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| Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2006 |  | Ordinamento  delle  strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma dell'art.   11   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59  e  successive modificazioni   ed   integrazioni,   ed   in  particolare  l'art.  7, concernente l'autonomia organizzativa della Presidenza;
 Visto  l'art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in particolare i commi 2  e  4  i  quali  prevedono  rispettivamente che «le dotazioni organiche  del  personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  sono  determinate in misura corrispondente ai posti di funzione  di  prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di  organizzazione  delle  strutture,  emanati  ai sensi dell'art. 7, commi 1  e  2»  e  che  «i  posti  funzione  e  le relative dotazioni organiche  possono  essere  rideterminati  con  i decreti adottati ai sensi dell'art. 7»;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 23 luglio  2002,  recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri»,  come  modificato  in particolare  dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  30 aprile 2004, 3 dicembre 2004 e 11 luglio 2005 e da ultimo in data 19 dicembre 2005;
 Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 26 luglio  2004  con  cui,  in attuazione dell'art. 9-bis del decreto legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  le  dotazioni  organiche del personale  dirigenziale  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri sono  state  determinate  in  complessivi ottantaquattro unita' per i dirigenti  di  prima  fascia  ed  in complessivi duecentoquarantanove unita' per i dirigenti di seconda fascia;
 Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 93, che prevede la rideterminazione delle  dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche sulla base dei  principi  di  cui  all'art.  1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005 con cui, terminata la fase di prima attuazione di cui al comma 6 dell'art.  9-bis  del  decreto  legislativo n. 303/1999, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  sono  state rideterminate, ai sensi dell'art.  1, comma 93, della suddetta legge n. 311/2004 le dotazioni organiche  del  personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed  in  particolare gli articoli 2 e 3 e le tabelle B e C allegate al medesimo  decreto  concernenti  le  dotazioni organiche del personale dirigenziale rispettivamente di prima fascia e di seconda fascia;
 Considerato  che  il  suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  4 luglio  2005 ha rideterminato le dotazioni organiche dei  dirigenti  di  prima  e  di  seconda  fascia  rispettivamente in ottantatre unita' e in duecentotrentanove unita';
 Ravvisata  la necessita', in conformita' all'art. 9-bis del decreto legislativo  30 luglio  1999,  n. 303, di apportare al citato decreto del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  23 luglio  2002,  e successive  modificazioni  ed integrazioni, le modifiche necessarie a rendere  corrispondente  il  numero  dei posti di funzione di prima e seconda  fascia  ivi  previsti  alle  nuove  dotazioni  organiche del personale dirigenziale;
 Ritenuto  che,  ai  suddetti  fini,  per  effetto  delle  modifiche nell'ordinamento   delle  strutture  generali  della  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri  disposte  con  i decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  30 aprile 2004, 3 dicembre 2004 e 11 luglio  2005,  risultano  gia'  soppressi,  rispetto al previgente assetto organizzativo, tre posti di funzione di seconda fascia;
 Considerato che, pertanto, allo stato si rende necessario procedere alla  soppressione  di  ulteriori  sette posti di funzione di seconda fascia;
 Considerato    altresi'    che,   per   effetto   delle   modifiche nell'ordinamento   delle  strutture  generali  della  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri  disposte  con il decreto del Presidente del Consiglio   dei   Ministri   11 luglio   2005,  si  rende  necessario rideterminare  le dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia e dei  dirigenti  di  seconda  fascia,  gia'  stabilite dal decreto del Presidente  del  Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005 rispettivamente in   ottantatre   unita'   e   in   duecentotrentanove   unita',   in ottantaquattro  unita'  e  in  duecentotrentasette  unita' garantendo l'invarianza della spesa;
 Considerato che in ossequio al principio di autonomia organizzativa della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri resta fermo lo speciale procedimento,   gia'  previsto  dagli  articoli 7  e  9  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
 Vista,  altresi',  la  legge  6 luglio  2002,  n.  137,  istitutiva dell'Ufficio   per   l'attivita'   normativa   ed  amministrativa  di semplificazione delle norme e delle procedure alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica;
