IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2005 e successive modificazioni; Visto nello specifico l'art. 7.5 dello statuto riguardante la procedura per le relative modifiche; Vista la deliberazione assunta, nell'adunanza del 16 marzo 2006, dal senato accademico integrato secondo la previsione dell'art. 7.5 dello statuto di autonomia; Vista la nota circolare protocollo n. 622 del 14 febbraio 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica, direzione generale per l'Universita' - Ufficio I, con la quale sono state impartite istruzioni per la trasmissione degli statuti e dei regolamenti strutturali di Ateneo ai fini del controllo di legittimita' e di merito; Vista la nota del rettore n. 11388 del 30 marzo 2006, con la quale e' stato inoltrato al Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca, il testo dello statuto di autonomia modificato dalla suddetta delibera, per il controllo previsto all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, protocollo n. 1767 del 24 aprile 2006 con la quale non si evidenziano rilievi in merito alla modifica proposta; Decreta: Lo statuto di autonomia dell'Universita' della Calabria e' modificato come di seguito indicato: dopo l'art. 8.1 viene aggiunto l'art. 8.2: Art. 8.2 Nel corso della procedura di modifiche di statuto di cui all'art. 7.5, avviata con deliberazione del senato accademico integrato nella seduta del 16 marzo 2006, il termine di sessanta giorni indicato al comma 2 dello stesso articolo rimane sospeso per anni due che decorreranno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il rettore, presidi di facolta', direttori di dipartimento ed il presidente del centro residenziale, attualmente in carica, con mandati in scadenza e non piu' rieleggibili, possono candidarsi per il terzo mandato consecutivo, in deroga alla previsione sul limite posto dall'art. 7.1, settimo comma. l'art. 7.1, comma 7, viene cosi' integrato: nel caso di cariche elettive in organi collegiali e di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che e' stato interrotto. Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto e' computato solo se supera la meta' della durata normale. Tale previsione non si applica agli organi monocratici: rettore, presidi di facolta', direttori di dipartimento e presidente del centro residenziale. Arcavacata di Rende, 24 aprile 2006 Il rettore: Latorre |