Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 3 maggio 2006 |
Riconoscimento, al sig. Goran Cvijetic, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di riscaldamento, idrosanitari e per il trasporto e l'utilizzazione del gas. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il commercio le assicurazioni e i servizi
Vista la domanda con la quale il sig. Goran Cvijetic, cittadino bosniaco, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Diploma di Scuola Media Superiore Finita», conseguito presso la «Scuola Media Superiore Mista "Nicola Tesla"» in Teslic (Bosnia), per l'assunzione in Italia del titolo di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di riscaldamento, idrosanitari e per il trasporto e l'utilizzazione del gas; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 14 febbraio 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia, per l'esercizio delle attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, ed impianti idrosanitari senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa per la specificita' e completezza della formazione professionale documentata; Visto che, con il medesimo parere, la Conferenza di servizi ha rilevato l'insufficienza della formazione professionale per quanto riguarda l'attivita' di impianti di trasporto e utilizzazione del gas, ha disposto che per l'integrazione della differenza formativa venga disposta una misura compensativa che l'amministrazione indica nella prova attitudinale; Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori, e dell'Ispettorato tecnico del Ministero attivita' produttive; Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente e' titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato per motivi di lavoro subordinato rilasciata dalla questura di Vicenza il 15 novembre 2005; Decreta: Art. 1. 1. Al sig. Goran Cvijetic, nato il 31 dicembre 1977, a Teslic (Bosnia Erzegovina), cittadino bosniaco, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita' di responsabile tecnico, delle attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione e impianti idrosanitari di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d) della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti». 2. Per le attivita' di impianti di trasporto e utilizzazione del gas di cui alla lettera e), della legge 5 marzo 1990, n. 46, si ritiene necessario il superamento di una prova attitudinale, il cui oggetto e le cui modalita' di svolgimento sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 maggio 2006
Il direttore generale: Spigarelli |
| Allegato A
Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, allegando la copia autenticata del presente decreto. La Camera di commercio di Vicenza provvede ad istituire un'apposita commissione che sovrintende allo svolgimento della prova. La commissione e' cosi' composta: a) dal presidente della Camera di commercio o da un suo delegato; b) da un rappresentante della giunta regionale, esperto in formazione professionale; c) da un rappresentante del Comitato italiano gas, scelto tra i soggetti in possesso di specifiche conoscenze nelle materie oggetto della prova attitudinale; d) da due esercenti le attivita' oggetto della prova attitudinale, in rappresentanza delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale. Il presidente della Camera di commercio e il rappresentante della giunta regionale possono integrare la composizione della commissione con ogni altro soggetto che possa apportare un utile contributo all'accertamento della conoscenza delle materie oggetto della prova. La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in eventuali prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze limitatamente ai seguenti argomenti: norma UNI - CIG 7129 Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione, e successive modificazioni; norma UNI - CIG 7131 Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione; norma UNI - CIG 11137-1 Impianti a gas per uso domestico e similare - Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni in esercizio - Parte 1: prescrizioni generali e requisiti per i gas della I e II famiglia; norma UNI TS 11147 Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi domestici alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di giunzioni a raccordi a pressare - Progettazione, installazione e manutenzione; legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante «Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile»; legge 5 marzo 1990, n. 46 «Norme per la sicurezza degli impianti» e suoi decreti attuativi; delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 40/04; linee guida: gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformita' - Guida alla compilazione ai sensi della legge n. 46/1990 per gli impianti alimentati a combustibili gassosi; legge 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»; decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», e successive integrazioni e modificazioni; decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»; norme sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla normativa antincendio (decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni). La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi. |
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