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| Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 3 maggio 2006 |  | Revoca  della  concessione  n.  094/T1/02, del 29 aprile 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della societa' Venice Bingo S.r.l. in fallimento. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 Visto  il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme per  l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
 Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto   il   decreto  direttoriale  16 novembre  2000,  concernente l'approvazione  del  regolamento  di  gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la convenzione di concessione n. 094/T1/02 stipulata in data 29 aprile  2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e  la  Venice  Bingo S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Marcon (Venezia), via Mattei, edificio E;
 Vista  la  lettera  del  23 dicembre  2004 con la quale il curatore fallimentare della Venice Bingo S.r.l. ha comunicato «di aver venduto l'azienda  bingo,  di  proprieta'  del  fallimento  e  titolare della concessione   n.   94/T1/02   alla  societa'  Industrie  Elettroniche Innovative S.p.a.»;
 Vista  la  lettera  raccomandata  a/r del 20 gennaio 2005, prot. n. 2005/3099/COA/BNG,  ricevuta  dal  curatore fallimentare della Venice Bingo   S.r.l.  il  26 gennaio  2005  e  dalla  Industrie  Innovative Elettroniche  S.p.a.  il  27 gennaio  2005,  con  la  quale  e' stato comunicato  che  per l'eventuale formalizzazione del trasferimento in capo  alla Industrie Elettroniche Innovative S.p.a. della concessione n.  094/T1/02  del  29  aprile  2002,  l'Amministrazione e' tenuta ad accertare,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 31 gennaio   2000,   n.  29,  e  dell'art.  7  della  convenzione  di concessione,  il  possesso  dei  requisiti,  da parte della Industrie Elettroniche  Innovative  S.p.a.,  stabiliti  per  il  rilascio delle concessioni  della  specie,  e  nella quale e' stata dettagliatamente indicata la documentazione da trasmettere a tal fine;
 Vista  la  lettera  raccomandata  a/r  del  9 marzo  2005, prot. n. 2005/12790/COA/BNG,  ricevuta  dal curatore fallimentare della Venice Bingo S.r.l. e dalla Industrie Elettroniche Innovative S.p.a. in data 17 marzo 2005, con la quale, tra l'altro:
 e'  stato  comunicato  che  lo  stato  di  fallimento,  ai  sensi dell'art.  12  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 157 e del paragrafo 13,  lettera b)  del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni   per   l'esercizio  del  Bingo,  costituisce  motivo  di esclusione  dalla  partecipazione alla gara e che, ai sensi dell'art. 3,  comma 1,  del  decreto  ministeriale  31  gennaio  2000,  n.  29, l'Amministrazione  dichiara  la  decadenza  dalla  concessione quando vengano meno i requisiti per l'assegnazione della concessione;
 non  avendo la Industrie Elettroniche Innovative S.p.a. trasmesso la documentazione indicata nella sopraindicata lettera del 20 gennaio 2005,  prot.  n. 2005/3099/COA/BNG, con conseguente impossibilita' di procedere  al  trasferimento  della  titolarita' della concessione n. 094/T1/02 del 29 aprile 2002, e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti  degli  articoli 7  e  seguenti  della  legge  n.  241/1990 e successive  modificazioni,  l'avvio  del procedimento di revoca della concessione  stessa  e,  in  conseguenza del danno erariale derivante dalla  definitiva  cessazione  dell'attivita'  di  gioco, l'avvio del procedimento  di  escussione  della  cauzione  prestata,  a  garanzia dell'adempimento  degli  obblighi  convenzionali,  dalla Venice Bingo S.r.l.,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1, del decreto ministeriale 31 gennaio   2000,   n.   29  e  dell'art.  6  della  convenzione  di concessione;
 Visti,  in  particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 15, della   citata   convenzione   i  quali  prevedono,  rispettivamente, l'obbligo   del  concessionario  di  «garantire  la  continuita'  del servizio  per  almeno  undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana,  compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore  al  giorno»  e  che  la  «convenzione avra' durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attivita' di gestione del gioco»;
 Considerato   che   la  violazione  dell'obbligo  convenzionale  di assicurare  la  continuita'  del  servizio  per tutta la durata della convenzione comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo  dall'esercizio  dell'attivita'  di  gioco  ha origine l'entrata erariale  e  che,  pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dalla  Venice  Bingo S.r.l., a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art.  9  del  decreto  ministeriale  31 gennaio  2000,  n.  29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione;
 Considerato  che,  ai  fini della quantificazione del danno occorre tener  presente  che  la  convenzione  di concessione n. 94/T1/02, ai sensi  dell'art.  15,  ha  scadenza in data 11 febbraio 2008 e che la Venice  Bingo  S.r.l.  ha cessato l'attivita' fin dal mese di ottobre 2003;
 Considerato  che il danno derivante dalla cessazione dell'attivita' e'  pari  all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco   nella   sala   in   questione   dal   mese   di ottobre  2003 all'11 febbraio 2008, e cioe' per un periodo di circa 52 mesi;
 Considerato  che  nella sala-bingo di Marcon (Venezia), via Mattei, edificio  E,  dalla  data  di inizio dell'attivita' (marzo 2002) alla data  di  cessazione  dell'attivita'  (settembre  2003),  sono  state vendute  cartelle,  secondo  i  dati  di gioco trasmessi al Centro di controllo,   per  un  valore  complessivo  di  Euro  837.076,50,  che corrisponde  ad  un'entrata  erariale complessiva (pari al 23,80%) di Euro 199.224,21  e  media  mensile di Euro 10.485,48 e, quindi, ad un danno  erariale  di  Euro 545.245,20 (Euro 10.485,48 \times 52 mesi), che  rende escutibile l'intero importo della cauzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
 Visti gli ulteriori atti istruttori;
 Decreta:
 1.  Ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale  31 gennaio  2000,  n.  29,  per  i  motivi  indicati in premessa,  e'  revocata,  nei  confronti della Venice Bingo S.r.l. in fallimento la concessione per la gestione del gioco del Bingo.
 2.  Per  i  motivi  indicati  in  premessa, si dispone l'escussione dell'atto di fideiussione n. D3000155F, di Euro 516.456,89 rilasciato in  data  1° luglio  2003  dalla  Diana Finanziaria S.p.a. di Roma, a garanzia  dell'adempimento  degli obblighi convenzionali della Venice Bingo  S.r.l.  per  la  gestione  del  Bingo  nella  sala  di  Marcon (Venezia), via Mattei, edificio E.
 Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
 
 Roma, 3 maggio 2006
 
 p. Il direttore generale: Tagliaferri
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