| IL RETTORE Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168  ed,  in particolare gli articoli 6 e 16;
 Visto  lo  statuto  di autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria,  emanato con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  70  del  26 marzo  2005 e successive modificazioni;
 Visto  nello  specifico  l'art.  7.5  dello  statuto riguardante la procedura per le relative modifiche;
 Vista  la  deliberazione  assunta, nell'adunanza del 16 marzo 2006, dal  senato  accademico integrato secondo la previsione dell'art. 7.5 dello statuto di autonomia;
 Vista  la nota circolare protocollo n. 622 del 14 febbraio 2005 del Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca, dipartimento  per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e  coreutica  e  per  la ricerca scientifica e tecnologica, direzione generale  per  l'Universita'  -  Ufficio  I,  con la quale sono state impartite   istruzioni  per  la  trasmissione  degli  statuti  e  dei regolamenti   strutturali   di   Ateneo  ai  fini  del  controllo  di legittimita' e di merito;
 Vista  la nota del rettore n. 11388 del 30 marzo 2006, con la quale e'  stato  inoltrato al Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della  ricerca,  il testo dello statuto di autonomia modificato dalla suddetta  delibera,  per  il  controllo  previsto all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;
 Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, protocollo n. 1767 del 24 aprile 2006 con la quale non si evidenziano rilievi in merito alla modifica proposta;
 Decreta:
 Lo   statuto   di  autonomia  dell'Universita'  della  Calabria  e' modificato come di seguito indicato:
 dopo l'art. 8.1 viene aggiunto l'art. 8.2:
 Art. 8.2
 Nel  corso  della procedura di modifiche di statuto di cui all'art. 7.5,  avviata con deliberazione del senato accademico integrato nella seduta  del  16 marzo 2006, il termine di sessanta giorni indicato al comma 2  dello  stesso  articolo rimane  sospeso  per  anni  due  che decorreranno  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Il  rettore,  presidi  di facolta', direttori di dipartimento ed il presidente  del  centro  residenziale,  attualmente  in  carica,  con mandati  in  scadenza e non piu' rieleggibili, possono candidarsi per il  terzo  mandato  consecutivo, in deroga alla previsione sul limite posto dall'art. 7.1, settimo comma.
 l'art. 7.1, comma 7, viene cosi' integrato:
 nel caso di cariche elettive in organi collegiali e di interruzione anticipata  del  mandato,  il  nuovo  eletto dura in carica fino alla conclusione  del mandato che e' stato interrotto. Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto e' computato solo se supera la meta' della durata normale.
 Tale  previsione  non  si applica agli organi monocratici: rettore, presidi  di  facolta',  direttori  di  dipartimento  e presidente del centro residenziale.
 Arcavacata di Rende, 24 aprile 2006
 Il rettore: Latorre
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