Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2006 |
Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7, concernente l'autonomia organizzativa della Presidenza; Visto l'art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare i commi 2 e 4 i quali prevedono rispettivamente che «le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2» e che «i posti funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'art. 7»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», come modificato in particolare dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2004, 3 dicembre 2004 e 11 luglio 2005 e da ultimo in data 19 dicembre 2005; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2004 con cui, in attuazione dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state determinate in complessivi ottantaquattro unita' per i dirigenti di prima fascia ed in complessivi duecentoquarantanove unita' per i dirigenti di seconda fascia; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 1, comma 93, che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005 con cui, terminata la fase di prima attuazione di cui al comma 6 dell'art. 9-bis del decreto legislativo n. 303/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, sono state rideterminate, ai sensi dell'art. 1, comma 93, della suddetta legge n. 311/2004 le dotazioni organiche del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare gli articoli 2 e 3 e le tabelle B e C allegate al medesimo decreto concernenti le dotazioni organiche del personale dirigenziale rispettivamente di prima fascia e di seconda fascia; Considerato che il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005 ha rideterminato le dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di seconda fascia rispettivamente in ottantatre unita' e in duecentotrentanove unita'; Ravvisata la necessita', in conformita' all'art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, di apportare al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche necessarie a rendere corrispondente il numero dei posti di funzione di prima e seconda fascia ivi previsti alle nuove dotazioni organiche del personale dirigenziale; Ritenuto che, ai suddetti fini, per effetto delle modifiche nell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri disposte con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2004, 3 dicembre 2004 e 11 luglio 2005, risultano gia' soppressi, rispetto al previgente assetto organizzativo, tre posti di funzione di seconda fascia; Considerato che, pertanto, allo stato si rende necessario procedere alla soppressione di ulteriori sette posti di funzione di seconda fascia; Considerato altresi' che, per effetto delle modifiche nell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2005, si rende necessario rideterminare le dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia e dei dirigenti di seconda fascia, gia' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005 rispettivamente in ottantatre unita' e in duecentotrentanove unita', in ottantaquattro unita' e in duecentotrentasette unita' garantendo l'invarianza della spesa; Considerato che in ossequio al principio di autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta fermo lo speciale procedimento, gia' previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Vista, altresi', la legge 6 luglio 2002, n. 137, istitutiva dell'Ufficio per l'attivita' normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica; Visto l'art. 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, concernente il Dipartimento della funzione pubblica; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 novembre 2004 recante organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica; Ravvisata l'esigenza di potenziare l'Ufficio per l'attivita' normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, istituendo nel suo ambito un ulteriore servizio, con contestuale riduzione del numero degli altri servizi istituiti nell'ambito del Dipartimento della funzione pubblica; Ritenuto opportuno, altresi', ampliare di un'unita' il numero dei posti di funzione di prima fascia previsti dall'art. 5, comma 5, secondo periodo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa; Considerato, pertanto, che si rende necessario ridurre di due unita' il numero di posti di funzione di seconda fascia di cui al medesimo art. 5, comma 5, con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia e dei dirigenti di seconda fascia rispettivamente in ottantacinque unita' di prima fascia e duecentotrentacinque unita' di seconda fascia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2002, recante istituzione del Dipartimento per gli italiani nel mondo nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista, altresi', la legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ed in particolare l'art. 38 in base al quale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita la Commissione per le adozioni internazionali; Visto, altresi', il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° dicembre 1999, n. 492, recante «Regolamento per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali a norma dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, ed in particolare l'art. 6 che istituisce la segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali; Ritenuto, pertanto, di inserire nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, come successivamente modificato, esplicite previsioni concernenti il dipartimento per gli italiani nel mondo e la segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali, per esigenze di coerenza sistematica ed in via meramente ricognitiva; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2006 con cui e' stato istituito l'albo speciale dei Consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sentiti i Ministri senza portafoglio interessati ed il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sentite le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in conseguenza della rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri operata, in attuazione dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005 citato in premessa, nell'ambito delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono soppressi sette posti di funzione di seconda fascia cosi' come individuati nella tabella A allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. |
| Art. 2. 1. In relazione a quanto previsto all'art. 1, e per i motivi riportati in premessa, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2005, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 9, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di sette servizi.»; b) all'art. 18-bis, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici ed in non piu' di nove servizi.»; c) all'art. 21, il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: «Il dipartimento si articola in non piu' di sei uffici e non piu' di ventitre servizi»; d) all'art. 21, il secondo periodo del comma 3, e' sostituito dal seguente: «L'ufficio si articola in due ulteriori servizi.»; e) all'art. 23, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il dipartimento si articola in non piu' di un ufficio e non piu' di due servizi»; f) all'art. 33, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il dipartimento di articola in non piu' di tre uffici e non piu' di cinque servizi»; g) all'art. 35, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'Ufficio si articola in non piu' di due uffici e non piu' di dieci servizi». |
| Art. 3. 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, citato in premessa, sono apportate altresi' le seguenti modifiche: a) all'art. 5, comma 5, secondo periodo ed all'art. 5, comma 5, terzo periodo le parole «otto» e «quattordici» sono sostituite rispettivamente dalle parole «nove» e «dodici»; b) all'art. 24, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) assicura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale dei Consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2006;»; c) all'art. 24, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. L'Ufficio si articola in non piu' di cinque servizi e si avvale di due dirigenti con compiti di consulenza, studio e ricerca, di cui uno con incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonche' di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo». |
| Art. 4. 1. In relazione a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2005 citato in premessa e dal presente decreto, le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri previste dalle tabelle B e C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005 sono rideterminate secondo quanto previsto dalle tabelle B e C allegate al presente decreto del quale costituiscono parte integrante. 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2005. |
| Art. 5. 1. Alla modifica dell'organizzazione interna delle strutture generali interessate dalla soppressione dei posti di funzione di seconda fascia di cui all'art. 1 del presente decreto, si provvede con decreti da emanarsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni ed integrazioni. Nelle strutture generali interessate, sino all'adozione di tali decreti, restano ferme le attuali organizzazioni interne con contestuale indisponibilita' dei posti di funzione di seconda fascia non coperti. |
| Art. 6. 1. All'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, dopo il numero 9 e' inserito il seguente: «9-bis) il dipartimento per gli italiani nel mondo;». |
| Art. 7. 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'art. 23 e' inserito il seguente articolo: «Art. 23-bis (Dipartimento per gli italiani nel mondo). - 1. Il dipartimento e' la struttura di supporto per il coordinamento dell'azione governativa nelle materie della promozione culturale e dell'informazione delle comunita' italiane all'estero al fine di mantenere il legame con il Paese d'origine, della promozione e della tutela dei diritti politici e civili degli italiani residenti all'estero, dell'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunita' italiane all'estero nonche' delle provvidenze per gli italiani che rimpatriano, delle politiche generali concernenti le comunita' italiane all'estero, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, ai fini dello sviluppo le loro legame con la madrepatria. 2. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non piu' di nove servizi, secondo quanto gia' previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2002.». |
| Art. 8. 1. All'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Presso il Dipartimento opera inoltre la segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali, organizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492.». |
| Art. 9. 1. All'art. 27 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'Ufficio svolge inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attivita' connessa al controllo della regolarita' amministrativa e contabile sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilita' e di spesa della Presidenza, ivi compresi quelli emessi dall'Ufficio dell'alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258. Provvede, altresi', alla registrazione dei relativi impegni nonche' alla validazione dei titoli di spesa.». |
| Art. 10. 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2006
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 374 |
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