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| Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2006 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 |  | Accordo,  ai  sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n. 281, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome   di  Trento  e  di  Bolzano,  concernente  criteri  per  la ripartizione  dei  fondi,  di  cui  agli  articoli 4  e 5 della legge 4 luglio 2005, n. 123. (Rep. n. 2547). |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
 
 Nell'odierna seduta del 16 marzo 2006.
 Visto  il titolo V della Costituzione, come modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
 Visto  l'art.  115  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112, recante  «Conferimento  di  funzioni  e  compiti amministrativi della Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 19 ottobre 1999, n. 443;
 Vista  la legge 4 luglio 2005, n. 123, «Norme per la protezione dei soggetti  malati  di  celiachia» ed in particolare gli articoli 4 e 5 nei  quali  viene  disposto  che le Regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano provvedono all'erogazione di pasti senza glutine nelle  mense  delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche, su richiesta degli aventi diritto, nonche' all'inserimento   di   appositi   moduli  formativi  sulla  celiachia nell'ambito    dell'attivita'    di    formazione   e   aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e albergatori;
 Visti   gli  articoli 2,  comma 1,  lettera b),  e  4  del  decreto legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  che  attribuiscono  a questa Conferenza  la facolta' di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni  in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di  coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze e svolgere attivita' di interesse comune;.
 Considerato  che  per  l'espletamento degli adempimenti di cui agli articoli sopra  citati  la legge 4 luglio 2005, n. 123 ha previsto un onere  rispettivamente  di  Euro 3.150.000,00 e di Euro 610.000,00 da ripartire  tra  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano a decorrere dall'esercizio 2005;
 Vista  la  proposta di accordo trasmessa dal Ministero della salute con  nota  in data 8 marzo 2006 inviata alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano successivo 9 marzo 2006;
 Vista  la  nota del 14 marzo 2006, con la quale le Regioni su detta proposta hanno espresso il loro parere favorevole;
 Acquisito  nel  corso  dell'odierna  seduta l'assenso del Ministero della  salute,  delle  regioni  e  province  autonome  sul  testo del presente accordo;
 Sancisce accordo tra  il  Ministero  della salute e le regioni e le province autonome, nei termini di seguito riportati:
 Premesso che:
 il  D.M.T.  n.  119469  datato 29 dicembre 2005 e registrato alla Corte  dei  conti  in data 8 febbraio 2006, registro n. 1 e foglio n. 290, ha istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della   salute  per  l'anno  2005  due  distinti  capitoli  di  spesa riportanti  i  numeri  4398  e  4399  con  una  dotazione finanziaria rispettivamente di Euro 3.150.000,00 e di Euro 610.000,00;
 i  predetti  stanziamenti di bilancio, ancorche' assegnati nei su riportati  capitoli  di spesa nel bilancio del Ministero della salute per  il  decorso  esercizio,  non risultano utilizzabili in quanto il relativo  decreto  di variazione di bilancio e' stato registrato alla Corte dei conti dopo la data del 31 dicembre 2005;
 risultano  disponibili  le  medesime  dotazioni finanziarie nello stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  della salute per l'esercizio 2006;
 i  dati  relativi  al  numero  di  soggetti  affetti da celiachia presenti  nelle  singole regioni sono stati acquisiti dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
 e' stato accertato il numero di strutture alberghiere, ristoranti nonche'  la  densita' di popolazione delle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
 Si conviene
 Art. 1.
 Piani di controllo
 1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano provvedono,  sulla  base  delle  esperienze  maturate in Italia, alla definizione  ed  alla trasmissione al Ministero della salute di piani di controllo delle modalita' di erogazione dei pasti senza glutine ai sensi  del  presente  accordo  al fine di assicurare la qualita' e la sicurezza degli stessi per i soggetti affetti da celiachia.
 |  |  |  | Art. 2. Criteri di ripartizione
 1.  I fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 123/2005 sono ripartiti  secondo  i  criteri  di  cui  agli  allegati  A e B, parte integrante del presente accordo:
 Allegato  A: criteri relativi alla ripartizione dei fondi di cui al capitolo  4398  avente  ad  oggetto  «Somministrazione di pasti senza glutine,   previa  richiesta  degli  interessati  nelle  mense  delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche.».