 Visto  l'art.  21  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri  23 luglio  2002, concernente il Dipartimento della funzione pubblica;
 Visto  il  decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004  recante  organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica;
 Ravvisata   l'esigenza  di  potenziare  l'Ufficio  per  l'attivita' normativa  ed  amministrativa  di semplificazione delle norme e delle procedure,  istituendo  nel  suo  ambito  un  ulteriore servizio, con contestuale  riduzione  del  numero  degli  altri  servizi  istituiti nell'ambito del Dipartimento della funzione pubblica;
 Ritenuto  opportuno,  altresi', ampliare di un'unita' il numero dei posti  di  funzione  di  prima  fascia previsti dall'art. 5, comma 5, secondo periodo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio   2002   e  successive  modificazioni,  fermo  restando  il principio dell'invarianza della spesa;
 Considerato,  pertanto,  che  si  rende  necessario  ridurre di due unita'  il  numero  di  posti di funzione di seconda fascia di cui al medesimo  art.  5,  comma 5,  con  conseguente rideterminazione delle dotazioni  organiche dei dirigenti di prima fascia e dei dirigenti di seconda  fascia  rispettivamente  in  ottantacinque  unita'  di prima fascia e duecentotrentacinque unita' di seconda fascia;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 3 dicembre   2002,  recante  istituzione  del  Dipartimento  per  gli italiani  nel  mondo  nell'ambito  della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Vista,  altresi',  la  legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla ratifica e  di  esecuzione  della  Convenzione  per  la tutela dei minori e la cooperazione  in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio  1993,  ed in particolare l'art. 38 in base al quale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita la Commissione per le adozioni internazionali;
 Visto, altresi', il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° dicembre  1999,  n. 492, recante «Regolamento per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali  a  norma  dell'art.  7,  commi 1  e  2,  della  legge 31 dicembre  1998,  n. 476, ed in particolare l'art. 6 che istituisce la   segreteria   tecnica   della   Commissione   per   le   adozioni internazionali;
 Ritenuto,  pertanto,  di  inserire  nel  decreto del Presidente del Consiglio   dei   Ministri   23 luglio   2002,  come  successivamente modificato,  esplicite previsioni concernenti il dipartimento per gli italiani  nel  mondo e la segreteria tecnica della Commissione per le adozioni  internazionali,  per esigenze di coerenza sistematica ed in via meramente ricognitiva;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2006 con cui e' stato istituito l'albo speciale dei Consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Sentiti  i  Ministri senza portafoglio interessati ed il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Sentite le organizzazioni sindacali;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Ai  sensi  dell'art.  9-bis,  comma 2,  del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n. 303, in conseguenza della rideterminazione delle dotazioni  organiche  del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio  dei Ministri operata, in attuazione dell'art. 1, comma 93, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, con il decreto del Presidente del   Consiglio  dei  Ministri  4 luglio  2005  citato  in  premessa, nell'ambito  delle  strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono soppressi sette posti di funzione di seconda fascia cosi'  come  individuati nella tabella A allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  In  relazione  a  quanto  previsto  all'art.  1, e per i motivi riportati  in  premessa,  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  23 luglio  2002,  come modificato da ultimo dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19 dicembre  2005, recante «Ordinamento  delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», sono apportate le seguenti modifiche:
 a) all'art. 9, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2.  Il  dipartimento  si  articola in non piu' di tre uffici e non piu' di sette servizi.»;
 b) all'art. 18-bis, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 «3. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici ed in non piu' di nove servizi.»;
 c) all'art.  21,  il  primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «Il  dipartimento  si articola in non piu' di sei uffici e non piu' di ventitre servizi»;
 d) all'art. 21, il secondo periodo del comma 3, e' sostituito dal seguente:
 «L'ufficio si articola in due ulteriori servizi.»;
 e) all'art. 23, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2.  Il  dipartimento  si  articola in non piu' di un ufficio e non piu' di due servizi»;
 f) all'art. 33, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 «3.  Il  dipartimento  di  articola in non piu' di tre uffici e non piu' di cinque servizi»;
 g) all'art. 35, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2.  L'Ufficio  si articola in non piu' di due uffici e non piu' di dieci servizi».
