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| Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2006 (vai al sommario) |  | CORTE DEI CONTI |  | DELIBERAZIONE 10 maggio 2006 |  | Regolamento  per  il  trattamento  dei dati sensibili e giudiziari da parte della Corte dei conti. (Deliberazione n. 2/2006/Del). |  | 
 |  |  |  | LA CORTE DEI CONTI A Sezioni riunite;
 Visto l'art. 100 della Costituzione;
 Visto  il  testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con   regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e  le  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visti  l'art.  4  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20, e l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
 Visto  l'art.  8  della  Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea;
 Visti  i  regolamenti  approvati  con  deliberazioni  delle sezioni riunite  n.  14 del 2000, n. 1 del 2001 e n. 22 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il  codice  in  materia di protezione  dei  dati  personali,  con  particolare  riferimento agli articoli  20  e  21,  nonche'  all'art. 181, comma 1, lettera a), nel testo  sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre  2005,  n.  273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51;
 Visto  il  provvedimento  del  Garante  per  la protezione dei dati personali in data 30 giugno 2005;
 Ravvisata  la necessita' di identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito delle attivita' della Corte dei conti e le operazioni eseguibili, in relazione alle specifiche finalita' di rilevante  interesse  pubblico  perseguite,  con  esclusione dei dati inerenti all'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo;
 Considerato  che  per  quanto  concerne  tutti i trattamenti di cui sopra  e'  stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste  dall'art.  22  del codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e  indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari  utilizzati rispetto  alle  finalita'  perseguite,  nonche' all'indispensabilita' delle  predette  operazioni  per  il perseguimento delle finalita' di rilevante  interesse  pubblico individuate per legge ed all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni;
 Vista  la deliberazione delle sezioni riunite, in sede deliberante, adottate nell'adunanza del 28 febbraio 2006;
 Visto  il  parere  del Garante per la protezione dei dati personali espresso  nella  riunione  del 6 aprile 2006, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 Delibera il  seguente  regolamento  per  l'attuazione dell'art. 20, comma 2, e dell'art.  21,  comma  2,  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente  il  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali.
 Art. 1.
 Ambito
 Il  presente  regolamento,  in  attuazione del codice in materia di protezione  dei  dati  personali,  identifica  le  tipologie  di dati sensibili   e   giudiziari,   nonche'   le  operazioni  di  carattere strumentale  che la Corte dei conti deve necessariamente svolgere per il   perseguimento  delle  finalita'  istituzionali  e  di  rilevante interesse pubblico individuate per legge.
 |  |  |  | Art. 2. Oggetto
 1. Nelle schede allegate, contraddistinte dalle lettere A, B, C che costituiscono   parte   integrante  del  presente  regolamento,  sono specificati  i  tipi  di  dati  sensibili e giudiziari per i quali e' consentito  il  trattamento  da  parte  degli  uffici della Corte dei conti,   nonche'   le   operazioni  eseguibili  in  riferimento  alle specifiche  finalita'  di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli  casi  ed  espressamente  elencate nella Parte II del decreto legislativo n. 196 del 2003.
 2. Ai  sensi dell'art. 22, del decreto legislativo n. 196 del 2003, in  relazione  alla  identificazione  effettuata,  e'  consentito  il trattamento  dei  soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere  le  attivita'  istituzionali,  previa  verifica  della loro pertinenza e completezza, ferma restando l'inutilizzabilita' dei dati trattati  in  violazione  della  disciplina  rilevante  in materia di trattamento  dei  dati personali secondo quanto disposto dall'art. 11 del  decreto legislativo n. 196 del 2003. Qualora la Corte dei conti, nell'espletamento  della  propria  attivita'  istituzionale,  venga a conoscenza,  ad  opera  dell'interessato o, comunque, non a richiesta dell'Istituto, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento  dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi degli  articoli  11 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, non potranno  essere  utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione,  a  norma  di  legge, dell'atto o del documento che li contiene.
 |  |  |  | Art. 3. Pubblicita'
 1. Il   presente   regolamento   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.  Sara'  cura  della  Corte  dei  conti  dare  ad esso la massima diffusione  anche nelle forme di comunicazione istituzionale ritenute piu' idonee ed efficaci.
 Cosi'   deliberato   dalla  Corte  dei  conti  a  sezioni  riunite, nell'adunanza del 10 maggio 2006.
 Roma, 10 maggio 2006
 Il presidente: Pasqualucci Il relatore: Paleologo
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