Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2006 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 178 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, concernenti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Trento. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. 1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e' sostituito dal seguente: «3. Nelle localita' ladine gli atti pubblici destinati alla generalita' dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralita' di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali e' prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione e le carte di identita' sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1994, n. 38. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e' citato nella nota al titolo. - Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente: «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 592 del 1993, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Uso della lingua ladina). - 1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facolta' di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle localita' ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonche' dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette localita'. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia. 2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina. 3. Nelle localita' ladine gli atti pubblici destinati alla generalita' dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralita' di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali e' prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico o dell'affissione e le carte di identita' sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina. 4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle localita' ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina. 4-bis. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la regione e la provincia di Trento curano la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mochena e cimbra nelle rispettive lingue, e, per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra, in caso di non traducibilita', nella lingua di riferimento. Tale pubblicazione e', di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione dei testo in lingua italiana.».
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