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002  e  successive modificazioni, citato in premessa, sono apportate altresi' le seguenti modifiche:
 a) all'art.  5,  comma 5, secondo periodo ed all'art. 5, comma 5, terzo  periodo  le  parole  «otto»  e  «quattordici»  sono sostituite rispettivamente dalle parole «nove» e «dodici»;
 b) all'art.  24,  comma 1,  dopo  la  lettera d)  e'  inserita la seguente:
 «d-bis)  assicura  la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale dei Consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 27 marzo 2006;»;
 c) all'art. 24, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 «6. L'Ufficio si articola in non piu' di cinque servizi e si avvale di  due dirigenti con compiti di consulenza, studio e ricerca, di cui uno  con  incarico  di livello dirigenziale generale, nell'ambito del contingente  di  cui all'art. 5, comma 5, nonche' di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo».
 |  |  |  | Art. 4. 1.  In  relazione  a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  11 luglio  2005  citato  in  premessa e dal presente  decreto,  le dotazioni organiche del personale dirigenziale della  Presidenza del Consiglio dei Ministri previste dalle tabelle B e  C  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005  sono  rideterminate secondo quanto previsto dalle tabelle B e C allegate   al   presente   decreto   del  quale  costituiscono  parte integrante.
 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005.
 |  |  |  | Art. 5. 1.   Alla  modifica  dell'organizzazione  interna  delle  strutture generali  interessate  dalla  soppressione  dei  posti di funzione di seconda  fascia  di  cui all'art. 1 del presente decreto, si provvede con  decreti  da  emanarsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  23 luglio  2002,  e successive  modificazioni  ed  integrazioni. Nelle strutture generali interessate,  sino  all'adozione  di  tali  decreti, restano ferme le attuali  organizzazioni  interne con contestuale indisponibilita' dei posti di funzione di seconda fascia non coperti.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  All'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  23 luglio  2002 e successive modificazioni, dopo il numero 9 e' inserito il seguente:
 «9-bis) il dipartimento per gli italiani nel mondo;».
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002  e  successive  modificazioni ed integrazioni, dopo l'art. 23 e' inserito il seguente articolo:
 «Art.  23-bis  (Dipartimento  per  gli italiani nel mondo). - 1. Il dipartimento  e'  la  struttura  di  supporto  per  il  coordinamento dell'azione  governativa  nelle  materie della promozione culturale e dell'informazione  delle  comunita'  italiane  all'estero  al fine di mantenere  il legame con il Paese d'origine, della promozione e della tutela  dei  diritti  politici  e  civili  degli  italiani  residenti all'estero,  dell'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore  delle comunita' italiane all'estero nonche' delle provvidenze per   gli   italiani   che   rimpatriano,  delle  politiche  generali concernenti   le   comunita'  italiane  all'estero,  con  particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, ai fini dello sviluppo le loro legame con la madrepatria.
 2.  Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non piu'  di  nove  servizi, secondo quanto gia' previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2002.».
 |  |  |  | Art. 8. 1.  All'art.  19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, alla fine e' aggiunto il seguente periodo:
 «Presso  il  Dipartimento opera inoltre la segreteria tecnica della Commissione  per  le  adozioni  internazionali,  organizzata  secondo quanto   previsto   dal   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492.».
 |  |  |  | Art. 9. 1.  All'art.  27  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri  23 luglio  2002  e  successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2.  L'Ufficio  svolge  inoltre,  ai  sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attivita' connessa al controllo della  regolarita' amministrativa e contabile sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilita' e di spesa della Presidenza,   ivi   compresi  quelli  emessi  dall'Ufficio  dell'alto commissario  per  la  prevenzione  ed il contrasto della corruzione e delle   altre   forme   di   illecito   all'interno   della  pubblica amministrazione  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre  2004,  n.  258. Provvede, altresi', alla registrazione dei relativi impegni nonche' alla validazione dei titoli di spesa.».
 |  |  |  | Art. 10. 1.  Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte dei conti per gli adempimenti  di  competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 7 aprile 2006
 
 p. Il Presidente: Letta
 
 Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 374
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