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| Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 14 aprile 2006 |  | Iscrizione   al   Fondo   di   previdenza   dei   ministri  di  culto dell'«Associazione  dei Cristiani Ortodossi in Italia - Giurisdizioni Tradizionali» (A.C.O.), in San Felice. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 Vista  la  legge  22 dicembre  1973,  n. 903, integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante norme sull'istituzione del Fondo di previdenza  del  clero  e  dei  ministri  di  culto delle confessioni religiose  diverse  dalla  cattolica  e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;
 Vista  la  richiesta  prodotta  ai  sensi  dell'art.  5 della legge medesima  dalla  «Associazione  dei  Cristiani  Ortodossi in Italia - Giurisdizioni   Tradizionali»   (A.C.O.),  con  sede  in  San  Felice (Pistoia),  via  Lizzanello  n.  1, rappresentata legalmente dal sig. Silvano Francesco Livi;
 Considerato  che  al rappresentante legale di cui si tratta compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;
 Visto  il  verbale  in  data  22 febbraio 2006 relativo alle intese raggiunte,  a  termini  dell'art. 5, comma 2, della legge n. 903/1973 sopra  menzionata,  con  il rappresentante legale della «Associazione dei  Cristiani  Ortodossi  in  Italia  -  Giurisdizioni Tradizionali» (A.C.O.);
 Decreta:
 Art. 1.
 E' data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla  legge  23  dicembre 1999, n. 488, nei riguardi dei ministri di culto   dell'«Associazione   dei  Cristiani  Ortodossi  in  Italia  - Giurisdizioni   Tradizionali»   (A.C.O.),  con  sede  in  San  Felice (Pistoia), via Lizzanello n. 1, con le modalita' previste dalla legge stessa.
 |  |  |  | Art. 2. All'atto  dell'iscrizione al Fondo di previdenza, per ogni ministro dell'«Associazione  dei Cristiani Ortodossi in Italia - Giurisdizioni Tradizionali»   (A.C.O.),   deve   essere   esibita,   a   cura   del rappresentante legale dell'organismo, la seguente documentazione:
 a) certificato attestante l'avvenuta nomina del ministro di culto con  l'indicazione  della  decorrenza  della  nomina  e della data di inizio del ministero;
 b) certificato  di  nascita,  ovvero  dichiarazione sostitutiva a termini della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
 c) certificato  di  cittadinanza  italiana,  ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968;
 d) certificato  di  residenza  in  Italia,  ovvero  dichiarazione sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968.
 |  |  |  | Art. 3. Il   rappresentante   legale  dell'Associazione  trasmettera'  alla Direzione  generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro  i  primi  dieci  giorni  successivi  alla  scadenza di ciascun bimestre  solare,  un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per:
 a) nuove nomine, con complete generalita' dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;
 b) cessazione dell'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto  alla  liquidazione della pensione di invalidita'; cessazione del  ministero  in  seno  all'Associazione  predetta;  perdita  della cittadinanza   italiana;  cessazione  della  residenza  in  Italia  o avvenuto decesso.
 |  |  |  | Art. 4. Il  versamento  dei contributi di cui all'art. 6 della sopra citata legge  viene  effettuato  dai  singoli  ministri di culto iscritti al Fondo direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 |  |  |  | Art. 5. Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti   che   si   trovano   nelle   condizioni  previste  dagli articoli 11,  12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il rappresentante legale   dell'«Associazione  dei  Cristiani  Ortodossi  in  Italia  - Giurisdizioni   Tradizionali»   (A.C.O.),  trasmettera'  all'Istituto nazionale  della  previdenza sociale le domande dei ministri di culto pensionabili  o  dei  relativi  superstiti,  allegando,  nel  caso di pensione  di  invalidita',  la  dichiarazione  che  attesti  lo stato invalidante  del  richiedente,  ai  sensi dell'art. 12, quarto comma, della  legge  e,  nel  caso in cui l'iscritto continui l'attivita' di ministro  di  culto  successivamente alla data di presentazione della domanda  di pensione di invalidita', la dichiarazione che l'attivita' medesima  risulti  svolta  con  usura, ai sensi del successivo quinto comma.
 |  |  |  | Art. 6. In  riferimento  a quanto disposto dall'art. 17, terzo comma, della legge  citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate  con le modalita' in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 |  |  |  | Art. 7. La   facolta'   di   rinunciare  alla  sospensione  dei  versamenti contributivi  al Fondo, istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell'art. 8 della citata legge, puo' essere esercitata dagli interessati   con   l'osservanza  delle  norme  di  cui  all'articolo medesimo.
 |  |  |  | Art. 8. Ai  fini  della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai  sensi  dell'art.  6  della  legge n. 903, ogni diritto di mora e' applicabile  a partire dall'inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.
 Per  quanto  altro  non contemplato nel presente decreto valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.
 |  |  |  | Art. 9. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della  data  della  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 14 aprile 2006
 
 Il Ministro: Pisanu
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