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| Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2006 (vai al sommario) |  | ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  | PROVVEDIMENTO 9 maggio 2006 |  | Regolamento  di  attuazione  degli  articoli  2  e  4 della legge 7 agosto  1990,  n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione   e   delle   unita'   organizzative   responsabili   dei procedimenti dell'ISVAP. (Regolamento n. 2). |  | 
 |  |  |  | L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
 E DI INTERESSE COLLETTIVO
 
 Vista  la  legge  12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni,   concernente   la   riforma   della   vigilanza  sulle assicurazioni;
 Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
 Vista la legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
 Visti  l'art.  2,  comma 2,  l'art.  4, ai sensi dei quali gli enti pubblici  nazionali  stabiliscono,  secondo  i  propri ordinamenti, i termini  entro  i  quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza   e   individuano   le   relative   unita'   organizzative responsabili,  nonche'  i  principi di cui ai Capi I, II, e III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
 Ritenuta la necessita' di attuare i citati articoli, determinando i termini  di  conclusione  e  le unita' organizzative responsabili dei procedimenti di competenza dell'ISVAP;
 Vista la delibera assunta dal Consiglio in data 3 maggio 2006;
 adotta il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 1.  Il  presente  Regolamento  riguarda  i procedimenti per i quali l'ISVAP  ha  competenza  anche nell'adozione del provvedimento finale nonche' le fasi, esperite dall'Autorita', di procedimenti per i quali altre   Autorita'   o   Pubbliche   Amministrazioni  sono  competenti all'adozione  del  provvedimento  finale.  Degli uni e delle altre e' data indicazione nella Tabella allegata.
 2.  Per  ciascuno  dei procedimenti (o fasi) indicati nella Tabella sono   individuati  la  norma  di  riferimento,  il  termine  per  la conclusione,  stabilito  dalla  legge  o,  in  assenza  di previsione legislativa,   individuato   dall'ISVAP   e   l'unita'  organizzativa responsabile.
 3. Per i procedimenti elencati nella lettera A) della Sezione II, e sotto  il  n.  5,  lettera C) della Sezione II, sono indicate solo le unita' organizzative responsabili e le relative norme di riferimento. Per detti procedimenti, ordinariamente avviati d'ufficio, si applica, quando  il  termine  non  sia  previsto dalla legge, quello finale di novanta giorni, previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 241/90, salvo  il  diverso  termine  che,  in  relazione  alla specificita' o complessita'  della  fattispecie,  o  al  contrario,  all'urgenza  di provvedere, l'Autorita' individuera' in via previa di volta in volta.
 4.  I  procedimenti  sanzionatori  sono  gia'  oggetto  di apposito Regolamento emanato dall'Autorita' in data 15 marzo 2006, n. 1; per i procedimenti  disciplinari previsti dal Codice delle assicurazioni di cui  al  decreto  legislativo  7 settembre 2005 n. 209, Titolo XVIII, Capo  VIII,  sono  indicate  unicamente  le  norme  di  riferimento e l'unita'  organizzativa  responsabile,  mentre  la relativa procedura sara'  disciplinata  dall'apposita normativa di attuazione del Codice stesso.
 5.  Per i procedimenti volti all'emanazione di regolamenti ai sensi dell'art.   9,  comma 2,  del  Codice  delle  assicurazioni  l'unita' organizzativa responsabile sara' individuata volta per volta.
 6.   Ove   non   diversamente   disposto  da  norme  legislative  e regolamentari,  per  i  procedimenti di riesame di provvedimenti gia' emanati  valgono  gli  stessi  termini  stabiliti per il procedimento principale.
 |  |  |  | Art. 2. Individuazione    dell'unita'    organizzativa    responsabile    del procedimento e responsabile del procedimento
 1.  L'unita'  organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro  adempimento  procedimentale  e'  il  Servizio  indicato  nella Tabella di cui all'art. 1.
 2.  Salvo  che  non  sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento  e'  il  dirigente  o il funzionario preposto all'unita' organizzativa  competente  alla  trattazione della materia alla quale inerisce il procedimento.
 3. Il responsabile del procedimento puo' designare altro dipendente assegnato  all'unita'. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di   quest'ultimo,  il  responsabile  del  procedimento  riassume  la responsabilita'  del  procedimento,  salva  ulteriore assegnazione ad altro dipendente.
 4.  Il  responsabile  del  procedimento  esercita  le  attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge n. 241/90.
 |  |  |  | Art. 3. Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte
 1.  Per  i  procedimenti  ad iniziativa di parte il termine decorre dalla  data  di  ricevimento della istanza. La data di ricevimento e' quella della protocollazione di arrivo all'Autorita'.
