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| Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 9 marzo 2006 |  | Fissazione  dei  termini di presentazione delle domande per l'accesso alle  agevolazioni  per  lo  sviluppo  delle  attivita'  di commercio elettronico,  di  cui  all'articolo  103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre   2000,  n.  388,  nonche'  modifiche  e  integrazioni  alla circolare 10 dicembre 2002, n. 900501. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Visto l'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che,   tra   l'altro,   prevede  la  concessione  e  liquidazione  di agevolazioni  sotto  forma di credito d'imposta per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico;
 Visto  l'art. 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che al fine  dello  sviluppo  del  commercio  elettronico e dei collegamenti telematici in sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, con particolare    riferimento    al    settore    produttivo    tessile, dell'abbigliamento  e  calzaturiero,  ad  integrazione di quanto gia' previsto  dal citato art. 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie;
 Visto  l'art. 23, comma 5-bis, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, di  conversione,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 30 dicembre 2005,  n.  273,  che  prevede  anche  l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie in economia per progetti non realizzati ovvero realizzati con  minori costi per i quali sono state concesse le agevolazioni per le finalita' di cui all'art. 103, comma 5, della legge n. 388/2000;
 Vista  la  circolare  del  Ministro  delle attivita' produttive del 10 dicembre  2002,  n.  900501,  pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  239  del 28 dicembre 2002 che emana un bando  per  le  incentivazioni  ai progetti di imprese che realizzano progetti di commercio elettronico;
 Considerato  che  con  convenzione del 27 luglio 2001 modificata ed integrata  con  atto aggiuntivo del 27 maggio 2003 e' stata affidata, mediante  gara  per  licitazione privata indetta con bando pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea S del 13 marzo 2001 n.  50,  la  gestione  amministrativa  degli  interventi  al  Gestore costituito  dal  raggruppamento  temporaneo  di  imprese, composto da M.C.C.  S.p.a.  Banco  di  Sicilia  S.p.a. e IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.a. (nel seguito chiamato Gestore);
 Considerato che gli interventi previsti con il bando emanato con la circolare  n.  900501  dispongono  una  procedura  automatica  di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123, per l'approvazione delle domande;
 Visto il decreto del 28 febbraio 2003, del direttore generale degli incentivi  alle  imprese,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana  n.  56  dell'8 marzo  2003,  che  sospende,  a decorrere  dal  28 febbraio  2003,  la ricezione delle domande per la concessione  delle  agevolazioni  sui  bandi emanato con circolari n. 900501 e n. 900502 del 10 dicembre 2002;
 Considerato  che  le  dichiarazioni domanda di fruizione presentate alla  data  del  presente  decreto  non  esauriscono  l'importo delle risorse  prenotate  e che risultano quindi disponibilita' finanziarie per la prosecuzione dei medesimi interventi per euro 68.000.000,00;
 Considerata  la volonta' del Ministero di riaprire i termini per la presentazione   delle  domande  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto legislativo   n.   123/1998  laddove  prevede  che  «Ove  si  rendano disponibili  ulteriori  risorse  finanziarie,  il soggetto competente comunica  la  data  dalla  quale  e' possibile presentare le relative domande,  con  avviso  da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana,  almeno  sessanta  giorni  prima  del  termine iniziale»;
 Tenuto  conto che le risorse poste a bando per la concessione delle agevolazioni  devono,  ai sensi del comma 5 dell'art. 103 della legge n.  388/2000,  tener  conto  delle distinzioni tra le piccole e medie imprese  e  le  grandi  imprese nonche' delle iniziative comuni delle stesse  imprese  assegnando  priorita' verso forme associative ovvero forme consortili;
 Tenuto conto di voler ridurre i tempi per la presentazione da parte delle  imprese  della  domanda  di  fruizione  delle  agevolazioni ed effettuare  la  liquidazione  delle  agevolazioni  una sola volta, al termine della realizzazione del progetto;
 Tenuto  conto  di  voler  prevedere  che le spese in progetto siano indicate  per  classi omogenee sia nella domanda di fruizione nonche' nelle  relazioni  annesse alle domande di prenotazione e di fruizione nonche'  di  voler  prevedere  per ciascuna impresa in 30.000,00 euro l'importo  minimo  della  spesa  ammissibile  all'agevolazione  ed in 100.000,00 euro l'importo massimo;
 Tenuto  conto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti de-minimis, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L n.  10,  del  13 gennaio  2001  e  disponibile  sul sito internet del Ministero    (www.attivitaproduttive.gov.it)   ovvero   del   Gestore (www.mcc.it);
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La  dichiarazione  domanda  di  prenotazione delle risorse, per ottenere  le agevolazioni di cui al comma 5 dell'art. 103 della legge n. 388/2000 a fronte di progetti di commercio elettronico deve essere presentata  al Gestore MCC S.p.a. a partire dal sessantesimo giorno e fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. Per la prenotazione   delle   risorse   e   la  successiva  fruizione  delle agevolazioni   si  applicano  le  disposizioni  della  circolare  del 10 dicembre 2002 n. 900501, con le modifiche e le integrazioni di cui al presente decreto. Il testo aggiornato della circolare, comprensivo delle  modifiche  apportate  dal  presente decreto nonche' i relativi allegati  sono  disponibili  sul sito www.attivitaproduttive.gov.it e sul sito www.mcc.it
 2.   La   prenotazione   delle   risorse   e'   effettuata  su  una disponibilita'  finanziaria  di  euro 68.000.000,00 che potra' essere aumentata  fino  alla data del decreto di prenotazione delle risorse, tenuto  conto  delle  modifiche  di  precedenti  impegni  relative  a progetti  agevolati  con il bando emanato con circolare n. 900501 del 10 dicembre 2002.
