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| Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 28 febbraio 2006 |  | Ventinovesimo   adeguamento  al  progresso  tecnico  della  direttiva 67/548/CEE  del  Consiglio  (direttiva 2004/73/CE della Commissione), concernente  la  classificazione,  imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1997,  n.  52, recante attuazione  della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio   ed   etichettatura   delle  sostanze  pericolose,  come modificato  con  decreto  legislativo  25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 37, comma 2;
 Visto   il   decreto   ministeriale  28 aprile  1997  e  successive modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 19 agosto 1997, n. 192 supplemento ordinario;
 Vista la direttiva 2004/73/CE della Commissione del 29 aprile 2004, recante   ventinovesimo   adeguamento   al  progresso  tecnico  della direttiva  67/548/CEE  del  Consiglio  concernente il riavvicinamento delle   disposizioni   legislative,  regolamentari  e  amministrative relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, come sostituita dalla rettifica pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea L 216, del 16 giugno 2004   e   dalla   rettifica,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea L 236, del 7 luglio 2004;
 Ritenuto necessario pubblicare un elenco consolidato delle sostanze chimiche  di  cui  all'allegato  I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti;
 Ritenuto  altresi'  necessario pubblicare un elenco consolidato dei simboli   e  indicazioni  di  pericolo  delle  sostanze  e  preparati pericolosi,  nonche'  degli  elenchi  delle  frasi  di  rischio e dei consigli di prudenza;
 Effettuata  con  lettera del 18 luglio 2005, ai sensi dell'art. 37, comma 2,  del decreto legislativo n. 52 del 1997, la comunicazione al Ministero  delle  attivita' produttive e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  I  testi  degli  allegati  IB, II, III e IV al presente decreto sostituiscono  i  corrispondenti testi degli allegati I, II, III e IV al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  L'allegato  I  al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa  e'  modificato  in relazione alla nota k della prefazione e alle voci di cui all'elenco dei numeri d'indice riportato in allegato IA.
 2.  L'allegato  V  al decreto ministeriale 28 aprile 1997 citato in premessa e' modificato come segue:
 a) il  testo  dell'allegato  5A  del presente decreto e' aggiunto come capitolo A.21.;
 b) il   capitolo   B.1bis.   e'   sostituito  dal  testo  di  cui all'allegato 5B del presente decreto;
 c) il capitolo B.ter. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5C del presente decreto;
 d) il  capitolo  B.4. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5D del presente decreto;
 e) il  capitolo  B.5. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5E del presente decreto;
 f) il  capitolo B.31. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5F del presente decreto;
 g) il  capitolo B.35. e' sostituito dal testo di cui all'allegato 5G del presente decreto;
 h) il  testo  dell'allegato  5H  del presente decreto e' aggiunto come capitolo B.42. e B.43.;
 i) il  testo  dell'allegato  51  del presente decreto e' aggiunto come capitoli da C.21. a C.24.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte delle sostanze  in  esso  inserite  per  la  prima volta o modificate nella classificazione  rispetto alle sostanze esistenti nel 28° adeguamento della  Direttiva 67/548/CEE, e presenti nel magazzino del produttore, purche' conformi alla previgente normativa.
 2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,  sono  concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati  pericolosi  la  cui classificazione ed etichettatura viene modificata  a causa della presenza nei preparati di sostanze inserite per  la  prima volta o modificate nella classificazione rispetto alle sostanze  esistenti  nel  28° adeguamento della Direttiva 67/548/CEE, gia'  immesse sul mercato alla data di entrata in vigore del presente dispositivo, purche' conformi alla previgente normativa.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 28 febbraio 2006
 
 Il Ministro: Storace
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