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| Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 3 maggio 2006 |  | Riconoscimento,  al  sig. Goran Cvijetic, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di  responsabile  tecnico  in  imprese  che esercitano l'attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di  riscaldamento,  idrosanitari e per il trasporto e l'utilizzazione del gas. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il commercio le assicurazioni e i servizi
 
 Vista  la  domanda  con  la quale il sig. Goran Cvijetic, cittadino bosniaco, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Diploma di Scuola Media Superiore Finita», conseguito presso la «Scuola Media Superiore  Mista "Nicola Tesla"» in Teslic (Bosnia), per l'assunzione in   Italia  del  titolo  di  responsabile  tecnico  in  imprese  che esercitano  l'attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e  manutenzione  di  impianti di riscaldamento, idrosanitari e per il trasporto e l'utilizzazione del gas;
 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero;
 Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;
 Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 14 febbraio  2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, unitamente  all'esperienza  professionale  maturata  in  Italia,  per l'esercizio   delle   attivita'   di  installazione,  trasformazione, ampliamento   e   manutenzione  degli  impianti  di  riscaldamento  e climatizzazione,   ed   impianti  idrosanitari  senza  necessita'  di applicare   alcuna   misura   compensativa   per  la  specificita'  e completezza della formazione professionale documentata;
 Visto  che,  con  il  medesimo  parere, la Conferenza di servizi ha rilevato  l'insufficienza  della  formazione professionale per quanto riguarda  l'attivita'  di  impianti  di trasporto e utilizzazione del gas,  ha  disposto  che per l'integrazione della differenza formativa venga  disposta  una misura compensativa che l'amministrazione indica nella prova attitudinale;
 Sentito  il  conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti  manutentori,  e  dell'Ispettorato  tecnico del Ministero attivita' produttive;
 Visto   l'art.   6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e  gli articoli 14   e   39,  comma 7,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative  ai  flussi  di  ingresso  nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini  stranieri  gia'  in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che il richiedente e' titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato per motivi di lavoro subordinato rilasciata dalla questura di Vicenza il 15 novembre 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Al  sig.  Goran  Cvijetic,  nato  il 31 dicembre 1977, a Teslic (Bosnia Erzegovina), cittadino bosniaco, e' riconosciuto il titolo di studio  di  cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia,  in  qualita'  di  responsabile  tecnico,  delle attivita' di installazione,   trasformazione,  ampliamento  e  manutenzione  degli impianti  di  riscaldamento e climatizzazione e impianti idrosanitari di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d) della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti».
 2.  Per  le  attivita' di impianti di trasporto e utilizzazione del gas  di  cui  alla  lettera e),  della  legge 5 marzo 1990, n. 46, si ritiene  necessario  il superamento di una prova attitudinale, il cui oggetto e le cui modalita' di svolgimento sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 3 maggio 2006
 
 Il direttore generale: Spigarelli
 |  |  |  | Allegato A 
 Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta  apposita  domanda  alla  Camera  di  commercio,  industria, artigianato  e agricoltura di Vicenza, allegando la copia autenticata del presente decreto.
 La   Camera   di  commercio  di  Vicenza  provvede  ad  istituire un'apposita commissione che sovrintende allo svolgimento della prova. La commissione e' cosi' composta:
 a) dal  presidente  della  Camera  di  commercio  o  da  un suo delegato;
 b) da  un  rappresentante  della  giunta  regionale, esperto in formazione professionale;
 c) da un rappresentante del Comitato italiano gas, scelto tra i soggetti  in  possesso di specifiche conoscenze nelle materie oggetto della prova attitudinale;
 d) da   due   esercenti   le   attivita'  oggetto  della  prova attitudinale,  in  rappresentanza  delle  organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale.
 Il presidente della Camera di commercio e il rappresentante della giunta  regionale possono integrare la composizione della commissione con  ogni  altro  soggetto  che  possa  apportare un utile contributo all'accertamento della conoscenza delle materie oggetto della prova.
 La   commissione  decide  la  data  di  svolgimento  della  prova attitudinale,  dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale  consiste in un colloquio ed in eventuali prove  pratiche  miranti  a  verificare  il  possesso,  da  parte del candidato,   di   adeguate   conoscenze   limitatamente  ai  seguenti argomenti:
 norma  UNI  -  CIG  7129  Impianti  a  gas  per  uso  domestico alimentati  da  rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione, e successive modificazioni;
 norma  UNI  -  CIG  7131  Impianti  a GPL per uso domestico non alimentati  da  rete  di distribuzione. Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione;
 norma  UNI  -  CIG  11137-1  Impianti a gas per uso domestico e similare  -  Linee  guida  per  la verifica e per il ripristino della tenuta  di  impianti  interni  in  esercizio  - Parte 1: prescrizioni generali e requisiti per i gas della I e II famiglia;
 norma  UNI TS 11147 Impianti a gas per uso domestico - Impianti di   adduzione   gas   per   usi  domestici  alimentati  da  rete  di distribuzione,  da  bombole  e  serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi   di   giunzioni  a  raccordi  a  pressare  -  Progettazione, installazione e manutenzione;
 legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante «Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile»;
 legge  5 marzo  1990,  n.  46  «Norme  per  la  sicurezza degli impianti» e suoi decreti attuativi;
 delibera  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas n. 40/04;
 linee  guida:  gli  allegati  obbligatori alla dichiarazione di conformita' - Guida alla compilazione ai sensi della legge n. 46/1990 per gli impianti alimentati a combustibili gassosi;
 legge  9 gennaio  1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del Piano energetico  nazionale  in  materia  di uso razionale dell'energia, di risparmio  energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di energia»;
 decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione  degli  impianti  termici  degli  edifici  ai  fini  del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, della legge   9 gennaio   1991,   n.   10»,  e  successive  integrazioni  e modificazioni;
 decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della   direttiva   2002/91/CE   relativa  al  rendimento  energetico nell'edilizia»;
 norme  sulla  sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla  normativa  antincendio  (decreto  legislativo  n.  626/1994,  e successive modificazioni ed integrazioni).
 La    commissione    rilascia    all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   della   prova   attitudinale,  al  fine dell'iscrizione  nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.
 Ai  sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 2 maggio 1994,  n.  319,  in  caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
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