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| Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 2 maggio 2006 |  | Semplificazione  delle procedure amministrative relative alle rocce e terre  da  scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione  non  superi  i  seimila metri cubi di materiale, ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con
 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 e
 IL MINISTRO DELLA SALUTE
 Visto  l'art.  186  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alle terre e alle rocce da scavo;
 Visto   l'art.  266,  comma 7,  del  predetto  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede la semplificazione delle procedure amministrative  relative  le  rocce  e  terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensione la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il  presente  decreto  si  applica alle rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla realizzazione di opere edili o  alla  manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi  i  seimila  metri cubi, con esclusione delle terre e rocce da scavo  provenienti  da  siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Fermo  restando che i materiali di cui all'art. 1, comma 1, non costituiscono  rifiuti,  ai medesimi non si applicano le disposizioni di  cui all'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione  che  l'impresa  titolare  del  cantiere da cui derivano i materiali di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto invii alla Agenzia  regionale  o  della  Provincia  autonoma  per  la protezione dell'ambiente,  almeno  sette giorni prima dell'inizio dell'attivita' di  escavazione,  una  dichiarazione  sostitutiva di atto notorio, ai sensi  dell'art.  47 del decreto legislativo n. 445/2000, che attesti che nell'attivita' di escavazione non sono state impegnate sostanze o metodologie  inquinanti  e  dalla  quale  risultino, con le modalita' riportate in allegato, le seguenti informazioni:
 a) individuazione del cantiere di produzione dei materiali;
 b) quantita' complessiva dei materiali estratti;
 c) individuazione  dei  siti  di  destinazione dei materiali, con indicazione della quantita' di materiali ad essi destinati.
 2.  Nel caso non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di  scavo,  nella  comunicazione  di cui al primo comma dovra' essere indicato  il  sito  di  deposito,  che potra' essere anche esterno al luogo   di   produzione.   La   comunicazione  andra'  integrata  con l'indicazione  dei siti effettivi di destinazione delle terre e rocce da  scavo  almeno  sette giorni prima dell'impiego. Qualora l'impiego dovesse   essere  procrastinato  per  oltre  dodici  mesi,  l'impresa titolare   del  cantiere  ne  da'  notizia  alla  Provincia  nel  cui territorio e' situato il deposito, la quale puo' disporne lo sgombero con motivata disposizione.
 3. La dichiarazione di cui al comma 1 non e' richiesta ove le terre e  le  rocce da scavo siano impiegate nello stesso cantiere che le ha prodotte.
 4.  Copia  della  documentazione  di cui al primo comma deve essere conservata  per  tre  anni  presso  la sede dell'impresa titolare del cantiere.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  presente  decreto  e'  inviato  per  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale reperibile all'URL www.comdel.it
 Roma, 2 maggio 2006
 
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
 
 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 Lunardi
 
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
 
 Il Ministro della salute (ad interim)
 Berlusconi
 |  |  |  | Allegato Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 266, comma 7 Dichiarazione  resa  ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 Il  sottoscritto  .... nato .... il .......... domiciliato per la carica  a  ....  in  .... nella sua qualita' di legale rappresentante pro-tempore di ....
 Consapevole  che  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci o di false attestazioni  sara' punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato attesta
 - che   le  terre  e  rocce  da  scavo  provengono  dal  cantiere localizzato  in  di cui al titolo abilitativo/al contratto di appalto (altro....),  la  cui  produzione  globale dei predetti materiali non supera i 6000 mc;
 - che   le  terre  e  rocce  da  scavo  non  provengono  da  siti contaminati  ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152/2006;
 - che per l'escavazione non sono impiegate sostanze o metodologie inquinanti;
 - che le terre e rocce oggetto della comunicazione sono destinate ad  essere  riutilizzate  per  la/e  seguente/i  opera/e  (barrare la dizione di interesse):
 reinterri
 riempimenti
 rilevati
 macinati
 riempimento di cave coltivate
 ricollocazione in altro sito per rimodellazione ambientale autorizzata da ................................
 Siti di destinazione:
 (se il sito di destinazione non e' ancora determinato, indicare il  luogo  di  deposito;  la dichiarazione andra' poi integrata con i dati effettivi almeno sette giorni prima dell'impiego);
 - che la/e suddetta/e opera/e e/sono autorizzata/e ....
 (indicare  gli estremi del titolo abilitativo edilizio, ovvero, in  caso  di opera pubblica, il nominativo della stazione appaltante; in  caso  di  opera  per  la  quale  non  e'  richiesto  alcun titolo abilitativo indicare «opera non soggetta ad autorizzazione».
 
 Luogo .............. data ..................
 Firma .............
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