 2.  L'istanza  deve  essere  predisposta  nelle  forme  e  nei modi stabiliti  dalla  legge  e/o  da  norme regolamentari, deve contenere tutti  gli elementi richiesti per l'adozione del provvedimento finale ed essere corredata dalla prescritta documentazione.
 3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o irregolare, viene data  comunicazione  scritta all'istante con tempestivita', indicando le  cause dell'incompletezza o dell'irregolarita'. In questo caso, il termine del procedimento decorre ex novo dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.
 |  |  |  | Art. 4. Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio
 1.  Per  i  procedimenti  d'ufficio il termine iniziale decorre dal primo   atto   di   impulso  dell'ISVAP  conseguente  all'obbligo  di provvedere o, in casi particolari, dal diverso termine indicato nella Tabella  allegata. L'obbligo di provvedere sorge con il completamento dell'istruttoria tendente ad accertare la sussistenza dei presupposti di avvio del procedimento.
 2. In presenza di atti propulsivi provenienti da altre Autorita' di vigilanza  o  da altre amministrazioni pubbliche, il termine iniziale decorre  dalla  data  di  ricevimento  da  parte dell'ISVAP dell'atto propulsivo stesso, comprovata dalla data di protocollazione di arrivo all'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 5. Sospensione e interruzione dei termini
 1.  I  termini  fissati  per  la  conclusione  dei procedimenti che presuppongono  accordi  o  intese  tra  l'ISVAP  e  le corrispondenti Autorita'  estere sono sospesi per il tempo necessario a perfezionare tali accordi o intese.
 2.  I  termini  fissati  per  la conclusione dei procedimenti sono, altresi',  sospesi  in pendenza del rilascio di pareri obbligatori da parte di corrispondenti Autorita' estere o di altre Amministrazioni.
 3.   L'acquisizione   di  pareri  facoltativi  richiesti  ad  altre Autorita'  non  comporta  la sospensione dei termini stabiliti per la conclusione  dei  singoli procedimenti. Nel solo caso di richiesta di parere  facoltativo  all'Avvocatura  dello  Stato  ed al Consiglio di Stato,  il  responsabile  del procedimento ne' da' comunicazione agli interessati,  indicandone  la  ragione.  In pendenza del rilascio del parere,  i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti sono sospesi.  La  durata  della  sospensione non puo' comunque superare i termini previsti dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990.
 4. Nel caso in cui l'Autorita' debba rilasciare parere obbligatorio ed  abbia  rappresentato come organo adito la necessita' di ulteriori elementi  istruttori  da  acquisire  presso altre Amministrazioni, il termine  puo'  essere  interrotto per una sola volta e il parere deve essere  reso  entro  il  termine di quindici giorni dall'acquisizione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
 5.   Restano  ferme  le  ulteriori  ipotesi  di  sospensione  o  di interruzione  dei  termini  di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento.
 6.  Agli  interessati  viene  comunicata  la data dell'interruzione ovvero quella di inizio e termine della sospensione.
 |  |  |  | Art. 6. Comunicazione dell'avvio del procedimento
 1.  Salvo  che  sussistano  particolari  esigenze  di celerita' del procedimento,  il  responsabile  del  procedimento  da' comunicazione dell'inizio  del  procedimento  stesso  ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed  a  quelli che per legge debbono intervenirvi, nonche' ai soggetti individuati  o  agevolmente  individuabili, ai quali il provvedimento possa arrecare pregiudizio.
 2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento   mediante   comunicazione   personale   contenente   le indicazioni  di  cui  all'art.  8  della legge n. 241/90 e successive modifiche.
 3.  E'  fatta  salva  la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche  prima  delle  comunicazioni  di  cui al comma 1, provvedimenti cautelari, ove previsti dalla legge.
 |  |  |  | Art. 7. Conclusione dei procedimenti
 1. I termini riportati nell'allegata Tabella per la conclusione dei procedimenti   si   riferiscono   all'adozione  del  provvedimento  o dell'atto  finale.  Dell'avvenuta  adozione  viene data comunicazione agli interessati con le stesse modalita' di cui all'art. 6.
 |  |  |  | Art. 8. Preavviso di rigetto
 1.  Nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte, con esclusione delle procedure  concorsuali, il responsabile del procedimento, prima della formale    adozione    di   un   provvedimento   negativo,   comunica tempestivamente  agli  istanti  i  motivi che ostano all'accoglimento della domanda, invitandolo a fornire eventuali dati o documenti utili ad  evitare  il  rigetto.  Si  applica  l'art.  10-bis della legge n. 241/90.
 |  |  |  | Art. 9. Pubblicazione
 1.  Il  presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  nel Bollettino dell'ISVAP. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 10. Entrata in vigore
 1.  Il  presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 9 maggio 2006
 
 Il presidente
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