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| Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 2 maggio 2006 |  | Requisiti   relativi   al   centro  di  raccolta  e  all'impianto  di trattamento  dei  veicoli  fuori  uso  non  disciplinati  dal decreto legislativo  24 giugno  2003,  n. 209, e successive modificazioni, ai sensi  dell'articolo  231  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con
 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 e
 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ed  in particolare   l'art.   231   riguardante  i  veicoli  fuori  uso  non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
 Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n. 209, relativo all'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso;
 Visto  il  decreto  legislativo  23 febbraio  2006, n. 149, recante disposizioni   correttive   ed  integrative  al  decreto  legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Le  norme  tecniche relative alle caratteristiche dei centri di raccolta  e  degli  impianti di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati  dal  decreto  legislativo  24 giugno 2003, n. 209, sono riportate all'allegato 1.
 2.  Le  norme  tecniche  relative  alle  operazioni per la messa in sicurezza,  la  demolizione  e  il  trattamento per la promozione del riciclaggio  del  veicolo  fuori  uso  non  disciplinati  dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono riportate all'allegato 2.
 3.  L'elenco  delle  parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli  non  disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono riportate all'allegato 3.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  presente  decreto  e'  inviato  per  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it
 Roma, 2 maggio 2006
 
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
 
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
 
 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 Lunardi
 |  |  |  | Allegato 1 
 REQUISITI   RELATIVI   AL   CENTRO  DI  RACCOLTA  E  ALL'IMPIANTO  DI TRATTAMENTO  DEI  VEICOLI  FUORI  USO  NON  DISCIPLINATI  DAL DECRETO
 LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 209
 
