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| Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 178 |  | Norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale   della  regione Trentino-Alto   Adige/Sudtirol,   concernenti  modifiche  al  decreto legislativo  16 dicembre  1993,  n.  592,  in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Trento. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
 Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592;
 Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione prevista  dall'articolo 107,  comma primo,  del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con il Ministro dell'interno;
 
 Emana
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 1. Il  comma 3  dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e' sostituito dal seguente:
 «3. Nelle   localita'  ladine  gli  atti  pubblici  destinati  alla generalita'  dei  cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralita' di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad  uso  pubblico, tra cui quelli per i quali e' prescritto l'obbligo dell'esposizione   al  pubblico  o  dell'affissione  e  le  carte  di identita' sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.».
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Avvertenza:
 Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Nota al titolo:
 - Il  decreto  legislativo  16 dicembre  1993,  n.  592
 (Norme  di  attuazione dello statuto speciale della regione
 Trentino-Alto  Adige  concernenti  disposizioni  di  tutela
 delle  popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia
 di  Trento)  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 16 febbraio 1994, n. 38.
 Note alle premesse:
 - L'art.   87,   comma   quinto   della   Costituzione,
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
 leggi e regolamenti.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
 1972,  n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 20 novembre 1972, n. 301.
 - Il  decreto  legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e'
 citato nella nota al titolo.
 - Il  testo  del  primo comma dell'art. 107 del decreto
 del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
 il seguente:
 «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
 norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
 commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
 in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
 due  del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
 Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
 linguistico tedesco.».
 Nota all'art. 1:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del citato decreto
 legislativo  n.  592 del 1993, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  1  (Uso  della  lingua ladina). - 1. I cittadini
 appartenenti  alle  popolazioni  ladine  della provincia di
 Trento  hanno  facolta'  di  usare  la propria lingua nelle
 comunicazioni   verbali   e   scritte  con  le  istituzioni
 scolastiche  e con gli uffici, siti nelle localita' ladine,
 dello  Stato,  della  regione, della provincia e degli enti
 locali,  nonche' dei loro enti dipendenti, e con gli uffici
 della  regione  e  della  provincia  che  svolgono funzioni
 esclusivamente   nell'interesse  delle  popolazioni  ladine
 anche  se  siti  al  di fuori delle suddette localita'. Dai
 predetti  uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e
 le Forze di polizia.
 2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia
 stata   formulata   in  lingua  ladina,  gli  uffici  e  le
 amministrazioni  di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere
 oralmente   in   ladino,  ovvero  per  iscritto  in  lingua
 italiana,  che  fa  testo  ufficiale,  seguita dal testo in
 lingua ladina.
 3. Nelle  localita'  ladine gli atti pubblici destinati
 alla generalita' dei cittadini, gli atti pubblici destinati
 a  pluralita'  di  uffici  di  cui  al  comma 1  e gli atti
 pubblici  individuali  destinati  ad  uso pubblico, tra cui
 quelli per i quali e' prescritto l'obbligo dell'esposizione
 al  pubblico o dell'affissione e le carte di identita' sono
 redatti  in  lingua  italiana  seguita  dal testo in lingua
 ladina.
 4. Nelle  adunanze  degli  organi  elettivi  degli enti
 locali  delle  localita' ladine della provincia di Trento i
 membri  di tali organi possono usare la lingua ladina negli
 interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione
 in  lingua  italiana  qualora  vi siano membri dei suddetti
 organi  che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I
 processi  verbali  sono  redatti sia in lingua italiana che
 ladina.
 4-bis. Fermo     restando     quanto    previsto    nei
 commi precedenti,  la  regione  e  la  provincia  di Trento
 curano  la  pubblicazione  degli  atti  normativi  e  delle
 circolari  di  diretto  interesse delle popolazioni ladina,
 mochena  e  cimbra  nelle  rispettive lingue, e, per quanto
 riguarda  la lingua mochena e quella cimbra, in caso di non
 traducibilita',   nella   lingua   di   riferimento.   Tale
 pubblicazione  e',  di  norma,  contemporanea  al  testo in
 lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni
 dalla data di pubblicazione dei testo in lingua italiana.».
 
 
 
 
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