 3.  La  dichiarazione  domanda  di  prenotazione delle risorse deve essere presentata esclusivamente utilizzando la procedura informatica di    invio    telematico    disponibile    all'indirizzo   internet: http:\\www.mcc.it.   Il Gestore   MCC   S.p.a.   rilascera'  ricevuta contenente  l'identificativo della domanda, che sara' assegnato dalla procedura    informatica    sulla    base   dell'ordine   cronologico automaticamente  determinato al momento in cui pervengono i moduli di domanda  presso  l'infrastruttura tecnologica deputata alla ricezione telematica.  Non saranno prese in considerazione e saranno restituite alle  imprese  le  domande  che non siano pervenute al Gestore con le modalita' sopra specificate.
 4.  Il  modulo  di  domanda,  corredato  della  relativa  relazione tecnica,  deve  essere  altresi'  inviato  dal soggetto promotore con raccomandata  A/R  entro i tre giorni lavorativi successivi alla data dell'invio telematico, in plico chiuso che rechi in modo ben visibile la    denominazione    ed    il   recapito   dell'impresa   mittente, l'identificativo  della  domanda  e  l'indicazione:  «L.  388/00  EC» all'indirizzo:  MCC  S.p.a.,  via  Piemonte  51, 00187 Roma. Ove tale documentazione  non  sia  inoltrata  al  Gestore con raccomandata A/R entro  il termine sopra prescritto ovvero la documentazione inoltrata sia  incompleta  o  non integralmente compilata in ogni sua parte, la relativa domanda si intendera' decaduta. L'invio con raccomandata A/R del  modulo  di  domanda  e  dei  relativi  allegati non e' richiesto qualora  il  progetto  riguardi  una sola impresa e la medesima abbia effettuato   l'invio   telematico  della  domanda  e  della  relativa relazione sottoscritte con «firma digitale» ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  n. 82 del 7 marzo 2005 pubblicato sul S.O. n 93 alla  Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005; in tal caso fara' fede quanto inviato con procedura telematica.
 5.  All'impresa  che  in  fase  di  prenotazione  dichiara di voler partecipare  ad  un  progetto  presentato  da  un  promotore  per  un consorzio   di  5  o  piu'  piccole  medie  imprese  ovvero  per  una associazione  di  14  o piu' piccole medie imprese e che si impegna a sottoscrivere  la  partecipazione  al  consorzio  o alla associazione temporanea   entro   la   data   del  decreto  di  concessione  delle agevolazioni,   potra'   essere   concessa   la  stessa  agevolazione attribuita   alle   imprese   del   consorzio   ovvero  alle  imprese dell'associazione. Qualora la partecipazione dell'impresa non avvenga entro  la  data  del  decreto  di concessione l'agevolazione concessa verra' revocata.