 1. Ubicazione dell'impianto di trattamento.
 1.1.  Al  fine  del rilascio dell'autorizzazione agli impianti di trattamento  dei  veicoli  fuori  uso  non  disciplinati  dal decreto legislativo  24 giugno  2003,  n.  209,  l'autorita' competente tiene conto  dei  seguenti  principi  generali relativi alla localizzazione degli stessi impianti:
 1.1.1.  Il  centro  di  raccolta  e l'impianto di trattamento non devono ricadere:
 a) in  aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'art. 17,  comma 3,  lettera m),  della  legge  18 maggio  1989,  n. 183, e successive modifiche;
 b) in  aree  individuate  ai  sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,  fatto  salvo  il  caso  in  cui  la localizzazione e' consentita  a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione  di  incidenza,  effettuate  ai  sensi  dell'art.  5  del medesimo decreto;
 c) in   aree   naturali   protette   sottoposte   a  misure  di salvaguardia  ai  sensi  dell'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
 d) in  aree  site  nelle  zone  di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
 e) nei  territori  sottoposti  a vincolo paesaggistico ai sensi del  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490,  e  successive modifiche,   salvo   specifica  autorizzazione  regionale,  ai  sensi dell'art. 151 del citato decreto.
 1.1.2.  Il  centro  di  raccolta  e l'impianto di trattamento non devono  essere  ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese  nelle  fasce  A  e  B  individuate  nei  piani  di  assetto idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989.
 1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali  di  accettabilita'  dell'impianto  in  relazione  ai seguenti parametri:
 a) distanza  dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si  intende  un  insieme  di  edifici  costituenti  un raggruppamento continuo,  ancorche'  intervallato  da  strade,  piazze,  giardini  o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
 b) presenza   di   beni   storici,  artistici,  archeologici  e paleontologici.
 1.1.4.  Nell'individuazione  dei  siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare:
 1) le aree industriali dismesse;
 2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
 3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.
 1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta  e  dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione.
 1.3.  L'area  prescelta  per  la  localizzazione  del  centro  di raccolta  e  dell'impianto  di  trattamento deve essere servita dalla rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da parte di automezzi pesanti. 2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento.
 2.1.  Il  centro  di  raccolta  e  l'impianto di trattamento sono dotati di:
 a) area  adeguata,  dotata  di  superficie  impermeabile  e  di sistemi   di   raccolta   dello  spillaggio,  di  decantazione  e  di sgrassaggio;
 b) adeguata  viabilita'  interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
 c) sistemi  di  convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti  per  il  drenaggio,  vasche  di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
 d) adeguato  sistema  di  raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente  a  quanto  previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
 e) deposito  per  le  sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei   liquidi   in   caso   di   sversamenti  accidentali  e  per  la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
 f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.
 2.2. Il centro di raccolta e' strutturato in modo da garantire:
 a) l'adeguato  stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
 b) lo  stoccaggio  degli  accumulatori in appositi contenitori, effettuando,  sul  posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei  filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
 c) lo  stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei  fluidi  derivanti  dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore,  olio  del  cambio,  olio della trasmissione, olio idraulico, liquido  di  raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori,  fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
 d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.
 2.3.  Al  fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosita'  verso  l'esterno,  il  centro  di  raccolta e' dotato di adeguata  barriera  esterna  di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili.
 2.4.   Il   titolare   del   centro  di  raccolta  garantisce  la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale. 3. Organizzazione del centro di raccolta.
 3.1.  Il  centro  di  raccolta  e' organizzato, in relazione alle attivita' di gestione poste in essere, nei seguenti specifici settori corrispondenti,  per  quanto possibile, alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:
 a) settore  di  conferimento  e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
 b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;
 c) settore di deposito delle parti di ricambio;
 d) settore   di   rottamazione   per  eventuali  operazioni  di riduzione volumetrica;
 e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
 f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
 g) settore di deposito dei veicoli trattati.
 3.2.  I  settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati indifferentemente  per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:
 a) i veicoli devono essere tenuti separati;
 b) entrambi  i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilita' e di resistenza.
 3.3. Qualora, in un impianto in esercizio alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il settore destinato al deposito dei veicoli    trattati    non   presenti   idonee   caratteristiche   di impermeabilita'  e  di  resistenza  non puo' essere utilizzato, nelle more  dell'adeguamento  dell'impianto,  per  il  deposito dei veicoli ancora da trattare.
 3.4.  I settori di cui al punto 3.1 devono avere un'area adeguata allo  svolgimento  delle  operazioni  da  effettuarvi  e devono avere superfici  impermeabili,  costruite  con  materiali  resistenti  alle sostanze  liquide  contenute nei veicoli. Detti settori devono essere dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli.
 3.5. I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di  stoccaggio  dei  rifiuti  pericolosi, di cui rispettivamente alle lettere b), c), ed e) del punto 3.1, devono essere dotati di apposita copertura. 4. Criteri per lo stoccaggio.
 4.1.  I  contenitori  o  i  serbatoi  fissi o mobili, compresi le vasche  ed  i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere   adeguati  requisiti  di  resistenza,  in  relazione  alle proprieta'  chimico-fisiche  ed alle caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti stessi.
 4.2.  I  contenitori  o  i  serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti  di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad   effettuare,   in  condizioni  di  sicurezza,  le  operazioni  di riempimento, di travaso e di svuotamento.
 4.3.  Le  manichette  ed  i  raccordi  dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti  in  perfetta  efficienza,  al  fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
 4.4. Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di   sicurezza   pari   al   10%  ed  essere  dotato  di  dispositivo antitraboccamento  o  di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello.
 4.5.  Qualora  lo  stoccaggio  dei  rifiuti liquidi pericolosi e' effettuato  in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacita' pari al serbatoio stesso, oppure, nel  caso  che  nello  stesso  bacino  di  contenimento vi siano piu' serbatoi,  pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni  caso,  non  inferiore  al  volume  del  serbatoio  di  maggiore capacita'. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura,  con  l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle   norme   vigenti   in  materia  di  etichettatura  di  sostanze pericolose.
 4.6.  Lo  stoccaggio degli accumulatori e' effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che  possono  fuoriuscire  dalle  batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco.
 4.7.  La  gestione  del  CFC e degli HCF avviene in conformita' a quanto   previsto   dal   decreto   ministeriale  20 settembre  2002, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 1° ottobre 2002, n. 230.
 4.8. Per i rifiuti pericolosi sono, altresi', rispettate le norme che  disciplinano  il  deposito  delle  sostanze  pericolose  in essi contenute.
 4.9. Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere  realizzati  su  basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico  dei  rifiuti,  che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli  eventuali  liquidi  in  apposite  canalette  e  in  pozzetti  di raccolta.  Lo  stoccaggio  in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate  e i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura.
 4.10.  Lo  stoccaggio  degli oli usati e' realizzato nel rispetto delle  disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,  e  successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996,  n.  392.  I  pezzi  smontati  contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili.
 4.11.  I  recipienti,  fissi  o  mobili,  utilizzati  all'interno dell'impianto  di  trattamento  e non destinati ad essere reimpiegati per  le stesse tipologie di rifiuti, sono sottoposti a trattamenti di bonifica   idonei   a   consentire   le  nuove  utilizzazioni.  Detti trattamenti   sono   effettuati   presso  idonea  area  dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.
 |  |  |  | Allegato 2 
 OPERAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE E IL TRATTAMENTO PER   LA  PROMOZIONE  DEL  RICICLAGGIO  DEI  VEICOLI  FUORI  USO  NON
 DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 209
 