 Allegato  B: criteri relativi alla ripartizione dei fondi di cui al capitolo  4399  avente  ad oggetto «Istituzione di moduli informativi sulla   celiachia   nell'ambito   delle  attivita'  di  formazione  e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e ad albergatori.».
 Art.3
 Attivita' di coordinamento
 Le  attivita'  di coordinamento e di valutazione dei risultati sono svolte  dal  Ministero  della  salute,  Dipartimento  per  la sanita' pubblica  veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti di concerto  con  rappresentanti  delle  regioni  e province autonome di Trento e di Bolzano.
 Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano inviano annualmente  al  Ministero  della  salute  relazioni  in  merito alle attivita' realizzate ai sensi del presente accordo.
 Roma, 16 marzo 2006
 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 |  |  |  | Allegato A «Somministrazione  di pasti senza glutine, previa richiesta degli interessati  nelle  mense  delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche.».
 Soggetti  destinatari: regioni e province autonome e, per il loro tramite, enti, associazioni di categoria e operatori interessati.».
 Importo erogabile: Euro 3.150,000,00.
 Ai  soggetti destinatari, come sopra definiti, viene ripartito il 50  %  dell'importo  erogabile  (Euro  1.675.000,00)  in relazione al numero dei soggetti affetti da celiachia, sulla base dei dati forniti dalle regioni e province autonome.
 Il  restante 50% dell'importo erogabile (Euro 1.675.000,00) viene ripartito  sulla  base  dei  pasti  effettivamente  erogati nel corso dell'anno precedente.
 Entro  il  primo  semestre  di  ogni  anno  le Regioni e Province autonome  prowedono  a  comunicare  al  Ministero della salute i dati aggiornati    al    31 dicembre    dell'anno   precedente   al   fine dell'assegnazione dei fondi,
 Tali criteri possono essere rivisti ogni tre anni.
 Fase transitoria anni 2006/2007.
 Per gli anni 2006 e 2007, considerate le novita' introdotte dalla legge  123/2005  e  la  difficolta'  di acquisire i dati necessari in tempo  utile  per  la  assegnazione  dei fondi, questi ultimi saranno ripartiti sulla base dei seguenti criteri:
 numero dei soggetti affetti da celiachia
 numero totale delle mense presenti sul territorio.
 Le  regioni e province autonome dovranno trasmettere al Ministero della  salute  i dati relativi ai due parametri sopra riportati entro il 30 giugno 2006.
 I fondi saranno distribuiti sulla base dei dati pervenuti.
 |  |  |  | Allegato B «Istituzione  di  moduli  informativi sulla celiachia nell'ambito delle attivita' di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e ad albergatori.».
 Soggetti  destinatari: regioni e province autonome e, per il loro tramite, enti, associazioni di categoria e operatori interessati.
 Importo erogabile: Euro 610.000,00.
 Tutte  le  regioni  e le province autonome devono provvedere alla formazione e aggiornamento professionale di ristoratori d albergatori in tema di celiachia.
 Ai soggetti destinatari, come sopra speeifica.ti, viene ripartito il  20%  dell'importo  erogabile  sulla  base  dei dati forniti dalle Regioni  e  Province  autonome  in  relazione  al numero dei soggetti affetti da celiachia.
 Un  ulteriore  30 % viene ripartito sulla base della densita' di. popolazione  nonche'  del  numero di strutture presenti nelle singole Regioni  e  Province  autonome,  da  coinvolgere  nella  formazione e aggiornamento professionale degli addetti.
 Il  restante  50  %  dell'importo erogabile viene ripartito sulla base  della documentazione fornita entro il 30 settembre dell'anno in corso  dalle  singole  Regioni  e  Province  autonome in relazione ai moduli  informativi  sulla  celiachia  gia'  effettuati o programmati entro l'anno.
 Tali criteri possono essere rivisti ogni tre anni.
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