| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2005 con il quale la varieta' di  barbabietola  da  zucchero denominata «Genio» e' stata cancellata dal   registro   delle   varieta'   di  specie  agrarie  per  mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;
 Vista  la richiesta presentata in data 1° dicembre 2005 dalla ditta A.  Dieckmann  Heimburg  Saatzucht  intesa  ad  ottenere  un  periodo transitorio  per  la  certificazione  e  la commercializzazione delle sementi   delle  varieta'  di  barbabietola  da  zucchero  denominata «Genio»;
 Visto  l'art. 17-bis, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica   8 ottobre  1973,  n.  1065,  inserito  dal  decreto  del Presidente  della  Repubblica  18 gennaio  1984,  n.  27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varieta' per le quali l'iscrizione non e'  stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la  commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si  protragga  fino  al  30 giugno  del  terzo  anno  successivo alla scadenza dell'iscrizione;
 Considerato  che  la  Commissione  sementi di cui all'art. 19 della legge  n.  1096/1971  nella riunione del 20 febbraio 2006 ha espresso parere  favorevole  all'accoglimento  della  richiesta della ditta A. Dieckmann Heimburg Saatzucht;
 Decreta:
 Art. 1.
 Per  la  varieta'  di  barbabietola da zucchero denominata «Genio», cancellata  dal  registro  nazionale delle varieta' di specie agrarie con  decreto ministeriale del 7 marzo 2005, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2007.
 Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 13 aprile 2006
 Il direttore generale: La Torre
 
 Avvertenza:
 Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di  legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti,  art. 3, legge 14 gennaio  1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 |