Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 febbraio 2006
Ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (direttiva 2004/73/CE della Commissione), concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 37, comma 2;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1997, n. 192 supplemento ordinario;
Vista la direttiva 2004/73/CE della Commissione del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, come sostituita dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 216, del 16 giugno 2004 e dalla rettifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 236, del 7 luglio 2004;
Ritenuto necessario pubblicare un elenco consolidato delle sostanze chimiche di cui all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti;
Ritenuto altresi' necessario pubblicare un elenco consolidato dei simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi, nonche' degli elenchi delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza;
Effettuata con lettera del 18 luglio 2005, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 52 del 1997, la comunicazione al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio;
Decreta:
Art. 1.
1. I testi degli allegati IB, II, III e IV al presente decreto sostituiscono i corrispondenti testi degli allegati I, II, III e IV al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa.
 
Art. 2.
1. L'allegato I al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa e' modificato in relazione alla nota k della prefazione e alle voci di cui all'elenco dei numeri d'indice riportato in allegato IA.
2. L'allegato V al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa e' modificato come segue:
a) il testo dell'allegato 5A del presente decreto e' aggiunto come capitolo A.21.;
b) il capitolo B.1bis. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5B del presente decreto;
c) il capitolo B.ter. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5C del presente decreto;
d) il capitolo B.4. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5D del presente decreto;
e) il capitolo B.5. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5E del presente decreto;
f) il capitolo B.31. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5F del presente decreto;
g) il capitolo B.35. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5G del presente decreto;
h) il testo dell'allegato 5H del presente decreto e' aggiunto come capitolo B.42. e B.43.;
i) il testo dell'allegato 51 del presente decreto e' aggiunto come capitoli da C.21. a C.24.
 
Art. 3.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte delle sostanze in esso inserite per la prima volta o modificate nella classificazione rispetto alle sostanze esistenti nel 28° adeguamento della Direttiva 67/548/CEE, e presenti nel magazzino del produttore, purche' conformi alla previgente normativa.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi la cui classificazione ed etichettatura viene modificata a causa della presenza nei preparati di sostanze inserite per la prima volta o modificate nella classificazione rispetto alle sostanze esistenti nel 28° adeguamento della Direttiva 67/548/CEE, gia' immesse sul mercato alla data di entrata in vigore del presente dispositivo, purche' conformi alla previgente normativa.
 
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2006

Il Ministro: Storace
 
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