme di collaborazione tra Stato e autonomie territoriali
1. Il prefetto, quale titolare dell'Ufficio territoriale del Governo, promuove tutte le possibili forme di collaborazione interistituzionale tra lo Stato e le autonomie territoriali, nel rispetto dei principi delineati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, il prefetto si avvale anche dell'ufficio per le relazioni con il pubblico che, in stretto raccordo con gli altri analoghi uffici per le relazioni con il pubblico, garantisce circolarita' e diffusione delle informazioni tra tutti i soggetti pubblici presenti nella provincia.



Nota all'art. 9:
- Per la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
vedasi nelle note all'art. 6.



 
Art. 10.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al Rappresentante del Governo presso la regione Sardegna, al Commissario dello Stato presso la regione Sicilia ed alle funzioni di Commissario di Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia.
 
Art. 11.
Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, e' abrogato.
 
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 7
 
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