Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 28 febbraio 2006 |
Ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (direttiva 2004/73/CE della Commissione), concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 37, comma 2; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1997, n. 192 supplemento ordinario; Vista la direttiva 2004/73/CE della Commissione del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, come sostituita dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 216, del 16 giugno 2004 e dalla rettifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 236, del 7 luglio 2004; Ritenuto necessario pubblicare un elenco consolidato delle sostanze chimiche di cui all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti; Ritenuto altresi' necessario pubblicare un elenco consolidato dei simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi, nonche' degli elenchi delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza; Effettuata con lettera del 18 luglio 2005, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 52 del 1997, la comunicazione al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio; Decreta: Art. 1. 1. I testi degli allegati IB, II, III e IV al presente decreto sostituiscono i corrispondenti testi degli allegati I, II, III e IV al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa. |
| Art. 2. 1. L'allegato I al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa e' modificato in relazione alla nota k della prefazione e alle voci di cui all'elenco dei numeri d'indice riportato in allegato IA. 2. L'allegato V al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa e' modificato come segue: a) il testo dell'allegato 5A del presente decreto e' aggiunto come capitolo A.21.; b) il capitolo B.1bis. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5B del presente decreto; c) il capitolo B.ter. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5C del presente decreto; d) il capitolo B.4. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5D del presente decreto; e) il capitolo B.5. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5E del presente decreto; f) il capitolo B.31. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5F del presente decreto; g) il capitolo B.35. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5G del presente decreto; h) il testo dell'allegato 5H del presente decreto e' aggiunto come capitolo B.42. e B.43.; i) il testo dell'allegato 51 del presente decreto e' aggiunto come capitoli da C.21. a C.24. |
| Art. 3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte delle sostanze in esso inserite per la prima volta o modificate nella classificazione rispetto alle sostanze esistenti nel 28° adeguamento della Direttiva 67/548/CEE, e presenti nel magazzino del produttore, purche' conformi alla previgente normativa. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi la cui classificazione ed etichettatura viene modificata a causa della presenza nei preparati di sostanze inserite per la prima volta o modificate nella classificazione rispetto alle sostanze esistenti nel 28° adeguamento della Direttiva 67/548/CEE, gia' immesse sul mercato alla data di entrata in vigore del presente dispositivo, purche' conformi alla previgente normativa. |
| Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2006
Il Ministro: Storace |
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