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| Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 9 maggio 2006 |  | Classificazione,  ai  fini  della  fornitura, dei prodotti medicinali contenenti il principio attivo misoprostolo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto  legge  30 settembre  2003,  n. 269 convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326  che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Vista  la  determinazione  del  16 settembre  2004  concernente  lo svolgimento  delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che e' assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;
 Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e dell'ordinamento  del  personale  dell'Agenzia  italiana  del farmaco pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2005;
 Visto  il  decreto  legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  8  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537 concernente interventi  correttivi di finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 recante norme sulla classificazione nella fornitura dei medicinali;
 Vista  la  determinazione 29 ottobre 2004 dell'Agenzia italiana del farmaco,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana  - supplemento ordinario n. 259 del 4 novembre 2004, recante le   note   AlFA   2004  (Revisione  delle  note  CUF)  e  successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legge  27 maggio  2005, n. 87, convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 149;
 Visto  il  parere  relativo  ai  prodotti  medicinali contenenti il principio  attivo  misoprostolo espresso dalla Commissione consultiva tecnico scientifica nella riunione del 15 novembre 2005;
 Ritenuto  di  dover  procedere,  sulla base del citato parere, alla modifica  del  regime di fornitura dei prodotti medicinali contenenti il principio attivo misoprostolo;
 
 A d o t t a
 la seguente determinazione:
 
 Art. 1.
 Campo di applicazione e classificazione ai fini della fornitura
 1)  La  presente determinazione si applica ai prodotti medicinali contenenti il principio attivo misoprostolo.
 2)  I  medicinali di cui al precedente comma sono classificati ai fini  della fornitura come «medicinale soggetto a prescrizione medica da  rinnovare  volta  per  volta»  ai  sensi  dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.
 |  |  |  | Art. 2. Modifica   della   classificazione  ai  fini  della  fornitura  delle confezioni gia' autorizzate all'immissione in commercio
 1)  I  prodotti  medicinali  gia'  autorizzati  all'immissione in commercio, che sono riportati nella seguente tabella, sono dispensati conformemente  alla classificazione ai fini della fornitura stabilita all'art.   1   a   partire  dall'entrata  in  vigore  della  presente determinazione.
 
 ----> vedere TABELLA a pag. 54 della G.U. <----
 
 2)  Il  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio adegua l'etichettatura dell'imballaggio esterno, anche mediante l'uso di  sovrastampe  o  etichette  adesive,  a partire dai lotti prodotti entro  il  termine  massimo di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione.
 3)   Le   confezioni   sospese   sono   adeguate   alla  presente determinazione al momento dell'entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.
 |  |  |  | Art. 3. Autorizzazioni successive
 1) Le autorizzazioni all'immissione in commercio sono rilasciate, successivamente  all'entrata in vigore della presente determinazione, in conformita' ad essa.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni finali
 1)  La  presente  determinazione  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed  entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
 Roma, 9 maggio 2006
 Il direttore generale: Martini
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