 1.  Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono effettuate secondo le seguenti modalita' e prescrizioni:
 a) rimozione   degli   accumulatori,   neutralizzazione   delle soluzioni  acide  eventualmente  fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che  possono  fuoriuscire  dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica puo' essere effettuata sul posto o in altro luogo;
 b) rimozione  dei  serbatoi  di  gas  compresso  ed estrazione, stoccaggio  e  combustione  dei  gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
 c) rimozione  o  neutralizzazione  dei  componenti  che possono esplodere, quali airbag;
 d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
 e) rimozione,  con  raccolta  e  deposito  separati in appositi contenitori,  secondo  le  modalita' e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio  dei  rifiuti  pericolosi,  di  olio motore, di olio della trasmissione,  di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo,  di  liquido  refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti  dei  sistemi  di  condizionamento  e di altri liquidi e fluidi  contenuti  nel  veicolo  fuori  uso,  a  meno  che  non siano necessari   per   il   reimpiego  delle  parti  interessate.  Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti  e  utilizzate  idonee  attrezzature  al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
 f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa  scolatura;  l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti;   il   filtro   deve   essere  depositato  in  apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
 g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
 h) rimozione,  per  quanto  fattibile,  di  tutti  i componenti identificati come contenenti mercurio. 2. Attivita' di demolizione.
 2.1. L'attivita' di demolizione si compone delle seguenti fasi:
 a) smontaggio  dei  componenti  del  veicolo fuori uso od altre operazioni  equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 b) rimozione,  separazione  e  deposito  dei  materiali  e  dei componenti  pericolosi  in modo selettivo, cosi' da non contaminare i successivi  residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
 c) eventuale  smontaggio  e  deposito  dei  pezzi  di  ricambio commercializzabili,   nonche'   dei   materiali   e   dei  componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilita' di reimpiego, di riciclaggio e di recupero. 3. Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio.
 3.1.   Le   operazioni  di  trattamento  per  la  promozione  del riciclaggio consistono:
 a) nella   rimozione  del  catalizzatore  e  nel  deposito  del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per  evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
 b) nella  rimozione  dei  componenti metallici contenenti rame, alluminio  e  magnesio,  qualora  tali  metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
 c) nella  rimozione  dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 d) nella  rimozione  dei  grandi  componenti in plastica, quali paraurti,  cruscotto  e  serbatoi  contenitori  di  liquidi,  se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 e) nella rimozione dei componenti in vetro. 4. Criteri di gestione.
 4.1. Nell'area di conferimento non e' consentito l'accatastamento dei veicoli.
 4.2.  Per  lo  stoccaggio  del  veicolo  messo in sicurezza e non ancora  sottoposto  a  trattamento  e'  consentita la sovrapposizione massima   di   tre  veicoli,  previa  verifica  delle  condizioni  di stabilita'  e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori, purche' l'altezza complessiva non sia superiore ai cinque metri.
 4.3.   L'accatastamento   delle  carcasse  gia'  sottoposte  alle operazioni  di  messa  in  sicurezza  ed  il cui trattamento e' stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza.
 4.4. Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate  prendendo  gli  opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.
 4.5. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili e' realizzato in modo tale  da  non  modificare  le  caratteristiche  del  rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero.
 4.6.  Le  operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
 4.7. I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.
 |  |  |  | Allegato 3 
 PARTI   DI   RICAMBIO   ATTINENTI  ALLA  SICUREZZA  DEI  VEICOLI  NON
 DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 209
 
 1.  Il presente allegato riporta l'elenco delle parti di ricambio attinenti  alla  sicurezza  dei  veicoli,  elaborato  sulla  base dei seguenti criteri:
 a) componenti  il cui funzionamento errato provoca direttamente una  perdita  di  controllo  dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti;
 b) componenti  il  cui mancato funzionamento non e' avvertibile dal  conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la  marcia  del  veicolo od a consentire manovre tali da eliminare le possibilita' di rischio.
 Impianto freni:
 servofreno:
 pompa/cilindro freni;
 dischi/tamburi;
 pinza completa;
 disco portafreni;
 tubazioni flessibili/rigide;
 pedaliera completa;
 caveria freno a mano;
 leva freno a mano;
 sterzo:
 albero superiore e inferiore snodato;
 tiranteria lato cremagliera/ruote;
 tubazioni idroguida;
 organi servosterzo;
 sospensione anteriore/posteriore:
 montanti/mozzi/fusi con relativi cuscinetti;
 bracci oscillanti;
 perni a sfera;
 puntoni/barre stabilizzatrici/aste longitudinali;
 traverse e telai;
 ammortizzatori.
 Trasmissione:
 semiassi.
 Varie:
 tubazioni impianto alimentazione;
 pompa benzina esterna;
 sistemi   di   ritenuta   per   sicurezza   passiva   (cinture, pretensionatori, air bag).
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