Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 3 maggio 2006 |
Revoca della concessione n. 094/T1/02, del 29 aprile 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della societa' Venice Bingo S.r.l. in fallimento. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni; Vista la convenzione di concessione n. 094/T1/02 stipulata in data 29 aprile 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Venice Bingo S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Marcon (Venezia), via Mattei, edificio E; Vista la lettera del 23 dicembre 2004 con la quale il curatore fallimentare della Venice Bingo S.r.l. ha comunicato «di aver venduto l'azienda bingo, di proprieta' del fallimento e titolare della concessione n. 94/T1/02 alla societa' Industrie Elettroniche Innovative S.p.a.»; Vista la lettera raccomandata a/r del 20 gennaio 2005, prot. n. 2005/3099/COA/BNG, ricevuta dal curatore fallimentare della Venice Bingo S.r.l. il 26 gennaio 2005 e dalla Industrie Innovative Elettroniche S.p.a. il 27 gennaio 2005, con la quale e' stato comunicato che per l'eventuale formalizzazione del trasferimento in capo alla Industrie Elettroniche Innovative S.p.a. della concessione n. 094/T1/02 del 29 aprile 2002, l'Amministrazione e' tenuta ad accertare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 7 della convenzione di concessione, il possesso dei requisiti, da parte della Industrie Elettroniche Innovative S.p.a., stabiliti per il rilascio delle concessioni della specie, e nella quale e' stata dettagliatamente indicata la documentazione da trasmettere a tal fine; Vista la lettera raccomandata a/r del 9 marzo 2005, prot. n. 2005/12790/COA/BNG, ricevuta dal curatore fallimentare della Venice Bingo S.r.l. e dalla Industrie Elettroniche Innovative S.p.a. in data 17 marzo 2005, con la quale, tra l'altro: e' stato comunicato che lo stato di fallimento, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del paragrafo 13, lettera b) del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del Bingo, costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara e che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'Amministrazione dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'assegnazione della concessione; non avendo la Industrie Elettroniche Innovative S.p.a. trasmesso la documentazione indicata nella sopraindicata lettera del 20 gennaio 2005, prot. n. 2005/3099/COA/BNG, con conseguente impossibilita' di procedere al trasferimento della titolarita' della concessione n. 094/T1/02 del 29 aprile 2002, e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, l'avvio del procedimento di revoca della concessione stessa e, in conseguenza del danno erariale derivante dalla definitiva cessazione dell'attivita' di gioco, l'avvio del procedimento di escussione della cauzione prestata, a garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali, dalla Venice Bingo S.r.l., ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione; Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 15, della citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che la «convenzione avra' durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attivita' di gestione del gioco»; Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuita' del servizio per tutta la durata della convenzione comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dalla Venice Bingo S.r.l., a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione; Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione n. 94/T1/02, ai sensi dell'art. 15, ha scadenza in data 11 febbraio 2008 e che la Venice Bingo S.r.l. ha cessato l'attivita' fin dal mese di ottobre 2003; Considerato che il danno derivante dalla cessazione dell'attivita' e' pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco nella sala in questione dal mese di ottobre 2003 all'11 febbraio 2008, e cioe' per un periodo di circa 52 mesi; Considerato che nella sala-bingo di Marcon (Venezia), via Mattei, edificio E, dalla data di inizio dell'attivita' (marzo 2002) alla data di cessazione dell'attivita' (settembre 2003), sono state vendute cartelle, secondo i dati di gioco trasmessi al Centro di controllo, per un valore complessivo di Euro 837.076,50, che corrisponde ad un'entrata erariale complessiva (pari al 23,80%) di Euro 199.224,21 e media mensile di Euro 10.485,48 e, quindi, ad un danno erariale di Euro 545.245,20 (Euro 10.485,48 \times 52 mesi), che rende escutibile l'intero importo della cauzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29; Visti gli ulteriori atti istruttori; Decreta: 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi indicati in premessa, e' revocata, nei confronti della Venice Bingo S.r.l. in fallimento la concessione per la gestione del gioco del Bingo. 2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'escussione dell'atto di fideiussione n. D3000155F, di Euro 516.456,89 rilasciato in data 1° luglio 2003 dalla Diana Finanziaria S.p.a. di Roma, a garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali della Venice Bingo S.r.l. per la gestione del Bingo nella sala di Marcon (Venezia), via Mattei, edificio E. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 3 maggio 2006
p. Il direttore generale: Tagliaferri |
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