| IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della   direttiva   89/398/CEE   concernente  i  prodotti  alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
 Visto  l'art.  10  del citato decreto legislativo, comma 6, nonche' l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n.   131,   regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  decreto legislativo  27 gennaio  1992, n. 111, che prevedono la pubblicazione da  parte  del  Ministero della salute dell'elenco degli stabilimenti autorizzati   alla  produzione  ed  al  confezionamento  di  alimenti destinati  ad  una alimentazione particolare, con l'indicazione delle relative tipologie produttive;
 Vista  la circolare 18 luglio 2002, n. 3, relativa all'applicazione della  procedura  di  notifica  di  etichetta  di  cui all'art. 7 del decreto  legislativo  n.  111/1992,  ai  prodotti  a base di piante e derivati aventi finalita' salutistiche;
 Visto  l'art.  9, commi 2 e 3 del decreto legislativo del 21 maggio 2004,  n. 169, relativi all'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 10,  comma 6,  del decreto legislativo n. 111/1992, con l'inserimento degli   stabilimenti   risultati   idonei   alla   produzione  ed  al confezionamento  di  integratori alimentari con le relative tipologie produttive autorizzate;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 131/1998 regolamento  recante  norme  di attuazione del decreto legislativo n. 111/1992,  a cui rinvia anche il decreto legislativo n. 169/2004, che stabilisce  all'art.  5  che  le  autorizzazioni alla produzione e al confezionamento   di   alimenti   destinati   ad   una  alimentazione particolare  e di integratori alimentari devono essere rilasciate dal Ministero   della  salute  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di ricevimento dell'istanza;
 Ritenuto di dover rilasciare una autorizzazione provvisoria per gli stabilimenti  che  abbiano  superato  i limiti temporali previsti dal sopracitato  decreto,  come  da  parere  favorevole espresso dal Capo Dipartimento, di cui alla nota del 14 febbraio 2006;
 Visto   il   parere   favorevole  delle  aziende  sanitarie  locali competenti  per  territorio  all'emanazione  di  tali  autorizzazioni provvisorie;
 Visto  il  decreto  ministeriale  28 febbraio  2006,  relativo alle procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva alla  produzione  e  al confezionamento di integratori a base di soli ingredienti  erboristici  per  gli stabilimenti operanti in regime di autorizzazione  temporanea,  ai  sensi  della circolare del Ministero della salute 18 luglio 2002, n. 3;
 Visti gli articoli 1 e 2 del citato decreto, da cui risulta che per tali  stabilimenti sono ancora da applicare le procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione definitiva;
 Visto  il  proprio decreto 30 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  - della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio  2005,  relativo  all'elenco degli stabilimenti autorizzati, alla data del 28 febbraio 2005, alla produzione ed al confezionamento di  alimenti destinati ad una alimentazione particolare e integratori alimentari;
 Ritenuto  di  dover  procedere alla pubblicazione dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla data del 31 marzo 2006, alla produzione ed  al  confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare e di integratori alimentari;
 Decreta:
 1. In  attuazione  delle norme citate in premessa, nell'allegato al presente decreto, parte integrante dello stesso, e' inserito l'elenco relativo  agli stabilimenti autorizzati, alla data del 31 marzo 2006, alla  produzione  ed  al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare e di integratori alimentari.
 2.   Sono   incluse   nell'elenco  anche  le  imprese  titolari  di autorizzazioni  provvisorie  rilasciate  per  decorrenza  dei  limiti temporali fissati dall'art. 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1998.
 3.  Sono  escluse  le imprese operanti ai sensi della circolare del Ministero   della   salute  18 luglio  2002,  n.  3,  in  attesa  del completamento   della   procedura   prevista   dal   citato   decreto ministeriale 28 febbraio 2006.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 aprile 2006
 
 Il Ministro della salute
 ad interim
 Berlusconi
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