Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2006 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 |
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente criteri per la ripartizione dei fondi, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n. 123. (Rep. n. 2547). |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta del 16 marzo 2006. Visto il titolo V della Costituzione, come modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi della Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 19 ottobre 1999, n. 443; Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123, «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia» ed in particolare gli articoli 4 e 5 nei quali viene disposto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'erogazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche, su richiesta degli aventi diritto, nonche' all'inserimento di appositi moduli formativi sulla celiachia nell'ambito dell'attivita' di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e albergatori; Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b), e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa Conferenza la facolta' di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;. Considerato che per l'espletamento degli adempimenti di cui agli articoli sopra citati la legge 4 luglio 2005, n. 123 ha previsto un onere rispettivamente di Euro 3.150.000,00 e di Euro 610.000,00 da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a decorrere dall'esercizio 2005; Vista la proposta di accordo trasmessa dal Ministero della salute con nota in data 8 marzo 2006 inviata alle Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano successivo 9 marzo 2006; Vista la nota del 14 marzo 2006, con la quale le Regioni su detta proposta hanno espresso il loro parere favorevole; Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Ministero della salute, delle regioni e province autonome sul testo del presente accordo; Sancisce accordo tra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome, nei termini di seguito riportati: Premesso che: il D.M.T. n. 119469 datato 29 dicembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 2006, registro n. 1 e foglio n. 290, ha istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'anno 2005 due distinti capitoli di spesa riportanti i numeri 4398 e 4399 con una dotazione finanziaria rispettivamente di Euro 3.150.000,00 e di Euro 610.000,00; i predetti stanziamenti di bilancio, ancorche' assegnati nei su riportati capitoli di spesa nel bilancio del Ministero della salute per il decorso esercizio, non risultano utilizzabili in quanto il relativo decreto di variazione di bilancio e' stato registrato alla Corte dei conti dopo la data del 31 dicembre 2005; risultano disponibili le medesime dotazioni finanziarie nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2006; i dati relativi al numero di soggetti affetti da celiachia presenti nelle singole regioni sono stati acquisiti dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; e' stato accertato il numero di strutture alberghiere, ristoranti nonche' la densita' di popolazione delle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; Si conviene Art. 1. Piani di controllo 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, sulla base delle esperienze maturate in Italia, alla definizione ed alla trasmissione al Ministero della salute di piani di controllo delle modalita' di erogazione dei pasti senza glutine ai sensi del presente accordo al fine di assicurare la qualita' e la sicurezza degli stessi per i soggetti affetti da celiachia. |
| Art. 2. Criteri di ripartizione 1. I fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 123/2005 sono ripartiti secondo i criteri di cui agli allegati A e B, parte integrante del presente accordo: Allegato A: criteri relativi alla ripartizione dei fondi di cui al capitolo 4398 avente ad oggetto «Somministrazione di pasti senza glutine, previa richiesta degli interessati nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche.». Allegato B: criteri relativi alla ripartizione dei fondi di cui al capitolo 4399 avente ad oggetto «Istituzione di moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attivita' di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e ad albergatori.». Art.3 Attivita' di coordinamento Le attivita' di coordinamento e di valutazione dei risultati sono svolte dal Ministero della salute, Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti di concerto con rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano annualmente al Ministero della salute relazioni in merito alle attivita' realizzate ai sensi del presente accordo. Roma, 16 marzo 2006 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino |
| Allegato A «Somministrazione di pasti senza glutine, previa richiesta degli interessati nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche.». Soggetti destinatari: regioni e province autonome e, per il loro tramite, enti, associazioni di categoria e operatori interessati.». Importo erogabile: Euro 3.150,000,00. Ai soggetti destinatari, come sopra definiti, viene ripartito il 50 % dell'importo erogabile (Euro 1.675.000,00) in relazione al numero dei soggetti affetti da celiachia, sulla base dei dati forniti dalle regioni e province autonome. Il restante 50% dell'importo erogabile (Euro 1.675.000,00) viene ripartito sulla base dei pasti effettivamente erogati nel corso dell'anno precedente. Entro il primo semestre di ogni anno le Regioni e Province autonome prowedono a comunicare al Ministero della salute i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'assegnazione dei fondi, Tali criteri possono essere rivisti ogni tre anni. Fase transitoria anni 2006/2007. Per gli anni 2006 e 2007, considerate le novita' introdotte dalla legge 123/2005 e la difficolta' di acquisire i dati necessari in tempo utile per la assegnazione dei fondi, questi ultimi saranno ripartiti sulla base dei seguenti criteri: numero dei soggetti affetti da celiachia numero totale delle mense presenti sul territorio. Le regioni e province autonome dovranno trasmettere al Ministero della salute i dati relativi ai due parametri sopra riportati entro il 30 giugno 2006. I fondi saranno distribuiti sulla base dei dati pervenuti. |
| Allegato B «Istituzione di moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attivita' di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e ad albergatori.». Soggetti destinatari: regioni e province autonome e, per il loro tramite, enti, associazioni di categoria e operatori interessati. Importo erogabile: Euro 610.000,00. Tutte le regioni e le province autonome devono provvedere alla formazione e aggiornamento professionale di ristoratori d albergatori in tema di celiachia. Ai soggetti destinatari, come sopra speeifica.ti, viene ripartito il 20% dell'importo erogabile sulla base dei dati forniti dalle Regioni e Province autonome in relazione al numero dei soggetti affetti da celiachia. Un ulteriore 30 % viene ripartito sulla base della densita' di. popolazione nonche' del numero di strutture presenti nelle singole Regioni e Province autonome, da coinvolgere nella formazione e aggiornamento professionale degli addetti. Il restante 50 % dell'importo erogabile viene ripartito sulla base della documentazione fornita entro il 30 settembre dell'anno in corso dalle singole Regioni e Province autonome in relazione ai moduli informativi sulla celiachia gia' effettuati o programmati entro l'anno. Tali criteri possono essere rivisti ogni tre anni. |
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