| 
| Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 176 |  | Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto  Adige/Sudtirol,  concernenti  modifiche al decreto del Presidente  della  Repubblica  22 marzo  1974,  n. 381, in materia di trasferimento di beni del demanio stradale. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;
 Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione prevista  dall'articolo 107,  comma  primo,  del  citato  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 1.  Al  quarto  comma dell'articolo 19  del  decreto del Presidente della  Repubblica  22 marzo  1974,  n.  381, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: «I beni immobili che risultino non piu' funzionali alla  viabilita' stradale dello Stato, diversi da quelli previsti nel precedente periodo, sono trasferiti sulla base di appositi verbali di consegna   redatti,  anche  di  volta  in  volta,  di  intesa  fra  i rappresentanti     della    Provincia    autonoma    interessata    e dell'amministrazione  statale  competente. Tali verbali costituiscono titolo   per  l'intavolazione,  su  richiesta  del  Presidente  della Provincia autonoma.».
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Avvertenza:
 Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Nota al titolo:
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 marzo
 1974,  n.  381  (Norme  di  attuazione dello statuto per la
 regione Trentino-Alto Adige in materia urbanistica ed opere
 pubbliche)  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
 27 agosto 1974, n. 223.
 Note alle premesse:
 - L'art.    87,    comma quinto   della   Costituzione,
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
 leggi e regolamenti.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
 1972,  n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 20 novembre 1972, n. 301.
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 marzo
 1974, n. 381, e' citato nella nota al titolo.
 - Il  testo  del  primo comma dell'art. 107 del decreto
 del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
 il seguente:
 «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
 norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
 commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
 in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
 due  del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
 Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
 linguistico tedesco.».
 Nota all'art. 1:
 - Il  testo  del  quarto comma dell'art. 19 del decreto
 del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come
 modificato dal presente decreto, e' il seguente:
 «4. I   beni   immobili   espropriati  dalle  provincie
 autonome  di  Trento  e di Bolzano, secondo le procedure di
 cui   alle   rispettive   normative   provinciali,  per  la
 costruzione,  l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione
 delle  strade  statali sono intavolati a favore del demanio
 dello  Stato  - ramo strade. Sono intavolati alla provincia
 autonoma   territorialmente   competente,  su  istanza  del
 rispettivo  presidente,  i  relitti  stradali  gia' facenti
 parte  del  demanio dello Stato - ramo strade, derivanti da
 interventi predetti. I beni immobili che risultino non piu'
 funzionali alla viabilita' stradale dello Stato, diversi da
 quelli  previsti  nel  precedente  periodo, sono trasferiti
 sulla  base  di appositi verbali di consegna redatti, anche
 di  volta  in  volta,  di intesa fra i rappresentanti della
 provincia   autonoma   interessata  e  dell'amministrazione
 statale  competente.  Tali verbali costituiscono titolo per
 l'intavolazione,   su   richiesta   del   presidente  della
 provincia autonoma.».
 
 
 
 
 |  |  |  |  |