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| Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 20 aprile 2006 |  | Modifica  degli  allegati  al  decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267,  in  attuazione  delle  direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione  delle  galline  ovaiole  e  la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  il  decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n.  146,  recante attuazione  della  direttiva  98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
 Visto  il  decreto  legislativo  29 luglio  2003,  n.  267, recante attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE per la  protezione  delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;
 Visto l'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;
 Vista la procedura di infrazione 2004/4171 ex art. 226 del Trattato CE: norme minime per la protezione delle galline ovaiole;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Gli allegati B, C e D al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267   sono  sostituiti  dagli  allegati  I,  II  e  III  al  presente regolamento.
 Il  presente  regolamento  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 
 Roma, 20 aprile 2006
 Il Ministro della salute
 (ad interim)
 Berlusconi
 |  |  |  | ALLEGATO I «Allegato B
 (previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a)
 
 Disposizioni applicabili ai sistemi alternativi.
 1.  Gli  impianti  di  allevamento  di  cui al presente allegato, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono:
 a) essere  attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano di:
 1)  mangiatoie  lineari che offrano almeno 10 cm di lunghezza per gallina ovaiola o di mangiatoie circolari che offrano almeno 4 cm di lunghezza per gallina ovaiola;
 2)  abbeveratoi  continui che offrano 2,5 cm di lunghezza per gallina ovaiola o abbeveratoi circolari che offrano 1 cm di lunghezza per gallina ovaiola. Inoltre, in caso di utilizzazione di abbeveratoi a tettarella o a coppetta, deve essere prevista almeno una tettarella o  una  coppetta ogni 10 galline ovaiole e, nel caso di abbeveratoi a raccordo,  ciascuna gallina ovaiola deve poter raggiungere almeno due tettarelle o due coppette;
 3)  almeno  un nido per 7 galline ovaiole. Se sono utilizzati nidi di gruppo, deve essere presente una superficie di almeno 1 metro quadrato per un massimo di 120 galline ovaiole;
 4)  posatoi  appropriati, privi di bordi aguzzi e che offrano almeno  15  cm  di  spazio  per gallina ovaiola. I posatoi non devono sovrastare  le  zone coperte di lettiera, la distanza orizzontale fra posatoi non deve essere inferiore a 30 cm e quella fra i posatoi e le pareti non inferiore a 20 cm;
 5)  una  superficie di lettiera di almeno 250 cm quadrati per gallina  ovaiola;  la  lettiera  deve  occupare almeno un terzo della superficie al suolo;
 b) essere   dotati  di  pavimento  che  sostenga  adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa;
 c) avere  un coefficiente di densita' non superiore a 9 galline ovaiole  per metro quadrato di zona utilizzabile. Tuttavia fino al 31 dicembre   2011,   quando   la  zona  utilizzabile  corrisponde  alla superficie al suolo disponibile, gli allevamenti che gia' applicavano il  sistema  di cui al presente allegato alla data del 3 agosto 1999, possono  avere  un  coefficiente di densita' di 12 volatili per metro quadrato di superficie disponibile.
 2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:
 a) nei  sistemi  di  allevamento  che  consentono  alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:
 1)  il numero massimo di livelli sovrapposti deve essere pari a 4;
 2)  l'altezza libera minima fra i vari livelli deve essere di 45 cm;
 3) le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere ripartiti in modo da permettere a tutte le galline ovaiole un accesso uniforme;
 4)  i  livelli  devono  essere installati in modo da impedire alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori;
 b) se  le  galline  ovaiole  dispongono  di  un  passaggio  che consente loro di uscire all'aperto:
 1) le diverse aperture del passaggio devono dare direttamente accesso allo spazio all'aperto, avere un'altezza minima di 35 cm, una larghezza  di  40  cm  ed  essere  distribuite  su tutta la lunghezza dell'edificio;  per  ogni  1000  galline ovaiole deve essere comunque disponibile un'apertura totale di 2 m;
 2) gli spazi all'aperto devono:
 a) avere  una  superficie adeguata alla densita' di galline ovaiole  allevate  e  alla  natura  del  suolo  al  fine di prevenire qualsiasi contaminazione;
 b) essere  provvisti  di  riparo  dalle  intemperie  e  dai predatori e di abbeveratoi appropriati.
 3.  A decorrere dal 1° gennaio 2007, i requisiti minimi di cui al presente   allegato   devono  essere  applicati  a  tutti  i  sistemi alternativi.».
 |  |  |  | ALLEGATO II «Allegato C
 (previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b)
 
 Disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie non modificate.
 1.  Tutte le gabbie di cui al presente allegato devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:
 a) consentire  a ogni gallina ovaiola di disporre di almeno 550 centimetri  quadrati di superficie della gabbia, misurata su un piano orizzontale  e  utilizzabile  senza  limitazioni;  dal calcolo devono essere esclusi eventuali bordi deflettori antispreco;
 b) avere  una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza  minima  di  10  cm  moltiplicata  per il numero di galline ovaiole nella gabbia;
 c) disporre,  in  mancanza  di  tettarelle  o  coppette,  di un abbeveratoio  continuo  della  medesima  lunghezza  della  mangiatoia indicata  alla  lettera b).  Nel  caso  di abbeveratoi a raccordo, da ciascuna  gabbia  devono essere raggiungibili almeno due tettarelle o coppette;
 d) avere  un'altezza minima non inferiore a 40 cm per il 65 per cento della superficie e non inferiore, in ogni punto, a 35 cm;
 e) essere   dotate  di  pavimento  che  sostenga  adeguatamente ciascuna  delle  unghie  anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento  non deve superare il 14 per cento ovvero 8 gradi; pendenze superiori  sono  consentite  solo  per  i pavimenti diversi da quelli provvisti di rete metallica rettangolare;
 f) essere provviste di dispositivi per accorciare le unghie;
 g) per  i gruppi di galline ovaiole accasati prima dell'entrata in  vigore  del  presente  decreto  si  continuano  ad  applicare  le precedenti  disposizioni  fino  ad  esaurimento dei relativi cicli di produzione.».
 |  |  |  | ALLEGATO III 
 «Allegato D
 (previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c)
 
 Disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie modificate.
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, tutte le gabbie di cui al presente allegato devono:
 a) consentire alle galline ovaiole di disporre:
 1)  di  almeno  750  centimetri  quadrati di superficie della gabbia  per  ogni  gallina ovaiola, di cui 600 centimetri quadrati di superficie  utilizzabile,  fermo restando che l'altezza della gabbia, diversa  dall'altezza  al di sopra della superficie utilizzabile, non deve  essere  inferiore  a  20  cm  in ogni punto e che la superficie totale  di  ogni  gabbia  non puo' essere inferiore a 2000 centimetri quadrati;
 2)  di  un  nido,  la  cui  area  non entra a far parte della superficie utilizzabile;
 3) di una lettiera che consenta di becchettare e razzolare;
 4)  di posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio per gallina ovaiola;
 b) avere  una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza  minima  di  12  cm  moltiplicata  per il numero di galline ovaiole in gabbia;
 c) disporre  di  un  sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto,  in  particolare,  della  dimensione  del  gruppo; nel caso di abbeveratoi   a   raccordo,   ciascuna  gallina  ovaiola  deve  poter raggiungere almeno due tettarelle o coppette;
 d) essere separate, quando disposte in fila, da passaggi aventi una   larghezza  minima  di  90  cm  per  agevolare  l'ispezione,  la sistemazione   e  l'evacuazione  delle  galline  ovaiole,  e  tra  il pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori deve esservi uno spazio di almeno 35 cm;
 e) essere provviste di dispositivi per accorciare le unghie.».
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