 6.  Qualora  alla  data  in  cui e' interrotto il termine di cui al comma 1  del  presente  articolo,  le  domande  di prenotazione delle risorse  pervenute  non esauriscano le disponibilita' finanziarie, le risorse    residue    sono   destinate   con   decreto   dirigenziale all'incremento  delle  disponibilita'  per  progetti  di collegamento telematico  nei  settori  tessile,  abbigliamento  e calzaturiero, ai sensi del relativo decreto ministeriale emanato nella stessa data del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Alla  circolare  n.  900501  del  10 dicembre  2002 di cui alle premesse, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 A)  al  punto 1.5 le parole «www.minindustria.it» sono sostituite con le parole: «www.attivitaproduttive. gov.it»;
 B) Il primo comma del punto 2.2 e' sostituito dal seguente:
 «2.2  Le  spese ammissibili sono quelle effettuate dall'impresa successivamente  alla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  presente  decreto. Il progetto, per ciascuna impresa, non potra' presentare  spese  agevolabili  inferiori  a  euro 30.000,00, pena la nullita'  della  domanda  e l'agevolazione non potra' essere comunque concessa  su  una  spesa totale superiore a euro 100.000,00. Le spese sono quelle relative all'acquisizione da parte di ciascuna impresa:
 a) di hardware, nel limite del 5%;
 b) di  software  per tiratura ai fini della realizzazione del progetto;
 c) di    consulenze    specialistiche    per   lo   sviluppo, customizzazione  e  personalizzazione  dell'applicazione che gestisce l'attivita'  di  vendita  via  internet  (ad esempio: applicazioni di e-Commerce,   applicazioni  di  business  to-business,  ecc.)  e  per l'integrazione  di questa con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione   magazzino,   vendite,   distribuzione,   amministrazione, Business Intelligence, CMR);
 d) di  consulenze  specialistiche per il marketing nel limite del  15%,  piu'  propriamente  spese  che  consentono  un  aumento di visibilita'  dell'offerta  on-line  quali,  a titolo esemplificativo, creazione  e  registrazione  di  marchi,  search advertising, banner, comparatori di prezzo;
 e) di   servizi   destinati  alla  formazione  del  personale comprese  spese  per  e-learning ovvero spese per gestire in house la formazione, nel limite del 15%;
 f) di  servizi  per lo sviluppo, manutenzione e aggiornamento della piattaforma tecnologica nel limite del 10%.».
 C) Al punto 2.3 l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente:
 «Sono    ammissibili    alle    agevolazioni    i   costi   per l'informatizzazione aziendale connessi al progetto nel limite del 30% delle spese di ciascuna impresa e per un importo non superiore a euro 25.000,00.  Sono  esclusi  dal  calcolo  del  30%  i  costi sostenuti dall'impresa per la formazione».
 D) Al punto 2.5 e' aggiunto il seguente periodo:
 «E'  consentito  il  cumulo  delle  agevolazioni, nel limite di 100.000,00  euro,  qualora ne ricorrano le condizioni, con l'utilizzo della  garanzia  della sezione speciale di cui all'art. 1 del decreto del 15 giugno 2004».
 E) Il punto 3.4 e' sostituito dai commi 3 e 4 del precedente art. 1.
 F)   Al   punto  3.5  le  parole  «che  tiene  conto  dell'ordine cronologico  di arrivo delle domande, del quale e' data comunicazione scritta  al  soggetto  promotore. Nel caso di esubero delle richieste presentate  nel  medesimo giorno rispetto alle residue disponibilita' del   giorno   precedente,   e'   disposta   la  riduzione  pro-quota dell'agevolazione»  sono  sostituite  con  le  parole:  «e  di quanto previsto al successivo punto 5.1».
 G)  Al  punto 4.1 le parole «non inferiore all'80 per cento» sono sostituite con le parole «del 100 per cento».
 H)  Al  punto  4.5  le  parole  «sei mesi» sono sostituite con le parole «due mesi».
 I)  Al  punto  4.7  le  parole  «iscritto all'albo dei consulenti tecnici  del  Tribunale»  sono  sostituite con le parole «iscritto ad albi professionali».
 L) I punti 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11, sono abrogati.
 M)  Al  punto  4.12  le parole «punto 4.11» sono sostitute con le parole «punto 4.7».
 N) Il punto 5.1 e' sostituito dal seguente:
 5.1   La  determinazione  dell'ammontare  dell'agevolazione  da prenotare  a  favore  di  ciascuna  impresa  e' effettuata secondo le seguenti modalita':
 a) in  misura pari al 45% dei costi documentati e agevolabili per  domande  presentate da soggetti costituiti in forma di consorzio di 5 o piu' PMI;
 b) in  misura pari al 40% dei costi documentati e agevolabili per   domande   presentate   da   soggetti  costituiti  in  forma  di associazione temporanea di 14 o piu' PMI;
 c) in  misura pari al 35% dei costi documentati e agevolabili domande non rientranti nei casi di cui alle lettere a) e b).
 Il  termine di ricezione delle domande viene interrotto a decorrere dal  giorno  successivo  a  quello in cui l'importo complessivo delle agevolazioni   richieste   determina   l'esaurimento   delle  risorse finanziarie  disponibili. Per ciascuna giornata in cui risulta aperto il  termine  di  ricezione  delle  domande,  le  risorse  finanziarie disponibili  sono  destinate prioritariamente in favore delle domande di  cui  alla  lettera a),  successivamente  alle domande di cui alla lettera b), ed infine alle domande di cui alla lettera c).
 Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione all'Ufficio  centrale  bilancio  e  verra' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sara' reso disponibile sul sito internet: www.attivitaproduttive.gov.it
 
 Roma, 9 marzo 2006
 
 Il Ministro: Scajola
 
 Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2006 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 2
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