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| Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 4 maggio 2006 |  | Regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita della specialita' medicinale  Bonviva  «acido  ibandronico»,  autorizzata con procedura centralizzata       europea      dalla      Commissione      europea. (Determinazione/C/91/2006). |  | 
 |  |  |  | ; Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale  Bonviva  «acido  ibandronico»  autorizzata  con procedura centralizzata  europea dalla Commissione europea con la decisione del 15 settembre 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
 EU/1/03/265/003  150  mg  compresse  film  rivestite  uso orale 1 blister al/al - 1 compressa;
 EU/1/03/265/004  150  mg  compresse  film  rivestite  uso orale 3 blister al/al - 3 compresse.
 Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;    Visto  l'art.  48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data  20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito  con  modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma 33,  legge  24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dai S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  8 aprile  2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Vista  la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;
 Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
 Visto  il  parere  della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14/15 febbraio 2006;
 Vista la deliberazione n. 11 in data 6 aprile 2006 del consiglio di amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore generale;
 Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  «Bonviva»  debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
 Determina:
 Art. 1.
 Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.
 Alla   specialita'   medicinale  BONVIVA  ACIDO  IBANDRONICO  nelle confezioni   indicate   vengono   attribuiti  i  seguenti  numeri  di identificazione nazionale:
 Confezioni:
 150  mg  compresse  film  rivestite uso orale 1 blister al/al - 1 compressa - A.I.C. n. 036899019/E (in base 10), 13626C (in base 32);
 150  mg  compresse  film  rivestite uso orale 3 blister al/al - 3 compresse - A.I.C. 036899021/E (in base 10), 13626F (in base 32).
 Indicazioni  terapeutiche:  «Bonviva»  e'  indicato nel trattamento dell'osteoporosi  in  donne  in post-menopausa, al fine di ridurre il rischio  di  fratture  vertebrali. Non e' stata stabilita l'efficacia sulle fratture del collo del femore.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 La   specialita'   medicinale   «Bonviva  "acido  ibandronico"»  e' classificata come segue:
 confezione:  150  mg compresse film rivestite uso orale 1 blister al/al  - 1 compressa - A.I.C. n. 036899019/E (in base 10), 13626C (in base 32);
 classe di rimborsabilita': «A» nota 79;
 prezzo ex factory (IVA esclusa): 27,87 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa): 46,00 euro.
 |  |  |  | Art. 3. Classificazione ai fini della fornitura
 RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.
 |  |  |  | Art. 4. Farmacovigilanza
 Il   presente   medicinale  e'  inserito  nell'elenco  dei  farmaci sottoposti  a  monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di  cui  al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti;  al  termine  della  fase di monitoraggio intensivo vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali
 La  presente  determinazione  ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e   sara'   notificata  alla  societa'  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 4 maggio 2006
 Il direttore generale: Martini
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